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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 22.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 774 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Francesca D'Addio ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala
De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso tempestivamente depositato il 7.02.2023, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328/2022/00057109/53/000 CP_ (notificatole il 17.01.2023) con cui l le ha intimato il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti con riferimento al periodo dal 03/2018 al 12/2021, deducendo nel merito l'insussistenza dei presupposti impositivi.
CP_ L' , nel merito, ha dedotto quanto segue: “La ricorrente … ritiene non dovuta la contribuzione imposta per aver cessato la sua attività nell'ambito della “NOI DI GNASSI
S.N.C.” il 6/02/2018, dandone regolare comunicazione all'Istituto (…) Tuttavia, durante il
1 periodo di attività della SNC, ottobre 2015 – febbraio 2018, la contribuente ha intrapreso un'altra attività commerciale, di ristorazione, nell'ambito della “
[...]
” (…) Con la chiusura della Snc, l'ufficio ha Controparte_2 lavorato la richiesta di iscrizione per questa diversa attività commerciale … con effetto da marzo 2018…”. Inoltre, ha fatto rilevare che “con atto del 7/02/2019 la contribuente ha ceduto le quote sociali della “ Controparte_2
” …”, ragion per cui l'avviso di addebito impugnato è stato oggetto di
[...]
sgravio parziale. Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle partite creditorie oggetto di sgravio e di rigettare la domanda per la parte residua, risultando comunque dovuta la contribuzione relativa al periodo marzo 2018 – febbraio 2019.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che nelle opposizioni a cartella di pagamento
(o avviso di addebito) è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) – che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
CP_ Nella specie, dunque, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento alle annualità in questione, di iscrizione nella Gestione Commercianti.
Al riguardo è utile premettere la disciplina che regola l'assicurazione presso tale gestione CP_
.
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662: “Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove
2 previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'iscrizione alla Gestione Commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, ossia: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di;
la partecipazione Pt_2
al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto, di licenze e qualifiche professionali.
Nel caso di specie, non ricorre la prova dello svolgimento di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza da parte della ricorrente, nella sua qualità di socia della
“MEC” s.r.l.s.. CP_ Infatti, l , a fondamento della pretesa contributiva, ha unicamente dedotto che era stata la medesima ricorrente a chieder di essere iscritta alla Gestione Speciale
Commercianti con decorrenza 08/08/2016 e che la sua richiesta non era stata presa in carico perché la posizione aziendale già era attiva per la s.n.c.; salvo poi evidenziare, da un lato, che per l'attività di ristorazione la contribuente, dopo la richiesta di iscrizione, non aveva inviato ulteriori segnalazioni e, dall'altro, che con atto del 7/02/2019 la stessa Contr
aveva ceduto le quote della “ . Pt_1
CP_ Tuttavia, per smentire l'assunto su cui riposa la pretesa creditoria dell' è sufficiente constatare che nessun elemento di prova è stato offerto per dimostrare che l'odierna ricorrente abbia, in effetti, esercitato un'attività commerciale che giustifichi l'insorgere dell'obbligazione contributiva a suo carico, ai sensi dell'art. 1, c. 203, l. 662/'96: in particolare, la partecipazione dell'opponente, con carattere di abitualità e prevalenza, all'attività aziendale e, quindi, lo svolgimento di un'attività esorbitante il suo ruolo di socia e, per un periodo, amministratrice di s.r.l.; infatti, relativamente a questa sua carica
CP_ societaria, l non deduce specificamente e non prova (né chiede di provare) la sussistenza di alcuno dei requisiti a cui la norma citata condiziona il sorgere dell'asserito obbligo contributivo, limitandosi a ricollegare la richiesta di pagamento confluita nell'opposto avviso di addebito ai flussi telematici pervenuti dalla CCIAA.
Al contempo, risulta agli atti – per come documentato dallo stesso Controparte_3 resistente – che per l'esercizio dell'attività commerciale de qua nel periodo in contestazione sono stati assunti in media 10 lavoratori dipendenti (cfr. visura MEC).
3 Giova sul punto ricordare quanto ribadito in un recentissimo arresto della Suprema Corte, in cui si chiarisce ulteriormente che: “sul piano previdenziale … secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426,
18281 del 2018; n. 23782 del 2019); 10.ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n.
3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza; 11. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto
a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa…” (cfr. Cass. sez. lav. ordin. n. 3637/2020).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito.
4 Le spese vanno comunque compensate, in ragione dell'avvenuto sgravio della maggior parte delle partite debitorie in contestazione.
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato, n.
328/2022/00057109/53/000;
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 23.05.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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