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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU ES, Presidente
IN GN, AT
FRICANO ES GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6895/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD01100/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD01100/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 31/07/2024 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ricorrente_1 impugnava la pretesa di imposta avanzata dall'Agente della Riscossione con atto di intervento nella procedura immobiliare n. 537/2019 RGE dell'8/04/2024, del quale aveva avuto contezza in data 5 giugno 2024 a seguito di autorizzato accesso al sistema giustizia Polisweb. Tale pretesa era riferita all' avviso di accertamento n. TYS01RD01100/2023 che, assumeva la ricorrente, non le era stato notificato ovvero invalidamente notificato.
La ricorrente eccepiva:
1) L'illegittimità della pretesa di pagamento per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, Ciò, in quanto ne era stata omessa la relativa notificazione, ovvero era stata posta in essere (se ed ove dedotta) fattispecie notificatoria imperfetta ed incompleta, tale da impedire che l'atto in questione entrasse nella sfera di conoscibilità del destinatario. Sotto tale profilo, eccepiva l'evidente vizio di nullità/inesistenza della fattispecie notificatoria di cui l'Agenzia delle Entrate fornisca eventuali elementi .
2) La decadenza ex art. 43 DPR n. 600/73 .
3) L' insussistenza del credito relativo a sanzioni ed interessi per maturata prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, chiedeva che la Corte dichiarasse il ricorso inammissibile per difetto di allegazione o, comunque, perché tale è l'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza di valida notifica dell'atto di accertamento ex art. 19 D. lgs. n. 546/1992 e chiedeva ,comunque, se del caso, dichiararsi il difetto di giurisdizione, con adozione dei conseguenti provvedimenti.
Depositava la relata di notifica dell'avviso di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con note di replica la ricorrente contestava le deduzioni di parte resistente.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta, innanzitutto, tempestivo il ricorso, posto che parte ricorrente ha documentato di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato soltanto in data 5 giugno 2024, a seguito di autorizzato accesso nel fascicolo di Ufficio (v. comunicazione della cancelleria del tribunale del 5/6/2024 e stampa Polisweb).
Va poi confermata la competenza di questo giudice tributario. Infatti, per quanto riguarda il riparto della giurisdizione tra il giudice tributario ed il giudice ordinario vale la pena ricordare brevemente quanto segue.
Secondo le SU della Corte di Cassazione (sent. N. 13913/2017), in materia di esecuzione forzata tributaria,
l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento che si ritenga viziato (a causa dell'omessa o invalida notificazione delle cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento) è ammissibile e va proposta davanti alla Corte di giustizia Tributaria ( e non, come si riteneva in passato, dinanzi al Tribunale ordinario). Venendo al merito, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio la copia dell'avviso di accertamento n.
TYS01RD01100/2023, con referto di notificazione in cui si attesta la consegna dell'atto in data 20/10/2023, tramite messo comunale, a mani di persona diversa dal destinatario, nonché copia della “comunicazione di informativa di Atto Amministrativo”, in cui il Comune di Adrano in data 25/10/2023 attesta che sarebbe stata inviata la racc. informativa di cui all'art. 60 DPR 600/73.
Al riguardo la ricorrente ha eccepito la nullità della detta notificazione per violazione dell'art. 60, lett. b-bis),
DPR 600/73, secondo cui: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo …dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Il motivo merita accoglimento.
Al fine di provare l'invio della prescritta raccomandata informativa, l'Agenzia si limita a depositare la
“Comunicazione di informativa di Atto Amministrativo” in cui si attesta che sarebbe stata inviata alla contribuente la raccomandata informativa, ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73.
Tale Raccomandata, tuttavia, non viene prodotta in giudizio.
La procedura di notificazione, quindi, non è stata completata, con conseguente nullità della notificazione stessa.
Sul punto si cita la recente sentenza della Corte di Cassazione che con Ordinanza n. 14089 del 27.05.2025 ha affermato che: “…in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma
2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. 27446 del 20/09/2022;
Cass. n. 17235/2018).
Tanto premesso , va richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si ritiene di doversi qui discostare, secondo il quale “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale…” (in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., con la sentenza n. 16412 del 3/7/2007).
Nel caso che ci occupa, l'Agenzia delle Entrate non ha documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento onde va accolta l'eccezione di nullità della pretesa di imposta avanzata con atto di intervento nella procedura immobiliare n. 537/2019 RGE dell'8/4/2024 .
Ogni altra eccezione sollevata dalla parte è da ritenersi superata e assorbita dalle motivazioni che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico della sola parte resistente costituita Agenzia delle Entrate, stante i motivi di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania accoglie il ricorso e condanna L' Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in € 3000,00, oltre IVA e CP, da distrarre in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Catania, 14 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
dr.ssa Ignazia Barbarino dr. Francesco Lucifora
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU ES, Presidente
IN GN, AT
FRICANO ES GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6895/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD01100/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RD01100/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 31/07/2024 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ricorrente_1 impugnava la pretesa di imposta avanzata dall'Agente della Riscossione con atto di intervento nella procedura immobiliare n. 537/2019 RGE dell'8/04/2024, del quale aveva avuto contezza in data 5 giugno 2024 a seguito di autorizzato accesso al sistema giustizia Polisweb. Tale pretesa era riferita all' avviso di accertamento n. TYS01RD01100/2023 che, assumeva la ricorrente, non le era stato notificato ovvero invalidamente notificato.
La ricorrente eccepiva:
1) L'illegittimità della pretesa di pagamento per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, Ciò, in quanto ne era stata omessa la relativa notificazione, ovvero era stata posta in essere (se ed ove dedotta) fattispecie notificatoria imperfetta ed incompleta, tale da impedire che l'atto in questione entrasse nella sfera di conoscibilità del destinatario. Sotto tale profilo, eccepiva l'evidente vizio di nullità/inesistenza della fattispecie notificatoria di cui l'Agenzia delle Entrate fornisca eventuali elementi .
2) La decadenza ex art. 43 DPR n. 600/73 .
3) L' insussistenza del credito relativo a sanzioni ed interessi per maturata prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, chiedeva che la Corte dichiarasse il ricorso inammissibile per difetto di allegazione o, comunque, perché tale è l'impugnazione dell'estratto di ruolo in presenza di valida notifica dell'atto di accertamento ex art. 19 D. lgs. n. 546/1992 e chiedeva ,comunque, se del caso, dichiararsi il difetto di giurisdizione, con adozione dei conseguenti provvedimenti.
Depositava la relata di notifica dell'avviso di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con note di replica la ricorrente contestava le deduzioni di parte resistente.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta, innanzitutto, tempestivo il ricorso, posto che parte ricorrente ha documentato di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato soltanto in data 5 giugno 2024, a seguito di autorizzato accesso nel fascicolo di Ufficio (v. comunicazione della cancelleria del tribunale del 5/6/2024 e stampa Polisweb).
Va poi confermata la competenza di questo giudice tributario. Infatti, per quanto riguarda il riparto della giurisdizione tra il giudice tributario ed il giudice ordinario vale la pena ricordare brevemente quanto segue.
Secondo le SU della Corte di Cassazione (sent. N. 13913/2017), in materia di esecuzione forzata tributaria,
l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento che si ritenga viziato (a causa dell'omessa o invalida notificazione delle cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento) è ammissibile e va proposta davanti alla Corte di giustizia Tributaria ( e non, come si riteneva in passato, dinanzi al Tribunale ordinario). Venendo al merito, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio la copia dell'avviso di accertamento n.
TYS01RD01100/2023, con referto di notificazione in cui si attesta la consegna dell'atto in data 20/10/2023, tramite messo comunale, a mani di persona diversa dal destinatario, nonché copia della “comunicazione di informativa di Atto Amministrativo”, in cui il Comune di Adrano in data 25/10/2023 attesta che sarebbe stata inviata la racc. informativa di cui all'art. 60 DPR 600/73.
Al riguardo la ricorrente ha eccepito la nullità della detta notificazione per violazione dell'art. 60, lett. b-bis),
DPR 600/73, secondo cui: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo …dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Il motivo merita accoglimento.
Al fine di provare l'invio della prescritta raccomandata informativa, l'Agenzia si limita a depositare la
“Comunicazione di informativa di Atto Amministrativo” in cui si attesta che sarebbe stata inviata alla contribuente la raccomandata informativa, ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73.
Tale Raccomandata, tuttavia, non viene prodotta in giudizio.
La procedura di notificazione, quindi, non è stata completata, con conseguente nullità della notificazione stessa.
Sul punto si cita la recente sentenza della Corte di Cassazione che con Ordinanza n. 14089 del 27.05.2025 ha affermato che: “…in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma
2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. 27446 del 20/09/2022;
Cass. n. 17235/2018).
Tanto premesso , va richiamato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si ritiene di doversi qui discostare, secondo il quale “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale…” (in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., con la sentenza n. 16412 del 3/7/2007).
Nel caso che ci occupa, l'Agenzia delle Entrate non ha documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento onde va accolta l'eccezione di nullità della pretesa di imposta avanzata con atto di intervento nella procedura immobiliare n. 537/2019 RGE dell'8/4/2024 .
Ogni altra eccezione sollevata dalla parte è da ritenersi superata e assorbita dalle motivazioni che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico della sola parte resistente costituita Agenzia delle Entrate, stante i motivi di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania accoglie il ricorso e condanna L' Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in € 3000,00, oltre IVA e CP, da distrarre in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Catania, 14 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
dr.ssa Ignazia Barbarino dr. Francesco Lucifora