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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/04/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1241/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1241/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
CI JE (C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. CIARAMELLA SALVATORE, rappresentante e difensore
E
RI EN (C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CAFA' FLORIANA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il P.M. chiede di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi CI JE e RI EN, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario l'11.6.2022, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2022 Parte II Serie A n. 45, unione dalla
1 quale non sono nati figli, e che con sentenza n. 144/2024 del 5.3.2024 il Tribunale di Gela ha omologato la loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza emessa in data 21.1.2025, all'esito dell'udienza cartolare fissata per l'udienza del 18.12.2025, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice disegnato quale relatore del Collegio in sede di separazione personale, udienza celebrata in data 12.2.2024, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo neppure il Pubblico Ministero proposto opposizione all'assetto di interessi divisato dalle parti– il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CI JE, nata a
Gela il 3.11.1995, e RI EN, nato a [...] il 12.6.1986 , in data [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 45 Parte II Serie A dell'anno 2022.
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
CI JE e RI EN in data 11.6.2022, indicate nel ricorso congiunto;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1241/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
CI JE (C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. CIARAMELLA SALVATORE, rappresentante e difensore
E
RI EN (C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CAFA' FLORIANA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il P.M. chiede di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi CI JE e RI EN, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario l'11.6.2022, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2022 Parte II Serie A n. 45, unione dalla
1 quale non sono nati figli, e che con sentenza n. 144/2024 del 5.3.2024 il Tribunale di Gela ha omologato la loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza emessa in data 21.1.2025, all'esito dell'udienza cartolare fissata per l'udienza del 18.12.2025, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice disegnato quale relatore del Collegio in sede di separazione personale, udienza celebrata in data 12.2.2024, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo neppure il Pubblico Ministero proposto opposizione all'assetto di interessi divisato dalle parti– il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CI JE, nata a
Gela il 3.11.1995, e RI EN, nato a [...] il 12.6.1986 , in data [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 45 Parte II Serie A dell'anno 2022.
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
CI JE e RI EN in data 11.6.2022, indicate nel ricorso congiunto;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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