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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 270/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
20/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MILAN MAIDA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MILAN MAIDA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(LE) il 07/12/1976 e nato a [...] il [...] , matrimonio Parte_2
contratto il 21/09/2018 e trascritto al n. 22, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTRO, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
il signor si impegna Parte_2
a lasciare la casa familiare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali;
2. L'abitazione familiare sita in via G.B. Guidini, 19/a int. 14, Zero Branco (TV), verrà assegnata alla
Per_ signora con gli arredi e corredi ivi esistenti, affinché vi abiti con il figlio;
Parte_1
Per_ 3. Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso la madre, presso la quale manterrà la residenza. Entrambi i genitori sono consapevoli che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita del minore. In questo modo ritengono di dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative. I genitori stabiliscono quindi che concorderanno insieme le decisioni relative all'educazione e alla crescita del minore. In particolare, dovranno definire insieme
2 gli aspetti che riguardano la scuola, la religione, le attività di tempo libero, gli aspetti medico-sanitari.
Si impegnano entrambi a mantenere i contatti con la scuola e con gli insegnanti, aggiornandosi attraverso le piattaforme online previste dalla scuola e presenziando ad eventuali incontri o fissando opportuni colloqui. I genitori faranno richiesta alla scuola di essere informati entrambi sulle comunicazioni importanti, in particolare sugli orari di incontri e colloqui. Si impegnano inoltre a partecipare entrambi alle attività extrascolastiche e di tempo libero, feste di fine anno, promozioni, compleanni e altri eventi importanti per il minore. Tutto questo al fine di garantire l'effettiva co- genitorialità e di consentire al minore di godere della presenza di entrambi, evitando vissuti di esclusione o di svalutazione di uno o dell'altro genitore. In particolare, dovranno decidere insieme, sia ora che in futuro, nel rispetto delle inclinazioni del minore, i seguenti aspetti: le scelte scolastiche
(scuola pubblica o privata e dove frequentarla, che tipo di studi, ecc.); le scelte religiose (ora di religione a scuola, catechismo, cresima, ecc.); la scelta delle attività culturali e in generale di tutte le attività extrascolastiche;
le vacanze studio e le vacanze con amici;
le spese straordinarie (visite specialistiche, interventi sanitari, telefonini, motorini, macchine, spese di inizio anno scolastico, rette scolastiche, ecc.). Sin d'ora i coniugi si impegnano a provvedere al rilascio od al rinnovo delle carte di identità e/o dei passaporti del minore, facendone copia.
4. La madre provvederà in via prevalente all'accudimento del figlio minore. Tuttavia, nei periodi in cui la stessa sarà impossibilitata per esigenze lavorative connesse al turno serale/notturno, il padre si recherà presso la casa familiare, dove si intratterrà con il figlio fino al ritorno della madre. In tali occasioni, il padre si occuperà anche di accompagnare il minore alle attività extrascolastiche, sportive o scolastiche, qualora necessario. In ogni caso, il padre trascorrerà con il figlio i fine settimana, a settimane alterne, a partire dall'uscita da scuola il sabato, fino alla domenica sera, dopo cena, con termine fissato per le ore 21:00.
5. Le festività vengono così suddivise: il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore, e il Natale con l'altro genitore Il periodo delle vacanze natalizie verrà trascorso dal 26 al 31
3 al mattino con un genitore, e dal 31 al 6 gennaio con l'altro. In ogni caso i genitori verificheranno entro il 31 ottobre di ogni anno come gestire l'alternanza; nel caso in cui, dopo il 6 gennaio, vi fossero altri giorni di vacanza, essi verranno suddivisi equamente tra i genitori. Per le vacanze pasquali i genitori decidono di seguire il calendario abituale di responsabilità. I giorni di Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Nelle vacanze di Carnevale verrà seguito il calendario abituale. Le festività annuali verranno trascorse secondo il calendario dei turni di responsabilità.
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
I genitori, si accorderanno sui rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso di ferie o weekend trascorsi con il minore in luoghi diversi dalla propria abitazione, il genitore dovrà dare comunicazione all'altro almeno una settimana prima, fornendo luogo e indirizzo dell'alloggio ed eventuale numero di telefono.
6. I genitori concordano sulla necessità del preventivo assenso dell'altro per soggiorni, anche temporanei, all'estero del figlio minore.
7. I genitori concordano che nel giorno del compleanno del minore si possa trascorrere un momento insieme, indipendentemente dai turni di responsabilità. Allo stesso modo, concordano di essere entrambi presenti in tutte le occasioni che riguardano il minore (feste di fine anno scolastiche, sportive, diplomi, ecc.). Rimane salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente sui turni di responsabilità del figlio nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi, sociali di quest'ultimo.
8. Il figlio continuerà a frequentare le famiglie di origine come d'abitudine.
9. In caso di malattia del minore, lo stesso potrà spostarsi dall'uno all'altro genitore, secondo calendario di visita, solo se le condizioni fisiche lo permetteranno. Resta inteso che nel caso di malattia di uno dei genitori l'altro lo integrerà o lo sostituirà nella cura del minore per il periodo necessario.
10. I genitori concordano che, nel caso di nuovi rapporti sentimentali, sia opportuno che il minore non venga coinvolto in nuove relazioni di coppia finché non abbiano carattere di stabilità.
Concordano, quindi di escludere il minore da qualsiasi rapporto che si configuri come occasionale
4 (ovvero rapporti senza investimento affettivo e/o in assenza di un futuro progetto di coppia); nella fase di passaggio da un rapporto sporadico a un rapporto che si avvia a diventare più stabile, concordano, invece, di non nascondere al figlio l'esistenza di questa nuova relazione, senza però coinvolgerlo direttamente nel rapporto. Solo quando emergesse un progetto di coppia, concordano sull'opportunità di un coinvolgimento diretto, ma graduale, del minore nel rapporto con il/la nuovo/a partner, previa comunicazione all'altro genitore in modo che il minore non si trovi coinvolto in un
“conflitto di lealtà”. In qualsiasi caso, pur separandosi come coniugi, rivendicano entrambi il diritto- dovere alla “continuità genitoriale” e, pertanto, concordano che i nuovi partner siano esclusi da tutte le decisioni tipicamente genitoriali.
11. L'assegno unico, pari a circa € 92,40, sarà percepito al 100% dalla madre;
le detrazioni fiscali per i figli saranno invece suddivise al 50% tra i genitori.
12. Tenuto conto, da un lato, della quasi parità dei redditi percepiti dai coniugi, del fatto che il sig.
contribuisce in via diretta al mantenimento rinunciando alla casa familiare di cui è Parte_2
proprietario esclusivo e che, conseguentemente, dovrà reperire altro alloggio idoneo, e dell'attribuzione per intero dell'assegno unico alla signora e tenuto conto, dall'altro lato, Parte_1
del fatto che i compiti di accudimento e cura del minore sono affidati in via prevalente alla madre, il sig. si impegna a contribuire indirettamente al mantenimento del figlio mediante Parte_2
versamento di un assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, da corrispondersi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata, in un'unica Parte_1
soluzione a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note. Il versamento dell'assegno avrà decorrenza dal deposito del ricorso, con prima rivalutazione nel mese di febbraio 2026.
13. Oltre a ciò, sempre ai fini della contribuzione al mantenimento, i ricorrenti concordano di riportarsi per l'individuazione delle spese cd. straordinarie all'Allegato 3) del Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso di data 1.12.2016.
14. I coniugi si danno reciprocamente atto che non sussistono le condizioni per il riconoscimento
5 dell'assegno di mantenimento di uno in favore dell'altro, in quanto entrambi sono dotati di capacità economica, patrimoniale e lavorativa adeguate.
15. Il signor sosterrà interamente i costi di manutenzione straordinaria della casa Parte_2
familiare. Quanto alle spese condominiali, il signor sosterrà interamente le spese Parte_2
condominiali straordinarie, mentre le spese condominiali ordinarie rimarranno a carico della moglie assegnataria. Parimenti, rimarranno a carico della signora i costi di manutenzione Parte_1
ordinaria di casa, inclusi quelli per l'eventuale rinnovo del mobilio e degli elettrodomestici, e quelli per i consumi relativi all'immobile. A tal proposito i ricorrenti concordano che la signora Parte_1
provvederà ad effettuare la voltura a proprio nome delle utenze domestiche relative all'abitazione assegnatale una volta ottenuta la conferma degli accordi da parte del Tribunale.
16. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per i rapporti inerenti e comunque connessi al ménage familiare e si danno reciprocamente atto che ogni pregressa questione patrimoniale relativa e/o connessa al rapporto matrimoniale è da considerarsi definita e tacitata.
17. Le spese del presente giudizio di separazione devono intendersi compensate tra le Parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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