Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
3831/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona DE giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3831/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: violazione DEle distanze legali e vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...], il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ) nato a [...], il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliati in TO DE CO alla Via B. Croce n. 21, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Felice Scotto (C.F.: ) presso il cui studio, sito in TO DE CO CodiceFiscale_3
(Na), alla Via S. Noto n. 32, elettivamente domiciliano (per le comunicazioni:
Email_1
- Attori
CONTRO
(C.F.: nato a [...], il [...] residente in RT CodiceFiscale_4
Hong Kong, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Teobaldo Amuro (C.F.:
[...]
) presso il cui studio, sito in Sorrento (Na) alla Via Fuorimura n. 20, is. 3, elettivamente C.F._5 domicilia (per le comunicazioni pec: Email_2
- Convenuto
E
(C.F.: nato a [...], il [...] ed ivi Controparte_2 CodiceFiscale_6 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Castelluccio Paolo (C. F.: ) presso il cui studio, sito in TO Annunziata (Na) CodiceFiscale_7 al Corso Vittorio Emanuele III n° 475, elettivamente domicilia (per le comunicazioni pec:
e/o al nr fax 08119970473) Email_3
- Convenuto
NONCHE'
(C.F.: ) nato a [...], il [...] e CP_3 CodiceFiscale_8 residente negli Stati Uniti d'America al N.55TH, 9128, Street Paradise Valley, Arizona
- Convenuto contumace
NONCHE'
Benedetto Croce n.21
- Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione DEl'udienza di precisazione DEle conclusioni DE 13.01.2025, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
- parte attrice, chiedeva di: “1) accertare e dichiarare che nella proprietà attualmente dei SI.ri
, , e , si è proceduto alla piantumazione di alberi CP_2 CP_3 RT Controparte_4 di alto fusto a distanza non regolamentare;
2) accertare e dichiarare che le radici dei suddetti alberi di alto fusto invadono il viale di cui sono comproprietari i ER sia per quanto riguarda PT la parte esclusiva, che per quanto riguarda la parte comune;
3) accertare e dichiarare che l'invasione nelle rispettive proprietà si verifica con rami sporgenti e con radici invasive, tali da PT compromettere anche la stabilità DE muro originariamente di confine;
4) accertare e dichiarare che le radici degli alberi di alto fusto hanno causato e tuttora causano il sollevamento DEla pavimentazione DE viale di accesso di proprietà dei ER 5) per l'effetto condannare i PT
SI.ri , , e al ripristino DElo stato dei luoghi CP_2 CP_3 RT Controparte_4 antecedente;
6) per l'effetto condannare i SI.ri , , e CP_2 CP_3 RT CP_4
, alla eliminazione degli alberi di alto fusto ed in ogni caso all'arretramento a distanza
[...] regolamentare di essi e al taglio dei rami che fuoriescono sul viale di cui sono comproprietari i ER 7) per l'effetto condannare i SI.ri , , e PT CP_2 CP_3 RT [...]
al pagamento di quanto esborsato dai ER e per l'ulteriore CP_4 PT Parte_2 riparazione DE viale che sarà quantificato nel corso DE giudizio;
8) per l'effetto condannare i SI.ri
, , e ad ogni opera necessaria per il ripristino CP_2 CP_3 RT Controparte_4 DE muro di confine e comunque per il suo consolidamento e per la sua sicurezza;
9) — per l'effetto condannare, altresì, i SI.ri , , e al risarcimento CP_2 CP_3 RT Controparte_4 dei danni subiti e subendi che saranno quantificati in corso di causa, anche mediante la nomina di
CTU; 10) facultare in ogni caso i SI.fi e al ripristino DElo stato dei luoghi, PT Parte_2 sempre e comunque con spese a carico dei convenuti;
11) con vittoria di spese e Controparte_5 competenze da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.”;
- parte convenuta, insisteva per l'accoglimento DEle proprie conclusioni Controparte_2 chiedendo: “a) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per materia e per valore DE giudice adito in favore DE Giudice di Pace di TO Annunziata;
b) In via gradata, accertare la nullità DEla citazione ex artt. 164 co. 4 e 163 co. 3 n. 4) c.p.c. e pronunciare i provvedimenti consequenziali;
c)
Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e non provata;
d) In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito.”;
- parte convenuta, , si riportava a quanto dedotto, eccepito, precisato nei propri RT atti di causa e, anche all'esito di quanto accertato nella CTU espletata in corso di causa, insisteva nell'accoglimento DEle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, previa revoca DE provvedimento DE 21.11.2022, accertare la incompetenza DE Giudice adito per materia e per valore ex art. 7, comma 3, n. 1), c.p.c., in favore DE Giudice di Pace di TO Annunziata;
2) in via subordinata e preliminare, previa revoca DE provvedimento DE 21.11.2022, rilevata l'assenza dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) DEl'art. 163, 3° comma, c.p.c., voglia, ai sensi DEl'art. 164, 4° e 5° comma, c.p.c., sanzionare la nullità DEl'atto di citazione;
3) rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
4) condannare parte attorea al pagamento DEle spese di causa con attribuzione a favore DEl'avvocato antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori evocavano in giudizio, per l'udienza DE
23.02.2022, i convenuti, come in epigrafe generalizzati e rappresentati, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che nella proprietà attualmente dei SI.ri , CP_2
, e , si è proceduto alla piantumazione di alberi di alto CP_3 RT Controparte_4 fusto a distanza non regolamentare;
2) accertare e dichiarare che le radici dei suddetti alberi di alto fusto invadono il viale di cui sono comproprietari i ER sia per quanto riguarda la PT parte esclusiva, che per quanto riguarda la parte comune;
3) accertare e dichiarare che l'invasione nelle rispettive proprietà si verifica con rami sporgenti e con radici invasive, tali da PT compromettere anche la stabilità DE muro originariamente di confine;
4) accertare e dichiarare che le radici degli alberi di alto fusto hanno causato e tuttora causano il sollevamento DEla pavimentazione DE viale di accesso di proprietà dei ER 5) per l'effetto condannare i PT
SI.ri , , e al ripristino DElo stato dei luoghi CP_2 CP_3 RT Controparte_4 antecedente;
6) per l'effetto condannare i SI.ri , , e CP_2 CP_3 RT CP_4
, alla eliminazione degli alberi di alto fusto ed in ogni caso all'arretramento a distanza
[...] regolamentare di essi e al taglio dei rami che fuoriescono sul viale di cui sono comproprietari i ER 7) per l'effetto condannare i SI.ri , , e PT CP_2 CP_3 RT [...]
al pagamento di quanto esborsato dai ER e per l'ulteriore CP_4 PT Parte_2 riparazione DE viale che sarà quantificato nel corso DE giudizio;
8) per l'effetto condannare i SI.ri
, , e ad ogni opera necessaria per il ripristino CP_2 CP_3 RT Controparte_4 DE muro di confine e comunque per il suo consolidamento e per la sua sicurezza;
9) — per l'effetto condannare, altresì, i SI.ri , , e al risarcimento CP_2 CP_3 RT Controparte_4 dei danni subiti e subendi che saranno quantificati in corso di causa, anche mediante la nomina di
CTU; 10) facultare in ogni caso i SI.fi e al ripristino DElo stato dei luoghi, PT Parte_2 sempre e comunque con spese a carico dei convenuti;
11) con vittoria di spese e Controparte_5 competenze da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.”
A fondamento DEla domanda premettevano, in fatto, di essere comproprietari, in comune, DEla prima parte DE viale di penetrazione che dipartendosi da Via B. Croce n. 21 TO DE CO, conduce agli immobili di rispettiva proprietà, ivi siti e prospicienti sul detto viale, ed il solo sig. Parte_1 di essere proprietario esclusivo di quella parte di esso insistente al confine DEla sua
[...] proprietà.
Precisavano che i convenuti , e Controparte_2 CP_3 RT [...]
, quali aventi causa da e da (giusto atto di donazione e CP_4 Persona_1 Persona_2 vendita per Notar DE 26 maggio 1999, trascritto a Napoli il 7 giugno 1999 ai nn. Persona_3
20301/14387 e 20302/14388) sono, invece, proprietari dei terreni e DEle fabbriche confinanti col viale di proprietà di e così come sopra specificato. PT Parte_2
Deducevano che, ben oltre 30 anni fa, allorché la proprietà oggi era ancora Controparte_5 un fondo agricolo privo di fabbriche, realizzavano un muro di confine fra le rispettive proprietà DEimitante il viale che conduce alle loro singole unità immobiliari. Che, successivamente nella proprietà oltre ad essere state realizzate fabbriche, venivano eseguite opere che Controparte_5 con il tempo modificavano l'originario stato dei luoghi;
ed invero, oltre a realizzare il fabbricato, i sig.ri e piantavano, a confine e a filo superiore lungo tutta l'estensione DE muro, CP_1 Per_2 alberi che col tempo sono diventati di alto fusto e le cui radici hanno compromesso la stabilità DE muro, il quale ha subito una rotazione monte-valle, verso il suddetto viale. Inoltre, lamentavano che i rami di tali alberi sporgevano nel viale, sia nella porzione di proprietà esclusiva DE sia nella PT parte comune degli attori.
Precisavano, dunque, che le cause DE dissesto erano da imputarsi, prevalentemente, alle radici degli alberi di alto fusto e all'altra vegetazione esistente in loco, così sintetizzate: 1) alla spinta dovuta alla piantumazione, nel terreno di risulta, di alberi di alto fusto disposti al confine DE muro di cinta con crescita fuori controllo DE fusto e DEl'apparato radicale;
2) tale spinta aveva prodotto anche il sollevamento DEla pavimentazione DE viale in comproprietà dei ER causato dalle PT radici invasive DEle piante di alto fusto che si espandono alla base DE muro di confine dissestato;
3) la piantumazione, con le sue invasive radici, aveva, perciò, provocato il sollevamento DEla pavimentazione DEla zona DE viale adiacente il muro di confine per una lunghezza media di 14 m.
Ed invero, già nel 2017 i ER e incaricavano un tecnico di fiducia al fine di PT Pt_2 verificare lo stato dei luoghi e le misure necessarie per la eliminazione degli inconvenienti derivanti dalla condotta dei proprietari DE fondo vicino ed il tecnico incaricato specificava che per il ripristino DElo stato dei luoghi occorrevano, previo eventuale espletamento DEle opportune pratiche urbanistiche, paesaggistiche e strutturali: a) la pulizia DEla zona di terreno a tergo DE muro;
b) la rimozione degli alberi di alto fusto o la messa a distanza di essi;
c) la rimozione di tutto il terreno a tergo DE muro di confine;
d) la rimozione e la posa in opera DEla barriera metallica;
e) la ricostruzione a regola d'arte DEl'intero corpo di fabbrica danneggiato (muro); f) il trasporto nelle discariche controllate di tutto il materiale di risulta.
Con ultima nota raccomandata, inviata il 31 luglio 2019, costituente procedimento di negoziazione assistita, gli attori invitavano i convenuti a procedere, a loro esclusivo carico, al ripristino DElo stato dei luoghi preesistente, alla eliminazione DEle piante di alto fusto ed, infine, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
invitandoli e diffidandoli, altresì, a procedere al rimborso di quanto pagato per il rifacimento parziale DE viale ed ogni altra spesa, nulla escluso od eccettuato, sostenuta sino a quel momento e da sostenersi anche successivamente nel corso DEl'instaurando procedimento. La nota raccomandata veniva consegnata al sig. , in data 8 agosto 2019, mentre gli altri Controparte_2 plichi raccomandati risultavano rimessi al mittente per compiuta giacenza ed il procedimento di negoziazione assistita si concludeva con esito negativo.
1.2. – In data 02.02.2022 si costituiva, ritualmente, in giudizio il convenuto il RT quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia e per valore DE giudice adito in favore DE Giudice di Pace di TO Annunziata. Deduceva, invero, che gli attori, nella prima domanda, chiedevano l'accertamento DEla mancata osservanza DEla distanza DEle piante dal confine DEla proprietà ciò posto, ai sensi DEl'art. 7, comma 3, n. 1), c.p.c., il Giudice di Pace è PT competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative all'osservanza DEle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e DEle siepi. Dunque, chiedevano che il Giudice accertasse la sua incompetenza ex art. 7, comma 3, n. 1), c.p.c., in favore DE Giudice di Pace di TO Annunziata.
Nel caso di mancato accoglimento DEla eccezione concernente l'incompetenza DE giudice adito, sempre in via preliminare, eccepiva la nullità DEl'atto introduttivo per la carenza dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) DEl'art. 163, 3° comma, c.p.c. Più precisamente, riguardo al requisito di cui al n. 3) DEl'art. 163, 3° comma, c.p.c., deduceva che l'atto di citazione non indicava, né identificava catastalmente, quali proprietà dovevano dirsi in comproprietà degli attori e quali, in proprietà esclusiva DE sig. né identificava catastalmente le parti DEla proprietà in cui Parte_1 CP_1 esistevano gli alberi e da cui erano sorte le asserite violazioni in danno DEla proprietà Anche PT
l'atto di acquisto allegato dalla difesa attorea non menzionava espressamente il viale di proprietà attorea interessata dalle presunte violazioni da parte DEla proprietà Precisava il convenuto CP_1 che detta carenza comportava anche l'impossibilità di comprendere l'esatto confine tra le proprietà, riservandosi, all'esito DEla conseguente integrazione DE richiedendo provvedimento ex art. 164, 5° comma, c.p.c., di avanzare rituale domanda riconvenzionale tesa all'accertamento preliminare DE reale confine tra la proprietà e la proprietà CP_1 PT
Riguardo al requisito di cui al n. 4) DEl'art. 163, 3° comma, c.p.c., invece, deduceva che l'atto di citazione fosse carente degli elementi di diritto su cui si fondava la domanda attorea in quanto non si comprendevano le norme presuntivamente violate dalla proprietà Pertanto, chiedeva che il CP_1
Giudice, rilevata l'assenza dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) DEl'art. 163, 3° comma, c.p.c., ai sensi DEl'art. 164, 4° e 5° comma, c.p.c., volesse sanzionare la nullità DEl'atto di citazione e disporre termine perentorio per la rinnovazione DEl'atto di citazione per integrare le carenze prima evidenziate.
Infine, non veniva precisato il presunto ammontare DE risarcimento dei danni causati alle proprietà
PT Nel merito, eccepiva l'infondatezza DEla domanda attorea, in fatto e in diritto, deducendo in particolare che: - il muretto di confine non aveva funzione divisoria tra le rispettive proprietà in quanto situato per intero nella proprietà comportando ciò la carenza di legittimazione attiva in CP_1 ordine alle domande di riparazione DE predetto muro;
- il muretto in questione non veniva realizzato dai signori - i signori avevano piantumato nella loro proprietà piante ma non alberi PT CP_1 di alto fusto, non potendosi considerare alberi di alto fusto le siepi di cipresso;
sul punto, inoltre, parte attorea non aveva identificato la tipologia degli alberi cd. di “alto fusto”. - le radici di dette siepi (non alberi di alto fusto) non avevano danneggiato il muro, peraltro, insistente nella piena proprietà
- i rami di dette siepi non sporgevano in proprietà aliena ( ma nella proprietà CP_1 PT
- le radici di dette siepi non potevano considerarsi la causa DE sollevamento DEla CP_1 pavimentazione DE viale di comproprietà degli attori - non identificato catastalmente -, sollevamento, invece, dovuto all'usura per il transito veicolare che aveva scardinato le giunture in cemento tra le pietre e favorito, quindi, il processo di degrado DEle acque di dilavamento insinuatesi nelle fughe tra le lastre.
Precisava, inoltre, che non era stata depositata alcuna perizia, benché di parte, da cui emergesse lo stato dei luoghi e le opere necessarie al ripristino DElo stato dei luoghi, né il risarcimento dei danni causati alla proprietà e che il comparente , residente in Hong Kong, non PT RT aveva mai avuto formale conoscenza DEle varie richieste avanzate in precedenza (cfr. produzione attorea – allegati 5, 6, 7 e 8) dal momento che le ricevute postali DEle missive depositate ex adverso non erano state inviate all'indirizzo di Hong Kong, né recavano la sua sottoscrizione.
In conclusione, deduceva che parte attorea avrebbe dovuto provare in senso cronologico: a. la titolarità ed esatta identificazione catastale DEle proprietà interessate dalle circostanze per PT cui è causa;
b. il confine tra le proprietà DEle parti in causa;
c. la natura e tipologia dei presunti alberi di alto fusto presenti nella proprietà e la loro distanza dal confine di proprietà d. la CP_1 PT titolarità DE muretto, presunto di confine tra le proprietà; e. le cause DE sollevamento DE viale in proprietà PT
In ragione di quanto eccepito e dedotto, chiedeva: in via preliminare, di accertare la incompetenza DE Giudice adito per materia e per valore ex art. 7, comma 3, n. 1), c.p.c., in favore DE Giudice di
Pace di TO Annunziata;
in via subordinata e preliminare, rilevata l'assenza dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) DEl'art. 163, 3° comma, c.p.c., ai sensi DEl'art. 164, 4° e 5° comma, c.p.c., di sanzionare la nullità DEl'atto di citazione e disporre termine perentorio per la rinnovazione DEl'atto di citazione per integrare le carenze prima evidenziate;
nel merito, di rigettare le domande attoree in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
1.3. – In data 02.02.2022, si costituiva ritualmente in giudizio anche il quale, in Controparte_2 via preliminare eccepiva l'incompetenza, per materia e valore, DE giudice adito in favore DE Giudice di Pace di TO Annunziata. In via subordinata ed ancora preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità DEla domanda per mancato esperimento DEla procedura di mediazione, vertendo la domanda in materia di diritti reali. In subordine ed ancora preliminarmente, eccepiva la nullità DEla citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per carenza DE requisito di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c.; invero, l'esposizione dei fatti alla base DEla domanda risultava indefinita e quindi inesistente, posto che gli attori non indicavano con precisione la parte o le parti di muro e, quindi, di confine tra le diverse proprietà cui intendevano riferirsi, considerato per di più che il muro non coincideva con un'unica linea, ma corre lungo due segmenti che si intersecano. La mancanza di qualsivoglia riferimento (quali rilievi fotografici, relazione tecnica di parte, planimetrie o mappe catastali) da cui evincere con accettabile certezza, anche solo per relationem, a cosa gli attori intendevano riferirsi, precludeva quindi al comparente di prendere consapevolmente posizione, rischiando perfino di non assolvere compiutamente all'onere di contestazione. Il convenuto chiedeva, pertanto, di accertare la nullità DEla citazione e di adottare i provvedimenti consequenziali.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza DEla domanda attorea precisando che, il muro non veniva realizzato lungo la linea di confine bensì all'interno DE fondo di proprietà comune tra i convenuti.
Conseguentemente, ricadendo nella proprietà dei convenuti, doveva dirsi di proprietà esclusiva di questi ultimi, con l'ulteriore conseguenza che alcun diritto, tanto meno alla sua riparazione, poteva essere avanzato dagli attori. In secondo luogo, le piante insistenti nel fondo, in prossimità DE muro, non erano poste - rispetto al confine reale ed effettivo - ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, posto che il confine reale correva ben al di là DE muro dei convenuti.
Proseguiva sostenendo che, anche nella denegata ipotesi in cui il muro dovesse dirsi effettivamente collocato lungo la linea DE confine reale, in ogni caso, sarebbero rispettate le distanze prescritte dall'art. 892 c.c. Ed invero, le piante presenti nel fondo di proprietà convenuta non erano qualificabili, contrariamente a quanto erroneamente affermato da parte attrice, alberi di alto fusto, bensì siepi che vanno poste a soli 50 cm dal confine;
ciò chiarito, le piante erano poste a distanza superiore a 50 cm dal muro. Peraltro, le distanze prescritte dall'art. 892 c.c., ai sensi DEl'ultimo comma DE medesimo articolo, non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità DE muro.
In ordine, poi, ai lamentati danni alla pavimentazione DE viale, evidenziava che l'usura DE viale era dovuta al transito veicolare che aveva scardinato le giunture in cemento tra le pietre favorendo, quindi, il processo di degrado DEle acque di dilavamento che si insinuano nelle fughe tra le lastre;
ne conseguiva che alcun danno poteva essere imputato ai convenuti.
In ragione di quanto eccepito e dedotto, chiedeva: in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza per materia e per valore DE giudice adito in favore DE Giudice di Pace di TO Annunziata;
in via gradata, ma pur sempre preliminare, dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento DEla procedura di mediazione obbligatoria e pronunciare i provvedimenti consequenziali;
in via ulteriormente gradata, accertare la nullità DEla citazione ex artt. 164 co. 4 e 163 co. 3 n. 4) c.p.c. e pronunciare i provvedimenti consequenziali;
nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
1.4. – Con verbale di trattazione cartolare relativo alla prima udienza di comparizione e trattazione DE 28.02.2022 il Giudice, osservato che la notifica nei confronti di non si era CP_3 perfezionata, essendo il plico ritornato al mittente per irreperibilità DE destinatario, disponeva la rinotifica DEl'atto di citazione, in uno al verbale, nei confronti DE convenuto entro il CP_3 termine perentorio DE 30.06.2022 e rinviava per il prosieguo all'udienza DE 21 novembre 2022, poi sostituita, con decreto reso in data 08.09.2022, dal deposito di note scritte.
1.5. – Con verbale di trattazione cartolare relativo all'udienza DE 21.11.2022, il Giudice, letti gli atti di causa, in particolare, viste le note depositate dai difensori DEle parti ed esaminate le rispettive richieste;
osservato che la presente controversia veniva proposta ai sensi non solo DEl'art 892 c.c., rientrante nella competenza DE giudice di pace, ma anche ai sensi DEl'art 896 c.c. e che, pertanto,
l'eccezione di incompetenza doveva ritenersi infondata;
ritenuto infondata, altresì, l'eccezione di nullità DEl'atto di citazione evincendosi chiaramente da tale atto sia il petitum che la causa petendi; osservato, infine, che la presente controversia aveva ad oggetto in ogni caso i diritti reali e che, pertanto, dovesse essere esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, rinviava la causa all'udienza DEl'8 maggio 2023 concedendo a parte attrice termine di giorni 15 per la introduzione DEla mediazione obbligatoria, udienza poi sostituita, con decreto reso in data 14.04.2023, dal deposito di note scritte.
1.6. – Con ordinanza resa all'esito DE deposito di note di trattazione scritta in sostituzione DEl'udienza DEl'08.05.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza DE 23 ottobre 2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
1.7. – Con provvedimento reso all'esito DE deposito di note di trattazione scritta in sostituzione DEl'udienza DE 23.10.2023, il Giudice, dichiarava inammissibile la prova testimoniale articolata dagli attori nella propria memoria istruttoria, disponeva procedersi a C.T.U. nominando, a tal uopo, quale consulente l'ing. cui conferiva l'incarico di rispondere ai quesiti articolati Persona_4 nella parte motiva DEla predetta ordinanza e rinviava per il conferimento DEl'incarico all'udienza DE
27 novembre 2023.
1.8. – Alla citata udienza, il Giudice, conferito l'incaricato al nominato C.T.U., rinviava all'udienza DE 18 luglio 2024 per il prosieguo DE giudizio poi rinviato, a seguito DEl'istanza di proroga depositata in data 18.04.2024 dal consulente all'udienza DE 21.10.2024. Persona_4
1.9. – Con provvedimento reso all'esito DE deposito di note di trattazione scritta in sostituzione DEl'udienza DE 21.10.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza DE 13 gennaio 2025 per la precisazione DEle conclusioni, poi sostituita, con decreto reso in data 02.01.2025, dal deposito di note scritte.
1.10. – Con Ordinanza resa all'esito DE deposito di note di trattazione scritta in sostituzione DEl'udienza DE 13 gennaio 2025, il Giudice, letti gli artt. 281 quinquies co. 1, 189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 20 gennaio 2025 - giorni 30 per il deposito DEle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito DEle memorie di replica.
1.11. – Va dato atto, inoltre, che nel corso DE procedimento, con ricorso depositato in data
4.05.2023 ai sensi degli artt 700 c.p.c. e 669 quater c.p.c., gli attori proponevano altresì domanda cautelare in corso di causa finalizzata all'adozione in via di urgenza, anche con decreto inaudita altera parte, DEl'ordine, nei confronti di convenuti, a) di immediato ripristino DElo stato dei luoghi antecedente alla piantumazione di alberi di alto fusto e alla crescita di cespugli e di erbe infestanti e di rami sporgenti;
b) di eliminazione degli alberi di alto fusto ed in ogni caso all'arretramento a distanza regolamentare di essi e al taglio dei rami che fuoriescono sul viale di cui sono comproprietari i ER c) di porre in essere ogni opera necessaria per il ripristino DE muro di confine e PT comunque per il suo consolidamento e per la sua sicurezza. A fondamento DEla richiesta cautelare, i deducevano la sussistenza di un imminente pericolo di crollo DE muro di confine che PT DEimita il viale di proprietà degli stessi, con conseguente pericolo di danno a persone e cose;
ciò in ragione DE successivo ulteriore aggravamento DElo stato dei luoghi, tenuto conto DE tempo trascorso dalla introduzione DE giudizio di merito e DE fisiologico deterioramento DEle condizioni DEla fabbrica, anche a causa dei fenomeni piovosi verificatisi.
Disattesa la richiesta di adozione di provvedimenti inaudita altera parte, con decreto DEl'11.05.2023 il giudice fissava per la trattazione DE procedimento cautelare la successiva udienza DE 5.06.2023, assegnando nel contempo a parte ricorrente termine per la notifica DE ricorso ai resistenti entro il 21.05.2023. Costituitisi i resistenti e con Controparte_2 RT comparse depositate entrambe in data 31.05.2023, gli stessi contestavano la sussistenza dei presupposti per l'adozione DEl'invocata misura cautelare. In particolare il eccepiva, Controparte_2 in via preliminare, la inammissibilità DE ricorso per difetto di residualità, atteso che il denunciato pericolo di crollo DE muro divisorio avrebbe dovuto trovare la sua più adeguata tutela nella proposizione DEl'azione tipica di danno temuto;
eccepiva altresì la mancanza DE requisito DE fumus boni iuris nonché, nel merito, il difetto di titolarità attiva dei ricorrenti, non essendo il muro in contestazione posto sul confine DEle rispettive proprietà ma nell'ambito DEla porzione in proprietà esclusiva dei convenuti, i quali pertanto ne erano esclusivi titolari.
Il nel costituirsi, reiterava le medesime eccezioni già proposte nell'ambito DE RT giudizio di merito evidenziando, altresì, come nel caso di specie, oltre alla mancanza di fumus boni iuris DE ricorso, in ragione DEle motivazioni prospettate, difettasse anche il requisito DE periculum in mora, alcuna modifica essendo intervenuta medio tempore rispetto ad uno stato dei luoghi già risalente a molto tempo addietro.
All'udienza fissata, rilevato il mancato perfezionamento DEla notifica nei confronti DE CP_3
e DEla questo giudice assegnava termine per la rinotifica rinviando
[...] Controparte_4 dapprima alla successiva udienza DE 10.07.2023 e successivamente all'udienza DE 17. 10.2023 per la integrazione DE contraddittorio nei confronti DE litisconsorte necessario, cui la CP_3 notifica non si era perfezionata neppure al secondo tentativo. Alla predetta udienza, tuttavia, nessuno compariva, di talchè il ricorso cautelare veniva dichiarato estinto.
2.0. – Tanto premesso, in limine litis, va dichiarata la contumacia dei convenuti e CP_3
Ed invero, quanto al convenuto con verbale di trattazione Controparte_4 CP_3 cartolare relativo alla prima udienza di comparizione e trattazione DE 28.02.2022, veniva disposta, da questo Giudicante, la rinotifica DEl'atto di citazione, in uno al verbale - entro il termine perentorio DE
30.06.2022 - nei confronti DElo stesso, il quale, sebbene raggiunto dalla notifica DEl'atto di citazione in data 18.05.2022 (perfezionatasi mediante consegna a mani) non ha inteso costituirsi in giudizio (cfr. produzione parte attrice DE 14.09.2022).
Parimenti deve dirsi per la convenuta , la quale sebbene raggiunta dalla notifica Controparte_4 DEl'atto di citazione in data 2.07.2021 mediante consegna a persona addetta alla casa presso l'indirizzo di residenza, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Sempre in via preliminare, vanno disattese, in quanto prive di pregio giuridico, le eccezioni in rito sollevate dai convenuti, e , nella comparsa di costituzione e RT Controparte_2 risposta e reiterate nelle rispettive conclusioni, relative all'incompetenza per materia e per valore DE
Giudice adito ex art. 7, comma 3, n. 1), c.p.c.; alla nullità DEl'atto di citazione ai sensi DEl'art. 164, 4°
e 5° comma, c.p.c. per carenza dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) DEl'art. 163, 3° comma, c.p.c. ed, infine, alla improcedibilità DEla domanda per mancato esperimento DEla procedura di mediazione obbligatoria.
Relativamente all'eccezione di incompetenza, per materia e per valore, DE Giudice adito nonché all'eccezione di nullità DEl'atto di citazione, si osserva quanto già richiamato nel provvedimento reso da questo Giudicante il 21.11.2022 che in questa sede si richiama e conferma. La presente controversia
– infatti - veniva proposta dagli istanti ai sensi non solo DEl'art 892 c.c., rientrante nella competenza DE Giudice di Pace, ma altresì ai sensi DEl'art 896 c.c., e pertanto, l'eccezione di incompetenza deve ritenersi infondata;
sul punto appare opportuno richiamare la pronuncia DEla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “il conferimento al giudice di pace DEla competenza senza limiti di valore per le cause, tra proprietari confinanti, relative – oltre che all'apposizione di termini – all'osservanza DEle distanze riguardo al piantamento degli alberi e DEle siepi ( vigente art 7 c.p.c.), cioè per la materia sul piano sostanziale disciplinata dall'art 892 c.c.,, non implica la competenza di questo giudice anche per le controversie promosse per ottenere la recisione di rami (o radici) che si protendono (o addentrino) da un fondo in un quello confinante, in riferimento alla disciplina sostanziale di cui all'art 896 cc., poiché il collegamento tra la finalità DEle due discipline di carattere sostanziale non ha sufficiente rilievo rispetto ad un giudice che, diversamente dal pretore – a cui precedentemente era attribuita, con formula analoga, la competenza sulle distanze degli alberi e siepi dal confine – ha in linea generale competenza solo per le cause mobiliari, tenuto anche presente che la violazione DEl'art 896 c.c. implica la lesione di un diritto reale e che le domande relative alla recisione dei rami protesi sul fondo altrui possono dar luogo ad eccezioni basate sulla deduzione DEla sussistenza al riguardo di una servitù costituita per destinazione DE padre di famiglia” (Cass. 00/859)
Parimenti infondata deve dirsi l'eccezione di nullità DEl'atto di citazione, evincendosi chiaramente dall'atto introduttivo sia il petitum che la causa petendi DEla domanda proposta ed avendo ben potuto,
i convenuti, prendere posizione consapevolmente sulle doglianze ivi sollevate.
Quanto, invece, all'eccezione di improcedibilità DEla domanda, ex art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.
28/2010, sollevata dal convenuto , deve darsi atto che risulta ritualmente esperito il Controparte_2 tentativo di mediazione obbligatorio – a seguito DEla concessione, da parte di questo giudice con verbale di trattazione cartolare relativo all'udienza DE 21.11.2022, DE relativo termine - risultando versato agli atti DE processo Verbale di mediazione conclusosi con esito negativo. Ed invero, gli attori, con procedimento di mediazione n. 311/22, incardinato innanzi all'Organismo di mediazione forense “Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di TO Annunziata” in data 01.12.2022, assolvevano all'onere ad essi imposto dalla legge al fine di tentare la conciliazione in relazione alle domande spiegate con l'atto introduttivo DE presente giudizio.
2.1. – Tanto debitamente premesso in rito, passando al merito DEla domanda va osservato che gli immobili oggetto DE presente contenzioso di proprietà degli attori, e Parte_2 PT
, nonché quelli di proprietà dei convenuti, , ,
[...] Controparte_2 RT CP_3
e sono siti nel Comune di TO DE CO (Na) e riportati,
[...] Controparte_4 rispettivamente, nel Catasto Terreni DE citato Comune al foglio 7, p.lle 296 e 16 (attori) e al foglio 7,
p.lla 1512 (convenuti) [cfr. pag. 13 DEla relazione tecnica]. Tali immobili, prendono accesso da Via
Benedetto Croce nr. 21 attraverso un viale comune identificato catastalmente, nell'ultimo tratto, al foglio 7, p.lla 1034.
Quanto allo stato dei luoghi, come rilevato dal C.T.U. in sede di sopralluogo: “L'ingresso alla proprietà , DEimitato da cancello metallico, sia carrabile che pedonale, è Controparte_5 ubicato sul lato nord DE particellare 1034, mentre quello dei ER anch'esso DEimitato PT da cancello metallico, sia carrabile che pedonale, è ubicato ad est DE particellare testé citato. La particella 1512, di proprietà dei ER (scaturente dal frazionamento n Controparte_5
1668.2/1999 DE 08/10/1999, in atti dal 08/10/1999, DEla particella 295 DE fg. 7) confina, a sud, in parte con il particellare 1034 e, in parte con il particellare 1033 DE fg. 7, quest'ultimo utilizzato come viale d'ingresso esclusivo dai ER ad est con il viale di accesso alla proprietà esclusiva PT DE sig. .” È da aggiungersi, inoltre, che: “Sia il confine sud, di separazione DE Parte_1 particellare 1512 ) dal particellare 1033 (viale di accesso esclusivo alle Controparte_5 proprietà dei ER , che quello est, di separazione DE predetto particellare 1512, dal PT viale pertinenziale all'immobile identificato catastalmente con il particellare 296 (di proprietà
), sono DEimitati da muretto, in pietra naturale di tufo, di spessore di circa cm. 27, Parte_1 intonacato sul paramento esterno, con sovrastante cordoletto, in conglomerato cementizio, con andamento semicircolare, sporgente verso il predetto viale di circa cm 3 e con spessore minimo di circa cm 5, sormontato da ringhiere, di altezza di circa mt. 1,40, realizzata con profilati in ferro da mm 30 x 5, equidistanti circa cm. 10 (Cfr. Alleg. 9).”; e che, i fondi finitimi, sono fondi posti a dislivello: “con differenza di quota media di circa + 1,40 mt. DE terrapieno di monte (proprietà
) rispetto alla quota DE predetto viale di accesso ai ER e con Controparte_5 PT quota, invece, variabile lungo il viale est, di accesso all'immobile di esclusiva proprietà PT
.” (cfr. pag. 14 relazione tecnica).
[...]
Così descritto lo stato dei luoghi, al fine di accertare la dedotta violazione ad opera dei convenuti DEle distanze legali ex art. 892 cod. civ., in danno degli odierni attori, si rendeva necessario accertare, incidenter tantum, dapprima l'esatto confine DEle proprietà finitime anche con riferimento al viale che gli istanti assumevano, in parte, in comproprietà fra loro e, in parte, in proprietà solitaria DE AN
. I convenuti, infatti, nel costituirsi in giudizio eccepivano l'infondatezza degli Parte_1 avversi assunti, giacchè ai fini DE riscontro DEle esatte distanze occorreva aver riguardo al reale confine dei fondi, non coincidente con il muretto di DEimitazione DE viale, interamente posto all'interno DEla proprietà dei convenuti e non lungo la linea di confine, come ex adverso sostenuto.
A tal riguardo, il nominato C.T.U., tenuto conto DEla documentazione versata in atti e di quella acquisita con riferimento al Frazionamento nr. 4866, prot. nr. 179/1981 - approvato dalla Direzione
Generale DE Catasto dei Servizi Tecnici Erariali in data 23/10/1981, dal quale era stata, tra l'altro, generata la particella 1033 DE foglio 7, relativa al viale di accesso esclusivo alla proprietà dei ER
e la particella 1034, relativa al viale comune alle proprietà - all'esito dei PT Controparte_6 necessari accertamenti e rilevamenti, tecnici e fotografici, in risposta al Quesito n.1 sottopostogli da questo Giudicante [cfr. Quesito n.1 - Accerti l'esatto confine DEle proprietà dei convenuti e DEl'attore anche con riferimento al viale che si assume in parte in comproprietà fra gli stessi ed in parte in proprietà solitaria DE ] rilevava che: “Sulla base DEle risultanze DEl'esperto Parte_1 topografo, ing. all'uopo incaricato, non vi è esatta corrispondenza tra le determinazioni Persona_5 emerse dal predetto rilievo celerimetrico con quanto riportato nel frazionamento nr. 4866, prot. nr.
179/1981, approvato dalla Direzione Generale DE Catasto dei Servizi Tecnici Erariali in data
23/10/1981, redatto dal geometra , in quanto dal predetto studio topografico si Persona_6 evidenzia uno sconfinamento lungo il confine DEla p.lla 1033 verso la p.lla 1512, di proprietà
, di circa cm 70, da ciò ne consegue che il reale confine, di separazione DE CP_1 CP_4 particellare identificato catastalmente con il numero 1512 DE fg. 7, di proprietà dei ER
, dal viale identificato catastalmente al fg. 7, p.lla 1033, di accesso alla Parte_3 proprietà dei ER và ubicato, rispetto all'attuale stato dei luoghi, di circa cm 70 verso PT valle. Analogamente, per l'accertato sconfinamento di circa cm 50 lungo il confine DEle p.lla 1034 e in direzione DEla p.lla 1512, la pavimentazione DE particellare 1512, antistante il cancello di proprietà , risulta arretrata di circa cm 50 rispetto al reale confine DE viale Controparte_5 comune, identificato catastalmente, nell'ultimo tratto, con il particellare 1034 DE fg. 7.” (cfr. pag. 15
e 16 DEla relazione tecnica). 2.2. – Premesso quanto sopra, gli attori, chiedevano di accertare e dichiarare che nella proprietà attualmente dei convenuti, sig.ri , , e , si era CP_2 CP_3 RT Controparte_4 proceduto alla piantumazione di alberi di alto fusto a distanza non regolamentare (cfr. punto n.1 DEle conclusioni) e, per l'effetto, di condannare i convenuti alla eliminazione degli alberi di alto fusto ed in ogni caso all'arretramento a distanza regolamentare di essi e al taglio dei rami fuoriuscenti sul viale di proprietà (cfr. punto n.6 DEle conclusioni). PT
La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento in ragione DEle motivazioni che seguono.
In via preliminare, occorre partire dal dettato DEl'art. 892 cod. civ., rubricato appunto 'Distanze per gli alberi' che recita: “
1. Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
2. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto.
Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i PI, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
3. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
4. La distanza si misura dalla linea DE confine alla base esterna DE tronco DEl'albero nel tempo DEla piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
5. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità DE muro.”
Orbene, in primo luogo, quanto alla tipologia di alberi che sono stati piantati nella proprietà dei convenuti, in prossimità DE muro divisorio, va osservato che, in sede di sopralluogo, il C.T.U. rilevava che in prossimità DE muro di DEimitazione DEla particella 1512 (di proprietà dei convenuti) con il viale di accesso ad uso esclusivo dei ER posto a sud DE predetto particellare, nonché PT DE viale di accesso alla proprietà DE sig. , ubicato sul lato est DE particellare testè Parte_1 citato, erano stati piantati numerosi alberi di diversa tipologia per la cui identificazione il tecnico si era, tra l'altro, avvalso DEla collaborazione di diversi professionisti che si occupavano DEla coltivazione e cura di piante e fiori (vivaisti), rilevando a tal uopo che: “In corrispondenza DE confine DE particellare 1512, con il particellare 1033, sono stati piantumati alberi appartenenti alla tipologia DEle “TUJE”, “OLEANDRE e “ ”, mentre in corrispondenza DE confine est sono state Per_7 Per_ piantumate piante appartenenti alla tipologia DEle “TUJE” e “ ” (Cfr. Alleg 10). Le piante, piantumate sul particellare 1512, in corrispondenza DE confine con il predetto particellare 1033, hanno altezza media di circa 6 – 7 metri dal piano di campagna DE fondo a monte (p.lla 1512) e diametri DE tronco variabile da cm 15 a cm 35, mentre quelle poste sul confine est sono di altezza di circa 8 - 9 metri per le TUJE e di altezza, stimata, di circa 15 – 20 metri per i PINI (Cfr. Alleg 10).”
(cfr. pag. 17 relazione tecnica).
Ciò posto, di tali tipologie di piante, i PI vanno senz'altro ricompresi nell'elenco di cui all'art. 892, n.1) cod. civ. ed annoverati, dunque, tra gli 'alberi di alto fusto', per i quali l'articolo citato prescrive una distanza dal confine di almeno tre metri.
Quanto alle altre tipologie di piante, invece, in particolare gli e le , in quanto Pt_4 Per_7 classificabili in via astratta come 'arbusti' vanno ricondotti nell'elenco di cui al n.3) DEl'art. 892 cod. civ. per i quali il legislatore prescrive una distanza dal confine di mezzo metro qualora, però, si sviluppino ad un'altezza non maggiore di due metri e mezzo (v. art. 892, comma 2, n.3): “Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: […] 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.”]
Quanto alle Tuje, infine, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: «Gli alberi di alto fusto che, ai sensi DEl'art. 892, primo comma, n. 1, cod. civ., devono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie DEla pianta, classificata in botanica come "di alto fusto" ovvero con riguardo allo sviluppo comunque da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 3232 DE 18/02/2015). Ed invero, nel caso che ci occupa, in disparte per un attimo la classificazione di tali tipologie di piante, dagli accertamenti peritali eseguiti è stato accertato che: “Per tali piante è stata riscontrata una carente ovvero inesistente manutenzione di potature o capitozzatura tant'è che, almeno per le TUJE, non essendo state manutenute, si sono sviluppate raggiungendo le altezze indicate nella precedente alinea” ovvero circa 8 - 9 metri nonché di circa 6 - 7 metri per le altre piante.
Così classificati gli alberi presenti sui luoghi di causa, venendo ora all'asserita violazione DEle distanze legali di cui al citato art. 892 cod. civ., il C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante [cfr. Quesito n.3 - Accerti la tipologia di alberi che sono piantati nella proprietà dei convenuti in prossimità DE muro (tenuto conto DE dettato DEl'art 892 c.c. che include fra gli alberi di alto fusto anche i cipressi “il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole”), e ne determini la distanza rispetto al muro stesso, misurata, ai sensi DE comma 3,
“dalla linea DE confine alla base esterna DE tronco DEl'albero nel tempo DEla piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina”] rilevava che: “In relazione a quanto accertato nel corso degli accessi ritiene che la distanza DEle TUJE, piantumate in prossimità DEl'attuale ubicazione DE muro di separazione DEla proprietà dal viale di accesso alle proprietà dei Controparte_5 ER identificato catastalmente con il particellare 1033, misurata dalla mezzeria DE PT tronco dei pali rispetto al paramento interno DEl'attuale muro, varia da un minimo di circa cm. 26 a circa cm 35 (Cfr. Alleg 9), mentre la distanza degli alberi, piantumati in prossimità DE muro di separazione DEla proprietà dalla proprietà , rispetto al Controparte_5 Parte_1 predetto muro, è di circa cm. 40 per le TUJE e di circa mt. cm 180 per i PINI, tenuto, però, conto DEle risultanze DE rilievo topografico, redatto dall'esperto topografo, ing. secondo il Persona_5 quale il reale confine, di separazione DE particellare, identificato catastalmente con il numero 1512 DE fg. 7, di proprietà dei ER , dal viale, identificato catastalmente Parte_3 al fg. 7, p.lla 1033, di accesso alla proprietà dei ER và ubicato, rispetto all'attuale PT stato dei luoghi, per circa cm 70 verso valle, si ritiene che alle sopra indicate distanze DEle TUJE (di cm. 26 a circa cm 35), vada aggiunto il rilevato sconfinamento di circa cm. 70 nonché lo spessore DE muro di circa cm 27, per cui tali TUJE distano dal reale confine DEle particelle 1512 e 1033, da circa cm 123 a circa cm 132.”
Alla luce degli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U., cui questo Giudice ritiene di potersi integralmente riportare e fare propri, siccome frutto di corretta e adeguata metodologia operativa, deve ritenersi, dunque, non rispettata la distanza di tre metri dal confine, prescritta dall'art. 892 cod. civ. citato, sia per le Tuje che per i entrambi considerati 'alberi di alto fusto' nel caso che ci occupa. Pt_5
È da aggiungersi, inoltre, che ai sensi DE comma 4, DEl'art. 892 cod. civ. “Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità DE muro.” Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, espressasi sul punto: «La nozione di muro divisorio rilevante, ai sensi DEl'art. 892, comma 4, c.c., al fine DEl'esenzione dalle prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e DEle piante dal confine, coincide con quella di cui all'art. 881 c.c., costituendo muro, a tali effetti, solo quel manufatto che impedisca al vicino di vedere le piante altrui. Ne consegue che, in caso di fondi a dislivello, il muro di contenimento che emerga dal piano di campagna DE fondo superiore e nasconda le piante alla vista DE vicino può svolgere pure la funzione di muro divisorio ex art. 892, comma 4, c.c.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18439 DE 12/07/2018).
Orbene, nel caso che ne occupa, il C.T.U. in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo
Giudicante [cfr. Quesito n.4 - Dica, altresì, il ctu se il muro divisorio possegga i requisiti di cui all'art
881 c.c., ossia se esso rappresenti “un manufatto che impedisca al vicino di vedere le piante altrui” (cfr
Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 18439 DE 12 luglio 2018), chiarendo – ove riscontri tali caratteristiche – se le piante e gli alberi piantati in prossimità DElo stesso abbiano un'altezza che non ecceda quella DE muro stesso, ai sensi DEl'art 892, comma 4 c.c.] rilevava che: “Atteso che, nel caso in esame, si è in presenza di un fondo a dislivello, il cui muro di contenimento, di altezza pari allo stesso livello DE fondo superiore (altezza media circa mt. 1,40) (Cfr. Alleg. 9), non nasconde le piante alla vista DE vicino in quanto le stesse emergono, come in precedenza detto, di circa sei - sette metri dal piano di campagna DE fondo superiore di proprietà (Cfr. Alleg 10), ritiene Controparte_5 che il muro divisorio, di separazione dei fondi a dislivello DEla proprietà – CP_1 CP_4
dal viale d'ingresso esclusivo dei ER (p.lla 1033 ) nonché di separazione DEla
[...] PT proprietà – dalla proprietà esclusiva di , non CP_1 Controparte_4 Parte_1 possiede i requisiti di cui all'art. 881 DE Codice Civile, in quanto non rappresenta un manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui (Cfr. Alleg. 9 - 10), tant'è che nel corso degli accessi non
è stato riscontrato alcun muro di contenimento che emerge dal piano di campagna DE fondo superiore di talchè possa nascondere le piante e gli alberi alla vista DE vicino, da ciò ne consegue che, poiché l'accertato muro di contenimento DE fondo a dislivello non emerge dal piano di campagna DE fondo superiore e non nasconde le piante alla vista DE vicino esso non svolge pure la funzione di muro divisorio, ex art 892, comma 4 c.c.., ai fini DEl'esenzione DEle prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e DEle piante dal confine.” (cfr. pag. 19 DEla relazione tecnica).
Ciò posto, tali essendo i pacifici principi cui questo Giudice intende dare continuità, è agevole osservare come, nel caso di specie, non operando l'esenzione di cui all'ultimo comma DEl'art. 892 cod. civ. deve dirsi, dunque, violata la distanza prescritta dal citato articolo e per l'effetto, va ordinato ai convenuti di arretrare gli alberi di alto fusto, come sopra individuati, alla distanza regolamentare di metri tre dal confine, come sopra individuato dal CTU.
2.4. – Gli attori deducevano, inoltre, che le radici dei suddetti alberi di alto fusto invadevano il viale di cui sono comproprietari, sia per quanto riguarda la parte esclusiva, che per quanto riguarda la parte comune (cfr. punto n.2 DEle conclusioni).
A tal riguardo si osserva che, il nominato C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante [cfr. Quesito n.6 - Verifichi infine il ctu se i rami e le radici di tali alberi sporgano e si protendano nel viale per cui è causa.] all'esito dei sopraluoghi effettuati, rilevava che: “Le radici degli alberi piantumate nel fondo superiore, di proprietà dei ER , non si Controparte_5 protendono nel viale per cui è causa (Cfr. Alleg. 10), mentre i rami degli alberi, piantumati sul fondo dei convenuti, sporgono: - nel viale di accesso alla proprietà dei ER (particella 1033), PT per circa mt. 2,20; - nel viale di proprietà DE sig. , in corrispondenza DE confine Parte_1 est DE particellare 1512, di proprietà , di: a) Mt. 2,00 a mt. 3,30 per le Tuje Controparte_5
(Cfr, Alleg. 9 – 10); b) Mt. 4,00 per i pini (Cfr. Alleg. 9 – 10).” (cfr. pag. 23 DEla relazione tecnica).
Ed invero, ai sensi DEl'art. 896 cod. civ. - rubricato 'Recisione di rami protesi e di radici': “1.
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi DE vicino può in qualunque tempo costringerlo
a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
2. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo DE vicino appartengono al proprietario DE fondo su cui sono caduti.
3. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario DEl'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto DEl'art. 843.”
Pertanto, alla luce DEle risultanze che precedono, in considerazione DEl'accertata sporgenza deve, dunque, ordinarsi ai convenuti, ai sensi DEl'art. 896 c.c., di recidere i rami sporgenti nel viale di accesso alla proprietà dei ER (particella 1033) di circa mt. 2,20 e, nel viale di proprietà PT DE sig. , in corrispondenza DE confine est DE particellare 1512, di proprietà Parte_1
di mt. 2,00 a mt. 3,30 per le Tuje e di mt. 4,00 per i PI, come accertato dal Controparte_5
C.T.U. nella consulenza tecnica alla quale si rimanda. 2.5. – Gli attori deducevano, inoltre, che, le radici degli alberi ad alto fusto, avevano causato - e tuttora causano - il sollevamento DEla pavimentazione DE viale di accesso di proprietà dei ER
(cfr. punto n.4 DEle conclusioni) ed in ragione di ciò, chiedevano di condannare i convenuti PT
, , e al ripristino DElo stato dei luoghi (cfr. punto CP_2 CP_3 RT Controparte_4
n.5 DEle conclusioni).
Orbene, con riferimento a tali domande, il C.T.U., nel corso dei sopralluoghi ed in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante [cfr. Quesito n.5 - Accerti il ctu se il muro in contestazione e la sede DE viale per cui è causa presentino danneggiamenti o dissesti e ne individui le cause. Accerti, in particolare, se tali dissesti siano imputabili alle radici degli alberi piantati in prossimità DE muro stesso o siano invece imputabili ad altre ragioni, specificandone le motivazioni ed indicando anche le misure idonee a ripristinare lo stato dei luoghi ed i relativi costi] relativamente al viale di accesso esclusivo alla proprietà dei ER identificato catastalmente con il PT particellare n 1033 DE foglio 7, rilevava preliminarmente che: “La pavimentazione, in lastre di pietra di porfido, posta ad opus incerta, si era distaccata, in diversi punti e segnatamente in corrispondenza DEla mezzeria DE viale, dal sottostante massetto di allettamento (Cfr. Foto 10).”
Premesso, dunque, il danneggiamento di cui sopra, al fine di verificare le cause originanti i citati dissesti alla pavimentazione DEla sede DE viale (oltre che al muro), il consulente tecnico, invitava sia parte attrice, nella persona DE sig. che l'ing. , C.T.P. di parte Parte_2 Persona_9 convenuta, ad eseguire saggi nelle rispettive proprietà.
Ed invero, per il viale, veniva richiesto al sig. di rimuovere, in diversi punti, indicati Parte_2 dal C.T.U. in sede di esecuzione DE saggio, le pietre di porfido, costituenti la pavimentazione DE viale testé citato, al fine di verificare se la causa DE sollevamento/distacco DEle stesse fosse da ascrivere alle radici degli alberi piantumati sul fondo a dislivello, di proprietà ovvero Controparte_5 ascrivili ad altre cause;
mentre per il fondo di proprietà veniva richiesto al C.T.P. di CP_1 effettuare uno scavo a tergo DE muro di contenimento, nel sito e alla profondità indicata da questo
C.T.U., al fine di accertare la presenza di radici dei vicini alberi che avrebbero potuto determinare il ribaltamento DEla parte in elevazione DE muro ed il distacco DEle pietre di porfido DEla pavimentazione DE viale a valle DE predetto muro di contenimento.
Dai saggi eseguiti sul viale nel corso DE terzo accesso (Cfr. Alleg 9 –10), con rimozione degli elementi lapidei e DE sottostante strato di allettamento in corrispondenza DE cancello d'ingresso, al centro DE viale e in corrispondenza DEla parte di muro particolarmente danneggiata, veniva accertata l'inesistenza di radici provenienti dall'apparato radicale degli alberi citati, per cui, il C.T.U. concludeva: “Si ritiene che la fenomenologia accertata è ascrivibile, oltre ad una carente manutenzione sia ordinaria che straordinaria DE viale, la quale rappresenta una tematica che riveste un ruolo di primaria importanza nella conservazione, nel tempo, DE buono stato DEla pavimentazione, anche alle sollecitazioni trasmesse dal transito veicolare che, scardinando le stuccature DEle fughe in cemento, interposte tra le pietre, ha dato origine al fenomeno verificatosi. Le misure idonee atte ad evitare il verificarsi di tali dissesti possono sintetizzarsi in una costante manutenzione a cura degli attori, mediante periodico controllo e rifacimento DEla sigillatura DEle fughe con idonee malte premiscelate, con l'esecuzione di rappezzi localizzati che evitano il propagarsi di tale fenomenologia, evitando, nel contempo, in fase di maturazione dei materiali utilizzati, il transito di veicoli sul viale di cui trattasi.” (cfr. pag. 21 – 22 DEla relazione tecnica).
Alla luce DEle risultanze che precedono, alle quali questo Giudicante ritiene di potersi integralmente riportare, deve concludersi che il sollevamento DEla pavimentazione DE viale di accesso di proprietà dei ER non è imputabile, dunque, alle radici degli alberi piantumati PT nella proprietà dei convenuti bensì ad una carente manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, DE viale, oltre che alle sollecitazioni trasmesse dal transito veicolare, con conseguente rigetto DEle relative domande attoree.
Ne consegue, in ragione di quanto sopra osservato, che parimenti infondata deve dirsi la domanda degli istanti volta al conseguimento di quanto esborsato per l'asserita riparazione DE viale (cfr. punto
n.7 DEle conclusioni) in quanto, non solo non riconducibile a responsabilità dei convenuti – per le ragioni menzionate -, ma peraltro DE tutto sfornita di prova a sostegno.
2.6. – Ancora, gli attori, nelle proprie conclusioni, chiedevano altresì all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che l'invasione, nelle rispettive proprietà si verificava con rami PT sporgenti e con radici invasive tali da compromettere anche la stabilità DE muro originariamente di confine (cfr. punto n.3 DEle conclusioni) e, per l'effetto, chiedevano la condanna dei convenuti a realizzare ogni opera necessaria per il ripristino DE muro di confine medesimo e comunque per il suo consolidamento e per la sua sicurezza (cfr. punto n.8 DEle conclusioni).
Quanto a quest'ultima domanda, la stessa deve ritenersi fondata e merita accoglimento nei termini e per le motivazioni che seguono.
In via preliminare, quanto al citato muro, va osservato che, dall'esame DElo stato dei luoghi, come già precisato, è emerso che: “Sia il confine sud, di separazione DE particellare 1512 CP_5
) dal particellare 1033 (viale di accesso esclusivo alle proprietà dei ER , che
[...] PT quello est, di separazione DE predetto particellare 1512 dal viale pertinenziale all'immobile identificato catastalmente con il particellare 296, di proprietà , sono DEimitati da Parte_1 muretto, in pietra naturale di tufo, di spessore di circa cm. 27, intonacato sul paramento esterno, con sovrastante cordoletto, in conglomerato cementizio, con andamento semicircolare, sporgente verso il predetto viale di circa cm 3 e con spessore minimo di circa cm 5, sormontato da ringhiere, di altezza di circa mt. 1,40, realizzata con profilati in ferro da mm 30 x 5, equidistanti circa cm. 10 (Cfr. Alleg.
9) e che: “[…] Il muro de quibus assolve, quindi, duplice funzione sia di sostegno DE terrapieno superiore che di divisione degli immobili . Il muretto ubicato sul lato sud DE Parte_6 particellare 1512 ha altezza variabile da mt. 1,25 a mt. 1,60, mentre quello posto sul lato est DE medesimo particellare, realizzato a gradoni con salti di circa cm 15, ha altezza variabile da circa mt.
1,60 a circa mt. 1,20, in funzione DEla pendenza DE viale.” (cfr. pag. 14 relazione tecnica). Con riferimento allo stato di conservazione DE muro divisorio DEla proprietà - CP_1 CP_4
, dal viale d'ingresso esclusivo dei ER (p.lla 1033), il C.T.U. accertava che lo
[...] PT stesso presentava un diffuso quadro fessurativo incidente sulla sua staticità e più precisamente, rilevava che: “Dalle condizioni di conservazione di tale opus, riscontrate nel corso degli accessi, emerge una carente ovvero una totale inesistente manutenzione sia ordinaria che straordinaria DElo stesso tant'è l'intonaco risulta particolarmente ammalorato, con distacco, dallo stesso, di ampie chiazze in diversi punti DE muro. Sul muro, ubicato sul confine est DE particellare 1512, di proprietà
, oltre alla naturale vetustà, è stato riscontrato il distacco di alcune chiazza di Parte_7 intonaco e alcune lesione in corrispondenza DEl'attacco DE cordoletto superiore con l'elemento verticale.” (cfr. pag. 20 DEla relazione tecnica).
Quanto alle cause di tali dissesti, invece, in conseguenza di quanto accertato nel corso degli accessi nonché DEl'esito DE saggio sopra richiamato, il C.T.U., rilevava che: “Tenuto conto DEla tipologia strutturale DE muro de quo, costituito da pietre di tufo, di spessore ad una testa, realizzato, probabilmente, come riportato negli atti di causa, come muro di cinta, successivamente trasformato in muro di contenimento, ritiene che i dissesti presenti sul muro di contenimento, di separazione DEla proprietà dal viale di accesso esclusivo alle proprietà dei ER Controparte_5 PT descritti nella risposta alla prima parte DE presente quesito, siano ascrivibili ad una molteplicità di cause che possono sostanzialmente concretizzarsi nel peso dei numerosi alberi di TUJE piantumate sul piano di campagna DE fondo superiore di proprietà , dall'azione degli Controparte_5 agenti atmosferici (vento), dalle azioni spingenti generate dal crescente diametro degli alberi, ed infine dal fitto apparato radicale che spingendosi fino alla profondità massima di un metro dal piano di campagna, ha certamente corraborato al ribaltamento DE muro e generato i dissesti come sopra enucleati.” (cfr. pag. 22 DEla relazione tecnica).
Da quanto accertato dal ctu emerge, dunque, che a causa DElo stato di dissesto e DE quadro fessurativo in atto, la stessa tenuta statica DE muretto è compromessa, con conseguente pericolo di crollo. Il CTU, infatti, accertava “ un consistente ribaltamento DEla parte in elevazione DE muro di circa tre gradi verso il viale di accesso esclusivo alla proprietà dei ER determinando PT un un'inclinazione DE paramento, misurato alla base DE muro, di circa 6 – 7 cm rispetto al piano verticale” (Cfr. pag. 20 DEla CTU)
Ne consegue che fondata è la domanda degli attori volta all'imposizione, a carico dei convenuti, DEl'obbligo di ripristino e messa in sicurezza di detto muretto, costituente in ragione DE suo attuale stato di degrado, oggettivo pericolo all'incolumità DEle persone e DEle cose.
A tal fine, infatti, non assume valore dirimente la circostanza che il suddetto muretto sia posto all'interno DEla proprietà esclusiva dei convenuti e, dunque, non costituisca bene comune;
riguardo a tale profilo, infatti, basti solo ricordare che incombe sempre sul proprietario l'obbligo di custodire e manutenere la cosa in sua proprietà in modo tale che non arrechi danno a terzi. Del resto, per come accertato dal CTU, anche le cause di tale dissesto – pur dovendosi individuare nella concorrenza di diversi fattori – sono pur sempre riconducibili per la maggior misura, come sopra osservato, nella spinta DEl'apparato radicale DEle numerose piante messe a dimora nel terreno di Per_ proprietà in prossimità di tale muro, nel peso DEle piante di ivi presenti e nell'azione di CP_1 spinta generata dal crescente diametro degli alberi;
è evidente, pertanto, che anche sotto tale aspetto la responsabilità va ascritta ai convenuti, sui quali, pertanto, incombe l'obbligo di messa in sicurezza dei luoghi mediante la realizzazione degli opportuni interventi.
Sul punto, il tecnico, in risposta all'ultima parte DE Quesito n.5 [cfr. Quesito n.5 - Accerti, in particolare, se tali dissesti siano imputabili alle radici degli alberi piantati in prossimità DE muro stesso o siano invece imputabili ad altre ragioni, specificandone le motivazioni ed indicando anche le misure idonee a ripristinare lo stato dei luoghi ed i relativi costi] concludeva affermando che: “Per quanto attiene, invece, l'indicazione DEle misure idonee a ripristinare lo stato dei luoghi e determinare i relativi costi, lo scrivente C.T.U., per quanto accertato nel corso degli accessi, ritiene che, ricondotta la distanza degli alberi dal confine a quella prescritta dal già citato articolo 892 DE Codice Civile, si rende necessario demolire l'attuale muro, non idoneo strutturalmente alla funzione di muro di contenimento DE fondo superiore, e ricostruire lo stesso, sul reale confine determinato dall'esperto topografo, con diversa tipologia strutturale e con idonee dimensioni tali da sopportare le spinte attive cui è sottoposto.” A tal proposito, per la determinazione dei relativi costi, sulla base DEle misurazioni eseguite nel corso degli accessi e, in applicazione dei prezzi unitari desunti dalla vigente Tariffe DEle
OO. PP. per la Regione Campania, edizione 2024, e per quelli in essa non contemplati ricavati da regolare analisi prezzi, il C.T.U. redigeva apposito computo metrico estimativo (Cfr. Alleg, 25), dal quale è emersa una spesa complessiva di € 19.125,11 (euro diciannovemilacentoventicinque/11) comprensiva di oneri tecnici, oltre I.V.A. come per legge.
Va, tuttavia, in questa sede evidenziato che non è possibile ordine la ricostruzione DE muro sul confine così come accertato dal ctu nella perizia in atti, atteso che in mancanza di domande in tal senso (in questa sede – invero – la individuazione DE confine fra le proprietà è stata compiuta solo incidenter tantum ed ai soli fini DEl'accertamento DEl'osservanza DEle distanze ai sensi DEl'art 892
c.c.), non è possibile determinare uno spostamento DE manufatto dalla sua sede originaria, se non all'esito di un eventuale giudizio di regolamento dei confini (domanda, questa, estranea all'oggetto DE presente procedimento). Del resto il rifacimento DE muro, in conformità alle specifiche tecniche offerte dal CTU, in uno all'arretramento degli alberi a distanza regolamentare, si palesano come misure idonee alla messa in sicurezza dei luoghi, mediante ripristino DElo status quo ante, in conformità alla domanda in tal senso proposta degli attori.
2.8. – Gli attori chiedevano, infine, sentire condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti a cagione DEle violazioni sopra descritte, chiedendone la quantificazione in corso di causa anche a mezzo C.T.U. (cfr. punto n.9 DEle conclusioni). La domanda così formulata va disattesa e non merita di trovare accoglimento in ragione DEla estrema genericità DEla stessa, non avendo la difesa di parte attrice provato e, prima ancora che provato, allegato in maniera specifica i pregiudizi che gli attori avrebbero subito in dipendenza DEla condotta illecita posta in essere dai convenuti.
2.9. – Le spese di lite, in ragione DEl'accoglimento solo parziale DEla domanda proposta dagli attori, vanno compensate nella misura di un quarto e poste, in omaggio al principio DEla soccombenza, a carico dei convenuti per i restanti tre quarti che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alle tariffe intermedie fra i medi ed i minimi DElo scaglione di riferimento ( cause di valore indeterminabile di bassa complessità - valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00), tenuto conto DEl'attività espletata e DEla complessità DE giudizio.
Le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto in atti, vanno parimenti compensate fra le parti nella misura di un quarto e poste per la restante parte a carico dei convenuti. Nulla, invece, va liquidato in relazione al ricorso d'urgenza proposto in corso di causa, le cui spese restano a carico di coloro che le hanno anticipate in ragione DEla declaratoria di estinzione DE detto procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice unico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 RT Controparte_2
e , ogni diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così CP_3 Controparte_4 provvede:
- In parziale accoglimento DEle domande proposte dagli attori:
a) accerta e dichiara che nella proprietà attualmente dei SI.ri , , e CP_2 CP_3 RT
, si è proceduto alla piantumazione di alberi di alto fusto, PI e Tuje, a Controparte_4 distanza non regolamentare, e più precisamente ad una distanza di 180 cm per i PI e ad un distanza variabile fra 123 e 132 cm per le Tuje, come specificato in parte motiva e, per l'effetto, ordina ai predetti convenuti l'arretramento di suddetti alberi di alto fusto alla distanza regolamentare di 3 mt dal confine, come specificato dal ctu nella propria relazione tecnica, cui in questa sede si rimanda (cfr. pagg. 16-18 DEla relazione di CTU in atti) ;
b) accerta e dichiara che i rami degli alberi piantumati sul fondo dei convenuti sporgono, nel viale di accesso alla proprietà dei ER (particella 1033), per circa mt. 2,20 e nel viale di PT proprietà DE sig. , in corrispondenza DE confine est DE particellare 1512, di Parte_1 proprietà da mt. 2,00 a mt. 3,30 per le Tuje e di Mt. 4,00 per i PI. Per Controparte_5
l'effetto, ordina ai convenuti la recisione dei rami sporgenti sul viale di proprietà degli attori, come specificato nella relazione DE ctu cui in questa sede si rimanda (Cfr, pag. 23 DEla relazione di ctu);
c) accerta che il muro divisorio DEla proprietà – dal viale d'ingresso CP_1 Controparte_4 esclusivo dei ER (p.lla 1033), di lunghezza di circa mt. 15,00 e altezza media di PT circa mt. 1,40, presenta un diffuso quadro fessurativo, alcune DEle quali di ampiezza anche DEl'ordine di qualche centimetro che incidono sulla staticità DElo stesso, determinato da una molteplicità di cause che possono sostanzialmente concretizzarsi nel peso dei numerosi alberi di TUJE piantumate sul piano di campagna DE fondo superiore di proprietà Controparte_5 dall'azione degli agenti atmosferici (vento), dalle azioni spingenti generate dal crescente diametro degli alberi, ed infine dal fitto apparato radicale. Per l'effetto, condanna i convenuti alla messa in scurezza dei luoghi, mediante demolizione DEl'attuale muro, non idoneo strutturalmente alla funzione di muro di contenimento DE fondo superiore, e ricostruire lo stesso, nel medesimo sito di quello attuale, con diversa tipologia strutturale e con idonee dimensioni tali, da sopportare le spinte attive cui è sottoposto, come specificato in parte motiva;
d) rigetta, per il resto, le ulteriori domande proposte dagli attori;
e) compensa fra le parti le spese di lite nella misura di un quarto, ponendo a carico dei convenuti i restanti tre quarti che si liquidano in complessivi € 4384,00 per compensi ( di cui € 956,82 per fase di studio, € 677,25 per fase introduttiva, € 1015,87 per fase istruttoria ed € 1634,06 per fase conclusionale) ed € 125,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura DE 15% come per legge;
f) dispone che le somme, come liquidate al capo che precede, vengano versate direttamente in favore DEl'avv. Felice Scotto per dichiarato anticipo;
g) nulla sulle spese in relazione al ricorso di urgenza proposto in corso di causa;
h) in via definitiva compensa fra le parti le spese di ctu - già liquidate come da separato decreto in atti - nella misura di un quarto, ponendo a carico dei convenuti i restanti tre quarti.
Così deciso in TO Annunziata, lì 10.05.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello