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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3493/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore nel procedimento indicato in epigrafe, giudizio in riassunzione da rinvio della Cassazione con
OGGETTO: Appalto di servizi con la pubblica amministrazione
TRA
(c.f.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello in riassunzione e giusta delibera di G.C. n. 93 del 17.9.2020, nonché giusta determina del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 298 del 2.10.2020, dal prof. avv. Enrico Bonelli (c.f.: , elettivamente domiciliato presso il C.F._1 suo studio in Napoli, alla via Melisurgo, n. 23.
Ricorrente in riassunzione
E
, (c.f. non Controparte_1 indicato), in persona del legale rappresentante p.t..
Resistente in riassunzione contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ricorso monitorio CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Con ricorso monitorio la società ha chiesto al Tribunale di Napoli, sezione Controparte_1 distaccata di Ischia, la condanna del al pagamento in proprio Parte_1 favore della somma di € 100.459,58, oltre interessi e spese di lite, a titolo di aggio dovuto per le attività di verifica e di controllo delle tasse e delle imposte comunali da questa effettuate in esecuzione del contratto di appalto rep. n. 594 del 31.3.2009 concluso con il predetto ente comunale. A fondamento della propria domanda, dopo aver esposto di aver sollecitato, inutilmente, il al pagamento con lettera raccomandata del 18.7.2007, ha allegato e Pt_1 depositato le fatture attestanti il proprio credito (fatture n.1334 di € 72.952,42, n. 4 di € 5.102,
44, n. 5 di € 8.931,15, n. 105 di € 28.157,66, n. 85 di € 4.451,27), le note di credito con l'indicazione delle somme da detrarre dal totale fatturato (note di credito n. 8 del 6.2.02 di €
4.486,39; n. 99 del 4.12.03 di € 7.924,12 e la n. 120 del 23.6.08 dell'importo di € 200,15) e le copie del Libro Giornale, così come analiticamente indicate nel ricorso monitorio, integrate dalle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 4445/2000 a firma dell'amministratore e legale rappresentate pro tempore.
Decreto ingiuntivo n. 136/2009
Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, con Decreto ingiuntivo n. 136/2009 emesso il
29.5.2009, notificato dalla società istante al unitamente al ricorso monitorio in data Pt_1
27.7.2009, ha ingiunto all'ente locale il pagamento, in favore della dell'importo Controparte_1 di € 100.459,58 oltre interessi al tasso legale dalla data di maturazione al saldo, nonché le spese di lite entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso.
***
Atto di citazione in opposizione
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 20.10.2009, il di Pt_1 Pt_1 ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, eccependone la nullità e
[...]
l'inefficacia per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c..
In primis, ha dedotto - in relazione all'an – che le somme richieste non sono dovute non essendosi verificata la condizione contrattuale al cui avverarsi le parti hanno subordinato il pagamento del saldo. Invero, ha precisato che, in base a quanto previsto dall'art. 1 del contratto di appalto e dagli artt. 11 e 12 del capitolato allegato al contratto, il pagamento dell'aggio percentuale del 16,50 % è dovuto in via esclusiva “sulle nuove e maggiori entrate
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che deriveranno al Comune accertate e riscosse” in seguito al censimento e alle verifiche effettuate dalla Controparte_1
In subordine, ha rilevato - con riferimento al quantum – l'inidoneità della documentazione prodotta dalla società opposta (fatture, note di credito e i fogli del libro giornali con le relative integrazioni) a provare il credito azionato e che, ad ogni modo, dalle fatture depositate risulterebbe l'importo complessivo di € 53.867,86 e non già la somma ingiunta di €
100.459,58.
A supporto della propria tesi l'ente locale ha depositato, unitamente al proprio atto di opposizione, le certificazioni del Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune di Pt_1 attestanti le somme ancora da incassare dal con riferimento alle fatture
[...] Pt_1 contestate.
Per quanto sin qui esposto, ne consegue, secondo il che non sono dovuti neanche gli Pt_1 interessi legali riconosciuti, invece, nel D.I. opposto.
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Sentenza n. 479 del 26.10.2011 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia
Con la sentenza n. 479 del 26.10.2011, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha respinto l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, il primo giudice, preliminarmente, ha dato atto dell'avvenuto pagamento, in corso di causa, da parte del delle fatture nn. 4 e 5 per un importo complessivo di € 14.033,59. Nel merito, ha Pt_1 ritenuto fatti pacifici il rapporto intercorso tra le parti e l'adempimento dell'obbligazione; ha affermato che l'opponente non ha negato il diritto al pagamento, ma si è limitato a sostenere che lo stesso è subordinato alla riscossione effettiva dei tributi iscritti nei ruoli tributari;
inoltre, ha accertato che dal contenuto del contratto di appalto e del relativo capitolato emerge che il pagamento “non è subordinato all'effettiva riscossione delle somme e che l'aggio va calcolato in percentuale non sulle somme effettivamente riscosse ma da quelle risultanti dagli avvisi di accertamento e da quelli risultanti all'esito dell'attività svolta dalle iscrizioni al ruolo” (cfr. sentenza pag. 2).
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Atto di appello
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Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 24.10.2012, ha proposto appello il
[...] chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del D.I. opposto e la condanna della società appellata alla restituzione delle somme precettate in virtù della sentenza impugnata.
In particolare, con il primo motivo di appello, l'ente locale, in primo luogo, ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice interpretato il contratto di appalto ed il relativo capitolato in senso difforme agli artt. 1362 e ss. c.c. ed al principio di buona fede, applicabili anche ai contratti conclusi dalla P.A., discostandosi in tal modo dal contenuto effettivo e dalla volontà delle parti. L'appellante ha, infatti, evidenziato come la formulazione letterale degli artt. 1 del contratto, 11 e 12 dell'allegato capitolato - riportati integralmente nel proprio atto - sia inequivoca nel senso di subordinare il pagamento del saldo all'effettivo incasso da parte del degli avvisi di accertamento emessi;
e tale lettura, Pt_1 afferma l'appellante, è l'unica conforme alla finalità del contratto così come dichiarata espressamente nell'art. 1 del contratto, cioè “pagare un corrispettivo (aggio) nella misura del
16,50% allo scopo di far conseguire al nuove maggiori entrate che, come tali, Pt_1 devono essere accertate e riscosse” (cfr. pag. 7 atto di appello). Trattasi, ad avviso dell'appellante, di una condizione giuridica che, nel caso di specie, non si è avverata non essendo stata introitata dal alcuna maggior entrata per effetto dell'effettiva Pt_1 riscossione dei tributi accertati;
né tantomeno la società appellata ne ha offerto prova contraria nel giudizio di primo grado. Sul punto, ad ulteriore conferma della propria tesi difensiva,
l'ente comunale ha rilevato la genericità delle fatture oggetto del ricorso monitorio poiché non contengono alcun riferimento all'avverarsi della predetta condizione.
In secondo luogo, ha osservato che, pur volendo accogliere la tesi del primo giudice in virtù della quale “l'aggio va calcolato in percentuale non sulle somme effettivamente riscosse, bensì su quelli risultati dagli avvisi di accertamento e da quelli risultanti, all'esito dell'attività svolta, dalle iscrizioni a ruolo”, la società creditrice, ad ogni modo, non ha fornito la prova “della base imponibile recata dagli avvisi di accertamento emessi in virtù della propria attività di rilevazione e censimento, costituendo tale importo evidentemente la pretesa base di calcolo su cui applicare l'aggio del 16,5%” (pag. 12 atto di appello) e in tal senso non depongono le fatture prodotte in giudizio per i motivi di cui sopra.
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Il primo giudice, ad avviso del avrebbe quindi errato nell'attribuire valore Pt_1 probatorio alle fatture esibite e alle annotazioni nelle pagine del libro giornale come integrate dalle dichiarazioni sostitutive.
Con il secondo motivo di appello, l'ente locale ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla puntuale ed analitica contestazione del opponente in ordine al quantum della pretesa azionata. Pt_1
Con il terzo motivo di appello, in subordine e sempre con riferimento all'errato importo ingiunto, ha lamentato l'erroneità della sentenza per non avere il primo giudice tenuto in considerazione la dirimente dichiarazione dalla società appellata in relazione alla fattura n.
1334/01, da quest'ultima depositata unitamente al proprio ricorso monitorio. Invero, ad avviso dell'appellante, l'affermazione della società appellata in riferimento alla menzionata fattura, in virtù della quale il credito “è pari ad € 72.952,42 (a defalcarsi note di credito nr. 8/02 pari ad € 4.486,39 (all.n.49 e nota di credito nr. 99/03 pari ad € 7.924,12 (all. n. 5) in uno alle intervenute liquidazioni parziali, residuando all'uopo la somma pari ad € 7.225,34” (pag. 20 atto di appello), ha natura di ammissione – confessione relativamente all'effettivo quantum dovuto, che troverebbe, peraltro, riscontro nelle menzionate certificazioni del Responsabile del Servizio finanziario – mai contestate dalla società appellata - riportanti la medesima somma di € 7.225,34.
Con il quarto motivo di appello, infine, si duole della sentenza impugnata per non essersi il primo giudice pronunciato sul motivo di opposizione relativo agli interessi legali, a suo dire non dovuti.
Sentenza n. 1120/2015 della Corte di Appello di Napoli
Con sentenza n. 1120/2015 pubblicata il 5.3.2015, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 136/2009 ed ha condannato il a pagare in favore della società appellata la minor somma di € Pt_1
39.634,12, quale residuo ancora dovuto a titolo di aggio per l'attività di verifica e di controllo effettuata dalla seconda, in esecuzione del contratto di appalto del 31 marzo 2009.
In particolare, il giudice di secondo grado, dopo aver chiarito che l'oggetto dell'appalto disciplinato dal contratto del 31/3/1999 “era “il censimento analitico e descrittivo di tutti gli immobili esistenti accatastati e non”, finalizzato all'applicazione dei tributi comunali […]
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oltre che alla rilevazione di notizie concernenti gli immobili” (pag.
3-4 sentenza appello) e dopo aver esaminato la disciplina contrattuale, ha rilevato che “in definitiva il meccanismo contrattuale di determinazione del compenso si basava sulle somme accertate in via definitiva
a carico del contribuente, ma non prevedeva, nonostante le espressioni poco chiare adoperate (somme accertate e riscosse, avvisi incassati), che l'eventuale mancato incasso delle stesse ricadesse a carico della ditta appaltatrice (art. 12 del Capitolato)” (pag. 4 sentenza appello).
Su queste premesse, ha rigettato il primo motivo di appello del con il quale l'ente Pt_1 locale ha sostenuto che il pagamento del saldo è subordinato all'effettivo incasso delle imposte accertate, ed ha affermato che le fatture e gli estratti dei libri contabili provano la sussistenza del credito.
Ha, invece, accolto le doglianze dell'ente locale relative al quantum ingiunto, non contestate dalla società appellata, osservando che la somma riportata nelle fatture ammonta ad €
58.867,86, ma che da questa deve essere detratto l'importo di € 200,15, riferito alla nota di credito n. 120 del 23.6.2008, inoltre quello di € 14.033,59, liquidato in primo grado dal con la conseguenza che la somma complessiva effettivamente dovuta dall'ente Pt_1 locale in favore della società è pari a soli € 39.643,12.
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Il Giudizio in Cassazione
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il con Parte_1 due motivi.
Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt.
1353,1362,1363,1366 e 1367 c.c., nonché dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, deducendo che la Corte di Appello di
Napoli, con affermazioni apodittiche, ha ritenuto esistente il credito azionato sul presupposto che lo stesso non fosse subordinato all'effettivo incasso dei tributi, nonostante il chiaro tenore letterale dell'art.1 del contratto e degli artt. 12 e 13 del capitolato di appalto deponesse in senso contrario.
Con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art.112 c.c., degli artt. 2697 c.c., 115 e
116 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n.3, c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo
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in relazione all'art. 360, co. 1, n.5 c.p.c. esponendo che la società - parte attrice in senso sostanziale - a fronte delle specifiche contestazioni sull'inidoneità probatoria della documentazione da questa prodotta, aveva l'onere, non soddisfatto, di dimostrare la fondatezza del proprio credito e la base imponibile recata dagli avvisi di accertamento emessi costituendo tale importo la base di calcolo su cui applicare l'aggio del 16% eventualmente dovuto.
Il giudice di legittimità, dichiarando la fondatezza del primo motivo, ha statuito che “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ermeneutica contrattuale,
l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., ad es.,
Cass. 15 novembre 2017, n. 27136). Ora, nel caso di specie, proprio dall'esame delle pattuizioni valorizzate dal giudice di merito e ripercorse anche nell'atto di impugnazione non si coglie alcuna incertezza nel fatto che il corrispettivo fosse correlato alle somme effettivamente incassate, anche alla luce dell'eventuale contestazione da parte del contribuente destinatario di un avviso di accertamento. Né la sentenza impugnata esplicita in qual modo e alla stregua di quali dati negoziali sarebbe possibile giungere alla conclusione accolta, sebbene essa ritenga, ma, ancora una volta in termini assolutamente generici e non intellegibili, esistenti espressioni poco chiare (testualmente: «somme accertate e riscosse, avvisati incassati») che, invece appaiono assolutamente univoche nel senso di collocare nella base di calcolo le somme effettivamente conseguite dal ; la Corte di cassazione ha Pt_1 accolto, altresì, il secondo motivo di ricorso ritenendo che “il meccanismo procedimentale dettato dal contratto per la liquidazione, che prevedeva l'emissione di fatture, non implica
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che, in caso di contestazione della correttezza del calcolo, le stesse acquisissero valore vincolante per il debitore. In realtà, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (v., ad es., Cass. 11 Marzo 2011, n. 5915). Quanto agli estratti dei libri contabili, l'assertività osservazione della Corte territoriale sopra ricordata contrasta con gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., poiché le risultanze, nel caso di specie, sono destinate a far prova a vantaggio dell'imprenditore e non nei rapporti con altro imprenditore” (così Cass. n. 11250/2020).
Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la controversia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per valutare la controversia sulla base dei motivi accolti, nonché per provvedere alla liquidazione anche delle spese di lite del giudizio di legittimità.
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Il giudizio in riassunzione
Di seguito, il ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. nei Parte_1 confronti del Fallimento intervenuto Parte_2 nelle more del giudizio di legittimità (sentenza n. 69/2018 del Tribunale di Bari) - chiedendo a questa Corte d'Appello di:
“a) accogliersi l'appello e, per l'effetto, riformarsi in toto la sentenza impugnata;
b) condannarsi l'appellata alla restituzione di tutte le somme eventualmente precettate in virtù della sentenza impugnata, nella misura che sarà specificata in corso di causa;
c) condannarsi l'appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado, nonché
a quelle del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, comprese le somme dovute per contributo unificato, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA”.
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta in data 8.10.2020, non si è costituito il
Fallimento della società , di guisa che ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'esito dell'udienza del 28.5.2025, svolta in modalità cartolare, viste le note scritte tempestivamente depositate, la Corte, con ordinanza resa in data 28.5.2025 e ritualmente
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comunicata in data 29.5.2025, ha introitato il giudizio in decisione fissando per il deposito delle sole comparse conclusionali il termine ordinario di 60 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
È stato depositato dal il proprio scritto conclusionale. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di esaminare la fondatezza dei motivi dell'originario appello proposto dal avverso la sentenza n. 479 Parte_1 del 26.10.2011 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, bensì quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato, la domanda originariamente proposta dal con il proprio ricorso Controparte_1 monitorio.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce […] la prosecuzione della pregressa fase di merito, ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente provincia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti” (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n.
15143/2021, Cass. ord. n. 24372/2022, sent. n. 132 del 5.1.2025).
Ancora in via preliminare, per completezza, va rilevato anche che, così interpretato il giudizio di rinvio, nessun rilievo assume la contumacia di una delle parti, la quale non può acquisire i connotati di una rinuncia agli atti o di un abbandono delle richieste già specificamente rassegnate (cfr. ex multis Cass. n. 12065/2024; Cass., n. 10767/2022; Cass., n. 5741/2019).
Delineata la natura del giudizio di rinvio, occorre premettere, al fine anche di circoscrivere le questioni rimesse all'esame di questa Corte, le questioni coperte dal giudicato e, quindi, non più valutabili.
In particolare, dalla lettura delle sentenze di primo grado e di appello, nonché da quella della
Suprema Corte, sulla base dei motivi di impugnazione ad essa proposti, devono ritenersi
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passati in giudicato, in quanto o non oggetto di impugnazione nei precedenti gradi di giudizio o attinenti a motivi dichiarati inammissibili e/o infondati dalla Suprema Corte, l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti (cfr. contratto e capitolato depositato dal con il proprio Pt_1 atto di citazione in opposizione), lo svolgimento delle prestazioni da parte della società
l'avvenuta corresponsione in favore della società delle somme indicate nelle Controparte_1 fatture nn. 4 e 5 del 2002 in quanto sono state incassate le entrate iscritte nei ruoli a cui le fatture medesime si riferiscono (cfr. comunicazione delle liquidazioni delle fatt. n. 05 e 04 del
2002 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario del pagg. Parte_1
134 e ss. della produzione dell'ente).
Premesso ciò, alla luce della pronuncia della Cassazione di accoglimento del ricorso del stabilito che, in base alla disciplina contrattuale, il corrispettivo Parte_1 dovuto alla società opposta, attrice sostanziale, è subordinato all'effettivo incasso da parte del delle somme iscritte nei ruoli tributari - importo che costituisce, quindi, la base di Pt_1 calcolo del 16,50% dell'aggio dovuto - resta a questa Corte accertare se, nel caso di specie, risulti dagli atti la prova dell'avverarsi di tale condizione.
Ebbene, proprio in virtù dell'ordinanza di rinvio, spettava alla dapprima, al Controparte_1 fallimento, oggi, dimostrare sia che il avesse effettivamente incassato le somme delle Pt_1 imposte e tasse iscritte nei ruoli tributari a seguito della propria attività di accertamento, sia che le fatture, depositate unitamente al ricorso monitorio e specificamente contestate dal avevano ad oggetto proprio tali somme. Pt_1
Nondimeno, la Corte ritiene che l'odierno resistente in riassunzione non abbia assolto tale onere. Invero, dagli atti di causa è pacifico che l'unica documentazione prodotta dalla società
a fondamento della propria domanda - sebbene non presente nel fascicolo di questo grado poiché non riprodotta dal ricorrente in riassunzione, né dal resistente in quanto contumace - sia costituita dalle sole fatture e dalle copie degli estratti dei libri giornale, atti già ritenuti dal giudice di legittimità del rinvio inidonei ad assumere valore probatorio.
Nessuna altra prova, si ribadisce, è stata acquisita.
Per completezza, la Corte dà atto che depone ulteriormente a sfavore del fallimento resistente in riassunzione il contenuto delle certificazioni del Responsabile dell'Ufficio Finanziario del
Comune di , prodotte dal unitamente al proprio atto di opposizione, Parte_1 Pt_1
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attestanti che le fatture indicate dalla nel ricorso monitorio e poste a suo Controparte_1 fondamento (nn. 1334/01; 105/2004; 122/2008; 85/2005) riguardano entrate non ancora riscosse dall'Ente; orbene il contenuto di detta attestazione non è mai stato oggetto di contestazione da parte della società CP_1
Tanto premesso, la Corte ritiene quindi che dalle risultanze probatorie non vi sia la prova del verificarsi della condizione prevista dall'art. 1 del contratto e dagli artt. 11 e 12 dell'allegato capitolato, alla cui sussistenza le parti avevano subordinato il pagamento del corrispettivo a favore della società.
Pertanto, la Corte respinge la domanda proposta dalla con ricorso monitorio nei Controparte_1 confronti del e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dal Parte_1
Pt_1
Va, per converso, respinta la richiesta del volta ad ottenere la condanna del Pt_1 fallimento alla restituzione delle somme oggetto di precetto in virtù della sentenza esecutiva di primo grado, domanda generica, per come formulata (b: condannarsi l'appellata alla restituzione di tutte le somme eventualmente precettate in virtù della sentenza impugnata, nella misura che sarà specificata in corso di causa”), in ogni caso rimasta sfornita di specificazione e di prova.
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Spese di lite
La Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'Appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio.
Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle
Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 32906/2022) secondo cui: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte
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vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
Segue la soccombenza il governo delle spese di lite, in favore del , Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al DM
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento della controversia, di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto dell'attività processuale effettiva, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase istruttoria dei due giudizi di appello, non svolta.
La liquidazione di esborsi e compensi è fatta in dispositivo con onere a carico della società per i primi tre gradi del giudizio ed a carico del Controparte_1 Parte_2
per il presente giudizio di rinvio.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione sulla base dell'ordinanza n. 11250/2020, introdotto dal Parte_1 nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia del;
Parte_2 Controparte_1
2) respinge la domanda proposta con ricorso monitorio dalla nei confronti del Controparte_1
e, per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dal Parte_1 Pt_1
3) condanna la società al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite relative ai primi tre gradi del giudizio che liquida, segnatamente:
- per il giudizio di primo grado in complessivi € 7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di secondo grado in € 1.017, 00 per esborsi documentati (di cui € 990,00 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca da bollo) e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre, sul solo onorario, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- per il giudizio svoltosi in sede di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione in € 1.261,00 per esborsi documentati (di cui € 1.034,00 per il contributo unificato, € 27,00 per la marca da bollo ed € 200,00 per l'imposta di registro) e in € 4.000,00 per compensi professionali oltre, sul solo onorario, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
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4) condanna il in contumacia al pagamento, Controparte_1 in favore del delle spese di lite relative al presente giudizio di Parte_1 rinvio, che liquida in € 1.165,50 per esborsi documentati (di cui € 1.138,50 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca da bollo) ed in € 5.000,00 per onorario oltre, sul solo onorario, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Antonio Mungo
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R.G. n. 3493/2020 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore nel procedimento indicato in epigrafe, giudizio in riassunzione da rinvio della Cassazione con
OGGETTO: Appalto di servizi con la pubblica amministrazione
TRA
(c.f.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello in riassunzione e giusta delibera di G.C. n. 93 del 17.9.2020, nonché giusta determina del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 298 del 2.10.2020, dal prof. avv. Enrico Bonelli (c.f.: , elettivamente domiciliato presso il C.F._1 suo studio in Napoli, alla via Melisurgo, n. 23.
Ricorrente in riassunzione
E
, (c.f. non Controparte_1 indicato), in persona del legale rappresentante p.t..
Resistente in riassunzione contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ricorso monitorio CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Con ricorso monitorio la società ha chiesto al Tribunale di Napoli, sezione Controparte_1 distaccata di Ischia, la condanna del al pagamento in proprio Parte_1 favore della somma di € 100.459,58, oltre interessi e spese di lite, a titolo di aggio dovuto per le attività di verifica e di controllo delle tasse e delle imposte comunali da questa effettuate in esecuzione del contratto di appalto rep. n. 594 del 31.3.2009 concluso con il predetto ente comunale. A fondamento della propria domanda, dopo aver esposto di aver sollecitato, inutilmente, il al pagamento con lettera raccomandata del 18.7.2007, ha allegato e Pt_1 depositato le fatture attestanti il proprio credito (fatture n.1334 di € 72.952,42, n. 4 di € 5.102,
44, n. 5 di € 8.931,15, n. 105 di € 28.157,66, n. 85 di € 4.451,27), le note di credito con l'indicazione delle somme da detrarre dal totale fatturato (note di credito n. 8 del 6.2.02 di €
4.486,39; n. 99 del 4.12.03 di € 7.924,12 e la n. 120 del 23.6.08 dell'importo di € 200,15) e le copie del Libro Giornale, così come analiticamente indicate nel ricorso monitorio, integrate dalle dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 4445/2000 a firma dell'amministratore e legale rappresentate pro tempore.
Decreto ingiuntivo n. 136/2009
Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, con Decreto ingiuntivo n. 136/2009 emesso il
29.5.2009, notificato dalla società istante al unitamente al ricorso monitorio in data Pt_1
27.7.2009, ha ingiunto all'ente locale il pagamento, in favore della dell'importo Controparte_1 di € 100.459,58 oltre interessi al tasso legale dalla data di maturazione al saldo, nonché le spese di lite entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso.
***
Atto di citazione in opposizione
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 20.10.2009, il di Pt_1 Pt_1 ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, eccependone la nullità e
[...]
l'inefficacia per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c..
In primis, ha dedotto - in relazione all'an – che le somme richieste non sono dovute non essendosi verificata la condizione contrattuale al cui avverarsi le parti hanno subordinato il pagamento del saldo. Invero, ha precisato che, in base a quanto previsto dall'art. 1 del contratto di appalto e dagli artt. 11 e 12 del capitolato allegato al contratto, il pagamento dell'aggio percentuale del 16,50 % è dovuto in via esclusiva “sulle nuove e maggiori entrate
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che deriveranno al Comune accertate e riscosse” in seguito al censimento e alle verifiche effettuate dalla Controparte_1
In subordine, ha rilevato - con riferimento al quantum – l'inidoneità della documentazione prodotta dalla società opposta (fatture, note di credito e i fogli del libro giornali con le relative integrazioni) a provare il credito azionato e che, ad ogni modo, dalle fatture depositate risulterebbe l'importo complessivo di € 53.867,86 e non già la somma ingiunta di €
100.459,58.
A supporto della propria tesi l'ente locale ha depositato, unitamente al proprio atto di opposizione, le certificazioni del Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune di Pt_1 attestanti le somme ancora da incassare dal con riferimento alle fatture
[...] Pt_1 contestate.
Per quanto sin qui esposto, ne consegue, secondo il che non sono dovuti neanche gli Pt_1 interessi legali riconosciuti, invece, nel D.I. opposto.
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Sentenza n. 479 del 26.10.2011 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia
Con la sentenza n. 479 del 26.10.2011, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha respinto l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, il primo giudice, preliminarmente, ha dato atto dell'avvenuto pagamento, in corso di causa, da parte del delle fatture nn. 4 e 5 per un importo complessivo di € 14.033,59. Nel merito, ha Pt_1 ritenuto fatti pacifici il rapporto intercorso tra le parti e l'adempimento dell'obbligazione; ha affermato che l'opponente non ha negato il diritto al pagamento, ma si è limitato a sostenere che lo stesso è subordinato alla riscossione effettiva dei tributi iscritti nei ruoli tributari;
inoltre, ha accertato che dal contenuto del contratto di appalto e del relativo capitolato emerge che il pagamento “non è subordinato all'effettiva riscossione delle somme e che l'aggio va calcolato in percentuale non sulle somme effettivamente riscosse ma da quelle risultanti dagli avvisi di accertamento e da quelli risultanti all'esito dell'attività svolta dalle iscrizioni al ruolo” (cfr. sentenza pag. 2).
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Atto di appello
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Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 24.10.2012, ha proposto appello il
[...] chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del D.I. opposto e la condanna della società appellata alla restituzione delle somme precettate in virtù della sentenza impugnata.
In particolare, con il primo motivo di appello, l'ente locale, in primo luogo, ha rilevato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice interpretato il contratto di appalto ed il relativo capitolato in senso difforme agli artt. 1362 e ss. c.c. ed al principio di buona fede, applicabili anche ai contratti conclusi dalla P.A., discostandosi in tal modo dal contenuto effettivo e dalla volontà delle parti. L'appellante ha, infatti, evidenziato come la formulazione letterale degli artt. 1 del contratto, 11 e 12 dell'allegato capitolato - riportati integralmente nel proprio atto - sia inequivoca nel senso di subordinare il pagamento del saldo all'effettivo incasso da parte del degli avvisi di accertamento emessi;
e tale lettura, Pt_1 afferma l'appellante, è l'unica conforme alla finalità del contratto così come dichiarata espressamente nell'art. 1 del contratto, cioè “pagare un corrispettivo (aggio) nella misura del
16,50% allo scopo di far conseguire al nuove maggiori entrate che, come tali, Pt_1 devono essere accertate e riscosse” (cfr. pag. 7 atto di appello). Trattasi, ad avviso dell'appellante, di una condizione giuridica che, nel caso di specie, non si è avverata non essendo stata introitata dal alcuna maggior entrata per effetto dell'effettiva Pt_1 riscossione dei tributi accertati;
né tantomeno la società appellata ne ha offerto prova contraria nel giudizio di primo grado. Sul punto, ad ulteriore conferma della propria tesi difensiva,
l'ente comunale ha rilevato la genericità delle fatture oggetto del ricorso monitorio poiché non contengono alcun riferimento all'avverarsi della predetta condizione.
In secondo luogo, ha osservato che, pur volendo accogliere la tesi del primo giudice in virtù della quale “l'aggio va calcolato in percentuale non sulle somme effettivamente riscosse, bensì su quelli risultati dagli avvisi di accertamento e da quelli risultanti, all'esito dell'attività svolta, dalle iscrizioni a ruolo”, la società creditrice, ad ogni modo, non ha fornito la prova “della base imponibile recata dagli avvisi di accertamento emessi in virtù della propria attività di rilevazione e censimento, costituendo tale importo evidentemente la pretesa base di calcolo su cui applicare l'aggio del 16,5%” (pag. 12 atto di appello) e in tal senso non depongono le fatture prodotte in giudizio per i motivi di cui sopra.
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Il primo giudice, ad avviso del avrebbe quindi errato nell'attribuire valore Pt_1 probatorio alle fatture esibite e alle annotazioni nelle pagine del libro giornale come integrate dalle dichiarazioni sostitutive.
Con il secondo motivo di appello, l'ente locale ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla puntuale ed analitica contestazione del opponente in ordine al quantum della pretesa azionata. Pt_1
Con il terzo motivo di appello, in subordine e sempre con riferimento all'errato importo ingiunto, ha lamentato l'erroneità della sentenza per non avere il primo giudice tenuto in considerazione la dirimente dichiarazione dalla società appellata in relazione alla fattura n.
1334/01, da quest'ultima depositata unitamente al proprio ricorso monitorio. Invero, ad avviso dell'appellante, l'affermazione della società appellata in riferimento alla menzionata fattura, in virtù della quale il credito “è pari ad € 72.952,42 (a defalcarsi note di credito nr. 8/02 pari ad € 4.486,39 (all.n.49 e nota di credito nr. 99/03 pari ad € 7.924,12 (all. n. 5) in uno alle intervenute liquidazioni parziali, residuando all'uopo la somma pari ad € 7.225,34” (pag. 20 atto di appello), ha natura di ammissione – confessione relativamente all'effettivo quantum dovuto, che troverebbe, peraltro, riscontro nelle menzionate certificazioni del Responsabile del Servizio finanziario – mai contestate dalla società appellata - riportanti la medesima somma di € 7.225,34.
Con il quarto motivo di appello, infine, si duole della sentenza impugnata per non essersi il primo giudice pronunciato sul motivo di opposizione relativo agli interessi legali, a suo dire non dovuti.
Sentenza n. 1120/2015 della Corte di Appello di Napoli
Con sentenza n. 1120/2015 pubblicata il 5.3.2015, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 136/2009 ed ha condannato il a pagare in favore della società appellata la minor somma di € Pt_1
39.634,12, quale residuo ancora dovuto a titolo di aggio per l'attività di verifica e di controllo effettuata dalla seconda, in esecuzione del contratto di appalto del 31 marzo 2009.
In particolare, il giudice di secondo grado, dopo aver chiarito che l'oggetto dell'appalto disciplinato dal contratto del 31/3/1999 “era “il censimento analitico e descrittivo di tutti gli immobili esistenti accatastati e non”, finalizzato all'applicazione dei tributi comunali […]
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oltre che alla rilevazione di notizie concernenti gli immobili” (pag.
3-4 sentenza appello) e dopo aver esaminato la disciplina contrattuale, ha rilevato che “in definitiva il meccanismo contrattuale di determinazione del compenso si basava sulle somme accertate in via definitiva
a carico del contribuente, ma non prevedeva, nonostante le espressioni poco chiare adoperate (somme accertate e riscosse, avvisi incassati), che l'eventuale mancato incasso delle stesse ricadesse a carico della ditta appaltatrice (art. 12 del Capitolato)” (pag. 4 sentenza appello).
Su queste premesse, ha rigettato il primo motivo di appello del con il quale l'ente Pt_1 locale ha sostenuto che il pagamento del saldo è subordinato all'effettivo incasso delle imposte accertate, ed ha affermato che le fatture e gli estratti dei libri contabili provano la sussistenza del credito.
Ha, invece, accolto le doglianze dell'ente locale relative al quantum ingiunto, non contestate dalla società appellata, osservando che la somma riportata nelle fatture ammonta ad €
58.867,86, ma che da questa deve essere detratto l'importo di € 200,15, riferito alla nota di credito n. 120 del 23.6.2008, inoltre quello di € 14.033,59, liquidato in primo grado dal con la conseguenza che la somma complessiva effettivamente dovuta dall'ente Pt_1 locale in favore della società è pari a soli € 39.643,12.
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Il Giudizio in Cassazione
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il con Parte_1 due motivi.
Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt.
1353,1362,1363,1366 e 1367 c.c., nonché dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, deducendo che la Corte di Appello di
Napoli, con affermazioni apodittiche, ha ritenuto esistente il credito azionato sul presupposto che lo stesso non fosse subordinato all'effettivo incasso dei tributi, nonostante il chiaro tenore letterale dell'art.1 del contratto e degli artt. 12 e 13 del capitolato di appalto deponesse in senso contrario.
Con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art.112 c.c., degli artt. 2697 c.c., 115 e
116 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n.3, c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo
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in relazione all'art. 360, co. 1, n.5 c.p.c. esponendo che la società - parte attrice in senso sostanziale - a fronte delle specifiche contestazioni sull'inidoneità probatoria della documentazione da questa prodotta, aveva l'onere, non soddisfatto, di dimostrare la fondatezza del proprio credito e la base imponibile recata dagli avvisi di accertamento emessi costituendo tale importo la base di calcolo su cui applicare l'aggio del 16% eventualmente dovuto.
Il giudice di legittimità, dichiarando la fondatezza del primo motivo, ha statuito che “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ermeneutica contrattuale,
l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., ad es.,
Cass. 15 novembre 2017, n. 27136). Ora, nel caso di specie, proprio dall'esame delle pattuizioni valorizzate dal giudice di merito e ripercorse anche nell'atto di impugnazione non si coglie alcuna incertezza nel fatto che il corrispettivo fosse correlato alle somme effettivamente incassate, anche alla luce dell'eventuale contestazione da parte del contribuente destinatario di un avviso di accertamento. Né la sentenza impugnata esplicita in qual modo e alla stregua di quali dati negoziali sarebbe possibile giungere alla conclusione accolta, sebbene essa ritenga, ma, ancora una volta in termini assolutamente generici e non intellegibili, esistenti espressioni poco chiare (testualmente: «somme accertate e riscosse, avvisati incassati») che, invece appaiono assolutamente univoche nel senso di collocare nella base di calcolo le somme effettivamente conseguite dal ; la Corte di cassazione ha Pt_1 accolto, altresì, il secondo motivo di ricorso ritenendo che “il meccanismo procedimentale dettato dal contratto per la liquidazione, che prevedeva l'emissione di fatture, non implica
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che, in caso di contestazione della correttezza del calcolo, le stesse acquisissero valore vincolante per il debitore. In realtà, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (v., ad es., Cass. 11 Marzo 2011, n. 5915). Quanto agli estratti dei libri contabili, l'assertività osservazione della Corte territoriale sopra ricordata contrasta con gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., poiché le risultanze, nel caso di specie, sono destinate a far prova a vantaggio dell'imprenditore e non nei rapporti con altro imprenditore” (così Cass. n. 11250/2020).
Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la controversia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per valutare la controversia sulla base dei motivi accolti, nonché per provvedere alla liquidazione anche delle spese di lite del giudizio di legittimità.
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Il giudizio in riassunzione
Di seguito, il ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. nei Parte_1 confronti del Fallimento intervenuto Parte_2 nelle more del giudizio di legittimità (sentenza n. 69/2018 del Tribunale di Bari) - chiedendo a questa Corte d'Appello di:
“a) accogliersi l'appello e, per l'effetto, riformarsi in toto la sentenza impugnata;
b) condannarsi l'appellata alla restituzione di tutte le somme eventualmente precettate in virtù della sentenza impugnata, nella misura che sarà specificata in corso di causa;
c) condannarsi l'appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado, nonché
a quelle del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, comprese le somme dovute per contributo unificato, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA”.
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta in data 8.10.2020, non si è costituito il
Fallimento della società , di guisa che ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'esito dell'udienza del 28.5.2025, svolta in modalità cartolare, viste le note scritte tempestivamente depositate, la Corte, con ordinanza resa in data 28.5.2025 e ritualmente
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comunicata in data 29.5.2025, ha introitato il giudizio in decisione fissando per il deposito delle sole comparse conclusionali il termine ordinario di 60 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
È stato depositato dal il proprio scritto conclusionale. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di esaminare la fondatezza dei motivi dell'originario appello proposto dal avverso la sentenza n. 479 Parte_1 del 26.10.2011 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, bensì quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato, la domanda originariamente proposta dal con il proprio ricorso Controparte_1 monitorio.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce […] la prosecuzione della pregressa fase di merito, ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente provincia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti” (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n.
15143/2021, Cass. ord. n. 24372/2022, sent. n. 132 del 5.1.2025).
Ancora in via preliminare, per completezza, va rilevato anche che, così interpretato il giudizio di rinvio, nessun rilievo assume la contumacia di una delle parti, la quale non può acquisire i connotati di una rinuncia agli atti o di un abbandono delle richieste già specificamente rassegnate (cfr. ex multis Cass. n. 12065/2024; Cass., n. 10767/2022; Cass., n. 5741/2019).
Delineata la natura del giudizio di rinvio, occorre premettere, al fine anche di circoscrivere le questioni rimesse all'esame di questa Corte, le questioni coperte dal giudicato e, quindi, non più valutabili.
In particolare, dalla lettura delle sentenze di primo grado e di appello, nonché da quella della
Suprema Corte, sulla base dei motivi di impugnazione ad essa proposti, devono ritenersi
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passati in giudicato, in quanto o non oggetto di impugnazione nei precedenti gradi di giudizio o attinenti a motivi dichiarati inammissibili e/o infondati dalla Suprema Corte, l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti (cfr. contratto e capitolato depositato dal con il proprio Pt_1 atto di citazione in opposizione), lo svolgimento delle prestazioni da parte della società
l'avvenuta corresponsione in favore della società delle somme indicate nelle Controparte_1 fatture nn. 4 e 5 del 2002 in quanto sono state incassate le entrate iscritte nei ruoli a cui le fatture medesime si riferiscono (cfr. comunicazione delle liquidazioni delle fatt. n. 05 e 04 del
2002 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario del pagg. Parte_1
134 e ss. della produzione dell'ente).
Premesso ciò, alla luce della pronuncia della Cassazione di accoglimento del ricorso del stabilito che, in base alla disciplina contrattuale, il corrispettivo Parte_1 dovuto alla società opposta, attrice sostanziale, è subordinato all'effettivo incasso da parte del delle somme iscritte nei ruoli tributari - importo che costituisce, quindi, la base di Pt_1 calcolo del 16,50% dell'aggio dovuto - resta a questa Corte accertare se, nel caso di specie, risulti dagli atti la prova dell'avverarsi di tale condizione.
Ebbene, proprio in virtù dell'ordinanza di rinvio, spettava alla dapprima, al Controparte_1 fallimento, oggi, dimostrare sia che il avesse effettivamente incassato le somme delle Pt_1 imposte e tasse iscritte nei ruoli tributari a seguito della propria attività di accertamento, sia che le fatture, depositate unitamente al ricorso monitorio e specificamente contestate dal avevano ad oggetto proprio tali somme. Pt_1
Nondimeno, la Corte ritiene che l'odierno resistente in riassunzione non abbia assolto tale onere. Invero, dagli atti di causa è pacifico che l'unica documentazione prodotta dalla società
a fondamento della propria domanda - sebbene non presente nel fascicolo di questo grado poiché non riprodotta dal ricorrente in riassunzione, né dal resistente in quanto contumace - sia costituita dalle sole fatture e dalle copie degli estratti dei libri giornale, atti già ritenuti dal giudice di legittimità del rinvio inidonei ad assumere valore probatorio.
Nessuna altra prova, si ribadisce, è stata acquisita.
Per completezza, la Corte dà atto che depone ulteriormente a sfavore del fallimento resistente in riassunzione il contenuto delle certificazioni del Responsabile dell'Ufficio Finanziario del
Comune di , prodotte dal unitamente al proprio atto di opposizione, Parte_1 Pt_1
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attestanti che le fatture indicate dalla nel ricorso monitorio e poste a suo Controparte_1 fondamento (nn. 1334/01; 105/2004; 122/2008; 85/2005) riguardano entrate non ancora riscosse dall'Ente; orbene il contenuto di detta attestazione non è mai stato oggetto di contestazione da parte della società CP_1
Tanto premesso, la Corte ritiene quindi che dalle risultanze probatorie non vi sia la prova del verificarsi della condizione prevista dall'art. 1 del contratto e dagli artt. 11 e 12 dell'allegato capitolato, alla cui sussistenza le parti avevano subordinato il pagamento del corrispettivo a favore della società.
Pertanto, la Corte respinge la domanda proposta dalla con ricorso monitorio nei Controparte_1 confronti del e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dal Parte_1
Pt_1
Va, per converso, respinta la richiesta del volta ad ottenere la condanna del Pt_1 fallimento alla restituzione delle somme oggetto di precetto in virtù della sentenza esecutiva di primo grado, domanda generica, per come formulata (b: condannarsi l'appellata alla restituzione di tutte le somme eventualmente precettate in virtù della sentenza impugnata, nella misura che sarà specificata in corso di causa”), in ogni caso rimasta sfornita di specificazione e di prova.
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Spese di lite
La Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'Appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio.
Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle
Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 32906/2022) secondo cui: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte
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R.G. n. 3493/2020 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
Segue la soccombenza il governo delle spese di lite, in favore del , Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al DM
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento della controversia, di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto dell'attività processuale effettiva, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase istruttoria dei due giudizi di appello, non svolta.
La liquidazione di esborsi e compensi è fatta in dispositivo con onere a carico della società per i primi tre gradi del giudizio ed a carico del Controparte_1 Parte_2
per il presente giudizio di rinvio.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione sulla base dell'ordinanza n. 11250/2020, introdotto dal Parte_1 nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia del;
Parte_2 Controparte_1
2) respinge la domanda proposta con ricorso monitorio dalla nei confronti del Controparte_1
e, per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dal Parte_1 Pt_1
3) condanna la società al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite relative ai primi tre gradi del giudizio che liquida, segnatamente:
- per il giudizio di primo grado in complessivi € 7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di secondo grado in € 1.017, 00 per esborsi documentati (di cui € 990,00 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca da bollo) e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre, sul solo onorario, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- per il giudizio svoltosi in sede di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione in € 1.261,00 per esborsi documentati (di cui € 1.034,00 per il contributo unificato, € 27,00 per la marca da bollo ed € 200,00 per l'imposta di registro) e in € 4.000,00 per compensi professionali oltre, sul solo onorario, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
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R.G. n. 3493/2020 12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
4) condanna il in contumacia al pagamento, Controparte_1 in favore del delle spese di lite relative al presente giudizio di Parte_1 rinvio, che liquida in € 1.165,50 per esborsi documentati (di cui € 1.138,50 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca da bollo) ed in € 5.000,00 per onorario oltre, sul solo onorario, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Antonio Mungo
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R.G. n. 3493/2020 13