CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3067/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 03/01/2019,
t r a
, (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Monica Marro (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Petruccelli di
Senise (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note di udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2014, Parte_1
conveniva in giudizio filiale di Rotondi,
[...] Controparte_2
nonché, innanzi al Tribunale di Avellino, Controparte_1 chiedendo: A)“condannare le convenute in persona del Controparte_2
l.r.p.t., a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di essa
, della somma di € 40.000,00 corrispondente al valore Parte_1
del mezzo assicurato ed esposto dalla polizza n. CD050251 con interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento 10/02/2012 al soddisfo ed ogni altra voce di danno che sarà accertata e quantificata in corso di causa;
B) condannare, infine, esse convenute in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA di rivalsa come per legge, con attribuzione alla scrivente procuratrice antistataria”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva:
- di essere proprietaria dell'autofurgone Fiat IVECO 35 Tg. CN 880ET;
- che in data 8 o 10 febbraio 2012, il detto veicolo, regolarmente custodito all'interno della rimessa-garage di sua proprietà, era stato asportato da ignoti, come risultante dalla denuncia sporta da _2
, suo marito in data 10.2.2012, presso la Stazione dei
[...]
Carabinieri di Cervinara;
- che l'autofurgone era assicurato per rischi, tra cui il furto, presso la
Compagnia Assicurativa “ , filiale di Rotondi, con Controparte_2
polizza n. CD050251, valida ed operativa al momento del furto, per l'importo pari ad € 40.000,00;
- che, nonostante la ricezione di diverse raccomandate con cui
[...] era stata sollecitata a corrispondere l'indennizzo dovuto, CP_2
in virtù di detto contratto assicurativo, la stessa non formulava alcuna offerta nei termini di legge né comunicava i motivi del proprio rigetto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda ed opponendosi a tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto dall'attrice.
2 In particolare, la convenuta produceva: -copia polizza n. 01 CO50251; - copia verbale di ricezione denuncia orale dei CC di Cervinara;
- copia certificato di proprietà del veicolo tg. CN880ET; -copia nota richiesta documentazione di 20/02/2012. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c., in data 19/09/2014 con memoria 183 VI comma n.2 cpc, parte attrice produceva: -lettera di
[...]
del 19/11/2013 (allegata in copia missiva del 20.02.2012); - CP_2
certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso per furto dell'autocarro tg. CN 880ET; -Carta di circolazione dell'autocarro tg- CN
880ET; - contrassegno di assicurazione del 13/03/2011; - procura speciale alla vendita dell'autocarro CN 880ET giusta atto per notar Persona_1
; -fattura Notaio;
- n. 6 foto relative all'allestimento
[...] Persona_2
autocarro uso speciale targato CN880ET; - n. 2 chiavi serie S502 dell'autocarro Targato CN880E.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., venivano escussi i testi di parte attrice e veniva disposta CTU per la quantificazione dei danni.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1/2019, così provvedeva: “•rigetta la domanda;
• condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre, IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%; pone le spese di ctu a carico di parte attrice”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 19.06.2019 a Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A)
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
all'indennizzo per il furto dell'autocarro IVECO targato CN880ET e, per
l'effetto, condannare essa convenuta , in qualità di Controparte_1
impresa assicuratrice, a titolo di indennizzo, al pagamento di favore di essa appellante della somma di € 25.200,00 così come quantificata dal ctu geometra nel corso del giudizio di primo grado, al netto della Per_3
3 franchigia del 10%., oltre interessi e rivalutazione secondo legge;
B)
Favore di spese e competenze di lite del doppio grado, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
Si è costituita in giudizio chiedendo: “-In via Controparte_1 preliminare rigettare l'appello come proposto da parte attrice per evidente nullità, inammissibilità e carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. -Nel merito rigettare la domanda attorea per essere infondata in fatto ed in diritto, in virtù dell'istruttoria sviluppata nelle more del giudizio di primo grado e, quindi, per l'effetto confermare la sentenza
n. 1/2019 resa dal Tribunale di Avellino. Attesa la temerarietà e pretestuosità dell'odierno appello, si chiede la condanna alle spese di lite anche del secondo grado di giudizio”. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare
4 le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. proposta dall'appellata in quanto del tutto generica, essendosi essa limitata a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude “prima facie” la chiesta pronuncia di inammissibilità.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che la parte attrice non abbia fornito sufficiente e adeguata prova del fatto costitutivo della propria azione, ossia, dell'effettivo verificarsi del furto dell'autofurgone. L'incompletezza probatoria, pertanto, ha determinato l'impossibilità di riconoscere il fondamento della pretesa, non essendo stato dimostrato con la necessaria certezza l'evento che ne costituisce il presupposto giuridico.
Secondo il primo Giudice, affinché possa essere riconosciuto il diritto all'indennizzo assicurativo, non è sufficiente la mera prova dell'esistenza del contratto assicurativo, né la dimostrazione dell'avvenuta denuncia presso l'autorità giudiziaria, essendo imprescindibile la prova dell'effettivo verificarsi dell'evento rischioso previsto dal contratto.
In particolare, il Tribunale così ha motivato la propria decisione: “…Nel caso in questione ritiene il giudicante che l'attrice non abbia soddisfatto
l'onere probatorio su di lei gravante in merito alla circostanza dell'avvenuto furto. La compagnia assicuratrice convenuta ha espressamente contestato tale circostanza, per cui era onere dell'attrice fornire la prova dell'avvenuto furto. Sul punto l'attrice si è limitata a produrre la denunzia di furto, peraltro sporta del marito e non dall'attrice stessa, e il decreto di archiviazione del Gip. Orbene, tenuto conto delle particolari circostanze di
5 in cui il dedotto furto si sarebbe verificato (nella denunzia il marito dell'attrice afferma che il veicolo era parcheggiato in un garage di sua proprietà da dicembre 2011, di averlo controllato l'8 febbraio 2012 e di non averlo rinvenuto il 10 febbraio 2012) la prova non può ritenersi fornita con la sola produzione della denuncia sporta ai Carabinieri della Stazione di
Cervinara, trattandosi di un atto unilaterale compiuto dalla stessa persona che intendeva avvalersene. Inoltre, l'attrice non ha articolato alcun altro mezzo istruttorio, neppure testimoniale, diretto a provare l'avvenuto furto;
in particolare, appare decisamente inspiegabile la mancata citazione a testimoniare del marito dell'attrice che ben avrebbe potuto chiarire le circostanze in merito al parcheggio dell'autofurgone e alla scoperta del dedotto furto. In conclusione, il quadro probatorio fornito dalla attrice a fondamento della propria domanda risulta essere meramente unilaterale
(denuncia di furto, quale atto della stessa parte che intende avvantaggiarsene ai fini della prova dei fatti in esso contenuti, decreto di archiviazione del Gip, che nulla prova in merito all'avvenuto furto).
Pertanto, manca una prova sufficientemente oggettiva e riscontrabile dei fatti posti a fondamento della domanda. Pertanto, la domanda va rigettata”.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e la mancata valutazione di tutti gli elementi di prova da parte del giudice di prime cure.
Sostiene, in particolare, di aver dimostrato l'avvenuto furto dell'autofurgone mediante l'allegazione di copiosa documentazione, non attentamente valutata dal giudice, relativa: alla denuncia di furto;
alle due chiavi dell'autocarro; ai certificati di proprietà e cronologici;
al contrassegno assicurativo originale;
alla procura alla vendita e al decreto di archiviazione emesso dal Gip.
A supporto della propria tesi, inoltre, l'appellante deduce che i testimoni escussi in primo grado avrebbero confermato, tanto la preesistenza e il regolare funzionamento del veicolo, quanto l'avvenuto furto dello stesso.
In definitiva, l'appellante sostiene che le prove da lui prodotte sarebbero idonee a dimostrare, non solo la sussistenza del furto, ma, altresì, l'entità del danno subito, danno quantificato dal Consulente Tecnico d'Ufficio in €
6 28.000,00, con l'applicazione della decurtazione del 10% prevista dalle disposizioni contrattuali.
L'appello è palesemente infondato e, pertanto, va rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame, ritiene il Collegio, conformemente alla decisione del Tribunale, che le allegazioni di parte attrice non siano sufficienti al fine di dimostrare l'evento relativo all'avvenuto furto dell'autofurgone, posto a fondamento della domanda.
Sul punto, non ricorrono ragioni per discostarsi dall'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “da un lato in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato Cass.
Civ. VI. Sez 03/02/2023, ud. 08/11/2022); dall'altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato” (così in motivazione Cass.
03/02/2023, n. 3446).
In applicazione dei suddetti principi, non v'è dubbio che ricada sull'originaria parte attrice, , l'onere di provare Parte_1
l'avvenuto furto, quale evento coperto dalla garanzia, per ottenere l'indennizzo assicurativo e che, a tal fine, non può bastare la denuncia.
La denuncia-querela, invero, in quanto mera dichiarazione di parte, resa all'autorità giudiziaria, è di per sé insufficiente al fine di dimostrare l'effettiva sottrazione dell'autovettura. Analogamente, il decreto di archiviazione non offre alcun elemento probatorio, essendo un atto che chiude il procedimento penale per insussistenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei fatti.
Né a tale vulnus probatorio possono sopperire le altre allegazioni prodotte in giudizio, quali il certificato di proprietà del veicolo e il certificato cronologico dello stesso, essendo tali elementi idonei soltanto a dimostrare la proprietà dell'autovettura in capo all'assicurato, ma non
7 l'avvenuto furto. È, dunque, evidente che le copie dei documenti comprovanti l'acquisto del veicolo risultino irrilevanti al fine di integrare la prova del fatto costitutivo del diritto all'indennità assicurativa.
All'opposto, l'assicurato avrebbe dovuto provare, in primo luogo, la preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicati e, in secondo luogo, la verificazione dell'evento-furto.
Né tale onus probandi può dirsi adempiuto in virtù della prova testimoniale espletata nel primo giudizio, non essendo neanche emerso dalle dichiarazioni dei tesi che il furgone, come dichiarato in denuncia dal marito della parte attrice, fosse parcheggiato dal mese di dicembre nel garage di proprietà.
Le dichiarazioni rese dai testimoni, invero, non hanno apportato alcun valido elemento probatorio per la ricostruzione del furto, né hanno fornito indicazioni precise in merito agli aspetti spazio-temporali necessari per chiarire con sufficiente certezza i fatti oggetto di causa.
In definitiva, non è stata offerta alcuna prova della presenza del furgone oggetto del contratto assicurativo nel garage di Via F. De Guglielmo n. 52 nel giorno del presunto furto, né sono emersi elementi, neppure presuntivi,
a supporto dei fatti costitutivi posti dall'odierno appellante a sostegno della domanda.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere, quindi, senz'altro rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 19/06/2019, avverso la sentenza n. 1/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 03/01/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 6.000, 00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3067/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 03/01/2019,
t r a
, (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Monica Marro (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Petruccelli di
Senise (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note di udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2014, Parte_1
conveniva in giudizio filiale di Rotondi,
[...] Controparte_2
nonché, innanzi al Tribunale di Avellino, Controparte_1 chiedendo: A)“condannare le convenute in persona del Controparte_2
l.r.p.t., a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di essa
, della somma di € 40.000,00 corrispondente al valore Parte_1
del mezzo assicurato ed esposto dalla polizza n. CD050251 con interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento 10/02/2012 al soddisfo ed ogni altra voce di danno che sarà accertata e quantificata in corso di causa;
B) condannare, infine, esse convenute in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA di rivalsa come per legge, con attribuzione alla scrivente procuratrice antistataria”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva:
- di essere proprietaria dell'autofurgone Fiat IVECO 35 Tg. CN 880ET;
- che in data 8 o 10 febbraio 2012, il detto veicolo, regolarmente custodito all'interno della rimessa-garage di sua proprietà, era stato asportato da ignoti, come risultante dalla denuncia sporta da _2
, suo marito in data 10.2.2012, presso la Stazione dei
[...]
Carabinieri di Cervinara;
- che l'autofurgone era assicurato per rischi, tra cui il furto, presso la
Compagnia Assicurativa “ , filiale di Rotondi, con Controparte_2
polizza n. CD050251, valida ed operativa al momento del furto, per l'importo pari ad € 40.000,00;
- che, nonostante la ricezione di diverse raccomandate con cui
[...] era stata sollecitata a corrispondere l'indennizzo dovuto, CP_2
in virtù di detto contratto assicurativo, la stessa non formulava alcuna offerta nei termini di legge né comunicava i motivi del proprio rigetto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda ed opponendosi a tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto dall'attrice.
2 In particolare, la convenuta produceva: -copia polizza n. 01 CO50251; - copia verbale di ricezione denuncia orale dei CC di Cervinara;
- copia certificato di proprietà del veicolo tg. CN880ET; -copia nota richiesta documentazione di 20/02/2012. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c., in data 19/09/2014 con memoria 183 VI comma n.2 cpc, parte attrice produceva: -lettera di
[...]
del 19/11/2013 (allegata in copia missiva del 20.02.2012); - CP_2
certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso per furto dell'autocarro tg. CN 880ET; -Carta di circolazione dell'autocarro tg- CN
880ET; - contrassegno di assicurazione del 13/03/2011; - procura speciale alla vendita dell'autocarro CN 880ET giusta atto per notar Persona_1
; -fattura Notaio;
- n. 6 foto relative all'allestimento
[...] Persona_2
autocarro uso speciale targato CN880ET; - n. 2 chiavi serie S502 dell'autocarro Targato CN880E.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., venivano escussi i testi di parte attrice e veniva disposta CTU per la quantificazione dei danni.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1/2019, così provvedeva: “•rigetta la domanda;
• condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre, IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%; pone le spese di ctu a carico di parte attrice”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 19.06.2019 a Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A)
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
all'indennizzo per il furto dell'autocarro IVECO targato CN880ET e, per
l'effetto, condannare essa convenuta , in qualità di Controparte_1
impresa assicuratrice, a titolo di indennizzo, al pagamento di favore di essa appellante della somma di € 25.200,00 così come quantificata dal ctu geometra nel corso del giudizio di primo grado, al netto della Per_3
3 franchigia del 10%., oltre interessi e rivalutazione secondo legge;
B)
Favore di spese e competenze di lite del doppio grado, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
Si è costituita in giudizio chiedendo: “-In via Controparte_1 preliminare rigettare l'appello come proposto da parte attrice per evidente nullità, inammissibilità e carenza di ragionevole probabilità di accoglimento. -Nel merito rigettare la domanda attorea per essere infondata in fatto ed in diritto, in virtù dell'istruttoria sviluppata nelle more del giudizio di primo grado e, quindi, per l'effetto confermare la sentenza
n. 1/2019 resa dal Tribunale di Avellino. Attesa la temerarietà e pretestuosità dell'odierno appello, si chiede la condanna alle spese di lite anche del secondo grado di giudizio”. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare
4 le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. proposta dall'appellata in quanto del tutto generica, essendosi essa limitata a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude “prima facie” la chiesta pronuncia di inammissibilità.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che la parte attrice non abbia fornito sufficiente e adeguata prova del fatto costitutivo della propria azione, ossia, dell'effettivo verificarsi del furto dell'autofurgone. L'incompletezza probatoria, pertanto, ha determinato l'impossibilità di riconoscere il fondamento della pretesa, non essendo stato dimostrato con la necessaria certezza l'evento che ne costituisce il presupposto giuridico.
Secondo il primo Giudice, affinché possa essere riconosciuto il diritto all'indennizzo assicurativo, non è sufficiente la mera prova dell'esistenza del contratto assicurativo, né la dimostrazione dell'avvenuta denuncia presso l'autorità giudiziaria, essendo imprescindibile la prova dell'effettivo verificarsi dell'evento rischioso previsto dal contratto.
In particolare, il Tribunale così ha motivato la propria decisione: “…Nel caso in questione ritiene il giudicante che l'attrice non abbia soddisfatto
l'onere probatorio su di lei gravante in merito alla circostanza dell'avvenuto furto. La compagnia assicuratrice convenuta ha espressamente contestato tale circostanza, per cui era onere dell'attrice fornire la prova dell'avvenuto furto. Sul punto l'attrice si è limitata a produrre la denunzia di furto, peraltro sporta del marito e non dall'attrice stessa, e il decreto di archiviazione del Gip. Orbene, tenuto conto delle particolari circostanze di
5 in cui il dedotto furto si sarebbe verificato (nella denunzia il marito dell'attrice afferma che il veicolo era parcheggiato in un garage di sua proprietà da dicembre 2011, di averlo controllato l'8 febbraio 2012 e di non averlo rinvenuto il 10 febbraio 2012) la prova non può ritenersi fornita con la sola produzione della denuncia sporta ai Carabinieri della Stazione di
Cervinara, trattandosi di un atto unilaterale compiuto dalla stessa persona che intendeva avvalersene. Inoltre, l'attrice non ha articolato alcun altro mezzo istruttorio, neppure testimoniale, diretto a provare l'avvenuto furto;
in particolare, appare decisamente inspiegabile la mancata citazione a testimoniare del marito dell'attrice che ben avrebbe potuto chiarire le circostanze in merito al parcheggio dell'autofurgone e alla scoperta del dedotto furto. In conclusione, il quadro probatorio fornito dalla attrice a fondamento della propria domanda risulta essere meramente unilaterale
(denuncia di furto, quale atto della stessa parte che intende avvantaggiarsene ai fini della prova dei fatti in esso contenuti, decreto di archiviazione del Gip, che nulla prova in merito all'avvenuto furto).
Pertanto, manca una prova sufficientemente oggettiva e riscontrabile dei fatti posti a fondamento della domanda. Pertanto, la domanda va rigettata”.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e la mancata valutazione di tutti gli elementi di prova da parte del giudice di prime cure.
Sostiene, in particolare, di aver dimostrato l'avvenuto furto dell'autofurgone mediante l'allegazione di copiosa documentazione, non attentamente valutata dal giudice, relativa: alla denuncia di furto;
alle due chiavi dell'autocarro; ai certificati di proprietà e cronologici;
al contrassegno assicurativo originale;
alla procura alla vendita e al decreto di archiviazione emesso dal Gip.
A supporto della propria tesi, inoltre, l'appellante deduce che i testimoni escussi in primo grado avrebbero confermato, tanto la preesistenza e il regolare funzionamento del veicolo, quanto l'avvenuto furto dello stesso.
In definitiva, l'appellante sostiene che le prove da lui prodotte sarebbero idonee a dimostrare, non solo la sussistenza del furto, ma, altresì, l'entità del danno subito, danno quantificato dal Consulente Tecnico d'Ufficio in €
6 28.000,00, con l'applicazione della decurtazione del 10% prevista dalle disposizioni contrattuali.
L'appello è palesemente infondato e, pertanto, va rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame, ritiene il Collegio, conformemente alla decisione del Tribunale, che le allegazioni di parte attrice non siano sufficienti al fine di dimostrare l'evento relativo all'avvenuto furto dell'autofurgone, posto a fondamento della domanda.
Sul punto, non ricorrono ragioni per discostarsi dall'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “da un lato in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato Cass.
Civ. VI. Sez 03/02/2023, ud. 08/11/2022); dall'altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato” (così in motivazione Cass.
03/02/2023, n. 3446).
In applicazione dei suddetti principi, non v'è dubbio che ricada sull'originaria parte attrice, , l'onere di provare Parte_1
l'avvenuto furto, quale evento coperto dalla garanzia, per ottenere l'indennizzo assicurativo e che, a tal fine, non può bastare la denuncia.
La denuncia-querela, invero, in quanto mera dichiarazione di parte, resa all'autorità giudiziaria, è di per sé insufficiente al fine di dimostrare l'effettiva sottrazione dell'autovettura. Analogamente, il decreto di archiviazione non offre alcun elemento probatorio, essendo un atto che chiude il procedimento penale per insussistenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei fatti.
Né a tale vulnus probatorio possono sopperire le altre allegazioni prodotte in giudizio, quali il certificato di proprietà del veicolo e il certificato cronologico dello stesso, essendo tali elementi idonei soltanto a dimostrare la proprietà dell'autovettura in capo all'assicurato, ma non
7 l'avvenuto furto. È, dunque, evidente che le copie dei documenti comprovanti l'acquisto del veicolo risultino irrilevanti al fine di integrare la prova del fatto costitutivo del diritto all'indennità assicurativa.
All'opposto, l'assicurato avrebbe dovuto provare, in primo luogo, la preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicati e, in secondo luogo, la verificazione dell'evento-furto.
Né tale onus probandi può dirsi adempiuto in virtù della prova testimoniale espletata nel primo giudizio, non essendo neanche emerso dalle dichiarazioni dei tesi che il furgone, come dichiarato in denuncia dal marito della parte attrice, fosse parcheggiato dal mese di dicembre nel garage di proprietà.
Le dichiarazioni rese dai testimoni, invero, non hanno apportato alcun valido elemento probatorio per la ricostruzione del furto, né hanno fornito indicazioni precise in merito agli aspetti spazio-temporali necessari per chiarire con sufficiente certezza i fatti oggetto di causa.
In definitiva, non è stata offerta alcuna prova della presenza del furgone oggetto del contratto assicurativo nel garage di Via F. De Guglielmo n. 52 nel giorno del presunto furto, né sono emersi elementi, neppure presuntivi,
a supporto dei fatti costitutivi posti dall'odierno appellante a sostegno della domanda.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere, quindi, senz'altro rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 19/06/2019, avverso la sentenza n. 1/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 03/01/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 6.000, 00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
9