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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
FI NA, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 01.10.2025, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5501/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Casaburo, giusta procura in Parte_1 nte domicilia ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco CP_1 Pepe ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.07.2019 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato in data 11.12.2018 domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e di non essere mai stato convocato a visita medica, proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione ritenendo che il ricorrente Persona_1 non si trovasse nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con il ricorso in esame, depositato il 25.10.2021, proponeva rituale
1 opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario, e concludendo per la condanna dell' al pagamento delle prestazioni CP_1 richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 01.10.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, vistigli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:” Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, pertanto il ricorso appare ammissibile. In particolare, le doglianze del ricorrente sul mancato accertamento del requisito sanitario sono state incentrate essenzialmente sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO avrebbe sottostimato gli effetti collaterali della terapia immunomodulatrice in soggetto trapiantato di cuore e polmoni, ossia l' osteoporosi, difficoltà nella deambulazione, le ricorrenti infezioni polmonari e otite catarrale , ed il reflusso gastroesofageo.
Parte ricorrente ha, inoltre, depositato in corso di giudizio documentazione medica di formazione successiva al deposito del ricorso, deducendo un aggravamento del quadro patologico.
Orbene, giova premettere, atteso che oggetto del giudizio è il riconoscimento della indennità di accompagnamento, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione n.
15882/2015) “ la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di
2 accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b)
l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.”
È dunque necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (cfr ex plurimis Cass.
5068/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015).
Ciò premesso, quanto alle doglianze mosse con il ricorso in opposizione alla ctu, deve, di contro, evidenziarsi che l'elaborato peritale svolto in fase di atp prende adeguatamente in considerazione le patologie di cui è affetto il ricorrente, operando per ciascuna di esse, un corretto inquadramento diagnostico.
Il consulente medico, con motivazione logica e puntuale - sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dell'espletato esame obiettivo - si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenere non sussistenti i presupposti per l'indennità di accompagnamento (cfr. elaborato in atti, fase atp), facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sopracitata giurisprudenza.
Rileva invero il ctu che il ricorrente è affetto da “Esiti chirurgici di duplice trapianto cuore- polmoni per cardiopatia congenita (trasposizione di grossi vasi cardiaci) in soggetto con malattia da reflusso gastro-esofageo con modesta ernia iatale da scivolamento, gastropatia congestizia con componente biliare, verosimile reflusso duodeno-gastrico; • Sindrome ansioso-depressiva endotreattiva di lieve media entità”, avendo cura di evidenziare che il quadro clinico è dominato dalla concorrenza menomativa dei numerosi esiti chirurgici relativi alla correzione della cardiopatia congenita di cui era affetto, non ultimo del duplice trapianto cuore-polmoni effettuato nel 1998 (nello specifico produttivi di invalidità pari all'80%, ve\dasi in cod. 9328 “per analogia” in relazione comunque al buon compenso emodinamico ed all'assenza di documentati riverberi sull'efficienza ventilatoria e respiratoria) e dalla malattia da reflusso gastroesofageo , quale epifenomeno del trattamento chirurgico trapiantologico, in sé produttivo di invalidità pari al
20% .(cfr., in questi termini, elaborato di atp).
Il sanitario riconosce dunque che il è invalido con totale e permanente inabilità Parte_1 lavorativa (invalidità pari al 100%).
3 Quanto, invece, alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il ctu fa rilevare che, in base a quanto desunto dall'esplorazione semeiologica fisica del periziato, e per quanto inerisce la sfera psichica, lo stesso conserva la gestione, con sufficiente capacità, delle esigenze relative alla propria sfera vegetativa e di relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che lo circondano, “essendo ciò documentato dalla normale capacità prensile, dalla conservata postura ortostatica, dalla deambulazione autonoma in presenza unicamente di modesti fatti funzionali osteoarticolari”.
Ed invero, all'esame obiettivo del Sistema osteoarticolare il CTU rileva l' assenza di apprezzabili deficit funzionali del rachide vertebrale a livello della cerniera lombo-sacrale e degli ulteriori distretti articolari, nonché passaggi posturali autonomi e deambulazione autonoma. Aggiunge, altresì che “ La chiusura a pugno delle dita della mani è completa. La presa è valida. E' mantenuta la fine articolarità delle dita delle mani (discretamente conservate autonomie personali: la P. può svestirsi e rivestirsi, si sbottona la camicia).”.
Quanto, poi, alla psiche, il sanitario rileva che “Trattasi di P. vigile, collaborante alla visita. Risponde a tono alle domande poste. Assenza di fatti dispercettivi. Deviazione dell'asse timico verso la polarità depressiva di grado lieve-moderato”,
Dunque, correttamente applicando al caso di specie le suvviste coordinate ermeneutiche, il consulente conclude per l'insussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
In definitiva le contestazioni sollevate in ricorso si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica versata agli atti.
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
Si già detto che parte ricorrente ha poi depositato in corso di causa documentazione medica successiva al deposito del ricorso in opposizione, deducendo un aggravamento delle proprie condizioni di salute. Si è reputato, pertanto, necessario un approfondimento medico-legale su tale ultimo aspetto, ed, acquisita la documentazione medica prodotta dall'istante di formazione
4 successiva al deposito del ricorso ed alla data della visita peritale espletata in sede di atp, si disponeva che il Ctu già nominato in ATP, dott. , procedesse ad una Persona_1 integrazione dell'elaborato peritale al fine di verificare se, alla luce della nuova documentazione medica, si fosse verificato un aggravamento delle infermità in precedenza accertate.
Ebbene, integrata la CTU, il consulente, dopo avere riportato nell'elaborato la documentazione medica di nuova acquisizione, ha affermato che “Esaminata la documentazione sanitaria esibita da parte ricorrente non riteniamo che sussistano motivazioni per ritenere aggravato il quadro clinico diagnosticabile al
Sig. sostanzialmente dominato dagli esiti chirurgici del duplice trapianto cardio-polmonare.”, Persona_2 confermando la valutazione ed il giudizio medico-legale espressi nell' elaborato di atp (cfr. elaborato di atp ed integrazione).
Ebbene, la complessiva valutazione del c.t.u., così come mergente dall'elaborato di atp e dalla integrazione dello stesso, appare corretta sotto il profilo metodologico, con esame della nuova documentazione medica prodotta dall'istante, e con risposta al quesito integrativo posto da questo giudice.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia e nell'elaborato integrativo in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Volgendo, a questo punto, all'esame contestazioni sollevate dal difensore di parte ricorrente con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, si rileva che la parte ha sostanzialmente censurato la sinteticità dell'integrazione svolta dal CTU, l'omessa valutazione della nuova documentazione, e la circostanza che il consulente non abbia effettuato un nuovo esame obiettivo.(v.si note di trattazione scritta).
Ebbene, in merito alla censura afferente la mancata sottoposizione ad una nuova visita in sede di integrazione del precedente elaborato, ne va evidenziata l'infondatezza, posto trattasi di una facoltà del CTU, rientrante peraltro nella discrezionalità tecnica dello stesso, e non già di un obbligo.
Quanto poi alla doglianza con cui si lamenta l'omessa valutazione delle nuove certificazioni mediche, si osserva che la stessa risulta infondata, posto che il consulente ha riportato analiticamente, e testualmente, nell'elaborato integrativo detta nuova documentazione, segnatamente “Esame MOC del 2.9.22 e del 4.7.23 Sintesi: densità ossea con elevato rischio di frattura rispetto alla popolazione di riferimento.• Lettera di dimissione relativa a degenza del Novembre 2022 presso
l'Ospedale Pediatrico in Roma;
Controllo clinico ambulatoriale effettuato presso l'ASL NA3 in data 28.10.21.
Depressione Maggiore. Terapia farmacologica. “ (v.si elaborato in atti), concludendo -sebbene sinteticamente- che dalla stessa non emerge alcun aggravamento rispetto alla precedente rilevazione ed evidenziando sul punto- come peraltro già fatto nell'elaborato di atp- come il
5 quadro clinico sia sostanzialmente dominato dagli esiti chirurgici del duplice trapianto cardio- polmonare.
Ad ogni buon conto, ferme le superiori considerazioni, si osserva che, a ben vedere, la documentazione successiva in parola non attesta né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nè la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, presupposti, come visto, alternativamente necessari per la concessione del benefico richiesto.
In definitiva le conclusioni del Ctu, come complessivamente emergenti dell'elaborato di atp e da quello integrativo, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
Quanto, infine, all'ulteriore documentazione medica depositata unitamente alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 1.10.2025, ( segnatamente trattasi di una densitometria ossea-asl
-del 16.9.2025) si osserva che l'istante non ha dedotto la sussistenza di un ulteriore Parte_2 aggravamento delle condizioni di salute, né ha specificato in che modo la documentazione medica da ultimo allegata sia in grado di comprovare un effettivo peggioramento delle condizioni di salute, in modo tale da comportare un quadro invalidante che consenta il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
In altre parole, l'istante non ha puntualmente dedotto ed evidenziato la rilevanza determinante della valutazione di tale certificazione ai fini del riconoscimento di un quadro invalidante sufficiente ad integrare il requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni agognate, id est non ha dedotto che tale certificazione sia atta, e perché, a modificare l'esito complessivo della c.t.u., considerato, peraltro, che la documentazione in parola attesta in buona sostanza la sussistenza di un rischio elevato di frattura in ragione dei valori della densità ossea, e che tale rischio elevato di frattura è già stato valutato in sede di integrazione dal CTU, poiché risultante anche dalla certificazione ivi valutata.(v.si infra).
Ed invero la parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 13959 del 2012; Cass.
n. 21151 del 2010; Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ne consegue che, in mancanza di alcuna puntuale e specifica allegazione, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
L'opposizione, dunque, va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
6 Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. resa dal ricorrente, sono irripetibili. CP_ Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola , definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone a carico dell' le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto.
Si comunichi
Nola, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa FI NA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
FI NA, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 01.10.2025, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5501/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Casaburo, giusta procura in Parte_1 nte domicilia ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco CP_1 Pepe ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.07.2019 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato in data 11.12.2018 domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e di non essere mai stato convocato a visita medica, proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione ritenendo che il ricorrente Persona_1 non si trovasse nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con il ricorso in esame, depositato il 25.10.2021, proponeva rituale
1 opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario, e concludendo per la condanna dell' al pagamento delle prestazioni CP_1 richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 01.10.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, vistigli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:” Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, pertanto il ricorso appare ammissibile. In particolare, le doglianze del ricorrente sul mancato accertamento del requisito sanitario sono state incentrate essenzialmente sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO avrebbe sottostimato gli effetti collaterali della terapia immunomodulatrice in soggetto trapiantato di cuore e polmoni, ossia l' osteoporosi, difficoltà nella deambulazione, le ricorrenti infezioni polmonari e otite catarrale , ed il reflusso gastroesofageo.
Parte ricorrente ha, inoltre, depositato in corso di giudizio documentazione medica di formazione successiva al deposito del ricorso, deducendo un aggravamento del quadro patologico.
Orbene, giova premettere, atteso che oggetto del giudizio è il riconoscimento della indennità di accompagnamento, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione n.
15882/2015) “ la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di
2 accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b)
l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.”
È dunque necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (cfr ex plurimis Cass.
5068/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015).
Ciò premesso, quanto alle doglianze mosse con il ricorso in opposizione alla ctu, deve, di contro, evidenziarsi che l'elaborato peritale svolto in fase di atp prende adeguatamente in considerazione le patologie di cui è affetto il ricorrente, operando per ciascuna di esse, un corretto inquadramento diagnostico.
Il consulente medico, con motivazione logica e puntuale - sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dell'espletato esame obiettivo - si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenere non sussistenti i presupposti per l'indennità di accompagnamento (cfr. elaborato in atti, fase atp), facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sopracitata giurisprudenza.
Rileva invero il ctu che il ricorrente è affetto da “Esiti chirurgici di duplice trapianto cuore- polmoni per cardiopatia congenita (trasposizione di grossi vasi cardiaci) in soggetto con malattia da reflusso gastro-esofageo con modesta ernia iatale da scivolamento, gastropatia congestizia con componente biliare, verosimile reflusso duodeno-gastrico; • Sindrome ansioso-depressiva endotreattiva di lieve media entità”, avendo cura di evidenziare che il quadro clinico è dominato dalla concorrenza menomativa dei numerosi esiti chirurgici relativi alla correzione della cardiopatia congenita di cui era affetto, non ultimo del duplice trapianto cuore-polmoni effettuato nel 1998 (nello specifico produttivi di invalidità pari all'80%, ve\dasi in cod. 9328 “per analogia” in relazione comunque al buon compenso emodinamico ed all'assenza di documentati riverberi sull'efficienza ventilatoria e respiratoria) e dalla malattia da reflusso gastroesofageo , quale epifenomeno del trattamento chirurgico trapiantologico, in sé produttivo di invalidità pari al
20% .(cfr., in questi termini, elaborato di atp).
Il sanitario riconosce dunque che il è invalido con totale e permanente inabilità Parte_1 lavorativa (invalidità pari al 100%).
3 Quanto, invece, alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il ctu fa rilevare che, in base a quanto desunto dall'esplorazione semeiologica fisica del periziato, e per quanto inerisce la sfera psichica, lo stesso conserva la gestione, con sufficiente capacità, delle esigenze relative alla propria sfera vegetativa e di relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che lo circondano, “essendo ciò documentato dalla normale capacità prensile, dalla conservata postura ortostatica, dalla deambulazione autonoma in presenza unicamente di modesti fatti funzionali osteoarticolari”.
Ed invero, all'esame obiettivo del Sistema osteoarticolare il CTU rileva l' assenza di apprezzabili deficit funzionali del rachide vertebrale a livello della cerniera lombo-sacrale e degli ulteriori distretti articolari, nonché passaggi posturali autonomi e deambulazione autonoma. Aggiunge, altresì che “ La chiusura a pugno delle dita della mani è completa. La presa è valida. E' mantenuta la fine articolarità delle dita delle mani (discretamente conservate autonomie personali: la P. può svestirsi e rivestirsi, si sbottona la camicia).”.
Quanto, poi, alla psiche, il sanitario rileva che “Trattasi di P. vigile, collaborante alla visita. Risponde a tono alle domande poste. Assenza di fatti dispercettivi. Deviazione dell'asse timico verso la polarità depressiva di grado lieve-moderato”,
Dunque, correttamente applicando al caso di specie le suvviste coordinate ermeneutiche, il consulente conclude per l'insussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
In definitiva le contestazioni sollevate in ricorso si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica versata agli atti.
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
Si già detto che parte ricorrente ha poi depositato in corso di causa documentazione medica successiva al deposito del ricorso in opposizione, deducendo un aggravamento delle proprie condizioni di salute. Si è reputato, pertanto, necessario un approfondimento medico-legale su tale ultimo aspetto, ed, acquisita la documentazione medica prodotta dall'istante di formazione
4 successiva al deposito del ricorso ed alla data della visita peritale espletata in sede di atp, si disponeva che il Ctu già nominato in ATP, dott. , procedesse ad una Persona_1 integrazione dell'elaborato peritale al fine di verificare se, alla luce della nuova documentazione medica, si fosse verificato un aggravamento delle infermità in precedenza accertate.
Ebbene, integrata la CTU, il consulente, dopo avere riportato nell'elaborato la documentazione medica di nuova acquisizione, ha affermato che “Esaminata la documentazione sanitaria esibita da parte ricorrente non riteniamo che sussistano motivazioni per ritenere aggravato il quadro clinico diagnosticabile al
Sig. sostanzialmente dominato dagli esiti chirurgici del duplice trapianto cardio-polmonare.”, Persona_2 confermando la valutazione ed il giudizio medico-legale espressi nell' elaborato di atp (cfr. elaborato di atp ed integrazione).
Ebbene, la complessiva valutazione del c.t.u., così come mergente dall'elaborato di atp e dalla integrazione dello stesso, appare corretta sotto il profilo metodologico, con esame della nuova documentazione medica prodotta dall'istante, e con risposta al quesito integrativo posto da questo giudice.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia e nell'elaborato integrativo in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Volgendo, a questo punto, all'esame contestazioni sollevate dal difensore di parte ricorrente con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, si rileva che la parte ha sostanzialmente censurato la sinteticità dell'integrazione svolta dal CTU, l'omessa valutazione della nuova documentazione, e la circostanza che il consulente non abbia effettuato un nuovo esame obiettivo.(v.si note di trattazione scritta).
Ebbene, in merito alla censura afferente la mancata sottoposizione ad una nuova visita in sede di integrazione del precedente elaborato, ne va evidenziata l'infondatezza, posto trattasi di una facoltà del CTU, rientrante peraltro nella discrezionalità tecnica dello stesso, e non già di un obbligo.
Quanto poi alla doglianza con cui si lamenta l'omessa valutazione delle nuove certificazioni mediche, si osserva che la stessa risulta infondata, posto che il consulente ha riportato analiticamente, e testualmente, nell'elaborato integrativo detta nuova documentazione, segnatamente “Esame MOC del 2.9.22 e del 4.7.23 Sintesi: densità ossea con elevato rischio di frattura rispetto alla popolazione di riferimento.• Lettera di dimissione relativa a degenza del Novembre 2022 presso
l'Ospedale Pediatrico in Roma;
Controllo clinico ambulatoriale effettuato presso l'ASL NA3 in data 28.10.21.
Depressione Maggiore. Terapia farmacologica. “ (v.si elaborato in atti), concludendo -sebbene sinteticamente- che dalla stessa non emerge alcun aggravamento rispetto alla precedente rilevazione ed evidenziando sul punto- come peraltro già fatto nell'elaborato di atp- come il
5 quadro clinico sia sostanzialmente dominato dagli esiti chirurgici del duplice trapianto cardio- polmonare.
Ad ogni buon conto, ferme le superiori considerazioni, si osserva che, a ben vedere, la documentazione successiva in parola non attesta né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nè la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, presupposti, come visto, alternativamente necessari per la concessione del benefico richiesto.
In definitiva le conclusioni del Ctu, come complessivamente emergenti dell'elaborato di atp e da quello integrativo, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
Quanto, infine, all'ulteriore documentazione medica depositata unitamente alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 1.10.2025, ( segnatamente trattasi di una densitometria ossea-asl
-del 16.9.2025) si osserva che l'istante non ha dedotto la sussistenza di un ulteriore Parte_2 aggravamento delle condizioni di salute, né ha specificato in che modo la documentazione medica da ultimo allegata sia in grado di comprovare un effettivo peggioramento delle condizioni di salute, in modo tale da comportare un quadro invalidante che consenta il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
In altre parole, l'istante non ha puntualmente dedotto ed evidenziato la rilevanza determinante della valutazione di tale certificazione ai fini del riconoscimento di un quadro invalidante sufficiente ad integrare il requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni agognate, id est non ha dedotto che tale certificazione sia atta, e perché, a modificare l'esito complessivo della c.t.u., considerato, peraltro, che la documentazione in parola attesta in buona sostanza la sussistenza di un rischio elevato di frattura in ragione dei valori della densità ossea, e che tale rischio elevato di frattura è già stato valutato in sede di integrazione dal CTU, poiché risultante anche dalla certificazione ivi valutata.(v.si infra).
Ed invero la parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 13959 del 2012; Cass.
n. 21151 del 2010; Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ne consegue che, in mancanza di alcuna puntuale e specifica allegazione, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
L'opposizione, dunque, va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
6 Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. resa dal ricorrente, sono irripetibili. CP_ Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola , definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone a carico dell' le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto.
Si comunichi
Nola, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa FI NA
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