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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN SD, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3552/2019 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in C/da Malagotta n. 7, Parte_1
C.F. ( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonio C.F._1
Timpanaro, ed elettivamente domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 (studio Avv. Tindaro Giusto);
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 25/11/2019 proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione dell' datata 18/04/2019, con la quale l'Istituto richiedeva la restituzione della CP_1 somma di € 967,87, ritenuta indebitamente percepita a titolo di pensione di reversibilità (categoria
SOART, certificato n. 35025610), per il periodo compreso tra il 01/05/2014 e il 31/05/2019.
La ricorrente deduceva che l'indebito sarebbe stato erroneamente calcolato, in quanto l' non CP_1 avrebbe tenuto conto delle trattenute già operate negli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 1, comma
41, della L. 335/1995, come dimostrato dai cedolini pensionistici allegati. Inoltre, evidenziava che per gli anni 2018 e 2019 non sussistevano i presupposti per l'applicazione della riduzione del trattamento pensionistico, poiché il reddito personale risultava inferiore ai limiti previsti dalla tabella F della medesima legge.
La parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento della comunicazione impugnata, la dichiarazione di non debenza delle somme richieste e, in via istruttoria, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio contabile per la verifica dei conteggi effettuati dall' . CP_1
L' si costituiva in giudizio, contestando integralmente le deduzioni di parte ricorrente, CP_1 sostenendo la correttezza del calcolo dell'indebito e precisando che la ricostituzione della pensione era avvenuta d'ufficio, con recupero parziale già effettuato mediante compensazione con gli arretrati a credito. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa con la presente sentenza.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, sulla base delle seguenti argomentazioni.
La questione sottoposta all'esame del Tribunale concerne la legittimità della richiesta di restituzione di somme da parte dell' per presunto indebito pensionistico pari a € 954,27 relativo alla CP_1 pensione di reversibilità (categoria SOART n. 35025610).
Tale richiesta risulta infondata sia in fatto che in diritto.
In primo luogo, il calcolo dell'indebito è viziato da errori materiali, come evidenziato dalla documentazione prodotta in giudizio. L ha omesso di considerare le trattenute già operate ai CP_1 sensi dell'art. 1, comma 41, della L. 335/1995 per gli anni 2016 e 2017, nonostante esse risultino dai cedolini pensionistici. Inoltre, per gli anni 2018 e 2019, la ricorrente ha percepito redditi inferiori ai limiti previsti dalla Tabella F allegata alla medesima legge, che disciplina la riduzione della pensione ai superstiti in caso di cumulo con altri redditi. In particolare, nel 2018 il reddito personale era pari a € 16.549,00, inferiore al limite di € 19.789,38 previsto per l'applicazione della riduzione del 25%.
Secondo la Circolare n. 234 del 25 agosto 1995, ai fini della cumulabilità devono essere CP_1 considerati solo i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, escludendo il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate tassate separatamente. L' ha erroneamente incluso redditi non rilevanti ai fini della cumulabilità, CP_1 come indicato nella memoria difensiva dell' . CP_1
Pertanto, nessuna trattenuta doveva essere operata e l'indebito, pertanto non sussiste.
Dal punto di vista normativo, la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 13 della L.
412/1991, che interpreta l'art. 52 della L. 88/1989. Tale norma stabilisce che la ripetizione dell'indebito è ammessa solo se le somme sono state corrisposte in base a un provvedimento viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo il caso di dolo del beneficiario. Nel caso in esame, la ricorrente ha agito in buona fede, presentando regolare domanda di ricostituzione reddituale e allegando tutta la documentazione necessaria.
Non vi è prova di dolo, né di omissioni rilevanti da parte della ricorrente.
Sul piano giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, hanno affermato un principio fondamentale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico”.
Tuttavia, tale onere probatorio è stato assolto dalla ricorrente, che ha prodotto in giudizio i modelli
730, i cedolini pensionistici e le tabelle reddituali, dimostrando la legittimità della prestazione ricevuta. L' , al contrario, non ha fornito prova sufficiente dell'indebita percezione, né ha CP_1 contestato puntualmente i dati reddituali forniti.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l' deve formalizzare la richiesta di CP_1 restituzione entro l'anno successivo alla verifica reddituale, pena la decadenza dell'azione amministrativa (Cfr. Cass., sez Lav, n. 13918 del 20/05/2021). Nel caso in esame, l' ha CP_1 effettuato la verifica reddituale nel corso del 2018, prendendo in esame i redditi percepiti dalla ricorrente nel 2017, come indicato nella memoria difensiva. La comunicazione formale dell'indebito è stata inviata il 18/04/2019.
In assenza di prova da parte dell' circa la data esatta della verifica, si presume che essa sia CP_1 avvenuta nei primi mesi del 2018, rendendo tardiva la comunicazione del 18/04/2019.
In applicazione del principio del favor rei, il dubbio sulla tempestività grava sull'ente e comporta la decadenza della pretesa.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la richiesta dell' risulta tardiva e priva di fondamento. CP_1
Infine, deve considerarsi che il regime dell'indebito previdenziale presenta tratti peculiari rispetto alla regola civilistica della ripetibilità, in ragione dell'affidamento del pensionato e della destinazione alimentare delle somme percepite.
La buona fede del beneficiario, in assenza di dolo, costituisce elemento ostativo alla ripetizione delle somme. (v. Cass. Civ. sentenza n. 29034 /2022).
Alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta di restituzione avanzata dall' deve ritenersi CP_1 illegittima, in quanto fondata su un calcolo errato, priva di supporto probatorio e in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso Parte_1 CP_1 depositato il 25/11/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di € 967,87 richiesta dall' CP_1
CP_ con la comunicazione del 18/04/2019, con condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo;
2)Condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in € CP_1
900,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Antonio Timpanaro;
Così deciso in Patti, 24/10/2025
Il Giudice on.
AN SD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN SD, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3552/2019 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in C/da Malagotta n. 7, Parte_1
C.F. ( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonio C.F._1
Timpanaro, ed elettivamente domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 (studio Avv. Tindaro Giusto);
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 25/11/2019 proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione dell' datata 18/04/2019, con la quale l'Istituto richiedeva la restituzione della CP_1 somma di € 967,87, ritenuta indebitamente percepita a titolo di pensione di reversibilità (categoria
SOART, certificato n. 35025610), per il periodo compreso tra il 01/05/2014 e il 31/05/2019.
La ricorrente deduceva che l'indebito sarebbe stato erroneamente calcolato, in quanto l' non CP_1 avrebbe tenuto conto delle trattenute già operate negli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 1, comma
41, della L. 335/1995, come dimostrato dai cedolini pensionistici allegati. Inoltre, evidenziava che per gli anni 2018 e 2019 non sussistevano i presupposti per l'applicazione della riduzione del trattamento pensionistico, poiché il reddito personale risultava inferiore ai limiti previsti dalla tabella F della medesima legge.
La parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento della comunicazione impugnata, la dichiarazione di non debenza delle somme richieste e, in via istruttoria, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio contabile per la verifica dei conteggi effettuati dall' . CP_1
L' si costituiva in giudizio, contestando integralmente le deduzioni di parte ricorrente, CP_1 sostenendo la correttezza del calcolo dell'indebito e precisando che la ricostituzione della pensione era avvenuta d'ufficio, con recupero parziale già effettuato mediante compensazione con gli arretrati a credito. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa con la presente sentenza.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, sulla base delle seguenti argomentazioni.
La questione sottoposta all'esame del Tribunale concerne la legittimità della richiesta di restituzione di somme da parte dell' per presunto indebito pensionistico pari a € 954,27 relativo alla CP_1 pensione di reversibilità (categoria SOART n. 35025610).
Tale richiesta risulta infondata sia in fatto che in diritto.
In primo luogo, il calcolo dell'indebito è viziato da errori materiali, come evidenziato dalla documentazione prodotta in giudizio. L ha omesso di considerare le trattenute già operate ai CP_1 sensi dell'art. 1, comma 41, della L. 335/1995 per gli anni 2016 e 2017, nonostante esse risultino dai cedolini pensionistici. Inoltre, per gli anni 2018 e 2019, la ricorrente ha percepito redditi inferiori ai limiti previsti dalla Tabella F allegata alla medesima legge, che disciplina la riduzione della pensione ai superstiti in caso di cumulo con altri redditi. In particolare, nel 2018 il reddito personale era pari a € 16.549,00, inferiore al limite di € 19.789,38 previsto per l'applicazione della riduzione del 25%.
Secondo la Circolare n. 234 del 25 agosto 1995, ai fini della cumulabilità devono essere CP_1 considerati solo i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, escludendo il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate tassate separatamente. L' ha erroneamente incluso redditi non rilevanti ai fini della cumulabilità, CP_1 come indicato nella memoria difensiva dell' . CP_1
Pertanto, nessuna trattenuta doveva essere operata e l'indebito, pertanto non sussiste.
Dal punto di vista normativo, la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 13 della L.
412/1991, che interpreta l'art. 52 della L. 88/1989. Tale norma stabilisce che la ripetizione dell'indebito è ammessa solo se le somme sono state corrisposte in base a un provvedimento viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo il caso di dolo del beneficiario. Nel caso in esame, la ricorrente ha agito in buona fede, presentando regolare domanda di ricostituzione reddituale e allegando tutta la documentazione necessaria.
Non vi è prova di dolo, né di omissioni rilevanti da parte della ricorrente.
Sul piano giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, hanno affermato un principio fondamentale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico”.
Tuttavia, tale onere probatorio è stato assolto dalla ricorrente, che ha prodotto in giudizio i modelli
730, i cedolini pensionistici e le tabelle reddituali, dimostrando la legittimità della prestazione ricevuta. L' , al contrario, non ha fornito prova sufficiente dell'indebita percezione, né ha CP_1 contestato puntualmente i dati reddituali forniti.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l' deve formalizzare la richiesta di CP_1 restituzione entro l'anno successivo alla verifica reddituale, pena la decadenza dell'azione amministrativa (Cfr. Cass., sez Lav, n. 13918 del 20/05/2021). Nel caso in esame, l' ha CP_1 effettuato la verifica reddituale nel corso del 2018, prendendo in esame i redditi percepiti dalla ricorrente nel 2017, come indicato nella memoria difensiva. La comunicazione formale dell'indebito è stata inviata il 18/04/2019.
In assenza di prova da parte dell' circa la data esatta della verifica, si presume che essa sia CP_1 avvenuta nei primi mesi del 2018, rendendo tardiva la comunicazione del 18/04/2019.
In applicazione del principio del favor rei, il dubbio sulla tempestività grava sull'ente e comporta la decadenza della pretesa.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la richiesta dell' risulta tardiva e priva di fondamento. CP_1
Infine, deve considerarsi che il regime dell'indebito previdenziale presenta tratti peculiari rispetto alla regola civilistica della ripetibilità, in ragione dell'affidamento del pensionato e della destinazione alimentare delle somme percepite.
La buona fede del beneficiario, in assenza di dolo, costituisce elemento ostativo alla ripetizione delle somme. (v. Cass. Civ. sentenza n. 29034 /2022).
Alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta di restituzione avanzata dall' deve ritenersi CP_1 illegittima, in quanto fondata su un calcolo errato, priva di supporto probatorio e in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso Parte_1 CP_1 depositato il 25/11/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di € 967,87 richiesta dall' CP_1
CP_ con la comunicazione del 18/04/2019, con condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo;
2)Condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in € CP_1
900,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Antonio Timpanaro;
Così deciso in Patti, 24/10/2025
Il Giudice on.
AN SD