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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1443/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1443 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA (CF: ), in persona del Sindaco p.t,Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Salvo. attore-opponente E CF: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato l'11.4.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. La chiedeva al Tribunale di Castrovillari di ingiungere al Parte_2 il pagamento di € 261.382,86 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. Parte_1
231/2012 per il mancato saldo delle fatture n. 56 del 13.6.2019, n. 70 del 12.7.2019, n. 71 del 13.7.2019, n. 88 del 12.8.2019, n. 89 del 13.8.2019, n. 105 del 31.8.2019 e n. 107 del 6.9.2019 relative al servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti urbani e al servizio di spazzamento manuale e manutenzione del verde pubblico affidati alla ricorrente con determine nn. 372 del 10.5.2019, 430 del 14.6.2019, 468 dell'11.7.2019, 526 dell'8.8.2019 e 527 dell'8.8.2019.
1.1. La domanda monitoria veniva accolta con decreto ingiuntivo n. 153/2020 emesso in data 25.2.2020 avverso cui ha proposto opposizione il Parte_1
eccependo: -l'illegittimità del decreto ingiuntivo per essere la somma
[...] ingiunta superiore a quella dovuta in quanto l'Ente aveva corrisposto ex art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dei dipendenti della la somma Controparte_1 complessiva di € 77.127,65; -l'inadempimento e il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte della la quale a volte aveva omesso di Controparte_1 effettuare lavori di pulizia delle strade e manutenzione del verde pubblico con ciò maturando la sanzione di € 3.000,00 da detrarre alla somma di € 184.255,21. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: In via principale: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 153/2020 del 26.02.2020 del Tribunale di Castrovillari;
In via subordinata: ridurre la pretesa creditoria nei limiti del provato e del giusto. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
2. Si è costituita in giudizio la affermando: -che gli interventi Controparte_1 sostitutivi cui si riferisce controparte erano intervenuti successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo e successivamente alla sua notifica;
-che gli interventi sostitutivi non ammontano ad € 77.127,65 ma ad € 75.634,74; -che non si era mai resa inadempiente al servizio appaltato. Ha, quindi, concluso chiedendo quanto segue: “Preliminarmente considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere ai sensi dell'Art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. opposto n. 153/2020 relativamente alla somma di Euro 185.748,12 ancora dovuta dal alla In via Parte_1 Controparte_1 subordinata concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. Opposto relativamente alla somma non contestata di Euro 184.255,21. Sempre preliminarmente volere dichiarare improcedibile il motivo di opposizione di cui al n. 2 dell'atto di citazione del . Parte_1
Indi: Ritenere e dichiarare che al momento della emissione del D.I. opposto la somma dovuta dal
alla era pari ad Euro 261.382,86; Parte_1 Controparte_1
2 Ritenere e dichiarare che successivamente all'emissione del D.I. opposto ed alla notifica dello stesso, il , tramite intervento sostitutivo in favore degli ex dipendenti della Parte_1 Pt_1 CP_1 già impiegati dalla stessa nel cantiere di , ha versato alla la somma di
[...] Pt_1 CP_1
Euro 75.634,74 in acconto della maggior somma portata dal D.I. opposto;
Per l'effetto rigettare con qualsivoglia motivazione e/o causale l'opposizione proposta da controparte confermando in ogni sua parte il D.I. Impugnato n. 153/2010. Con vittoria di spese e compensi;
dichiarare l'obbligo del in persona del Suo legale rapp.te pro tempore, a pagare Parte_1 alla la somma di Euro 185.748,12 oltre interessi moratori e spese del Controparte_1 procedimento monitorio per le causali di cui al D.I. opposto;
Con vittoria di spese e compensi.”.
*****************************
3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
3 La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Nel caso di specie il non ha contestato in alcun modo l'esistenza Parte_1 del rapporto contrattuale sotteso all'istanza monitoria. In ogni caso la ha fornito prova del credito azionato avendo Controparte_1 prodotto documentazione che dimostra l'avvenuta aggiudicazione in suo favore del servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti urbani e del servizio di spazzamento manuale e manutenzione del verde pubblico per il periodo di mesi 3 a seguito di procedura di gara telematica espletata tramite la piattaforma ASMECOMM ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. A ciò si aggiunga che il opponente non ha contestato l'avvenuta Pt_1 esecuzione delle prestazioni riportate nelle fatture azionate. L'opposta ha riconosciuto che vi era stato un intervento sostitutivo del Pt_1 per il pagamento dei dipendenti ex art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che, per come risulta dall'atto di liquidazione del settore n.3 tecnico n. 95 del 23.3.2020 del vistato dal Servizio Finanziario di detto Comune, ammonta ad € Parte_1
75.634,74, che andranno scomputati dal totale ingiunto. Tale intervento, a differenza di quanto dedotto dall'opposta, è intervenuto prima della notifica del decreto ingiuntivo essendo questa avvenuta in data 18.5.2020: già tale circostanza impedisce di affermare la legittimità del decreto che per ciò solo va revocato. È pacifico che nel corso del presente giudizio il ha corrisposto Parte_1 alla ulteriori somme per il tramite di n. 6 bonifici bancari, per un Controparte_1 totale di € 184.255,21. In base alla differenza tra tale importo e le somme azionate in sede monitoria permane un credito in favore dell'opposta, per sorte capitale, pari a € 1.492,91. Tale somma è certamente dovuta dal potendo ritenersi che Parte_1
l'esecuzione dei menzionati pagamenti, e dunque l'avvenuto adempimento della propria prestazione, costituisca una manifestazione tacita della volontà di rinunciare agli effetti dell'eccezione di inadempimento formulata nell'atto di opposizione. Il va quindi condannato a corrispondere in favore dell'opposta Parte_1 la somma di € 1.492,91. Su tale importo sono dovuti gli interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, ma non con decorrenza ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questo Giudice intende aderire, “su tale importo devono essere calcolati gli interessi di mora, nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, seppure con decorrenza dal giorno della costituzione in mora del convenuto, da ritenersi avvenuta con il sollecito di pagamento inviato dall'attrice, a
4 mezzo pec, al Comune in data 6 giugno 2019 (v. doc. 7, 7 b e 7 c allegati all'atto di citazione), e non con decorrenza a partire dalla data di scadenza di ogni singola fattura, come invece domandato da parte attrice. Infatti, gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione” (Cass. n. 19084/2015; Cass. n. 5066/2009; Tribunale Pavia, 2 dicembre 2021, n. 1518; cfr. anche Cass. Civ., sez. I, 29 dicembre 2020, n. 29776, secondo cui “quanto alla disciplina degli interessi moratori, la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che in mancanza di prova dell'esistenza di patto contrario al disposto di cui all'art. 1282 c.c., comma 2, sui debiti delle pubbliche amministrazioni sono dovuti i soli interessi moratori, con decorrenza dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 c.c., comma 1 atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 (sez. 3, n. 5066 del 03/03/2009, Rv. 607654 - 01; sez. 3, n. 19320 del 03/10/2005, Rv. 586508 01; sez. 1, n. 19084 del 25/09/2015, Rv. 636676 - 01)”). Pertanto, trattandosi di credito verso una pubblica amministrazione, gli interessi decorrono dalla data di messa in mora, vale a dire, nel caso di specie, dal 22.8.2019, data in cui è stata ricevuta dall' opponente la lettera di messa in mora inviata CP_2 via PEC dall'opposta.
4. Quanto alle spese, occorre considerare, da un lato, che la domanda azionata dalla è stata accolta parzialmente;
dall'altro lato, che al momento della Controparte_1 notifica del decreto ingiuntivo il era comunque inadempiente nei Parte_1 confronti della opposta seppure per una somma minore rispetto a quella portata dal provvedimento monitorio. La penale pretesa dall'Ente per le condotte inadempitive contestate all'appaltatrice è pari, per sua stessa ammissione, a € 3.000,00, a fronte di un credito della controparte di oltre 180 mila euro. Perciò la “virtuale” incidenza di tale sanzione sarebbe stata irrisoria. Per tali motivi sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
5 ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione l'opposizione proposta dal e Parte_1 per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 153/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.2.2020;
CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., per le causali di cui in motivazione, del CP_1 complessivo importo di € 1.492,91, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 231/2012 dal 22.8.2019 al saldo;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 20/10/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1443 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA (CF: ), in persona del Sindaco p.t,Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Salvo. attore-opponente E CF: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato l'11.4.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. La chiedeva al Tribunale di Castrovillari di ingiungere al Parte_2 il pagamento di € 261.382,86 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. Parte_1
231/2012 per il mancato saldo delle fatture n. 56 del 13.6.2019, n. 70 del 12.7.2019, n. 71 del 13.7.2019, n. 88 del 12.8.2019, n. 89 del 13.8.2019, n. 105 del 31.8.2019 e n. 107 del 6.9.2019 relative al servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti urbani e al servizio di spazzamento manuale e manutenzione del verde pubblico affidati alla ricorrente con determine nn. 372 del 10.5.2019, 430 del 14.6.2019, 468 dell'11.7.2019, 526 dell'8.8.2019 e 527 dell'8.8.2019.
1.1. La domanda monitoria veniva accolta con decreto ingiuntivo n. 153/2020 emesso in data 25.2.2020 avverso cui ha proposto opposizione il Parte_1
eccependo: -l'illegittimità del decreto ingiuntivo per essere la somma
[...] ingiunta superiore a quella dovuta in quanto l'Ente aveva corrisposto ex art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dei dipendenti della la somma Controparte_1 complessiva di € 77.127,65; -l'inadempimento e il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte della la quale a volte aveva omesso di Controparte_1 effettuare lavori di pulizia delle strade e manutenzione del verde pubblico con ciò maturando la sanzione di € 3.000,00 da detrarre alla somma di € 184.255,21. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: In via principale: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 153/2020 del 26.02.2020 del Tribunale di Castrovillari;
In via subordinata: ridurre la pretesa creditoria nei limiti del provato e del giusto. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
2. Si è costituita in giudizio la affermando: -che gli interventi Controparte_1 sostitutivi cui si riferisce controparte erano intervenuti successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo e successivamente alla sua notifica;
-che gli interventi sostitutivi non ammontano ad € 77.127,65 ma ad € 75.634,74; -che non si era mai resa inadempiente al servizio appaltato. Ha, quindi, concluso chiedendo quanto segue: “Preliminarmente considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere ai sensi dell'Art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. opposto n. 153/2020 relativamente alla somma di Euro 185.748,12 ancora dovuta dal alla In via Parte_1 Controparte_1 subordinata concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. Opposto relativamente alla somma non contestata di Euro 184.255,21. Sempre preliminarmente volere dichiarare improcedibile il motivo di opposizione di cui al n. 2 dell'atto di citazione del . Parte_1
Indi: Ritenere e dichiarare che al momento della emissione del D.I. opposto la somma dovuta dal
alla era pari ad Euro 261.382,86; Parte_1 Controparte_1
2 Ritenere e dichiarare che successivamente all'emissione del D.I. opposto ed alla notifica dello stesso, il , tramite intervento sostitutivo in favore degli ex dipendenti della Parte_1 Pt_1 CP_1 già impiegati dalla stessa nel cantiere di , ha versato alla la somma di
[...] Pt_1 CP_1
Euro 75.634,74 in acconto della maggior somma portata dal D.I. opposto;
Per l'effetto rigettare con qualsivoglia motivazione e/o causale l'opposizione proposta da controparte confermando in ogni sua parte il D.I. Impugnato n. 153/2010. Con vittoria di spese e compensi;
dichiarare l'obbligo del in persona del Suo legale rapp.te pro tempore, a pagare Parte_1 alla la somma di Euro 185.748,12 oltre interessi moratori e spese del Controparte_1 procedimento monitorio per le causali di cui al D.I. opposto;
Con vittoria di spese e compensi.”.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
3 La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Nel caso di specie il non ha contestato in alcun modo l'esistenza Parte_1 del rapporto contrattuale sotteso all'istanza monitoria. In ogni caso la ha fornito prova del credito azionato avendo Controparte_1 prodotto documentazione che dimostra l'avvenuta aggiudicazione in suo favore del servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti urbani e del servizio di spazzamento manuale e manutenzione del verde pubblico per il periodo di mesi 3 a seguito di procedura di gara telematica espletata tramite la piattaforma ASMECOMM ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. A ciò si aggiunga che il opponente non ha contestato l'avvenuta Pt_1 esecuzione delle prestazioni riportate nelle fatture azionate. L'opposta ha riconosciuto che vi era stato un intervento sostitutivo del Pt_1 per il pagamento dei dipendenti ex art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che, per come risulta dall'atto di liquidazione del settore n.3 tecnico n. 95 del 23.3.2020 del vistato dal Servizio Finanziario di detto Comune, ammonta ad € Parte_1
75.634,74, che andranno scomputati dal totale ingiunto. Tale intervento, a differenza di quanto dedotto dall'opposta, è intervenuto prima della notifica del decreto ingiuntivo essendo questa avvenuta in data 18.5.2020: già tale circostanza impedisce di affermare la legittimità del decreto che per ciò solo va revocato. È pacifico che nel corso del presente giudizio il ha corrisposto Parte_1 alla ulteriori somme per il tramite di n. 6 bonifici bancari, per un Controparte_1 totale di € 184.255,21. In base alla differenza tra tale importo e le somme azionate in sede monitoria permane un credito in favore dell'opposta, per sorte capitale, pari a € 1.492,91. Tale somma è certamente dovuta dal potendo ritenersi che Parte_1
l'esecuzione dei menzionati pagamenti, e dunque l'avvenuto adempimento della propria prestazione, costituisca una manifestazione tacita della volontà di rinunciare agli effetti dell'eccezione di inadempimento formulata nell'atto di opposizione. Il va quindi condannato a corrispondere in favore dell'opposta Parte_1 la somma di € 1.492,91. Su tale importo sono dovuti gli interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, ma non con decorrenza ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questo Giudice intende aderire, “su tale importo devono essere calcolati gli interessi di mora, nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, seppure con decorrenza dal giorno della costituzione in mora del convenuto, da ritenersi avvenuta con il sollecito di pagamento inviato dall'attrice, a
4 mezzo pec, al Comune in data 6 giugno 2019 (v. doc. 7, 7 b e 7 c allegati all'atto di citazione), e non con decorrenza a partire dalla data di scadenza di ogni singola fattura, come invece domandato da parte attrice. Infatti, gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione” (Cass. n. 19084/2015; Cass. n. 5066/2009; Tribunale Pavia, 2 dicembre 2021, n. 1518; cfr. anche Cass. Civ., sez. I, 29 dicembre 2020, n. 29776, secondo cui “quanto alla disciplina degli interessi moratori, la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che in mancanza di prova dell'esistenza di patto contrario al disposto di cui all'art. 1282 c.c., comma 2, sui debiti delle pubbliche amministrazioni sono dovuti i soli interessi moratori, con decorrenza dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 c.c., comma 1 atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 (sez. 3, n. 5066 del 03/03/2009, Rv. 607654 - 01; sez. 3, n. 19320 del 03/10/2005, Rv. 586508 01; sez. 1, n. 19084 del 25/09/2015, Rv. 636676 - 01)”). Pertanto, trattandosi di credito verso una pubblica amministrazione, gli interessi decorrono dalla data di messa in mora, vale a dire, nel caso di specie, dal 22.8.2019, data in cui è stata ricevuta dall' opponente la lettera di messa in mora inviata CP_2 via PEC dall'opposta.
4. Quanto alle spese, occorre considerare, da un lato, che la domanda azionata dalla è stata accolta parzialmente;
dall'altro lato, che al momento della Controparte_1 notifica del decreto ingiuntivo il era comunque inadempiente nei Parte_1 confronti della opposta seppure per una somma minore rispetto a quella portata dal provvedimento monitorio. La penale pretesa dall'Ente per le condotte inadempitive contestate all'appaltatrice è pari, per sua stessa ammissione, a € 3.000,00, a fronte di un credito della controparte di oltre 180 mila euro. Perciò la “virtuale” incidenza di tale sanzione sarebbe stata irrisoria. Per tali motivi sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
5 ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione l'opposizione proposta dal e Parte_1 per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 153/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.2.2020;
CONDANNA il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., per le causali di cui in motivazione, del CP_1 complessivo importo di € 1.492,91, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 231/2012 dal 22.8.2019 al saldo;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 20/10/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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