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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.322/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2007/2023 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
in Taranto, in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 domiciliato in Taranto presso l'avv. Aldo Massaro dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
domiciliato in Taranto presso l'avv. Salvatore Colella dal quale è CP_1 rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza del 21.03.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2007/2023 pubblicata il 4.09.2023, su domanda del condòmino CP_1
, il Tribunale di Taranto ha dichiarato la nullità delle delibere del 7.06.2016,
[...]
“limitatamente ai punti 1 e 2 di cui al relativo ordine del giorno” con cui l'assemblea del condominio di Via Plinio 87/89 in Taranto ha approvato il “rendiconto dal 01.01.2011 al
21.06.2012 (Gestione Martina E. – Pellitta G.)” e il “rendiconto dal 22.06.2012 al
31.10.2012 (Gestione Boccuni)”, fondando tale pronuncia di nullità sulla “mancanza di continuità tra i rendiconti approvati relativamente all'annualità solare 2012” e sulla approvazione di “consuntivi unici per periodi superiori all'annualità”.
Con atto di citazione notificato il 5.10.2023 il ha proposto appello. Si è costituito Parte_1 il contestandone la fondatezza. CP_1
Con un unico lungo motivo di appello il allega l'erroneità della motivazione in Parte_1 cui sarebbe incorso il tribunale richiamando a fondamento della decisione la sentenza
1 n.7706/1996 della Corte di Cassazione relativa al caso di approvazione di un preventivo di spese pluriennale e non al caso - come quello in esame - di approvazione di consuntivi, nonché la falsa applicazione dell'art. 1135 c.c. in cui sarebbe pure incorso il tribunale non considerando (il giudice di prime cure) che l'annualità della gestione condominiale non impedisce alla assemblea di approvare i bilanci presentati in ritardo e di sanare omissioni nella contabilità del , come affermato da questa stessa Corte nella sentenza n. Parte_1
367/2020 in cui si è affermato che la violazione del principio di annualità della gestione rileverebbe solo per l'eventuale responsabilità e revoca dello amministratore di condominio.
Ribadisce inoltre l'appellante (come sostenuto in primo grado) che nel periodo dal 9.06.2012 al 22.06.2012 (per il quale il tribunale ha rilevato la mancanza di continuità della contabilità) non vi erano state operazioni da contabilizzare.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Innanzitutto, si ritiene che il richiamo del tribunale alla sentenza 21.08.1996 n. 7706 della
Corte di Cassazione sia corretto e pertinente poiché con esso il giudice di prime cure ha inteso solo chiarire che quello di annualità è un principio generale come sostenuto in quella sentenza dalla Suprema Corte in materia di gestione del , che dunque non era e Parte_1 non è legittimo approvare “consuntivi unici per periodi superiori alla singola annualità”
(v. sentenza appellata, alla pag. 2) come avvenuto nel caso in esame e che dunque alla violazione dell'annualità del rendiconto è seguita la nullità (così qualificata l'invalidità dal tribunale) delle delibere di approvazione dei consuntivi 1° gennaio 2011 - 21 giugno 2012 e
22 giugno 2012 - 31 ottobre 2014.
La tesi dell'annualità della gestione condominiale e - di conseguenza - anche della rendicontazione dell'amministratore del condominio è corretta. Il disposto degli art. 1129
(nomina annuale dell'amministratore), 1135, n. 2 (preventivo annuale di spesa), 1135, n. 3
(rendiconto annuale delle spese e delle entrate) del c.c., infatti, configura una dimensione annuale della gestione condominiale (Cass. civ. sez. II 21.08.1996 n. 7706; nello stesso senso
Cass. civ. sez. II 25.06.2020 n. 12638). E se il rendiconto è annuale, non è legittimo approvare rendiconti aventi ciascuno ad oggetto un periodo superiore ciascun all'anno, come avvenuto nel caso in esame, nel quale il primo rendiconto approvato copriva un periodo di anno e mezzo circa (dal 1° gennaio 2011 al 21 giugno 2012), il secondo rendiconto un periodo di circa due anni e quattro mesi (dal 22 giugno 2012 al 31 ottobre 2014), circostanze queste ultime queste rilevate dal tribunale in sentenza e non oggetto di contestazione, oltre che documentate dal verbale assembleare del 7.06.2016 di approvazione dei due rendiconti suddetti.
2 A dire il vero lo stesso vizio (ultra annualità del rendiconto) si riscontra anche nel terzo consuntivo approvato il 7.06.2016 perché copriva un periodo di quattordici mesi (dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2015). Tuttavia, considerato che l'approvazione del rendiconto relativo al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2015 (posto al punto 3 dell'ordine del giorno) non è stata oggetto della dichiarazione di nullità da parte del tribunale, essendo stata questa pronunciata solo con riferimento “ai punti 1 e 2 di cui al relativo ordine del giorno” riguardanti i primi due rendiconti (quello dal 1° gennaio 2011 al 21 giugno 2012, quello dal 22 giugno 2012 al 31 ottobre 2014), considerato che sul punto la sentenza non è stata oggetto dei motivi di appello, la pronuncia dell'invalidità dell'approvazione del terzo rendiconto (relativo al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2015) è qui preclusa.
Parimenti precluso è anche l'esame della questione della natura giuridica (nullità o annullabilità) dell'invalidità rilevata dal tribunale, perché la qualificazione della invalidità in termini di nullità da parte del tribunale non oggetto dei motivi di appello.
Non pertinente è il richiamo fatto dall'appellante alla sentenza n. 367/2020 di questa stessa
Corte per suffragare la tesi secondo cui la violazione del principio di annualità della contabilità non sarebbe motivo di nullità della delibera di approvazione del rendiconto. Nella sentenza richiamata, infatti, questa Corte ha ritenuto che sia possibile per l'assemblea condominiale approvare i bilanci annuali presentati in ritardo dall'amministratore, per sanare anche vuoti di contabilità e salve le conseguenze di detto ritardo per l'amministratore, ma non ha sostenuto che i singoli rendiconti possano riguardare periodi inferiori o superiori allo anno.
In sintesi. Se in assemblea si discutono e si approvano più rendiconti, ciascuno dei quali relativo ad un singolo anno di gestione, le delibere di approvazione dei rendiconti annuali sono valide. Se in assemblea si discutono e si approvano rendiconti pluriennali, cioè non ripartiti per singoli anni ma aggregati in un unico documento contabile relativi a periodi superiori all'anno, si ha violazione del principio dell'annualità del rendiconto, con pregiudizio della chiarezza e della trasparenza della contabilità condominiale e conseguente invalidità della delibera di approvazione.
Va dunque confermata la dichiarazione di nullità delle delibere di approvazione dei primi due rendiconti indicati ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno in quanto i due rendiconti relativi ciascuno a periodo superiore all'anno.
Resta assorbita ogni altra questione.
Secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), l'appellante è tenuto al rimborso delle spese di lite in favore del da liquidarsi nella misura media dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 CP_1
3 e con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115, essendo stato il ammesso al patrocinio a carico dell'Erario. CP_1
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo del di pagare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 207/2023 del Tribunale di
Taranto proposto dal nei confronti di Parte_2
con atto di citazione notificato il 5.10.2023, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite di appello di , CP_1 liquidate in € 3.966,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con pagamento delle stesse in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 30.05.2002
n.115.
Sussistono i presupposti affinché il appellante paghi un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dello art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.322/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2007/2023 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
in Taranto, in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 domiciliato in Taranto presso l'avv. Aldo Massaro dal quale è rappresentato e difeso;
appellante e
domiciliato in Taranto presso l'avv. Salvatore Colella dal quale è CP_1 rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza del 21.03.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2007/2023 pubblicata il 4.09.2023, su domanda del condòmino CP_1
, il Tribunale di Taranto ha dichiarato la nullità delle delibere del 7.06.2016,
[...]
“limitatamente ai punti 1 e 2 di cui al relativo ordine del giorno” con cui l'assemblea del condominio di Via Plinio 87/89 in Taranto ha approvato il “rendiconto dal 01.01.2011 al
21.06.2012 (Gestione Martina E. – Pellitta G.)” e il “rendiconto dal 22.06.2012 al
31.10.2012 (Gestione Boccuni)”, fondando tale pronuncia di nullità sulla “mancanza di continuità tra i rendiconti approvati relativamente all'annualità solare 2012” e sulla approvazione di “consuntivi unici per periodi superiori all'annualità”.
Con atto di citazione notificato il 5.10.2023 il ha proposto appello. Si è costituito Parte_1 il contestandone la fondatezza. CP_1
Con un unico lungo motivo di appello il allega l'erroneità della motivazione in Parte_1 cui sarebbe incorso il tribunale richiamando a fondamento della decisione la sentenza
1 n.7706/1996 della Corte di Cassazione relativa al caso di approvazione di un preventivo di spese pluriennale e non al caso - come quello in esame - di approvazione di consuntivi, nonché la falsa applicazione dell'art. 1135 c.c. in cui sarebbe pure incorso il tribunale non considerando (il giudice di prime cure) che l'annualità della gestione condominiale non impedisce alla assemblea di approvare i bilanci presentati in ritardo e di sanare omissioni nella contabilità del , come affermato da questa stessa Corte nella sentenza n. Parte_1
367/2020 in cui si è affermato che la violazione del principio di annualità della gestione rileverebbe solo per l'eventuale responsabilità e revoca dello amministratore di condominio.
Ribadisce inoltre l'appellante (come sostenuto in primo grado) che nel periodo dal 9.06.2012 al 22.06.2012 (per il quale il tribunale ha rilevato la mancanza di continuità della contabilità) non vi erano state operazioni da contabilizzare.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Innanzitutto, si ritiene che il richiamo del tribunale alla sentenza 21.08.1996 n. 7706 della
Corte di Cassazione sia corretto e pertinente poiché con esso il giudice di prime cure ha inteso solo chiarire che quello di annualità è un principio generale come sostenuto in quella sentenza dalla Suprema Corte in materia di gestione del , che dunque non era e Parte_1 non è legittimo approvare “consuntivi unici per periodi superiori alla singola annualità”
(v. sentenza appellata, alla pag. 2) come avvenuto nel caso in esame e che dunque alla violazione dell'annualità del rendiconto è seguita la nullità (così qualificata l'invalidità dal tribunale) delle delibere di approvazione dei consuntivi 1° gennaio 2011 - 21 giugno 2012 e
22 giugno 2012 - 31 ottobre 2014.
La tesi dell'annualità della gestione condominiale e - di conseguenza - anche della rendicontazione dell'amministratore del condominio è corretta. Il disposto degli art. 1129
(nomina annuale dell'amministratore), 1135, n. 2 (preventivo annuale di spesa), 1135, n. 3
(rendiconto annuale delle spese e delle entrate) del c.c., infatti, configura una dimensione annuale della gestione condominiale (Cass. civ. sez. II 21.08.1996 n. 7706; nello stesso senso
Cass. civ. sez. II 25.06.2020 n. 12638). E se il rendiconto è annuale, non è legittimo approvare rendiconti aventi ciascuno ad oggetto un periodo superiore ciascun all'anno, come avvenuto nel caso in esame, nel quale il primo rendiconto approvato copriva un periodo di anno e mezzo circa (dal 1° gennaio 2011 al 21 giugno 2012), il secondo rendiconto un periodo di circa due anni e quattro mesi (dal 22 giugno 2012 al 31 ottobre 2014), circostanze queste ultime queste rilevate dal tribunale in sentenza e non oggetto di contestazione, oltre che documentate dal verbale assembleare del 7.06.2016 di approvazione dei due rendiconti suddetti.
2 A dire il vero lo stesso vizio (ultra annualità del rendiconto) si riscontra anche nel terzo consuntivo approvato il 7.06.2016 perché copriva un periodo di quattordici mesi (dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2015). Tuttavia, considerato che l'approvazione del rendiconto relativo al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2015 (posto al punto 3 dell'ordine del giorno) non è stata oggetto della dichiarazione di nullità da parte del tribunale, essendo stata questa pronunciata solo con riferimento “ai punti 1 e 2 di cui al relativo ordine del giorno” riguardanti i primi due rendiconti (quello dal 1° gennaio 2011 al 21 giugno 2012, quello dal 22 giugno 2012 al 31 ottobre 2014), considerato che sul punto la sentenza non è stata oggetto dei motivi di appello, la pronuncia dell'invalidità dell'approvazione del terzo rendiconto (relativo al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2015) è qui preclusa.
Parimenti precluso è anche l'esame della questione della natura giuridica (nullità o annullabilità) dell'invalidità rilevata dal tribunale, perché la qualificazione della invalidità in termini di nullità da parte del tribunale non oggetto dei motivi di appello.
Non pertinente è il richiamo fatto dall'appellante alla sentenza n. 367/2020 di questa stessa
Corte per suffragare la tesi secondo cui la violazione del principio di annualità della contabilità non sarebbe motivo di nullità della delibera di approvazione del rendiconto. Nella sentenza richiamata, infatti, questa Corte ha ritenuto che sia possibile per l'assemblea condominiale approvare i bilanci annuali presentati in ritardo dall'amministratore, per sanare anche vuoti di contabilità e salve le conseguenze di detto ritardo per l'amministratore, ma non ha sostenuto che i singoli rendiconti possano riguardare periodi inferiori o superiori allo anno.
In sintesi. Se in assemblea si discutono e si approvano più rendiconti, ciascuno dei quali relativo ad un singolo anno di gestione, le delibere di approvazione dei rendiconti annuali sono valide. Se in assemblea si discutono e si approvano rendiconti pluriennali, cioè non ripartiti per singoli anni ma aggregati in un unico documento contabile relativi a periodi superiori all'anno, si ha violazione del principio dell'annualità del rendiconto, con pregiudizio della chiarezza e della trasparenza della contabilità condominiale e conseguente invalidità della delibera di approvazione.
Va dunque confermata la dichiarazione di nullità delle delibere di approvazione dei primi due rendiconti indicati ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno in quanto i due rendiconti relativi ciascuno a periodo superiore all'anno.
Resta assorbita ogni altra questione.
Secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), l'appellante è tenuto al rimborso delle spese di lite in favore del da liquidarsi nella misura media dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 CP_1
3 e con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115, essendo stato il ammesso al patrocinio a carico dell'Erario. CP_1
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo del di pagare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 207/2023 del Tribunale di
Taranto proposto dal nei confronti di Parte_2
con atto di citazione notificato il 5.10.2023, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite di appello di , CP_1 liquidate in € 3.966,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con pagamento delle stesse in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 30.05.2002
n.115.
Sussistono i presupposti affinché il appellante paghi un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dello art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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