Articolo 1 della Legge 30 luglio 1957, n. 688
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29 agosto 1957
Art. 1. Articolo unico.

All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:
1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;
2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;
3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;
4) numero delle frequenze assegnate;
5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);
6) esistenza o meno, nelle localita' da collegare, di servizio telefonico pubblico;
7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;
8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio. "I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unita' telefoniche.
"I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.
"Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del concessionario, il canone e' determinato in conformita' dell' art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642 ".

Entrata in vigore il 29 agosto 1957