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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni presidente
Michele Posio giudice
Claudia Gheri giudice relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex artt. 281-decies ss. c.p.c. iscritta al n. 1451 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Cremona, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Guido Maria Giarrusso, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Davide Arnaldo Belleri, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: simulazione accordo separazione
CONCLUSIONI
(come da udienza del 24.1.2025)
Per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,
accertare la simulazione dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione di cui al ricorso del 21.01.2019 e del conseguente provvedimento di accoglimento del Tribunale di Brescia del 18.03.2019 - R.G. VOL. 1496/2019; dichiarare per l'effetto invalido o comunque inefficace l'accordo di modifica delle condizioni di separazione ed il conseguente provvedimento;
spese di causa rifuse”;
Per parte resistente: “Contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertati i fatti, rigettare la domanda avversaria in quanto inammissibile per tutti i motivi dedotti in narrativa ed in particolare articolati al paragrafo 1) del presente atto.
In via principale: accertati i fatti, rigettare le domande formulate dalla signora nei Pt_1 confronti del signor di accertamento della simulazione ed ogni altra domanda ad essa CP_1 conseguente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e in alcun modo dimostrate.
In via istruttoria: si chiede di ammettersi prova per testi ed interpello sulle circostanze dedotte in narrativa premesse dalla locuzione <>, con riserva di meglio articolare e indicare i testi nell'eventuale proseguo del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. rappresentava di aver concluso con il Parte_1 marito, accordo di separazione personale, omologato con Controparte_1 decreto del Tribunale di Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del 2.5.2011, che prevedeva l'impegno del di mantenere la moglie mediante corresponsione di un assegno CP_1 mensile di importo inziale di € 500,00, da aumentare sino ad € 800,00 mensili al momento della vendita dell'abitazione tra loro in comproprietà, accordo poi modificato consensualmente con un nuovo negozio recepito dall'intestato Tribunale con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 18.3.2019, che prevedeva la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del marito in favore della moglie.
La ricorrente deduceva la natura simulata dell'accordo di modifica suddetto, tanto che il marito, anche dopo il suo recepimento da parte del Tribunale nel 2019, aveva continuato a pagarle l'assegno di mantenimento nella misura di € 800,00 mensili, sino a che, nel mese di giugno 2023, egli, nel frattempo trasferitosi all'estero, aveva cessato il pagamento.
Ella, quindi, chiedeva l'accertamento della simulazione dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione.
Si costituiva in giudizio per eccepire, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, perché diretto a far accertare la simulazione di una statuizione, quale quella relativa all'assegno di mantenimento separativo in favore della moglie, appartenente alla parte essenziale dell'accordo di separazione.
Il resistente, nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'azione promossa dalla controparte, sia per mancanza della controdichiarazione scritta, unica prova consentita per dimostrare la simulazione di un accordo fra le parti, essendo l'altrui domanda fondata solo su presunzioni, sia per l'assenza di un motivo valido per cui egli avrebbe dovuto continuare a pagare l'assegno di mantenimento in
2 favore della moglie nonostante la concorde modifica dell'accordo originario, recepita dal
Tribunale, peraltro senza poterlo portare in deduzione ai fini fiscali.
Egli, invero, riferiva di aver continuato a pagare somme mensili in favore della moglie, peraltro non sempre dello stesso importo, una volta venduta la casa coniugale nel mese di aprile 2019, per restituire a lei e al figlio anche il ricavato della vendita della quota a lui appartenente, pari ad €
40.000,00 circa, in modo che costoro non avessero preoccupazioni economiche future.
Il resistente chiedeva, quindi, il rigetto dell'azione, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 24.1.2025 le parti discutevano la causa dinanzi al Giudice e la stessa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, anche sulle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente a seguito della costituzione della controparte.
***
Preliminarmente, deve osservarsi come la presente causa sia di competenza del Tribunale in composizione collegiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 50-bis, comma 1, n. 1), e 70, comma 1, n. 2), c.p.c., in quanto causa matrimoniale in cui è obbligatorio l'intervento del P.M.
La circostanza suddetta non è ostativa all'applicazione del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c., in quanto il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 7.2.2024, ossia successivamente al 30.6.2023, data di entrata in vigore del D.
Lgs. 149/2022 in base all'art. 35, comma 1, del decreto, che ha reso applicabile tale rito anche alle cause collegiali, purché ricorrano i requisiti di cui all'art. 281-decies, comma 1, c.p.c., requisiti sussistenti nel caso di specie, in cui la domanda è di pronta soluzione e non richiede alcuna istruzione.
Ciò detto, il Tribunale rileva che la presente domanda è inammissibile, perché diretta a far accertare la simulazione di una statuizione attinente al contenuto essenziale dell'accordo di separazione.
Come ribadito dalla giurisprudenza della S.C., l'accordo di separazione può contenere due tipologie di pattuizioni: quelle attinenti al contenuto tipico ed essenziale dell'accordo, che hanno causa concreta nella separazione, essendo volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo successivo alla separazione -come, ad esempio, l'obbligo di mantenimento, ove ne ricorrano i presupposti- e quelle attinenti al contenuto eventuale, che nella separazione hanno mera occasione, finalizzate semplicemente a regolare nel quadro dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate (in quanto ricollegate “in via soltanto estrinseca con il patto principale”, e relative a “negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili”: Cass. civ. n. 21839/2019).
3 Le pattuizioni del secondo tipo non sono modificabili dal giudice ai sensi (del previgente art. 710
c.p.c. o) degli attuali artt. 473-bis.47 ss. c.p.c., ma sono soggette alla disciplina ordinaria dei contratti di cui agli artt. 1372 ss. c.c. (cfr. Cass. civ. ord. n. 200034/24; Cass. civ. n. 16909/2015) ed, in particolare, “sono impugnabili per simulazione” ex art. 1414 c.c. (Cass. civ. n. 21839/2019).
Al contrario, le pattuizioni attinenti al contenuto essenziale dell'accordo di separazione sono esclusivamente modificabili dal giudice ai sensi (del previgente art. 710 c.p.c. o) degli attuali artt.
473-bis.47 ss. c.p.c. in caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati (cfr. la già menzionata Cass. civ. n.
16909/2015) e, pertanto, non possono essere impugnate per simulazione, perché la stessa iniziativa processuale diretta ad ottenere l'omologazione dell'accordo originario o l'avallo giudiziale della modifica concordata di quest'ultimo -suscettibile di dare efficacia giuridica al patto stipulato fra le parti- è incompatibile con la volontà simulatoria diretta a privarlo di tale efficacia, o ad imprimergli un'efficacia diversa da quella apparente (“l'iniziativa processuale diretta ad acquisire
l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione”: Cass. civ. n. 19319/2014).
Nel caso di specie, quindi, l'accertamento della simulazione di una pattuizione, quale quella diretta a far cessare l'obbligo del di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento CP_1 separativo, attinente al contenuto essenziale dell'accordo di modifica delle condizioni della precedente separazione, è inammissibile, in quanto non più compatibile con la pregressa iniziativa processuale delle parti diretta all'emissione del decreto 18.3.2019, che ha recepito l'accordo.
Quello sopra illustrato è un rilievo dirimente;
in ogni caso, quand'anche nel nostro ordinamento l'odierna domanda fosse -per pura ipotesi- non inammissibile, una prova quale quella offerta dalla parte ricorrente, affidata esclusivamente alle presunzioni, si rivelerebbe contraria al disposto degli artt. 2729, comma 2, c.c. e 1417 c.c. (a prescindere da ogni considerazione nel merito circa la valenza delle presunzioni invocate). Del resto, appare tautologica l'ipotesi attorea, formulata all'udienza del 24.1.2025, secondo cui la controdichiarazione scritta idonea a dimostrare l'accordo simulatorio sarebbe costituita dall'omologa dell'accordo di separazione originario, che prevedeva l'assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto tale accordo omologato sarebbe stato, in ogni caso, superato dal nuovo accordo, parimenti recepito dal Tribunale.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminato di bassa complessità, stante la decisione della presente causa sulla base di un'unica questione preliminare, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, che non è stata celebrata.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
I) dichiara inammissibile la domanda;
II) condanna parte ricorrente, a rimborsare a parte resistente, Parte_1 le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.3.2025
La giudice estensora Il presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni presidente
Michele Posio giudice
Claudia Gheri giudice relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex artt. 281-decies ss. c.p.c. iscritta al n. 1451 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Cremona, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Guido Maria Giarrusso, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Davide Arnaldo Belleri, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: simulazione accordo separazione
CONCLUSIONI
(come da udienza del 24.1.2025)
Per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,
accertare la simulazione dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione di cui al ricorso del 21.01.2019 e del conseguente provvedimento di accoglimento del Tribunale di Brescia del 18.03.2019 - R.G. VOL. 1496/2019; dichiarare per l'effetto invalido o comunque inefficace l'accordo di modifica delle condizioni di separazione ed il conseguente provvedimento;
spese di causa rifuse”;
Per parte resistente: “Contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertati i fatti, rigettare la domanda avversaria in quanto inammissibile per tutti i motivi dedotti in narrativa ed in particolare articolati al paragrafo 1) del presente atto.
In via principale: accertati i fatti, rigettare le domande formulate dalla signora nei Pt_1 confronti del signor di accertamento della simulazione ed ogni altra domanda ad essa CP_1 conseguente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e in alcun modo dimostrate.
In via istruttoria: si chiede di ammettersi prova per testi ed interpello sulle circostanze dedotte in narrativa premesse dalla locuzione <>, con riserva di meglio articolare e indicare i testi nell'eventuale proseguo del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. rappresentava di aver concluso con il Parte_1 marito, accordo di separazione personale, omologato con Controparte_1 decreto del Tribunale di Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del 2.5.2011, che prevedeva l'impegno del di mantenere la moglie mediante corresponsione di un assegno CP_1 mensile di importo inziale di € 500,00, da aumentare sino ad € 800,00 mensili al momento della vendita dell'abitazione tra loro in comproprietà, accordo poi modificato consensualmente con un nuovo negozio recepito dall'intestato Tribunale con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 18.3.2019, che prevedeva la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del marito in favore della moglie.
La ricorrente deduceva la natura simulata dell'accordo di modifica suddetto, tanto che il marito, anche dopo il suo recepimento da parte del Tribunale nel 2019, aveva continuato a pagarle l'assegno di mantenimento nella misura di € 800,00 mensili, sino a che, nel mese di giugno 2023, egli, nel frattempo trasferitosi all'estero, aveva cessato il pagamento.
Ella, quindi, chiedeva l'accertamento della simulazione dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione.
Si costituiva in giudizio per eccepire, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, perché diretto a far accertare la simulazione di una statuizione, quale quella relativa all'assegno di mantenimento separativo in favore della moglie, appartenente alla parte essenziale dell'accordo di separazione.
Il resistente, nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'azione promossa dalla controparte, sia per mancanza della controdichiarazione scritta, unica prova consentita per dimostrare la simulazione di un accordo fra le parti, essendo l'altrui domanda fondata solo su presunzioni, sia per l'assenza di un motivo valido per cui egli avrebbe dovuto continuare a pagare l'assegno di mantenimento in
2 favore della moglie nonostante la concorde modifica dell'accordo originario, recepita dal
Tribunale, peraltro senza poterlo portare in deduzione ai fini fiscali.
Egli, invero, riferiva di aver continuato a pagare somme mensili in favore della moglie, peraltro non sempre dello stesso importo, una volta venduta la casa coniugale nel mese di aprile 2019, per restituire a lei e al figlio anche il ricavato della vendita della quota a lui appartenente, pari ad €
40.000,00 circa, in modo che costoro non avessero preoccupazioni economiche future.
Il resistente chiedeva, quindi, il rigetto dell'azione, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 24.1.2025 le parti discutevano la causa dinanzi al Giudice e la stessa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, anche sulle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente a seguito della costituzione della controparte.
***
Preliminarmente, deve osservarsi come la presente causa sia di competenza del Tribunale in composizione collegiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 50-bis, comma 1, n. 1), e 70, comma 1, n. 2), c.p.c., in quanto causa matrimoniale in cui è obbligatorio l'intervento del P.M.
La circostanza suddetta non è ostativa all'applicazione del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c., in quanto il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 7.2.2024, ossia successivamente al 30.6.2023, data di entrata in vigore del D.
Lgs. 149/2022 in base all'art. 35, comma 1, del decreto, che ha reso applicabile tale rito anche alle cause collegiali, purché ricorrano i requisiti di cui all'art. 281-decies, comma 1, c.p.c., requisiti sussistenti nel caso di specie, in cui la domanda è di pronta soluzione e non richiede alcuna istruzione.
Ciò detto, il Tribunale rileva che la presente domanda è inammissibile, perché diretta a far accertare la simulazione di una statuizione attinente al contenuto essenziale dell'accordo di separazione.
Come ribadito dalla giurisprudenza della S.C., l'accordo di separazione può contenere due tipologie di pattuizioni: quelle attinenti al contenuto tipico ed essenziale dell'accordo, che hanno causa concreta nella separazione, essendo volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo successivo alla separazione -come, ad esempio, l'obbligo di mantenimento, ove ne ricorrano i presupposti- e quelle attinenti al contenuto eventuale, che nella separazione hanno mera occasione, finalizzate semplicemente a regolare nel quadro dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate (in quanto ricollegate “in via soltanto estrinseca con il patto principale”, e relative a “negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili”: Cass. civ. n. 21839/2019).
3 Le pattuizioni del secondo tipo non sono modificabili dal giudice ai sensi (del previgente art. 710
c.p.c. o) degli attuali artt. 473-bis.47 ss. c.p.c., ma sono soggette alla disciplina ordinaria dei contratti di cui agli artt. 1372 ss. c.c. (cfr. Cass. civ. ord. n. 200034/24; Cass. civ. n. 16909/2015) ed, in particolare, “sono impugnabili per simulazione” ex art. 1414 c.c. (Cass. civ. n. 21839/2019).
Al contrario, le pattuizioni attinenti al contenuto essenziale dell'accordo di separazione sono esclusivamente modificabili dal giudice ai sensi (del previgente art. 710 c.p.c. o) degli attuali artt.
473-bis.47 ss. c.p.c. in caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati (cfr. la già menzionata Cass. civ. n.
16909/2015) e, pertanto, non possono essere impugnate per simulazione, perché la stessa iniziativa processuale diretta ad ottenere l'omologazione dell'accordo originario o l'avallo giudiziale della modifica concordata di quest'ultimo -suscettibile di dare efficacia giuridica al patto stipulato fra le parti- è incompatibile con la volontà simulatoria diretta a privarlo di tale efficacia, o ad imprimergli un'efficacia diversa da quella apparente (“l'iniziativa processuale diretta ad acquisire
l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione”: Cass. civ. n. 19319/2014).
Nel caso di specie, quindi, l'accertamento della simulazione di una pattuizione, quale quella diretta a far cessare l'obbligo del di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento CP_1 separativo, attinente al contenuto essenziale dell'accordo di modifica delle condizioni della precedente separazione, è inammissibile, in quanto non più compatibile con la pregressa iniziativa processuale delle parti diretta all'emissione del decreto 18.3.2019, che ha recepito l'accordo.
Quello sopra illustrato è un rilievo dirimente;
in ogni caso, quand'anche nel nostro ordinamento l'odierna domanda fosse -per pura ipotesi- non inammissibile, una prova quale quella offerta dalla parte ricorrente, affidata esclusivamente alle presunzioni, si rivelerebbe contraria al disposto degli artt. 2729, comma 2, c.c. e 1417 c.c. (a prescindere da ogni considerazione nel merito circa la valenza delle presunzioni invocate). Del resto, appare tautologica l'ipotesi attorea, formulata all'udienza del 24.1.2025, secondo cui la controdichiarazione scritta idonea a dimostrare l'accordo simulatorio sarebbe costituita dall'omologa dell'accordo di separazione originario, che prevedeva l'assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto tale accordo omologato sarebbe stato, in ogni caso, superato dal nuovo accordo, parimenti recepito dal Tribunale.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminato di bassa complessità, stante la decisione della presente causa sulla base di un'unica questione preliminare, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, che non è stata celebrata.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
I) dichiara inammissibile la domanda;
II) condanna parte ricorrente, a rimborsare a parte resistente, Parte_1 le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.3.2025
La giudice estensora Il presidente
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