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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3227/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/12/2025 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono collegate via Teams per la parte ricorrente, la parte personalmente con l'Avv. MONTI. Contr L'avv. Monti discute la causa riportandosi al ricorso. Evidenzia che il non ha preso posizione sulla domanda di accertamento dell'abuso della reiterazione dei contratti a termine e che pertanto la domanda va considerata provata. Per il resto Contr contesta la memora del anche in punto all'eccezione di prescrizione. Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 3227/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MONTI MARIA MONIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, l in Controparte_3 persona del Direttore in carica, l (C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_2 persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato presso Controparte_4
l' sito in , Via Soderini n.24, Controparte_5 CP_4
Pec: Email_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2 2) dichiara prescritto il diritto della ricorrente ad ottenere la Parte_1
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2019/2020;
3) rigetta le restanti domande;
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1030,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 11/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/12/2025 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono collegate via Teams per la parte ricorrente, la parte personalmente con l'Avv. MONTI. Contr L'avv. Monti discute la causa riportandosi al ricorso. Evidenzia che il non ha preso posizione sulla domanda di accertamento dell'abuso della reiterazione dei contratti a termine e che pertanto la domanda va considerata provata. Per il resto Contr contesta la memora del anche in punto all'eccezione di prescrizione. Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 3227/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MONTI MARIA MONIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, l in Controparte_3 persona del Direttore in carica, l (C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_2 persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliato presso Controparte_4
l' sito in , Via Soderini n.24, Controparte_5 CP_4
Pec: Email_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2 2) dichiara prescritto il diritto della ricorrente ad ottenere la Parte_1
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2019/2020;
3) rigetta le restanti domande;
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1030,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 11/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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