Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 579/2024, introdotta da:
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO Amanda e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
nato in [...] il [...], c.f. . CP_1 C.F._2
Con il patrocinio degli Avv. FERLA Gian Eugenio e GAGINO Laura e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“1) - Dichiararsi la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
2) Porre a carico del sig. un assegno, a titolo di contributo nel mantenimento della moglie, pari ad CP_1
E 1.500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso;
3) Dare atto che l'autovettura Mercedes e il Doblò, già di proprietà della sig.ra rimarranno alla Parte_1 medesima;
4) Dare atto, per il resto, che i coniugi hanno già definito tra loro ogni altra questione derivante dall'unione matrimoniale.
Pag. 1
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni necessaria declaratoria in fatto e in diritto, contrariis rejectis, così provvedere:
- 1) In principalità: Dichiarare la separazione personale tra e CP_1 Parte_1
- respingere la richiesta di mantenimento formulata dalla ric is osti;
- 2) In subordine: disporre a carico del sig. quale contributo al mantenimento della moglie, il pagamento di CP_1 una somma mensile non superiore ad euro attesa l'età nonché la capacità lavorativa della ricorrente, che la rendono in grado di mantenersi in maniera autonoma. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.” Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 28/03/2024, adiva il Tribunale di Novara Parte_1 avanzando domanda di separazione giudiziale. Rappresentava la ricorrente di aver contratto matrimonio concordatario in Borgosesia (VC) in data 21.4.1991, in regime di comunione dei beni, con atto trascritto nei registri del CP_1
Comune di Borgosesia (VC) alla parte II, serie A, nr. 7, anno 1991. Dall'unione tra le parti non nascevano figli. Dichiarava la ricorrente che, dall'anno 2012, veniva meno l'affetto coniugale e il resistente intraprendeva una nuova relazione sentimentale. Quanto alle proprie condizioni economiche, la ricorrente rappresentava quanto segue:
- di vivere in un immobile sito in Borgosesia, Via Valsessera 24, di cui è comproprietaria, in virtù di successione, con la sorella Persona_1
- di essere intestataria di un'autovettura Mercedes e di un Doblò, immatricolato nel 2003, di irrisorio valore;
- che dal novembre 2005 sino al gennaio 2023, aveva lavorato presso l'azienda di pulizie X VOI di cui è titolare il marito;
in particolare, la pur non assunta regolarmente, Pt_1 effettuava sia le pulizie sia curava l'amministrazione della società, tanto da avere l'accesso ai conti correnti e al bancomat;
- che dai conti correnti della società la donna prelevava importi di circa 3.000/3.5000 € mensili per il proprio sostentamento.
- di aver svolto attività lavorativa dal mese di marzo 2023 sino a febbraio 2024 presso la società Tecno Servizi s.r.l., con la mansione di operaia, con contratto a tempo determinato e retribuzione pari a circa € E 850,00 - 900,00;
- che il contratto di lavoro non veniva rinnovato per un periodo di tempo per poi essere assunta nuovamente con contratto part-time a tempo indeterminato presso la società della sorella, titolare della TECNO SERVIZI s.r.l. con retribuzione di € 600,00 mensili;
Pag. 2 Parte ricorrente evidenziava che, a fine dell'anno 2022, il veniva a conoscenza che la CP_1 moglie aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale e, dunque, la allontanava dal luogo di lavoro. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 28.10.2024, si costituiva in giudizio che contestava la CP_1 ricostruzione offerta da parte ricorrente. Il resistente evidenziava:
- che la veva collaborato con il marito dall'anno 2007 all'anno 2015; Pt_1
- che nell'anno 2015 la ricorrente apriva un locale, che, tuttavia, produceva numerosi debiti che venivano appianati dal resistente;
- che la comunione tra i coniugi non veniva meno per la relazione extraconiugale del marito;
- che la moglie forniva un rapporto di mera collaborazione saltuaria con il resistente, senza alcuna continuità;
- che il marito decideva di non supportare più economicamente la moglie dopo che anch'ella intraprendeva una nuova relazione sentimentale. Il resistente evidenziava come la moglie vivesse stabilmente con un altro soggetto e svolgesse attività lavorativa presso la società della sorella, titolare della TECNO SERVIZI s.r.l. Chiedeva, quindi, il rigetto della richiesta di mantenimento.
* All'udienza del 14.11.2024, è stato effettuato l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “abito in via Valsesia n. 24 a Borgosesia, vivo da sola. La casa è in Parte_1 comproprietà con mia sorella ed è composta da due appartamenti. Non ho figli. Attualmente sto lavorando presso la società di pulizie, di cui è amministratore mia sorella. Ho lavorato da febbraio 2023 a febbraio 2024, poi ho preso la NASPI e sono stata riassunta adesso con stipendio di poco meno di 500,00
€. Non ho altre entrate economiche. Sono proprietaria di una macchina. Non ho spese particolari. Non ho fatto dichiarazioni dei redditi. Ho lavorato nell'impresa di mio marito 2022; facevo di tutto. Le decisioni dell'azienda le abbiamo sempre prese insieme, così come l'assunzione del personale. Avevo accesso ai conti correnti, avevo la delega ad operare e avevo la disponibilità del bancomat. Io prelevavo io direttamente dal conto della società, o mi dava mio marito, circa 3.000,00 mensili. Non ho più alcun rapporto con mio marito. So bene qual è il tenore di vita di mio marito. Era anni che volevamo separarci da 13 anni vivevamo in abitazioni diverse. La causa per cui sono stata mandata via dall'azienda è che io ho conosciuto una persona con una relazione sentimentale. Non convivo con questa persona;
non so che lavoro faccia. Si chiama Mi sembra di chiedere l'elemosina”. Controparte_2
ha dichiarato: “abito a Grignasco, via Torchio n. 10; vivo da solo. Non ho figli. La CP_1 casa in cui vivo è in locazione e pago 350,00 € mensili. Sono proprietario di un veicolo. Non svolgo attività lavorativa al momento. Prendo 2.000,00 € a titolo di affitto d'azienda. Il contratto di affitto d'azienda è stato sottoscritto circa un anno fa;
l'azienda si occupa di pulizie. Persona_2
è la mia fidanzata;
non conviviamo. Attualmente è la mia compagna che gestisce l'azienda. L'azienda fatturava circa 120.000,00 € annui;
attualmente ha tre dipendenti. Avevo un netto di circa 40.000,00 €. Mia moglie non aveva un ruolo fisso, mi dava una mano in quanto marito. Non lavorava con stabilità; confermo che prelevava i soldi dal conto dell'azienda, anche più di 3.000,00. Le decisioni della mia azienda le ho prese sempre io, non mia moglie che al massimo mi dava un consiglio. Io conosco la da 14 anni e ho una relazione con Per_2
Pag. 3 lei da 12 anni. Ho scelto di affittare la mia azienda alla perché ha esperienza ed è una persona di cui Per_2 mi fido. Ho deciso di affittarla perché è l'unico di reddito che ho e mi serve come pensione”. All'esito, il Giudice si è riservato l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti.
* Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 16 dicembre 2024, il Giudice ha disposto che CP_1
versi a titolo di mantenimento del coniuge l'importo di € 650,00 mensili,
[...] Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge e ha ammesso la prova orale formulata da parte ricorrente.
* All'udienza del 11.02.2025, si è proceduto all'esame dei testimoni e ES
, i quali hanno dichiarato di conoscere le parti, in quanto avevano svolto Testimone_2 attività lavorativa presso la ditta “X VOI” di Luongo Savino. Concordemente tutte le parti hanno riferito che la era presente presso la sede della ditta, seppur le funzioni direttive Parte_1 fossero impartite dal . In particolare, la collaborava predisponendo i CP_1 Pt_1 programmi settimanali delle pulizie da svolgere nei condomini e, talvolta, svolgeva direttamente le pulizie, unitamente agli altri dipendenti.
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2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative all'assegno di mantenimento e alle condizioni economiche delle parti il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. CP_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione
Pag. 4 d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4. Sul mantenimento del coniuge Ai fini della decisione, pare preliminarmente necessario chiarire i presupposti per il riconoscimento del contributo al mantenimento a favore del coniuge. Ai sensi dell'art. 156 c.c., il Tribunale, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione” (Cass. civ. Sez. I Sent., 16/05/2017, n. 12196). L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, si rende, dunque, necessario verificare, in primo luogo, la condizione patrimoniale e reddituale di parte ricorrente, nonché le rispettive capacità economiche delle parti. Quanto alle proprie condizioni economiche reddituali, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
-fino all'anno 2022, la ricorrente ha dichiarato di lavorare nell'impresa del marito;
-da febbraio 2023 e febbraio 2024, la ricorrente risulta, sulla base delle certificazioni uniche prodotte, aver prestato la propria attività lavorativa con rapporti di lavoro a tempo determinato, percependo un compenso complessivo di circa 800,00/900,00 € al mese. Dopo aver percepito la NASPI, la stessa è stata riassunta con contratto part-time a tempo indeterminato percependo una retribuzione di circa 500 euro mensili. La documentazione prodotta, dunque, attesta, da un lato, l'evidente insufficienza di redditi propri adeguati a consentire il proprio mantenimento e, dall'altro, la prestazione, in ogni caso, di attività lavorativa, che implica l'attivazione della parte al fine di reperire reddito. Quanto alle proprie condizioni economiche reddituali, parte resistente ha dedotto quanto segue:
- di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire 2.000,00 € a titolo di affitto d'azienda. L'attuale situazione patrimoniale dei coniugi evidenzia come la ricorrente abbia una entrata fissa pari ad € 600,00 mensili, mentre il ricorrente, che fino al 2023 almeno aveva redditi pari a circa 90.000,00 € lordi, dall'anno 2024, dopo la stipula dell'affitto d'azienda in favore della propria compagna convivente, percepisce 2.000,00 € mensili.
Pag. 5 Nessuna delle due parti ha prodotto la documentazione bancaria relativa all'anno 2024 né ha chiesto l'emissione di ordini di esibizione sul punto. Considerate le rispettive capacità economiche delle parti e lo squilibrio significativo tra le stesse, il presumibile tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene che debba essere disposto un contributo al mantenimento di dell'importo di € 750,00 mensili. Ed Parte_1 invero, deve evidenziarsi come il resistente -solo dopo le trattative tra le parti volte ad una definizione della controversia- si sia spogliato della propria azienda, stipulando con contratto di affitto in favore della donna con cui intrattiene una relazione sentimentale, per un canone mensile assolutamente irrisorio rispetto al valore della stessa, tenuto conto che nell'anno 2023, vi erano redditi superiori ad € 90.000,00. Il resistente non ha fornito alcuna giustificazione circa la ragionevolezza e la vantaggiosità patrimoniale dell'operazione, che deve ritenersi volta esclusivamente a pregiudicare le domande economiche avanzate dalla ricorrente. Ancora, deve evidenziarsi che il ha piena capacità lavorativa e, dunque, ampie CP_1 possibilità economiche.
5. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 7.616,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, complessità bassa, valori medi, da versarsi a carico dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. obbliga a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per la CP_1 moglie, l'importo mensile di 750,00 euro, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
4. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 7.616,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e c.p.a. se dovute;
5. dispone che le spese così liquidate siano versate dal resistente all'Erario anticipatario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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