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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa AB
PU, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. GALIZIA SIMONETTA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e OT AN DIANA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.11.2023, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta CP_1 da malattia invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell'l'Istituto assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo
13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità di cui diffusamente in ricorso, cui per brevità si rimanda, e lamentava l'insorgere di ben due patologie: “ernia discale lombare” e “morbo di
Dupuytren bilaterale” entrambe denunciate, al competente Istituto territoriale in data 28.03.2022, ma non riconosciute come professionali per carenza del nesso causale con provvedimento del CP_1
08.07.2022 ed anche la successiva visita collegiale del 04.11.2024 si chiudeva in disaccordo delle parti. Seguiva l'introduzione del presente giudizio per ivi sentir accogliere le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio CP_1 precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto le lamentate patologie non avevano natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è parzialmente fondata e deve esser accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione sul punto. La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente ed almeno una delle patologie successivamente insorte, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, almeno una delle patologie lamentate dal ricorrente.
Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, poi, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni Persona_1 di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così come ampiamente argomentato nella perizia resa - alla quale integralmente si rimanda - sulla scorta delle seguenti valutazioni medico legali: “Il sig. ha presentato in data 28.03.22 la domanda per il riconoscimento di due Pt_1 malattie professionali:ernie del disco lombari e morbo di Dupuytren bilaterale. L ha respinto CP_1 entrambe le richieste. La documentazione agli atti ( Rm del 11.03.23) ha evidenziato,per quanto riguarda la patologia discale lombare la seguente patologia: A livello L4-L5 moderata ernia discale
a sede mediana e paramediana bilaterale;
a livello L5-S1 piccola ernia discale a sede mediana- paramediana bilaterale. L'obiettività riscontrata è modesta;
la motilità lombare presenta la comparsa di dolore ai gradi finali della flesso-estensione;non vi sono deficit muscolari nè turbe trofiche ma solo una riferita ipoestesia nel territorio della radice S1 a sinistra.
Come riportato l' ha respinto la domanda relativa all patologia lombare;
l'anamnesi lavorativa CP_1 ha mostrato che il ha svolto per circa 30 anni la mansione di autista di mezzi meccanici ed Pt_1 in particolare di camion compattatori. Attività che ritengo esponga al rischio di esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo come peraltro confermato dalla presenza del Giudizio di
Idoneità relativo alla mansione specifica con riferimento alla valutazione funzionale del rachide.
Ritengo pertanto che la malattia denunciata sia da considerarsi di origine professionale.
Come riportato sia il quadro strumentale che quello clinico non mostra segni di severo impegno radicolare.Ritengo pertanto che la valutazione dei postumi,tenendo presente il cod. 213 possa essere fissata al 6%.
Il presenta ,accanto alla patologia vertebrale,un morbo di Dupuytren a livello delle due Pt_1 mani con interessamento del 4° e 5° dito;
dita che sono interessate con maggiore frequenza in tale patologia.
Il m.di Dupuytren è caratterizzato da una proliferazione fibrosa dell'aponevrosi palmare con formazione di noduli fibrosi sottocutanei e con secondario coinvolgimento dei tendini flessori e progressiva conseguente flessione delle dita.
Tenendo presente il grado di flessione delle dita la malattia presenta 4 diversi stadi di gravità.
La malattia colpisce prevalentemente il sesso maschile dopo i 50 anni.
La eziopatogenesi non è stata ancora del tutto definita anche se vi è sicuramente una importante componente genetica (è particolarmente frequente nei paesi scandinavi). Sono stati chiamati in causa anche il fumo,l'alcol, e la presenza di patologie come il diabete. E' stata ipotizzata anche la possibilità che lavori manuali pesanti con traumi ripetuti possano favorire l'insorgenza della malattia.
Come detto la patologia interessa l'aponevrosi palmare coinvolgendo meccanicamente solo secondariamente i tendini flessori che non presentano segni di tendinite o di peritendinite.
Una patologia che ritengo non possa essere messa in rapporto all'attività lavorativa svolta.”
Quindi lo stesso consulente ha così concluso: “Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che la patologia vertebrale lombare abbia origi-ne professionale con postumi permanenti del 6%;ritengo che il morbo di delle mani non abbia origine professionale.” Per_2
Ebbene è del tutto evidente come il Ctu incaricato abbia escluso il nesso causale tra malattia ed attività lavorativa solo in ordine ad una delle patologie lamentate ossia il “morbo di Dupuytren delle mani” riconoscendolo di contro in ordine alla “ernia discale lombare” e valutandone i postumi nella misura del 6%. Avverso l'elaborato peritale, inviato in bozza alle parti in data 12.05.25, nessuna di esse avanza osservazioni e/o note critiche ed il Ctu rendeva la sua relazione definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
La domanda va pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dalla ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
Ne consegue che il ricorso va parzialmente accolto, dovendosi ritenere che la sola malattia professionale acclarata ossia quella vertebrale lombare, raggiunga la percentuale del 6% e, pertanto,
l' deve essere condannato al pagamento della prestazione spettante per la riduzione CP_1 dell'integrità psicofisica conseguente alla predetta malattia nella suddetta misura (6%).
Le spese, visto il riconoscimento solo parziale delle ragioni addotte dal ricorrente e della sussistenza del nesso causale in ordine ad una sola delle patologie lamentate, devono essere compensate nella misura del 50%, e la restante parte (50%) è posta definitivamente a carico di e liquidata come CP_1 da dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 6% come da consulenza in atti;
• condanna l' al pagamento della relativa prestazione in considerazione del predetto grado di CP_1 invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
• compensa le spese di lite nella misura del 50% e pone l'ulteriore 50% a carico di con condanna CP_1 della stessa al relativo pagamento che viene liquidato nella misura di €. 1340.00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
• pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Brindisi, 25/11/2025
Il Giudice
AB PU