Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 20149 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 19/5/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 20149/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo in materia di pagamento caparra confirmatoria e risoluzione contratto preliminare per inadempimento ed eccessiva onerosità sopravvenuta e risarcimento del danno, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Pietro Giannone n. 30 presso l'avv. Gianni Emilio Iacobelli, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E
con partita IVA elett.te dom.ta in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Secondigliano n. 230/c presso l'avv. Gennaro Lallo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso monitorio
OPPOSTO – ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 19/5/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4645/2022 emesso dal Giudice del Tribunale
di Napoli in data 23/6/2022 all'esito del procedimento sommario contrassegnato dal numero di ruolo R.G. 14975/2022 R.G. e notificato il 24/6/2022. In particolare il provvedimento ha ingiunto allo il pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 5.000 oltre interessi e spese della procedura sul presupposto del mancato incasso da parte della società di un assegno di pari importo emesso dal primo a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. di un contratto preliminare di cessione di un contratto di locazione commerciale di un immobile. Invero nel ricorso monitorio la ha asserito di essere locataria della struttura denominata “Angioino Rooms”, CP_1
sita in Napoli al Corso Umberto I n. 133, terzo piano, ed avente ad oggetto l'attività di fittacamere esercitata nei locali di proprietà di terzi in forza di un contratto di locazione registrato in Napoli presso l'Agenzia delle entrate in data 24/6/2016.
La società ha aggiunto che in data 17/1/2020 aveva stipulato quale promittente alienante con ( quest'ultimo nella qualità di promissario acquirente ) un Parte_1
contratto preliminare di cessione del contratto di locazione con l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'obbligo a prendere in fitto, per sé o per persona da nominare,
l'appartamento dove era ubicata l'attività di fittacamere “Angioino Rooms” entro il
28/2/2020, sotto la condizione della previa sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione tra il proprietario del predetto immobile e lo o chi per sè da Parte_1
nominare.
L'opposta ha precisato che per la cessione del contratto di locazione era stata pattuita la cifra di euro 67.100 ( euro 55.000 più IVA ), secondo le seguenti modalità: euro 5.000 (
cinquemila/00 ) a titolo di caparra confirmatoria da versare al momento della 3
sottoscrizione della scrittura privata tramite assegno n. 7232906961-07 tratto sul conto corrente postale n. 15095813 ed emesso dallo in Napoli il 17/1/2020, che era Parte_1
stato depositato nelle mani del commercialista quale custode dello Controparte_2
stesso, con l'obbligo di consegnarlo al promittente venditore al solo verificarsi di tutte le condizioni stabilite dalle parti;
euro 57.100 (cinquantasettemilacento/00) da regolarsi mediante assegno circolare da pagare entro e non oltre la stipula del contratto definitivo,
il cui termine massimo previsto era fissato per il 28/2/2020.
A dire della Società opposta, era stato consegnato atto di quietanza a firma del dott.
per avvenuta consegna del citato assegno postale n. 7232906961-07 di euro CP_2
5.000, a titolo di custodia e con obbligo della consegna nelle mani del legale rappresentate della al verificarsi delle condizioni descritte nella proposta Controparte_1
contrattuale firmata dalle parti, e lo in data 20/1/2020 aveva inoltrato al Parte_1
promissario alienante la proposta contrattuale con sottoscrizione di tutto il suo contenuto.
A seguito del riscontro della accettazione da parte della , in data 15/6/2020 CP_1
l'assegno n. 7232906961-07 era stato presentato al pagamento e in data 16/6/2020 era stato comunicato come impagato con la causale “assegno di traenza rimborsato/revocato”.
Di qui la richiesta in via monitoria di ingiunzione al pagamento della somma di euro
5.000, corrispondente all'importo del sopra menzionato titolo di credito.
Ora, lo ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo evidenziando che Parte_1
l'art. 7 del contratto rubricato :” Clausola di risoluzione delle controversie “ prevedeva che :” Le parti reciprocamente concordano che una soltanto di tutte le condizioni
………qualora non venisse accettata o non si considerasse realizzabile anche solo per la
mera volontà del contraente ceduto nella fattispecie sig. , quale Controparte_3
proprietario, e locatore dell'immobile in questione, il presente contratto e gli accordi
tutti , ivi contenuti dovranno ritenersi nulli e privi di effetti giuridici con l'obbligo 4
dell'affidatario nonché custode dell'assegno n.7232906961-07 tratto sul conto corrente
postale n.15095813 emesso in Napoli il 17.01.2020, Dr di cui Persona_1
sopra al punto 2, di restituire l'assegno quale caparra confirmatoria , al suo emittente
ossia il sig. ”, ed ha asserito che l'assenso del proprietario, nella Parte_1
persona di tale , alle condizioni proposte dall'opponente unitamente Controparte_3
alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da parte anche del nuovo conduttore subentrante, condizioni dirimenti per il perfezionarsi del contratto di cessione della posizione di locatario, non era mai stato formulato o comunque a lui comunicato, non avendo il proprietario tra l'altro mai comunicato l'accettazione direttamente allo
. Parte_1
In aggiunta, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio lo ha Parte_1
proposto domanda di risoluzione del contratto preliminare di cessione della posizione di conduttore sul rilievo che a causa della pandemia da covid 19, manifestatasi per l'appunto agli inizi del 2020, avrebbe reso eccessivamente onerosa ex art. 1467 c.c. la posizione del promissario acquirente, che sarebbe subentrato in un contratto di locazione ad uso commerciale di affittacamere nel momento in cui notoriamente esisteva il blocco delle attività ricettive. La risoluzione è stata chiesta anche sul presupposto dell'inadempimento del promittente alienante, il quale avrebbe differito il termine ultimo della stipula del contratto definitivo fissata al 28/2/2020 per impedimento del proprietario.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituita la CP_1
con il deposito di una comparsa di risposta ed ha eccepito di essersi resa disponibile
[...]
a far slittare la data prevista per la stipula del contratto definitivo al 6/4/2020. Inoltre la opposta ha proposto a sua volta una reconventio reconventionis, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente e la sua condanna al risarcimento del danno derivato dalla chiusura alle vendite della struttura a far data dal
10/3/2020 come da esplicita richiesta dello al fine di consentire i lavori dallo Parte_1 5
stesso richiesti, danno consistente sia nel mancato incasso di quanto pattuito nel preliminare che al mancato incasso per il blocco della struttura. Trattasi di domanda nuova, di per sé ammissibile, in quanto in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, rispetto alla quale si viene a trovare nella posizione processuale di convenuto, e che pertanto va autorizzata. In tal caso il creditore-opposto diventa convenuto e la sua difesa, rispetto alla nuova domanda formulata dalla controparte, può
essere assicurata mediante la proposizione di una 'reconventio reconventionis', che deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale ( v. Cass. civ. sez. II, 25/2/2019, n. 5415
).
Nel corso del processo è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e nel contempo è stato disposto ex art. 426 c.p.c. il mutamento del rito da ordinario in locatizio, trattandosi di controversia attinente alla stipula di un contratto di cessione di una locazione.
Nel merito, l'opposizione è fondata perché, come già evidenziato con l'ordinanza depositata il 30/1/2024, la caparra confirmatoria nella fattispecie in esame si è
concretizzata nella consegna di un assegno ad un terzo. Ora, se la caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall'assegno, tuttavia non si realizza l'effetto proprio della conclusione di un contratto di caparra ( la perdita di disponibilità della somma di danaro a favore della controparte contrattuale e il connesso rafforzamento del vincolo obbligatorio ) qualora le parti si accordino, come nel caso di specie, nel senso che l'assegno non possa essere posto 6
all'incasso e debba rimanere in custodia presso un terzo indicato dalle parti stesse fino all'adempimento ( v. Cass. civ. sez. II, 06/02/2013, n. 2832 ). In realtà la consegna dell'assegno nella fattispecie ha svolto in concreto una funzione di garanzia, di per sé
vietata, posto che l'assegno è un mezzo di pagamento, e l'azione causale di pagamento esercitata con il ricorso monitorio, mancando in realtà un rapporto fondamentale,
costituito dalla pattuizione di una valida ed efficace caparra confirmatoria, va respinta. Di
qui l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Parimenti va accolta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerosità sopravvenuta alla data di scadenza del termine fissato per la conclusione del contratto definitivo. Invero la stipula del contratto definitivo di cessione della locazione era un effetto differito previsto dal contratto preliminare e rilevante ai sensi dell'art. 1467 comma 1 c.c. perchè era diventata eccessivamente onerosa a causa della pandemia da covid 19, che rendeva squilibrata la prestazione della parte promissaria acquirente, visto il blocco delle attività ricettive in quel periodo.
L'accoglimento di tale domanda rende superfluo l'esame della richiesta, avanzata parimenti in via riconvenzionale del promissario acquirente, di risoluzione del preliminare per inadempimento della promittente venditrice.
Le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno proposte dalla opposta sono invece da respingere, perché la stipula del definitivo,
a causa della sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione a carico del promissario acquirente, era divenuta inesigibile. Inoltre la stipula stessa del definitivo era stata paradossalmente sottoposta, nel preliminare, alla condizione meramente potestativa del consenso di un terzo, vale a dire del proprietario dell'immobile locato, nonché dello stesso promissario acquirente, che avrebbero dovuto formalizzare un nuovo contratto di locazione e quindi sottoscriverlo, e in mancanza di tali adempimenti sarebbero venuti meno anche gli effetti obbligatori del preliminare. 7
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza della creditrice opposta ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo,
in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del
D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con quello della domanda risarcitoria, che tra le domande proposte dalla è quella di importo più alto, dovendosi identificare nel Controparte_1
mancato corrispettivo di euro 67.100 che sarebbe stato invece conseguito in caso di stipula del definitivo. Invero, per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto,
non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore perchè amplia il
"thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile ( cfr. Cass. civ. sez. III, 27/01/2003, n. 1202 ; Cass.
civ. sez. II, 14/7/2015, n. 14691 ; Cass. civ. sez. II, 1/8/2023, n. 23406 ). In altri termini,
non deve procedersi al cumulo delle domande ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle due contrapposte domande ( v. Cass. civ. sez. II, 24/4/2008, n. 10758 ;
Cass. civ. sez. II, 20/10/2023, n. 29182 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di 8
liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n.
9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte opponente ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b ) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente di risoluzione del contratto preliminare di cessione della locazione stipulato il 17/1/2020 e per l'effetto dichiara lo scioglimento del contratto;
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c ) rigetta le domande riconvenzionali di risoluzione e di risarcimento del danno proposte dalla creditrice opposta;
d ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 14.253, di cui euro 14.103 per compensi ed euro 150 per esborsi, oltre
IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli con codice fiscale quale distrattario . C.F._2
Napoli, 19/5/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi