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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1290/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F.: ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI RENATA
E
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. DI Controparte_1 C.F._2
VINCENZO FABIANA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza del 04/03/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/04/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ORBETELLO (Parte I, atto n. 7, anno
2004) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia sono nati i figli (2004) e (2006). Per_1 Per_2
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto anche conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ORBETELLO (Parte I, atto n. 7, anno 2004), contratto tra Pt_1
e , il 03/04/2004;
[...] Controparte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate con le note scxritte depositate (in data 20.2.2025 e 21.2.2025) in sostituzione dell'udienza del
04/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F.: ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI RENATA
E
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. DI Controparte_1 C.F._2
VINCENZO FABIANA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza del 04/03/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/04/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ORBETELLO (Parte I, atto n. 7, anno
2004) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia sono nati i figli (2004) e (2006). Per_1 Per_2
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto anche conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ORBETELLO (Parte I, atto n. 7, anno 2004), contratto tra Pt_1
e , il 03/04/2004;
[...] Controparte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate con le note scxritte depositate (in data 20.2.2025 e 21.2.2025) in sostituzione dell'udienza del
04/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo