Sentenza 9 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/02/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01709/2025REG.PROV.COLL.
N. 03591/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3591 del 2024, proposto dall’UTG - Prefettura di Reggio Calabria, dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la società -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Ciccone, Giovanni De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Reggio Calabria, n. 00816/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 651 del 2022 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, l’odierna società appellata,-OMISSIS-, ha impugnato, con un primo gravame (n. 651/2022 R.G.), il provvedimento n. -OMISSIS-del 9.11.2022, a mezzo del quale la Prefettura di Reggio Calabria ha disposto, nei suoi confronti, l'interdittiva antimafia, ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 84, 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011.
1.1. L’impugnativa è stata, poi, estesa (ricorso n. 87/2023 R.G.), al provvedimento n. -OMISSIS-del 12.12.2022, portante la “revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale”, in conseguenza della suddetta comunicazione di informativa/interdittiva antimafia.
2. Il provvedimento impugnato trae fondamento dall’indagine, avviata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nell’operazione antimafia denominata-OMISSIS-, culminata nell’adozione da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria dell’ordinanza cautelare n. 17/2022, eseguita in data 8.9.2022 a carico dei soggetti infra nominati, diversi dai soci della società-OMISSIS- ritenuti al vertice di un’associazione mafiosa, operativa nel Comune di -OMISSIS-.
3. Il Prefetto di Reggio Calabria ha motivato la gravata decisione, allegando seri elementi sintomatici di condizionamento mafioso nei confronti della società ricorrente quali: i.) i rapporti della società ricorrente con i fratelli -OMISSIS- (il primo, ritenuto l’amministratore di fatto della società, il secondo rinviato a giudizio per il reato “spia” di cui all’art. 640 bis c.p.) ed, entrambi ritenuti vicini ad esponenti di spicco della locale criminalità organizzata, colpiti da misura restrittiva della libertà personale; ii.) il persistente legame, anche territoriale, della società appellata nel settore delle concessioni dei lidi balneari, come sarebbe stato confermato dagli estratti delle intercettazioni, poste alla base dell’applicazione delle misure cautelari personali in carcere. In particolare, signor -OMISSIS-, avrebbe gestito due lidi, posti sul lungomare di -OMISSIS-, tramite l’interposizione reale della società ricorrente, titolare delle relative concessione.
3.1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, previa riunione dei su visti ricorsi, li ha accolti sull’assorbente presupposto della ritenuta inosservanza della fase partecipativa ex art. 92 bis del novellato d.lgs. n. 159/2011.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello l’UTG - Prefettura di Reggio Calabria e il Ministero dell’Interno, prospettando un unico articolato motivo (violazione dell’art. 92 bis del d.lgs. n. 159/2011), evidenziando di avere motivato sulla contestata omissione con espresso riferimento agli elementi istruttori raccolti che - a dire della parte appellante - avrebbero pienamente giustificato l’esigenza di celerità del provvedimento prefettizio e ne hanno chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la conferma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure. Sostiene, in sintesi, parte appellante che, contrariamente a quanto erroneamente statuito dal Tribunale, il decreto prefettizio avrebbe dato debitamente conto delle ragioni che hanno indotto l’Autorità amministrativa ad omettere la notifica di avvio del procedimento.
4.1. Si è costituita la società appellata -OMISSIS- insistendo, con note d’udienza depositate in data 30.11.2024, per la reiezione del ricorso.
4.2. Con ordinanza cautelare 30 maggio 2024, n. 2054, è stato accolto l’appello cautelare .
4.3. All’udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato e va pertanto respinto.
5.1 Con un unico e articolato motivo di appello, le amministrazioni hanno censurato la sentenza resa dal giudice di prime cure sia sotto il profilo delle ragioni che hanno condotto al provvedimento interdittivo sia sotto il profilo dell’asserito trascurabile lasso di tempo intercorrente tra l’esecuzione dell’ordinanza custodiale emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria e il provvedimento stesso.
5.1 La sentenza impugnata, con una motivazione che il Collegio condivide, ha evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, non ricorrevano le ragioni d’urgenza dichiaratamente ricondotte nel decreto prefettizio, alla luce della recente modifica del citato comma 2 bis n. 159 del 2011, introdotto dall’articolo 48, comma 1, lettera a) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.
Il tema del contraddittorio in relazione alla materia della prevenzione antimafia è stato recentemente rivisto dalla giurisprudenza amministrativa alla luce della novella normativa summenzionata secondo cui il Prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia ovvero qualora debba procedere all’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, ha l’obbligo di darne comunicazione all’interessato, salvo che ricorrano “ particolari esigenze di celerità del procedimento ”. Come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, questa disposizione non è indirizzata unicamente al soggetto interessato e al suo diritto di difesa ma ha un respiro più ampio. Abbraccia una serie di valori fondamentali nella materia di che trattasi. La norma è infatti posta a presidio del principio del buon andamento della pubblica amministrazione in un’ottica ex ante e del giusto processo ex post. Come affermato correttamente dal giudice di prime cure, invero, la misura “ è rivolta a produrre un effetto utile, oltre che deflattivo del contenzioso, sia per il privato, chiamato ad assumere un ruolo proattivo al fine di scongiurare l’esito esiziale del procedimento, sia per la P.A. la quale, sfruttando l’occasione di acquisire e/o di rivalutare informazioni talvolta sottovalutate o neglette, può comporre un quadro istruttorio il più possibile esaustivo e funzionale all’emissione di un provvedimento ispirato a canoni di proporzionalità e ragionevolezza”.
Sul tema, la giurisprudenza amministrativa di questa Sezione ha in particolar modo precisato che “ Il sacrificio del ruolo partecipativo del privato impone dunque all’Amministrazione uno specifico onere motivazionale: come ricordato dalla sentenza di questa Sezione n. 4206/2024, la nuova disciplina del contraddittorio di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 (la cui portata innovativa soddisfa ampiamente le esigenze di conformità ai parametri sovranazionali richiamati dall’appellante), capovolgendo il rapporto regola-eccezione onera l’amministrazione di una motivazione circa la non necessità del contraddittorio: vi è un onore motivazionale rafforzato in capo all’Amministrazione qualora, per esigenze di celerità del procedimento, ritenga non necessario il contraddittorio, che non può considerarsi assolto con formule generiche o di stile”. Va precisato che la mera allegazione del quadro indiziante non può essere, di per sé, idonea ragione per ritenere assolto l’onere motivazionale in questione: quest’ultimo, infatti, più che alle premesse, ha riguardo agli effetti del provvedimento sul piano diacronico. L’insieme degli elementi da cui si ricava il pericolo di infiltrazione, tuttavia, ben può rilevare nel senso di esprimere (anche) una particolare esigenza di celerità nell’adozione dell’informativa: ma il significato della richiamata modifica normativa è proprio quello di non ricavare ex se dalla gravità del quadro indiziante il presupposto che consente di sacrificare il contraddittorio endoprocedimentale” . (così, Consiglio di Stato, Terza Sezione, sentenza 6111/2024).
6. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di che trattasi, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il tempo trascorso tra l’esecuzione dell’ordinanza custodiale del 8.9.2022, emessa. tra l’altro, a carico di soggetti diversi dai soci della ricorrente, e l’adozione dell’interdittiva avvenuta in data 9.11.2022 non possa ritenersi indicativo di particolari esigenze di celerità, tali da escludere la partecipazione dell’impresa al procedimento, tanto più in ragione della diversità dei soggetti attinti dalla misura penale cautelare rispetto ai soci della Ri.be.co.
6.1 L’omessa ostensione nell’avviso di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate nel provvedimento conclusivo non può neppure refluire, come reiteratamente chiarito dalla recente giurisprudenza nell’effetto sanante di cui all’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990, in quanto: i. al di là dela tematica più generale dell’estensione al procedimento ex art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011 dei principi generali del procedimento amministrativo, il primo periodo del comma 2 dell’art. 21- octies trova applicazione in relazione ai soli provvedimenti che abbiano carattere “vincolato”, e tra questi certamente non rientra il provvedimento di informativa antimafia;
7. Tanto premesso, l’appello è infondato.
8. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei signori -OMISSIS- e della denominazione della società appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.