Articolo 3 della Legge 23 marzo 1977, n. 97
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 aprile 1977
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Versione
20 ottobre 1977
Art. 3. ((I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell'articolo 3, n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati))
Entrata in vigore il 20 ottobre 1977