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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/03/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RG 392/2023
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Parte_1
Nola (Na) alla via Feudo n. 57, presso lo studio dell'avv. Paolino Fusco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione
(ratificata dall'assemblea dei condomini del 24-01-2025);
- OPPONENTE -
E
, elettivamente domiciliato alla Via Circumvallazione n.26 _1
Parco delle Mimose villetta n.13 presso lo studio legale dell'avv. Armando
Florio, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato reso a margine della comparsa di costituzione.
- OPPOSTO-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 20/12/2022 (con notifica ex art. 140 c.p.c. e deposito alla casa comunale il 5-12-2022 all'amministratore p.t. atto Controparte_2 di precetto di pagamento per € 16.439,37 da parte dell'opposto in virtù della sentenza n. 4886/2022 della Corte di Appello di Napoli del 18-11-
2022, si opponeva a tale precetto eccependo la compensazione del credito con un controcredito di euro 7.482,32 dallo stesso vantato in virtù della sentenza n. 4659/2022 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data
08-11-2022; l'invalidità del precetto per la parte relativa alle somme liquidate nel titolo di euro 6.753,61 a favore dell'avv. antistatario Armando
Florio, “cedute” alla parte ed inserite quindi nel precetto _1 opposto in virtù di un accordo irregolare e del tutto generico;
l'illegittima richiesta di un duplice onorario di precetto.
Concludeva, pertanto, chiedendo la compensazione dei crediti e la riduzione del quantum precettato;
vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
- 2 -
Con comparsa di costituzione e risposta depositata (tardivamente) in data
22.04.2024 si costituiva l'opposto deducendo l'erronea forma dell'opposizione, poiché era già stato notificato un atto di pignoramento presso terzi (notificato al terzo in data 04-01-2023, per cui andava proposta l'opposizione all'esecuzione con ricorso al Giudice dell'Esecuzione e non l'opposizione a precetto;
eccepiva poi la mancanza della procura ad litem all'avvocato Fusco, nominato dall'amministratore di condominio senza notiziare i condomini;
deduceva infine di aver proposto alla controparte la compensazione di controcrediti con pec del 17-11-2022 rimasta senza riscontro.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte;
vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 17-04-2023 (all'esito della prima udienza) veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto per parte del credito e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Le parti non articolavano mezzi istruttori ed all'udienza del 14-11-2024 (celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di parte convenuta relativa all'erroneità dell'opposizione proposta e della sua inammissibilità poiché, secondo parte opposta era già stato notificato un pignoramento presso terzi e quindi l'esecuzione era in corso, pertanto l'unico mezzo di impugnazione era l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
- 3 -
In primo luogo, nel caso di specie, il pignoramento presso terzi veniva notificato al condominio opponente solo in data 24-01-2023 e l'opposizione a precetto veniva notificata e poi iscritta a ruolo in data 16-
01-2023; il ppt non veniva iscritto a ruolo per cui è ex lege improduttivo di effetti giuridici.
Il pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito (Cass. 5529/2011); di conseguenza, nel caso di mancata iscrizione a ruolo, non essendosi perfezionata la fattispecie, non c'è stato inizio della procedura (seppure il pignoramento al terzo, come affermato dal convenuto è avvenuta in data antecedente la notifica dell'atto di opposizione a precetto).
In secondo luogo, l'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., seppure fosse già in corso l'esecuzione non è da ritenersi inammissibile, in quanto la preclusione attiene solo all'eventuale richiesta di tutela cautelare, in altri termini è possibile che il debitore proponga sia l'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. per i medesimi motivi di opposizione, tuttavia la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la richiesta di sospensione dell'esecuzione non possono essere oggetto della decisione del Giudice dell'esecuzione nel caso i cui il Giudice Istruttore dell'opposizione a precetto si sia già pronunciato.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“che il debitore opponente può, per le medesime ragioni, richiedere l'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza tanto al giudice dell'opposizione a precetto, quanto al giudice dell'esecuzione. Tuttavia, una volta che egli abbia adito il
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primo con la propria istanza, non potrà rivolgersi pure al secondo, a prescindere dalla circostanza che sull'istanza si sia già provveduto oppure no. Egli, infatti, indirizzando la propria istanza al giudice dell'opposizione a precetto, ha oramai consumato il proprio potere processuale, in ossequio del principio "electa una via, non datur recursus ad alteram", che costituisce espressione dell'esigenza interna al sistema processuale di scongiurare tutte le ipotesi che possano dar luogo alla pronuncia di provvedimenti contrastanti” (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26285 ed in parte motiva Cassazione Civile Sezioni n. 19889 del 23/07/2019).
Sempre preliminarmente con riferimento all'eccepito difetto di procura alle liti dell'avv. Paolino Fusco, poiché la procura del 2023 allegata all'atto di citazione sarebbe stata conferita dall'allora amministratore p.t. CP_2
, senza l'autorizzazione dei condomini, deve evidenziarsi che il
[...] vizio è da intendersi sanato alla luce del verbale dell'assemblea condominiale del 24-01-2025 nel quale viene ratificato l'operato del vecchio amministratore e l'incarico professionale conferito all'avv. Paolino
Fusco per la proposizione del presente giudizio di opposizione a precetto;
nel verbale prodotto dalla parte opponente si legge testualmente: “..Sempre sul punto 4 la maggioranza dei condomini in merito al giudizio in corso RGN
392/2023 incardinato presso il tribunale di Nola, riguardante l'opposizione a precetto ed avente come parti contro ratifica l'incarico _1 Parte_1 professionale per la costituzione in giudizio, nell'interesse del condominio, all'avv.
Paolino Fusco con studio in Nola in via Feudo n.57, incarico già attribuito regolarmente dal precedente amministratore p.t. e che il presente Controparte_2 amministratore p.t. conferma…”).
Pertanto, si ritiene intervenuta la regolarizzazione della procura ad litem dell'avv. Fusco per parte opponente (ogni eventuale vizio e/o nullità della
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delibera assembleare deve farsi valere nelle sedi competenti, allo stato il verbale assembleare suddetto non risulta né impugnato né annullato).
Ciò posto, passando al merito dell'opposizione, deve evidenziarsi che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. può fondarsi sulla negazione dell'esistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, oppure sul venir meno, per fatti sopravvenuti, del diritto di credito in esso incorporato, ovvero ancora su questioni attinenti alla legittimazione delle parti o alla pignorabilità dei beni.
Per quanto concerne l'opposizione per la contestazione del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito) questa
è possibile – in riferimento ai titoli giudiziali – soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (pagamento, compensazione, novazione, transazione, impossibilità sopravvenuta, ecc.) posteriori alla formazione del titolo: al giudice dell'opposizione è precluso il riesame della legittimità della formazione del titolo (potere rimesso al giudice dell'impugnazione; Cass.,
n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006; Cass., n. 2742 del 1999).
In altri termini, tali opposizioni sono ammissibili soltanto se i fatti dedotti possono, per la loro consistenza e per il tempo del loro accadimento, superare il giudicato;
parimenti sono inammissibili ove si neghi l'esistenza del diritto fatto valere dal creditore assumendo che esso si sia estinto per vicende (es. pagamento o transazione) verificatesi prima del giudicato;
facendo applicazione dei principi fin qui menzionati, la compensazione non rileva come fattispecie estintiva quando il controcredito vantato dal debitore sia sorto prima della definitiva formazione del titolo o, per meglio dire, quando l'eccezione avrebbe potuto essere proposta nel corso del giudizio di merito (Cass., n. 2822 del 1999), senza che rilevi il fatto che il credito sia divenuto liquido ed esigibile solo dopo il giudicato, dal
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momento che in sede di cognizione si poteva sollecitare il giudice ad esercitare il potere riconosciutogli dall'art. 1243, comma 2, c.c. (Cass., n.
2869 del 1969).
Il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione può accertare l'inesistenza del diritto in tutti i casi in cui la vicenda estintiva diversa dal pagamento, ad esempio la transazione o la compensazione, sia sopravvenuta al giudicato.
Nel caso di specie, il precetto opposto si basa sui crediti nascenti dalla
Sentenza n. 4886/2022 della Corte di Appello di Napoli pubblicata in data
18.11.2022 e munita di formula esecutiva in data 29.11.2022 e notificata unitamente al precetto in data 16.12.2022, con la quale il
[...]
(sito in Nola in via Giovanni XXIII n. 17) in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., veniva condannato al pagamento di euro 6.437,41, oltre interessi legali (come specificamente indicato nel dispositivo) per complessivi euro 8.003,64 (calcolati nel precetto opposto) e al pagamento del 50% del compenso CTU pari ad euro 805,36 a favore di _1 oltre che al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio quantificate nel dispositivo della sentenza e poi specificatamente nel precetto, pari complessivamente in euro 6.735,61
(214,00+2.540,00+381,00+116,84+27,00+2.906,00+435,09+133,68) con attribuzione all'avv. Armando Florio.
Il controcredito del eccepito in compensazione, deriva dalla Parte_1 sentenza n. 4659/2022 della Corte di Appello di Napoli pubblicata in data
08.11.2022 e munita di formula esecutiva in data 16.11.2022 e notificata unitamente ad atto di precetto in data 30.12.2022, con la quale _1
veniva condannato a pagare al (sito in
[...] Parte_1
Nola in via Giovanni XXIII n. 17) in persona dell'amministratore p.t. i
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compensi professionali del secondo grado del giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), c.p.a. ed iva (se dovuta) come per legge;
pertanto l'importo eccepito in compensazione è pari complessivamente (tenuto conto anche degli onorari di precetto e della spesa per la notifica dello stesso) ad euro 7.482,32 come specificamente indicato nell'atto di precetto notificato dal Condominio a in data 30.12.2022. _1
La fattispecie de qua è da inquadrare nell'ipotesi di compensazione legale di cui all'art. 1243 comma 1 c.c. secondo cui la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.
Dagli atti emerge che il controcredito del Condominio nei confronti del
è contemporaneo a quello di cui è stato intimato il pagamento, _1 deriva da altro titolo giudiziale ed è quindi certo, liquidito ed esigibile, pertanto l'eccezione di compensazione è fondata.
La somma di denaro oggetto di compensazione, ossia il controcredito è pari ad euro 7.483,32 e questa somma deve essere sottratta al quantum precettato con l'atto di precetto per il capitale ed interessi e rivalutazione, pari ad euro 8.003,64.
Il precetto deve essere dichiarato inefficace per la parte eccedente la differenza tra euro 8.003,64 ed euro 7.483,32 (ossia euro 520,32).
L'opponente contesta del quantum precettato anche la somma precetta da di euro 6.753,61 di cui egli chiede il pagamento, poiché nel _1 titolo questa somma è stata espressamente attribuita al difensore, l'avv.
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Armando Florio, per cui non poteva essere richiesta nel precetto notificato dalla parte – Controparte_1
Il motivo di opposizione, da qualificarsi anch'esso motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto ha ad oggetto la quantificazione del credito effettuata nel precetto dal creditore, ed è fondato.
Nella sentenza azionata dal (Sentenza n. 4886/2022 della Corte di _1
Appello di Napoli pubblicata in data 18.11.2022) effettivamente le spese del primo e del secondo grado del giudizio, quantificate nel dispositivo della sentenza (e poi specificatamente indicate nel precetto complessivamente in euro 6.735,61) sono state riconosciute con attribuzione all'avv. Armando Florio.
Tuttavia, dall'atto di precetto si evince chiaramente che l'intimate è _1
, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Florio, che in qualità di
[...] difensore del sottoscrive l'atto di precetto. _1
Sul punto la parte opposta deduce che nell'atto di precetto l'avv. Florio dichiara di “rinunciare all'attribuzione” dei propri compensi di lite in favore del sig. e quindi chiede che tutte le somme siano _1 corrisposte al . _1
Sul punto la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che
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ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta” (cfr. ord. n. 14082/2021) e che “In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari.” (cfr. Cass. 270412008).
Pertanto, deve ritenersi che affinché la parte possa richiedere alla parte soccombente anche le spese liquidate nel titolo con attribuzione a favore del difensore è necessario operare ai sensi dell'art. 93 comma 2 c.p.c. secondo cui: “Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese”.
In applicazione dei suesposti principi e della cit. disp. di legge, nel caso di specie la mera dichiarazione del difensore nell'atto di precetto di “rinuncia all'attribuzione dei propri compensi” è insufficiente ed inidonea al fine di poter legittimare la parte, il sig. , a richiedere al _1 Parte_1 soccombente anche le spese di lite liquidate in sentenza con attribuzione all'avv. Florio.
Per tali ragioni l'opposizione sul punto deve essere accolta e deve essere dichiarata l'inefficacia esecutiva del precetto per la somma di denaro
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richiesta con l'atto di precetto opposto relativa alle spese (di cui alla sentenza azionata) pari complessivamente ad euro 6.753,61.
Infine, è fondata anche l'ulteriore contestazione circa il quantum precettato avente ad oggetto gli onorari di precetto che sono richiesti due volte (per la parte e per l'avvocato).
I compensi per il precetto pari ad euro 354,00 (secondo il D.M. 55/2014) possono essere richiesti con l'atto di precetto una sola volta essendo in ogni caso unico l'atto di intimazione, invece nell'atto impugnato c'è una duplicazione di questi (per la parte e per il difensore).
Pertanto, il precetto impugnato è illegittimo anche nella parte in cui intima il pagamento per i compensi di precetto richiesti una seconda volta, pari complessivamente ad euro 423,38 (comprensiva degli accessori di legge).
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è fondata e va accolta e per l'effetto deve essere dichiarata l'inefficacia esecutiva del precetto per la parte eccedente euro 1.780,06 (calcolati, sottraendo all'intero importo di euro 16.439,37 le somme di cui all'eccezione di compensazione, le spese attribuite nel titolo al difensore e i compensi del precetto richiesti in eccedenza) e deve essere dichiarato che non ha il diritto di agire esecutivamente nei confronti del _1
, in persona del l.r.p.t., per l'importo superiore Parte_1 ad euro 1.780,06 in virtù del precetto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri del
D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022) tento conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto impugnato per la parte eccedente euro 1.780,06 e dichiara che non ha il diritto di agire esecutivamente nei _1 confronti del , in persona del l.r.p.t., Parte_1 oltre l'importo di euro 1.780,06 in virtù del precetto impugnato;
- condanna l'opposto al pagamento, nei confronti dell'opponente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, oltre le spese di notifica dell'atto introduttivo e del contributo unificato, con attribuzione all'avv. Paolino Fusco.
Si comunichi.
Nola, 03-03-2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Miriam Valenti
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TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Parte_1
Nola (Na) alla via Feudo n. 57, presso lo studio dell'avv. Paolino Fusco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione
(ratificata dall'assemblea dei condomini del 24-01-2025);
- OPPONENTE -
E
, elettivamente domiciliato alla Via Circumvallazione n.26 _1
Parco delle Mimose villetta n.13 presso lo studio legale dell'avv. Armando
Florio, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato reso a margine della comparsa di costituzione.
- OPPOSTO-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 20/12/2022 (con notifica ex art. 140 c.p.c. e deposito alla casa comunale il 5-12-2022 all'amministratore p.t. atto Controparte_2 di precetto di pagamento per € 16.439,37 da parte dell'opposto in virtù della sentenza n. 4886/2022 della Corte di Appello di Napoli del 18-11-
2022, si opponeva a tale precetto eccependo la compensazione del credito con un controcredito di euro 7.482,32 dallo stesso vantato in virtù della sentenza n. 4659/2022 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data
08-11-2022; l'invalidità del precetto per la parte relativa alle somme liquidate nel titolo di euro 6.753,61 a favore dell'avv. antistatario Armando
Florio, “cedute” alla parte ed inserite quindi nel precetto _1 opposto in virtù di un accordo irregolare e del tutto generico;
l'illegittima richiesta di un duplice onorario di precetto.
Concludeva, pertanto, chiedendo la compensazione dei crediti e la riduzione del quantum precettato;
vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata (tardivamente) in data
22.04.2024 si costituiva l'opposto deducendo l'erronea forma dell'opposizione, poiché era già stato notificato un atto di pignoramento presso terzi (notificato al terzo in data 04-01-2023, per cui andava proposta l'opposizione all'esecuzione con ricorso al Giudice dell'Esecuzione e non l'opposizione a precetto;
eccepiva poi la mancanza della procura ad litem all'avvocato Fusco, nominato dall'amministratore di condominio senza notiziare i condomini;
deduceva infine di aver proposto alla controparte la compensazione di controcrediti con pec del 17-11-2022 rimasta senza riscontro.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte;
vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 17-04-2023 (all'esito della prima udienza) veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto per parte del credito e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Le parti non articolavano mezzi istruttori ed all'udienza del 14-11-2024 (celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di parte convenuta relativa all'erroneità dell'opposizione proposta e della sua inammissibilità poiché, secondo parte opposta era già stato notificato un pignoramento presso terzi e quindi l'esecuzione era in corso, pertanto l'unico mezzo di impugnazione era l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
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In primo luogo, nel caso di specie, il pignoramento presso terzi veniva notificato al condominio opponente solo in data 24-01-2023 e l'opposizione a precetto veniva notificata e poi iscritta a ruolo in data 16-
01-2023; il ppt non veniva iscritto a ruolo per cui è ex lege improduttivo di effetti giuridici.
Il pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito (Cass. 5529/2011); di conseguenza, nel caso di mancata iscrizione a ruolo, non essendosi perfezionata la fattispecie, non c'è stato inizio della procedura (seppure il pignoramento al terzo, come affermato dal convenuto è avvenuta in data antecedente la notifica dell'atto di opposizione a precetto).
In secondo luogo, l'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., seppure fosse già in corso l'esecuzione non è da ritenersi inammissibile, in quanto la preclusione attiene solo all'eventuale richiesta di tutela cautelare, in altri termini è possibile che il debitore proponga sia l'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. per i medesimi motivi di opposizione, tuttavia la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la richiesta di sospensione dell'esecuzione non possono essere oggetto della decisione del Giudice dell'esecuzione nel caso i cui il Giudice Istruttore dell'opposizione a precetto si sia già pronunciato.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“che il debitore opponente può, per le medesime ragioni, richiedere l'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza tanto al giudice dell'opposizione a precetto, quanto al giudice dell'esecuzione. Tuttavia, una volta che egli abbia adito il
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primo con la propria istanza, non potrà rivolgersi pure al secondo, a prescindere dalla circostanza che sull'istanza si sia già provveduto oppure no. Egli, infatti, indirizzando la propria istanza al giudice dell'opposizione a precetto, ha oramai consumato il proprio potere processuale, in ossequio del principio "electa una via, non datur recursus ad alteram", che costituisce espressione dell'esigenza interna al sistema processuale di scongiurare tutte le ipotesi che possano dar luogo alla pronuncia di provvedimenti contrastanti” (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26285 ed in parte motiva Cassazione Civile Sezioni n. 19889 del 23/07/2019).
Sempre preliminarmente con riferimento all'eccepito difetto di procura alle liti dell'avv. Paolino Fusco, poiché la procura del 2023 allegata all'atto di citazione sarebbe stata conferita dall'allora amministratore p.t. CP_2
, senza l'autorizzazione dei condomini, deve evidenziarsi che il
[...] vizio è da intendersi sanato alla luce del verbale dell'assemblea condominiale del 24-01-2025 nel quale viene ratificato l'operato del vecchio amministratore e l'incarico professionale conferito all'avv. Paolino
Fusco per la proposizione del presente giudizio di opposizione a precetto;
nel verbale prodotto dalla parte opponente si legge testualmente: “..Sempre sul punto 4 la maggioranza dei condomini in merito al giudizio in corso RGN
392/2023 incardinato presso il tribunale di Nola, riguardante l'opposizione a precetto ed avente come parti contro ratifica l'incarico _1 Parte_1 professionale per la costituzione in giudizio, nell'interesse del condominio, all'avv.
Paolino Fusco con studio in Nola in via Feudo n.57, incarico già attribuito regolarmente dal precedente amministratore p.t. e che il presente Controparte_2 amministratore p.t. conferma…”).
Pertanto, si ritiene intervenuta la regolarizzazione della procura ad litem dell'avv. Fusco per parte opponente (ogni eventuale vizio e/o nullità della
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delibera assembleare deve farsi valere nelle sedi competenti, allo stato il verbale assembleare suddetto non risulta né impugnato né annullato).
Ciò posto, passando al merito dell'opposizione, deve evidenziarsi che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. può fondarsi sulla negazione dell'esistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, oppure sul venir meno, per fatti sopravvenuti, del diritto di credito in esso incorporato, ovvero ancora su questioni attinenti alla legittimazione delle parti o alla pignorabilità dei beni.
Per quanto concerne l'opposizione per la contestazione del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito) questa
è possibile – in riferimento ai titoli giudiziali – soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (pagamento, compensazione, novazione, transazione, impossibilità sopravvenuta, ecc.) posteriori alla formazione del titolo: al giudice dell'opposizione è precluso il riesame della legittimità della formazione del titolo (potere rimesso al giudice dell'impugnazione; Cass.,
n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006; Cass., n. 2742 del 1999).
In altri termini, tali opposizioni sono ammissibili soltanto se i fatti dedotti possono, per la loro consistenza e per il tempo del loro accadimento, superare il giudicato;
parimenti sono inammissibili ove si neghi l'esistenza del diritto fatto valere dal creditore assumendo che esso si sia estinto per vicende (es. pagamento o transazione) verificatesi prima del giudicato;
facendo applicazione dei principi fin qui menzionati, la compensazione non rileva come fattispecie estintiva quando il controcredito vantato dal debitore sia sorto prima della definitiva formazione del titolo o, per meglio dire, quando l'eccezione avrebbe potuto essere proposta nel corso del giudizio di merito (Cass., n. 2822 del 1999), senza che rilevi il fatto che il credito sia divenuto liquido ed esigibile solo dopo il giudicato, dal
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momento che in sede di cognizione si poteva sollecitare il giudice ad esercitare il potere riconosciutogli dall'art. 1243, comma 2, c.c. (Cass., n.
2869 del 1969).
Il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione può accertare l'inesistenza del diritto in tutti i casi in cui la vicenda estintiva diversa dal pagamento, ad esempio la transazione o la compensazione, sia sopravvenuta al giudicato.
Nel caso di specie, il precetto opposto si basa sui crediti nascenti dalla
Sentenza n. 4886/2022 della Corte di Appello di Napoli pubblicata in data
18.11.2022 e munita di formula esecutiva in data 29.11.2022 e notificata unitamente al precetto in data 16.12.2022, con la quale il
[...]
(sito in Nola in via Giovanni XXIII n. 17) in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., veniva condannato al pagamento di euro 6.437,41, oltre interessi legali (come specificamente indicato nel dispositivo) per complessivi euro 8.003,64 (calcolati nel precetto opposto) e al pagamento del 50% del compenso CTU pari ad euro 805,36 a favore di _1 oltre che al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio quantificate nel dispositivo della sentenza e poi specificatamente nel precetto, pari complessivamente in euro 6.735,61
(214,00+2.540,00+381,00+116,84+27,00+2.906,00+435,09+133,68) con attribuzione all'avv. Armando Florio.
Il controcredito del eccepito in compensazione, deriva dalla Parte_1 sentenza n. 4659/2022 della Corte di Appello di Napoli pubblicata in data
08.11.2022 e munita di formula esecutiva in data 16.11.2022 e notificata unitamente ad atto di precetto in data 30.12.2022, con la quale _1
veniva condannato a pagare al (sito in
[...] Parte_1
Nola in via Giovanni XXIII n. 17) in persona dell'amministratore p.t. i
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compensi professionali del secondo grado del giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), c.p.a. ed iva (se dovuta) come per legge;
pertanto l'importo eccepito in compensazione è pari complessivamente (tenuto conto anche degli onorari di precetto e della spesa per la notifica dello stesso) ad euro 7.482,32 come specificamente indicato nell'atto di precetto notificato dal Condominio a in data 30.12.2022. _1
La fattispecie de qua è da inquadrare nell'ipotesi di compensazione legale di cui all'art. 1243 comma 1 c.c. secondo cui la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.
Dagli atti emerge che il controcredito del Condominio nei confronti del
è contemporaneo a quello di cui è stato intimato il pagamento, _1 deriva da altro titolo giudiziale ed è quindi certo, liquidito ed esigibile, pertanto l'eccezione di compensazione è fondata.
La somma di denaro oggetto di compensazione, ossia il controcredito è pari ad euro 7.483,32 e questa somma deve essere sottratta al quantum precettato con l'atto di precetto per il capitale ed interessi e rivalutazione, pari ad euro 8.003,64.
Il precetto deve essere dichiarato inefficace per la parte eccedente la differenza tra euro 8.003,64 ed euro 7.483,32 (ossia euro 520,32).
L'opponente contesta del quantum precettato anche la somma precetta da di euro 6.753,61 di cui egli chiede il pagamento, poiché nel _1 titolo questa somma è stata espressamente attribuita al difensore, l'avv.
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Armando Florio, per cui non poteva essere richiesta nel precetto notificato dalla parte – Controparte_1
Il motivo di opposizione, da qualificarsi anch'esso motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto ha ad oggetto la quantificazione del credito effettuata nel precetto dal creditore, ed è fondato.
Nella sentenza azionata dal (Sentenza n. 4886/2022 della Corte di _1
Appello di Napoli pubblicata in data 18.11.2022) effettivamente le spese del primo e del secondo grado del giudizio, quantificate nel dispositivo della sentenza (e poi specificatamente indicate nel precetto complessivamente in euro 6.735,61) sono state riconosciute con attribuzione all'avv. Armando Florio.
Tuttavia, dall'atto di precetto si evince chiaramente che l'intimate è _1
, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Florio, che in qualità di
[...] difensore del sottoscrive l'atto di precetto. _1
Sul punto la parte opposta deduce che nell'atto di precetto l'avv. Florio dichiara di “rinunciare all'attribuzione” dei propri compensi di lite in favore del sig. e quindi chiede che tutte le somme siano _1 corrisposte al . _1
Sul punto la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che
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ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta” (cfr. ord. n. 14082/2021) e che “In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari.” (cfr. Cass. 270412008).
Pertanto, deve ritenersi che affinché la parte possa richiedere alla parte soccombente anche le spese liquidate nel titolo con attribuzione a favore del difensore è necessario operare ai sensi dell'art. 93 comma 2 c.p.c. secondo cui: “Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese”.
In applicazione dei suesposti principi e della cit. disp. di legge, nel caso di specie la mera dichiarazione del difensore nell'atto di precetto di “rinuncia all'attribuzione dei propri compensi” è insufficiente ed inidonea al fine di poter legittimare la parte, il sig. , a richiedere al _1 Parte_1 soccombente anche le spese di lite liquidate in sentenza con attribuzione all'avv. Florio.
Per tali ragioni l'opposizione sul punto deve essere accolta e deve essere dichiarata l'inefficacia esecutiva del precetto per la somma di denaro
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richiesta con l'atto di precetto opposto relativa alle spese (di cui alla sentenza azionata) pari complessivamente ad euro 6.753,61.
Infine, è fondata anche l'ulteriore contestazione circa il quantum precettato avente ad oggetto gli onorari di precetto che sono richiesti due volte (per la parte e per l'avvocato).
I compensi per il precetto pari ad euro 354,00 (secondo il D.M. 55/2014) possono essere richiesti con l'atto di precetto una sola volta essendo in ogni caso unico l'atto di intimazione, invece nell'atto impugnato c'è una duplicazione di questi (per la parte e per il difensore).
Pertanto, il precetto impugnato è illegittimo anche nella parte in cui intima il pagamento per i compensi di precetto richiesti una seconda volta, pari complessivamente ad euro 423,38 (comprensiva degli accessori di legge).
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è fondata e va accolta e per l'effetto deve essere dichiarata l'inefficacia esecutiva del precetto per la parte eccedente euro 1.780,06 (calcolati, sottraendo all'intero importo di euro 16.439,37 le somme di cui all'eccezione di compensazione, le spese attribuite nel titolo al difensore e i compensi del precetto richiesti in eccedenza) e deve essere dichiarato che non ha il diritto di agire esecutivamente nei confronti del _1
, in persona del l.r.p.t., per l'importo superiore Parte_1 ad euro 1.780,06 in virtù del precetto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri del
D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022) tento conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto impugnato per la parte eccedente euro 1.780,06 e dichiara che non ha il diritto di agire esecutivamente nei _1 confronti del , in persona del l.r.p.t., Parte_1 oltre l'importo di euro 1.780,06 in virtù del precetto impugnato;
- condanna l'opposto al pagamento, nei confronti dell'opponente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, oltre le spese di notifica dell'atto introduttivo e del contributo unificato, con attribuzione all'avv. Paolino Fusco.
Si comunichi.
Nola, 03-03-2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Miriam Valenti
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