Decreto cautelare 3 dicembre 2024
Sentenza breve 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 22/01/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01328/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12957/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12957 del 2024, proposto da -OMISSIS- S.r.l. e da -OMISSIS- S.r.l., entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Gianfranco Passalacqua, Mattia Melone, Adriano Amaraddio, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
della Determina Dirigenziale di Roma Capitale – Dipartimento Patrimonio avente Rep.-OMISSIS- del -OMISSIS- Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificata in data 15 novembre 2024 avente ad oggetto la “Riacquisizione, con accesso e sgombero anche forzoso, dell’immobile di proprietà di Roma Capitale identificato al NCT al-OMISSIS- (su cui insistono manufatti identificati al -OMISSIS-) sito in Roma in -OMISSIS- – nei confronti della -OMISSIS- (-OMISSIS-), della società -OMISSIS-Srl (-OMISSIS-)” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo, ancorché non conosciuto dalle ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 2/12/2024 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la resistente ha disposto la riacquisizione, con accesso e sgombero anche forzoso, dell’immobile di proprietà di Roma Capitale sito in -OMISSIS-, come meglio indicato in atti (v. doc. 1 ricorrente).
2. A sostegno dell’azione ha dedotto i seguenti motivi:
1) difetto di legittimazione passiva della società -OMISSIS-S.R.L. – difetto di notifica nei confronti della legittimata passiva, -OMISSIS-SRL.
2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione L. 241/1990; violazione art. 823 co. 2 c.c.; eccesso di potere, sviamento di potere; difetto di motivazione, irragionevolezza;
3) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; Violazione L. 241/1990; Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, sviamento di potere; Difetto di motivazione, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento.
3. Il Comune di Roma si è costituito in giudizio in data 6/12/2024, chiedendo di respingere ogni pretesa.
4. L’efficacia dell’atto gravato è stata originariamente sospesa con decreto cautelare monocratico del 3/12/2024.
5. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
6. Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.
7. Ciò premesso, il ricorso deve essere integralmente respinto.
8. In via preliminare, le ricorrenti deducono il difetto di legittimazione passiva dell’una, la -OMISSIS-s.r.l., nonché il difetto di notifica nei confronti dell’altra, la -OMISSIS-s.r.l.
8.1 Le doglianze sono infondate.
8.2 Premesso che entrambe le interessate hanno comunque impugnato il provvedimento in epigrafe con il presente giudizio, da quanto in atti risulta che:
- in data 19 aprile 2024, Roma Capitale notificava alla -OMISSIS-s.r.l. la comunicazione di avvio del procedimento per la riacquisizione del bene ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990, come riferito nello stesso ricorso; la ex concessionaria ha, quindi, partecipato attivamente al procedimento esitato nella determina impugnata, anche mediante il deposito di sue osservazioni (v. doc. 6 ricorrente);
- l’-OMISSIS-, che è risultata occupare effettivamente i luoghi interessati, a seguito di contratto con la società -OMISSIS-SRL (doc. 7 ricorrente), è legittimata passiva nel presente giudizio sol che si consideri che il provvedimento gravato ha ad oggetto lo sgombero forzoso dell’area ove la stessa attualmente svolge la sua attività commerciale.
9. Gli altri motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
10. La parte ricorrente ha esposto, in primo luogo, che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per carenza dei presupposti stessi richiesti dall’art. 823 comma 2 c.c. secondo cui “ spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico ”; “ essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice ”. Nel caso in esame, invece, l’amministrazione non avrebbe potuto esercitare il potere di autotutela esecutiva in quanto il bene per cui è causa apparterrebbe al patrimonio disponibile dell’ente.
11. La tesi è priva di pregio.
12. Roma Capitale ha dimostrato, in via documentale, che l'area oggetto del provvedimento impugnato è stata acquisita al patrimonio capitolino in seguito a procedura di espropriazione (v. all. 1 resistente) nonché che l'area innanzi individuata afferisce ai beni del patrimonio indisponibile.
12.1 Come già affermato da questo Tribunale con riferimento ad una vicenda relativa alla stessa area (v. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Quinta Ter, 9/12/2024, n.22156, alle cui più ampie motivazioni si rinvia), nel caso in esame ricorre il c.d. doppio requisito ( ex multis , Cass., Sez. Un., 21.5.2019, n. 13664): vi è sia l’esplicita manifestazione da parte dell’ente di destinare il bene a una pubblica funzione (il decreto di esproprio); sia l’effettiva destinazione della res all’uso programmato (l’avvenuta realizzazione delle opere per cui i terreni sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile di Roma Capitale).
12.2 Tale rilievo risulta ulteriormente corroborato dalla deliberazione della Giunta municipale-OMISSIS- (v. all. 2 parte resistente), con cui Roma Capitale aveva deciso di concedere a diversi privati l’uso delle aree di cui sopra, per consentire loro di continuare a svolgere le attività prima esercitate in una zona espropriata per la realizzazione di un’altra opera pubblica. Al punto 9 della deliberazione citata si legge expressis verbis che “ I concessionari prendono atto che, trattandosi di bene soggetto a regime demaniale, il rapporto che verrà a instaurarsi con l’Amministrazione Comunale avrà natura di concessione amministrativa e non di locazione e, pertanto, resterà sottratto a qualsiasi disposizione vigente e futura in materia locatizia e sarà, invece, disciplinato dalle disposizioni che regolano le concessioni ” (v. all.2 cit.). Dunque, sin dall’instaurazione del rapporto giuridico amministrativo era chiaro a entrambe le parti, sia quella pubblica sia quella privata, che il bene non apparteneva al patrimonio disponibile dell’ente e che, proprio in ragione di ciò, la relazione sarebbe stata regolata dalla disciplina delle concessioni di beni.
12.3 Peraltro, come ricordato da questo ufficio giudiziario (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Quinta Ter, 9/12/2024, n.22156), l’uso difforme della concessione non comporta di per sé alcun mutamento della natura del bene assentito, ai fini della perdita del carattere di indisponibilità non sono sufficienti facta concludentia (quali peraltro non sono quelli di un’eventuale trascurata gestione), ma è necessaria sia la manifestazione di volontà in tal senso espressa con un atto amministrativo sia la materiale cessazione della destinazione del servizio cui il bene era destinato (cfr. Cass., Sez. II, 14.6.2018, n. 15621; Cass., Sez. Un., 25.2.2014, n. 4430).
12.4 Atteso che il bene assegnato in concessione non appartiene al patrimonio disponibile, sussiste la facoltà di Roma Capitale di avvalersi del potere di autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2, c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 19.5.2023, n. 4987).
13. Quanto al merito del provvedimento gravato, le ricorrenti deducono che Roma Capitale avrebbe provveduto alla riacquisizione del bene esclusivamente ai fini del rientro in possesso del medesimo, senza nulla specificare in merito alle asserite esigenze pubblicistiche che tale provvedimento soddisfa.
14. Tale conclusione risulta smentita dallo stesso provvedimento, avendo Roma Capitale dimostrato la sussistenza di varie ragioni a sostegno della riacquisizione: 1) la violazione del divieto di subconcessione e il mutamento della attività esercitata, senza alcun consenso di Roma Capitale e in violazione del regolamento concessorio; 2) l’esposizione debitoria della società concessionaria; 3) l’inesistenza di un atto concessorio di perdurante efficacia.
15. La parte ricorrente, nelle censure prospettate, non riesce a smentire nessuna delle tre circostanze sopra rappresentate.
16. Quanto alla prima, Roma Capitale ha provato in via documentale (con richiami puntuali nella determina de qua ) che, a seguito di vari sopralluoghi eseguiti dalla Polizia di Roma Capitale, è emerso che nell'area di -OMISSIS-, precedentemente utilizzata dalla concessionaria per attività di vendita di macchine c/terzi, era, invece, presente, a sua insaputa, la -OMISSIS- s.r.l., che svolgeva attività di vendita di microcar e motoveicoli, a fronte del versamento di un canone di locazione, da settembre 2016, a favore della -OMISSIS- s.r.l (v. in particolare all. 9 nota prot. Dip.to -OMISSIS-).
16.1 La circostanza non solo non è contestata, ma è confermata dalle ricorrenti, essendo stato depositato in giudizio il relativo contratto (v. doc. 7 ricorrente).
16.2 Nel 2021 si riscontrava, altresì, che in loco aveva luogo un’attività di “noleggio senza conducente” (v. all. 12 sopralluogo polizia municipale 2021).
16.3 Ebbene, nell’originario atto di concessione era previsto, in modo chiaro, l’uso della “ vendita macchina c/terzi con divieto espresso di ogni altra destinazione e/o subconcessione di qualsiasi tipo totale o parziale pena l'immediata revoca della concessione in parola ” (v. all 3 Roma Capitale).
17. Risulta, dunque, documentata la violazione del divieto di subconcessione, così come quello di destinazione del bene ad uso diverso da quello assentito in sede di concessione. Tali ragioni sono di per sé idonee a giustificare la riacquisizione dell’area, come espressamente previsto nel regolamento concessorio.
18. Quanto alla seconda ragione, inerente l’esposizione debitoria, l’interessata nulla deduce in merito, non contestando in alcun modo tale inadempimento, mentre risulta depositato in atti l’atto di accertamento esecutivo nei confronti della-OMISSIS- S.r.l. per € 670,73 (v. all. 20 Roma Capitale).
19. Per ciò che concerne la terza motivazione, relativa alla inesistenza di un titolo concessorio di perdurante efficacia, si richiama quanto già osservato da questa Sezione (v. da ultimo T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 25 novembre 2023, n. 21033 e 2 dicembre 2024 n. 21571). La tesi di una perdurante vigenza della concessione, per effetto del suo rinnovo tacito, non può invero applicarsi ai contratti pubblici in quanto la volontà di obbligarsi della p.a. deve sempre essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto “ ad substantiam ”, risultando quindi irrilevante “ un mero comportamento concludente anche se protrattosi per anni ” (Cass. civ., Sez. III, 11.11.2015, n. 22994). Anche il Consiglio di Stato, nel richiamare il predetto principio, ha ricordato che la giurisprudenza ha costantemente affermato che il pagamento dei canoni dopo l'intervenuta scadenza del titolo non può considerarsi, di per sé, come rinnovo tacito della concessione, assumendo esso il significato di incameramento di quanto dovuto a parziale ristoro della persistente occupazione del bene, precisando altresì che “ in presenza di un rapporto concessorio scaduto ormai da molti anni e mai rinnovato, Roma Capitale aveva l'obbligo - come per tutti i casi analoghi, senza possibilità di distinzioni a seconda di una maggiore o minore meritevolezza degli interessi perseguiti - di procedere al recupero dell'immobile di proprietà comunale già assentito in concessione ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 23/08/2024, n.7220).
20. Ne consegue che, anche nel caso di specie, non è intervenuto alcun atto di rinnovo tacito della concessione.
21. Peraltro, la questione inerente alla durata del titolo è, a ben vedere, irrilevante in quanto l’amministrazione ha provveduto alla riacquisizione dell’area al patrimonio dell’ente come conseguenza necessaria, a fronte dell’accertamento degli esposti inadempimenti da parte della concessionaria, applicando quanto previsto dallo stesso atto concessorio che impone, in tali casi, la cessazione del rapporto.
22. Infine, come già ricordato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Quinta Ter, 9/12/2024, n.22156), non si ravvisa alcuna pregiudizialità, come sostenuto dai ricorrenti, rispetto al ricorso pendente volto alla dichiarazione dell’illegittimità della delibera n. 104 del 2022 avente ad oggetto il “Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale ai fini della gestione del demanio”.
23. Nel caso in esame, invero, Roma Capitale ha provveduto alla riacquisizione non in virtù di diverse scelte sulle modalità di uso dell’area, o in virtù di ragioni di interesse pubblico collegate, indirettamente, al nuovo regolamento impugnato, ma semplicemente, come sopra precisato, trattandosi di una conseguenza, necessaria e dovuta, a fronte della violazione degli obblighi di cui alla concessione da parte della concessionaria.
24. Il ricorso deve essere, quindi, integralmente respinto.
25. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza nel giudizio e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di Roma Capitale, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificati delle ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.