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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22681/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 22681/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – Appello avverso la sentenza n. 5890/2020- R.G. 2553/2016 – del
Giudice di Pace di Napoli Maria De Rosa, emessa in data 29.01.2020 e depositata in cancelleria in data 29.01.2020
TRA
, (C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/08/1995 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Cavour n.168 presso lo studio dell'avv. Luigi Abate che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Corvino;
Appellante
E con sede in GL ET (TV) alla Via Controparte_1
Marocchesa n. 14, nella qualità d'Impresa Designata per la Regione Campania dal
1 Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi degli artt. 283 e ss del Nuovo Codice delle Assicurazioni, D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. dott. elettivamente Controparte_2 Controparte_3
domiciliata in Napoli alla Via Melisurgo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Irene
Bertolino che la rappresenta e difende;
Appellata
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'appellante in data 28.01.2025 e dall'appellato in data 07.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Napoli la quale Impresa designata Controparte_1
per la Regione Campania per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada onde ottenere il risarcimento per le lesioni tutte subite a seguito del sinistro avvenuto in data 21/01/2014 alle ore 12,20 circa, in Pozzuoli (NA) alla Via Campana.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'autovettura Kia CA tg.
DY351KT di proprietà di condotta dalla sig.ra Parte_2 Pt_1
in prossimità del distributore Agip, veniva tamponata da tergo da
[...]
un'autovettura tipo Ford di colore scuro il cui conducente, a seguito dell'urto si allontanava repentinamente e pertanto sia lui che il veicolo non venivano identificati”.
Per effetto dell'urto subito alla parte posteriore, l'autovettura Kia CA veniva sospinta in avanti contro l'autovettura Fiat Punto tg. CZ481CR che precedeva nella
2 marcia che a sua volta impattava contro la parte posteriore dell'autovettura Renault
NI tg. CY281BE. In occasione del sinistro intervenivano sul luogo gli operatori del 118 che provvedevano a trasportare in ambulanza la appellante presso il P.S. dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie in Pozzuoli, ed il Corpo di Polizia di
Pozzuoli- Infortunistica Stradale che provvedeva a redigere il rapporto recante n.
009/2014 nel quale era riportata e sottoscritta la dichiarazione dei testi oculari sigg.ri e , trasportati a bordo del veicolo Parte_3 CP_4 Controparte_5
condotto dalla appellante. La sig.ra a seguito del sinistro riportava Parte_1
lesioni personali. La stessa sporgeva regolare denuncia querela contro ignoti presso il
Commissariato P.S. Bagnoli (v.).
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: accogliere integralmente la domanda attrice;
dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
condannare per l'effetto la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la Regione
Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, al risarcimento in favore della sig.ra dei danni tutti da essa subiti e Parte_1
valutati nella complessiva somma di € 9.055,42 o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia, così distinta: € 4.832,49 per il danno non patrimoniale biologico valutato al 4,5% , € 462,90 per i 10 giorni di ITT, € 462, 90 per i 20 giorni di ITP al 50%, € 173,55 per i 15 giorni di ITP al 25%; € 2.965,94 quale percentuale di ½ del danno biologico quale danno morale;
€ 157,60 per il danno emergente documentato. Il tutto comunque nei limiti della competenza per valore dell'adito magistrato. Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo Giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase
3 stragiudiziale e del presente giudizio oltre IVA e CPA con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore avv. Luigi Abate che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali, ex DM 55 del 10.03.2014”.
Alla prima udienza di trattazione della causa si costituiva in giudizio la
[...]
F.G.V.S. nella predetta qualità eccependo la improcedibilità e Controparte_1
infondatezza della domanda attrice. Veniva ammessa la prova per testimoni e venivano indicati quali testi i siggri e Parte_3 CP_4 CP_5
, le cui dichiarazioni non venivano tuttavia raccolte stante la loro assenza alle
[...]
udienze fissate.
In data 29.01.2020,il Giudice di prime cure, II sez. civ. Dott.ssa Maria De Rosa emetteva sentenza di rigetto della domanda attorea, considerando la stessa sprovvista di prova e così statuiva: “rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della in persona del l.r.p.t. quale impresa designata Controparte_1
per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giustizia”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra per i seguenti Pt_1
motivi: “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697, co. 1, c.c. in materia di onere probatorio, nonché 2700, 2727, 2729, c.c. in materia di presunzioni e 115, 116 c.p.c. in materia di disponibilità e valutazione delle prove.
Motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria”.
L'odierna appellante chiedeva di accogliere, per i motivi di impugnazione esposti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli, contrariis reiectis: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 5890/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 23553/2016, depositata in cancelleria in data
29/01/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato in ordine all'evento dannoso per cui è causa, ovvero, in via del tutto
4 subordinata la concorrente responsabilità del conducente del veicolo non identificato in ordine all'evento dannoso per cui è causa;
- condannare, per lo effetto, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento in favore dell'attuale appellante dei danni tutti subiti, quali quelli diretti e riflessi, patrimoniali, non patrimoniali, per spese mediche, specialistiche, strumentali, di assistenza sostenute e da sostenersi infuturo ecc. come sopra quantificati ovvero nella somma che Ecc.mo
Tribunale riterrà secondo giustizia;
- il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dallo evento al soddisfo;
- liquidare all'attuale appellante per lo intero, le spese, i diritti e gli onorari del giudizio di primo grado oltre I.V.A. e C.A. concedendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore avv. Luigi Abate che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari ex D.M. 55/2014; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente gravame oltre
I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore avv. Luigi Abate che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare ex D.M. 55/2014; - porre tutte le somme a carico della la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;”
In data 27.11.2020 si costituiva la Società con sede in Controparte_1
GL ET (TV) alla Via Marocchesa n. 14, nella qualità d'Impresa Designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. dott. la quale Controparte_2 Controparte_3
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ,ex art. 348- bis e 348-ter c.p.c.
Eccepiva altresì l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di gravame.
Così concludeva la convenuta compagnia assicurativa: “Voglia il Tribunale di Napoli
5 respingere l'appello proposto da , perché inammissibile, Parte_1
improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 13.02.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 07.05.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, ritenuta la necessità di nominare un CTU, nominava il dott. Espletata la CTU, all' udienza del 07.02.2025 riservava la Persona_1
causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
(60+20 gg).
In via preliminare quanto all'eccepita inammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis,
348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Ebbene, si rileva che l'appello risulta ritualmente proposto nei termini di legge e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Va dunque respinta l'eccezione della convenuta compagnia assicurativa, essendo tutte le indicazioni previste a pena di inammissibilità esposte in modo chiaro e specifico.
In proposito si rammenta che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cass. civ. n. 40560/2021).
Va altresì evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto
6 ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che risulta acquisito il fascicolo del primo grado, pertanto, nulla impedisce a questo Giudice di provvedere nel merito.
Nel merito, esaminati gli atti di causa, questo giudice considera di doversi discostare dalle conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure.
La domanda è, pertanto, fondata e va accolta, per i motivi di seguito rappresentati.
Vanno, invero, ritenute non condivisibili le argomentazioni prospettate dal giudice di prime cure, per essere, a parere di questo Giudice, confliggenti con il complessivo contenuto degli elementi probatori.
Espone per l'appunto il Giudice di primo grado, che nessuna prova era stata fornita dall'odierna appellante in merito alla fondatezza della richiesta di Parte_1
risarcimento avanzata.
Invero non appare condivisibile la decisione nella parte in cui così statuisce: “nel merito la domanda è infondata e va rigettata, poiché , non ha Parte_1
assolto all'onore posto a suo carico dalle disposizioni dell'art. 2697 c.c…Il
Giudicante, alla luce della complessiva istruttoria svolta, ritiene che, l'attrice non abbia dato sufficientemente dimostrazione della richiesta di risarcimento avanzata…Va evidenziato che, non può essere riconosciuta valida efficacia probatoria al rapporto n. 009/2014 redatto dagli agenti della Polizia Municipale che, intervenuti solo successivamente sul luogo del sinistro, si limitavano a riportare le dichiarazioni rese al momento dai conducenti dei tre veicoli e dai testi presenti, redigendo un grafico dal quale non emerge la presenza di un quarto veicolo”.
Si ravvisa, in punto di diritto, che la pronuncia in esame presenta un vizio di omessa considerazione di un elemento probatorio di indubbia rilevanza, quale è il verbale redatto dagli organi di polizia giunti sul luogo a seguito del sinistro, contenenti le dichiarazioni spontanee dei testimoni del sinistro de quo.
Tale verbale, redatto da pubblici ufficiali riveste la natura di atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso.
7 L'art. 2700 c.c. afferma il principio secondo cui : “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Alla pagina 4 del rapporto sono presenti le dichiarazioni rese dai signori T_
, e che narrano la dinamica dell'incidente così
[...] Parte_3 Controparte_5
come descritta in citazione che così dichiaravano spontaneamente: “mentre percorrevamo via Campana altezza c. 224 direzione Quarto un'auto di colore scuro marca Ford ci tamponava dietro scappando nel distributore Agip uscendo dall'altra parte”.
La dichiarazione resa risulta essere perfettamente congruente con quanto esposto nell'atto introduttivo in primo grado. Non emerge, invero, alcuna discrepanza in relazione al luogo del sinistro Via Campana a Pozzuoli, al tamponamento da tergo da parte del veicolo non identificato di colore scuro ed anche alla fuga dello stesso verso l'area di servizio, distributore Agip.
Il valore probatorio del verbale della polizia non può essere sottovalutato, in quanto tali dichiarazioni, per loro natura, devono considerarsi come dichiarazioni veritiere, rese in un contesto in cui gli interessati non avevano avuto modo di meditare o di alterare la loro percezione dei fatti. Invero l'immediatezza e la spontaneità delle dichiarazioni conferiscono loro un grado di affidabilità superiore rispetto a dichiarazioni rese in un momento successivo, quando potrebbero esservi stati tentativi di rielaborare o adattare la verità ai fini della difesa.
Relativamente al grafico, risulta pienamente condivisibile la rappresentazione che illustra esclusivamente tre veicoli, anziché quattro, poiché, al momento dell'intervento della Polizia Municipale solo tali veicoli erano presenti sul luogo del sinistro. La polizia, intervenuta successivamente, ha dunque legittimamente escluso il veicolo fuggito non identificato, né localizzato. Il grafico appare dunque conforme alla realtà fattuale e temporale dell'incidente, non presentando alcuna incongruenza con gli atti e le dichiarazioni acquisite.
8 Il verbale della Polizia Municipale ha dunque consentito di provare la responsabilità del veicolo, rimasto ignoto, nella produzione del sinistro de quo, descrivendone compiutamente la dinamica.
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della CTU espletata nel presente grado di giudizio, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le anomalie riportate dalla sig.ra Pt_1
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Le suddette anomalie Per_1
appaiono compatibili con le modalità del sinistro e possono essere ricondotte eziologicamente ad esso così come descritto dalla dinamica indicata in atti, dalla valutazione dell'esame della documentazione medico -legale in essi contenuta, dall'integrazione dell'esame clinico -obiettivo effettuato dal sottoscritto, con
l'aggiunta delle considerazioni medico -legali sopra descritte e tenendo infine conto anche di quanto è stato riferito dalla periziata”.
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e
139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno dunque condivise le conclusioni cui è giunto il Dott. in Persona_1
base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato.
Tali lesioni, secondo il dott. hanno determinato una I.T.T. di Persona_1
giorno 1,una I.T.P. di giorni 10 al 75 %, una I.T.P. di giorni 15 al 50%, una I.T.P. di giorni 15 al 25 %.
Infine, il dott. ha valutato postumi sotto il profilo del danno biologico, nella Per_1
misura del 2%.
9 Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (18 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata di inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della consulenza medica del dott. nonché il D.M Per_1
16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal
9 agosto 2024, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 4.122,15 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 2.000,70 per l'invalidità permanente nella misura del 2%; € 1.030,36 a titolo di danno morale;
€ 55,24 per invalidità temporanea totale;
€414,30 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
€ 414,30 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %; € 207,15 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'odierna appellante, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
10 Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Spetta, infine alla appellante la somma di euro 157,60 per spese mediche sostenute che appaiono documentate, mentre nulla può riconoscersi per le altre spese non documentate.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della convenuta compagnia e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia ( da euro 1101,00 ad euro 5200,00) , applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1
sentenza n. 5890/2020- R.G. 2553/2016 – del Giudice di Pace di Napoli Maria De
Rosa, emessa in data 29.01.2020 e depositata in cancelleria in data 29.01.2020 così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dalla sig.ra e Parte_1
per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la Controparte_1
al risarcimento dei danni che liquida in € 4.279,75 IVA compresa oltre
[...]
interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi
11 rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado Controparte_1
di giudizio che liquida in € 291,00 per spese ed euro € 633,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in € 382,00 per spese ed euro € 1.278,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, per il presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Luigi Abate .
- pone le spese di CTU a carico della Controparte_1
Così deciso, in Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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