TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337quinquies cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1857/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Valerio Pierluigi Rozza
ricorrente contro ata a LODI (LO) il 05/09/2002 Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Grazia Terzoli resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 01/11/2021 è nato a [...] il figlio Per_1
L'affido, il collocamento e il mantenimento del minore hanno ricevuto una prima regolamentazione con decreto del Tribunale di Pavia (RG. n.
5587/2022): ai fini che in questa sede rilevano, le parti concordavano l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, le Per_1 modalità di esercizio del diritto di visita paterno, un assegno mensile di €
200,00 a carico del padre quale contributo per il mantenimento del minore, la percezione dell'assegno unico da parte della madre nella misura del 100%, la ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie per il mantenimento di
(si veda detto decreto prodotto quale all. n .3 al ricorso). Per_1
Con ricorso del 06/11/2024, il ha adito questo Tribunale chiedendo Pt_1 la modifica delle condizioni in essere.
In particolare, allegando che l'attuale collocamento del figlio presso la Per_1 madre si sarebbe di fatto tradotto in un affidamento condiviso del minore ai nonni materni, ciò in quanto la Sig.ra a causa del suo lavoro, sarebbe CP_1 costretta ad assentarsi spesso e a lasciare il minore presso i di lei genitori, il ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio ma con Per_1 collocamento presso esso padre, la revoca dell'assegno mensile a suo carico, il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori nel periodo di loro competenza e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
Si è costituita regolarmente la la quale, opponendosi alla domanda di CP_1 collocamento del minore presso il padre e contestando le ragioni addotte Per_1 dal ricorrente a fondamento della stessa, chiedeva disporsi un assegno mensile di mantenimento di € 450,00 a carico del padre e la modifica delle condizioni di esercizio del diritto di visita paterno.
Nel corso del giudizio le parti sono giunte ad un accordo sui punti del contendere e all'udienza del 14/02/2025 hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione. Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che anche le nuove condizioni concordate fra le parti siano rispondenti all' interesse della prole e a legge, sicché le stesse possano essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, a parziale modifica delle condizioni stabilite con provvedimento del Tribunale di Pavia in data 22.12.2022 (RG. n.
5587/2022)
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa presso la madre;
2) i diritti di visita del padre saranno regolamentati nel seguente modo: il padre terrà con sé 3 week end consecutivi al mese, dal giovedì Per_1 prelevandolo dall'uscita dall'asilo/ scuola alla domenica sera dopo cena, oltre, solo nella quarta settimana del mese in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre, due giorni consecutivi con pernottamento, indicativamente il giovedì dall'uscita dall'asilo/scuola al venerdì pomeriggio, quando lo riaccompagnerà dalla madre entro le ore
17.00. Il padre, nei giorni scolastici in cui esercita il proprio diritto di visita, si impegna a far frequentare al figlio l'asilo/scuola, presso l'Istituto a cui risulta iscritto, occupandosi di ivi accompagnare al Per_1 mattino e di prelevarlo all'uscita; il padre terrà con sé durante i compleanni del medesimo, le Per_1 festività Natalizie, Pasquali, ed ogni altra festività, ad anni alterni con la madre. Verrà applicato il criterio dell'alternanza in merito ai giorni di Natale con S. ST, nonché di S. ES / 1° dell'anno con l'Epifania; il padre terrà con sé durante le ferie estive, per n. 2 settimane, Per_1 anche non consecutive, come pure la madre potrà programmare vacanze di due settimane anche non consecutive;
i giorni dovranno essere comunicati previamente entro il 30.05 di ciascun anno;
i predetti diritti di visita potranno essere modificati e/o integrati previo accordo tra i genitori, anche in virtù dei reciproci impegni lavorativi;
3) la Sig.ra si impegna a consegnare settimanalmente al Sig. CP_1 una valigia e/o borsone e/o zaino contenente i cambi Pt_1 necessari al bambino per poter trascorrere il tempo di permanenza concordato presso il padre il quale, a sua volta, si impegna a riconsegnare il tutto pulito alla Sig.ra CP_1
4) le questioni economiche saranno regolamentate nel seguente modo: il Sig. erserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5 Pt_1 CP_1 di ciascun mese, l'importo di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla Sig.ra mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati CP_1 per spese straordinarie saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
5) le parti si autorizzano sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse del figlio minore, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
6) i Sigg. e si danno atto che il presente accordo ha Pt_1 CP_1 natura volontaria e pertanto restano liberi di valutare e concordare altre modalità di frequentazione tra gli stessi ed il loro figlio minore, fatto salvo sempre il consenso di entrambi ad ogni eventuale modifica delle sopraddette condizioni;
7) i coniugi sosterranno ciascuno rispettivamente le spese del proprio difensore per l'assistenza ricevuta con riferimento al presente giudizio;
8) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 04/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria