Legge 23 marzo 1983, n. 78

Commentari11

Mostra tutto (11)
  • 1Corte Costituzionale: Ordinanza n. 264 anno 2015 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte Costituzionale
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 2Corte Costituzionale: Sentenza n. 27 anno 2015 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte Costituzionale
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 3Responsabilità pubblica amministrazione, danno da ritardo, risarcimento, procedimento d'ufficioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 marzo 2019

  • 4Disciplina delle indennità spettanti ai vigili del fuoco: interviene la ConsultaAccesso limitato
    Luigi Salvato · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2015

  • 5Indennità di comando e forze armate (Cons. Stato, n. 2049/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 4 maggio 2012

    1. Premesse L'art. 52 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005) al terzo comma stabilisce che “Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede alla individuazione dei titolari con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto cui il Ministero dell'Economia e delle finanze”. Detta disposizione, in definitiva, estende l'indennità …

     Leggi di più…
Mostra tutto (11)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/11/2024, n. 2815
    Provvedimento: Pubblicato il 26/11/2024 N. 02815/2024 REG.PROV.COLL. N. 01174/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco 63 (Palazzo ex Rea), con domicilio digitale come da PEC da …
     Leggi di più...
    • reformatio in peius·
    • riorganizzazione amministrazioni pubbliche·
    • prescrizione quinquennale·
    • giurisdizione esclusiva·
    • diritto a retribuzione·
    • transito personale pubblico·
    • indennità fisse e continuative·
    • violazione art. 12 d.lgs. 177/2016·
    • assegno ad SO·
    • violazione art. 8 l. 124/2015

  • 2TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 384
    Provvedimento: Pubblicato il 02/03/2026 N. 00384/2026 REG.PROV.COLL. N. 00003/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro LO Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege …
     Leggi di più...
    • giurisprudenza amministrativa·
    • indennità di volo·
    • indennità di aeronavigazione·
    • art. 5 Regolamento UE 2016/679·
    • cumulabilità indennità pensionabile·
    • art. 11 d.p.r. n. 395/95·
    • art. 52 d.lgs. 196/2003·
    • spese compensate·
    • art. 17 l. n. 78/83·
    • art. 1 comma 2 l. n. 505/78·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 3 comma 3 l. n. 34/84·
    • art. 2103 c.c.·
    • art. 36 Cost.·
    • indennità di pronto intervento aereo

  • 3TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/10/2025, n. 18849
    Provvedimento: Pubblicato il 29/10/2025 N. 18849/2025 REG.PROV.COLL. N. 09035/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9035 del 2022, proposto da IN Di NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …
     Leggi di più...
    • reformatio in peius·
    • giurisdizione esclusiva TAR·
    • assegno ad personam·
    • transito personale·
    • violazione art. 8 L. 124/2015·
    • violazione art. 12 D.Lgs. 177/2016·
    • riorganizzazione pubblica·
    • indennità fisse e continuative·
    • principio di vicinanza della prova·
    • onere della prova

  • 4TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 1557
    Provvedimento: Pubblicato il 10/12/2025 N. 01557/2025 REG.PROV.COLL. N. 00738/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 738 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, …
     Leggi di più...
    • art. 11 d.p.r. n. 395/1995·
    • indennità di volo·
    • cumulo indennità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 17 l. n. 78/1983·
    • art. 3 comma 3 l. n. 34/1984·
    • art. 1 comma 2 l. n. 505/78·
    • irriducibilità retribuzione·
    • indennità pensionabile·
    • legittimità costituzionale

  • 5TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/11/2025, n. 20451
    Provvedimento: Pubblicato il 17/11/2025 N. 20451/2025 REG.PROV.COLL. N. 08806/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8806 del 2022, proposto da DI ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale …
     Leggi di più...
    • reformatio in peius·
    • riorganizzazione amministrazioni pubbliche·
    • assegno ad personam·
    • diritto soggettivo·
    • transito personale·
    • violazione art. 12 d.lgs. n. 177/2016·
    • giurisdizione amministrativa·
    • indennità fisse e continuative·
    • violazione art. 8 l. n. 124/2015·
    • prescrizione decennale
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1. Area di applicazione

    In relazione alla peculiarita' dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneita' psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilita' al servizio ed alla mobilita' di lavoro e di sede, dalla specialita' della disciplina, dalla selettivita' dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di eta', al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilita' connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennita' di impiego operativo di cui alla presente legge.
    Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1983, e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione sull'organico del personale militare in servizio alla predetta data, ripartito per forza armata, per grado e per posizione di stato, nonche' sugli oneri delle retribuzioni del personale militare, come sopra ripartito.
  • Art. 2. Indennita' di impiego operativo

    Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.
    Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di istituto prevista dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni.
    A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all' articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
    Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 3) che " La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall' art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all' art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato
    servizio presso i suddetti enti."
  • Art. 3. Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna

    Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
    corpi d'armata;
    divisioni;
    brigate e aerobrigate;
    stormi e reparti di volo equivalenti;
    gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
    reparti elicotteri e reparti antisom;
    reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
    reparti intercettori teleguidati (IT);
    comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
    unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
    centrali e centri operativi in sede protetta;
    unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.(3) (6) (6a) ((10))
    Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. (3) (5) Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al secondo comma. (5)

    ------------- AGGIORNAMENTO (3)
    Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 2)che "A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali:
    brigate;
    reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici);
    battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
    gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici);
    forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
    reparti bonifica ordigni esplosivi,
    le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , in 115 e 125 sono elevate a 135 e, cosi' riderterminate, non sono cumulabili con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983 . Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
    Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 , ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che " A decorrere dal 1 luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennita' mensile di impiego operativo prevista dall'articolo 3 della legge sulle indennita' operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4.";ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 8) che "a decorrere dal luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' di cui al presente articolo, comma 2, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
    Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 , ha disposto (con l'art. 6,comma 3) che "A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui all' articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' elevata al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base". ------------- AGGIORNAMENTO (6a)
    Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' operativa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' elevata al 125 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".
    Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all' articolo 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51 , l'indennita' di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base". --------------- AGGIORNAMENTO (10)
    Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' elevata al 140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".
    Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 20) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".