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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 5019/2023, promossa da:
nato in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FERLITO MARIARITA RICORRENTE contro
nata in [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti PERONI LUCIA e GENCHI GIULIANA RESISTENTE
e , CP_2 Controparte_3 con il curatore speciale, Avv. DALLA BONA ALESSANDRA
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 10/09/2007.
Dalla loro unione nascevano:
il 18-2-08; Per_1
, il 14-9-09. Per_2
La separazione veniva pronunciata il 23.12.21, su queste conclusioni congiunte: affidamento esclusivo dei figli alla madre, con residenza presso di lei;
visite del padre al figlio dietro accordo e alla figlia tutti i sabati;
assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari a € 500 complessivi;
spese straordinarie divise al 50% tra i genitori;
monitoraggio dei Servizi Sociali per un anno.
2. Con ricorso del 13.4.23, il marito ha chiesto il divorzio dalla moglie.
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Con decreto del 1-5-23 è stato conferito un incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali, che hanno depositato relazioni di aggiornamento il 13.10.23, il 31.5.24 e il 28.10.24.
La resistente non si è costituita tempestivamente in giudizio e il ricorrente non ha depositato le ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono comparse all'udienza del 16.11.23; la resistente però senza l'assistenza di un difensore.
Con ordinanza del 27.11.23, il giudice in via provvisoria ha confermato i provvedimenti della separazione, nominato l'Avv. Alessandra Dalla Bona curatore speciale dei minori e rimesso il fascicolo al Collegio per la sentenza parziale di divorzio, depositata il 28.11.23.
Il curatore speciale si è costituito in giudizio il 5.12.23; la resistente il 17.4.24.
Le parti sono comparse all'udienza dell'11.6.24. Con ordinanza del 22.6.24 il giudice ha disposto l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli alla madre.
La discussione della causa è avvenuta in trattazione scritta il 17.12.24.
3. Le conclusioni del ricorrente (come da atto introduttivo, richiamato nelle ultime note) sono state:
«In via principale e nel merito: dichiarare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e conseguentemente accogliere il piano genitoriale così come proposto dal ricorrente;
- Stabilire che ciascun coniuge continui a provvedere al proprio mantenimento personale;
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; - Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli due volte a settimana, anche alla presenza dei servizi sociali incaricati, al fine di promuovere il dialogo tra gli stessi e ricomporre il legame con la prole. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e una maggiore collaborazione da parte della madre;
- Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il ricorrente corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 500,00, entro il giorno 20 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative».
Le conclusioni della resistente (come da note del 6.12.24) sono state:
«ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta - dichiarare l'affidamento super esclusivo dei figli minori e CP_2 CP_
alla mamma, con residenza presso di lei, cui siano attribuite tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dei figli. - mantenere sospesi gli incontri padre e figli, finché non saranno i ragazzi stessi, ormai adolescenti e in grado di discernimento, a decidere se incontrarlo e con quali modalità. - in considerazione dell'età dei figli e delle mutate esigenze rispetto a quanto statuito nella sentenza di separazione coniugi emessa il 24/12/21 e la mancata rivalutazione ISTAT, si chiede che il contributo dovuto dal padre per il loro mantenimento sia pari a € 350,00 per ciascun figlio, o somma diversa che il tribunale riterrà adeguata sia ai redditi del padre che alle esigenze dei figli, da adeguarsi automaticamente ogni anno secondo la variazione Istat e versarsi finché non diverranno economicamente autosufficienti, oltre al rimborso delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, nella percentuale anche diversa dal 50% per ogni genitore che tenga conto della discrepanza tra i loro redditi, accertata nel corso del giudizio. Spese ed onorari di causa rifusi».
Le conclusioni del curatore speciale (come da note del 9.12.24) sono state:
«-Confermarsi l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre, come da provvedimento del 29 novembre 2024, con residenza presso la stessa e attribuzione alla madre di tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per i
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CP_ figli;
-confermare, alla luce delle condizioni di salute di di cui alla relazione della neuropsichiatria in atti e della volontà dei minori come comunicata al Curatore Speciale, l'interruzione degli incontri tra padre e figli, come da provvedimento del 22 giugno 2024; -sulle questioni economiche, ci si rimette alla valutazione del Tribunale;
-confermarsi l'incarico di monitoraggio al Servizio sociale per almeno sei mesi dopo l'emissione della sentenza. Si dichiara di rinunciare al termine per il deposito di note conclusive, memorie conclusionali e repliche, come da accordi intercorsi con i difensori delle parti».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 26.4.23, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. Il Collegio richiama in questa sede le ordinanze del giudice istruttore del 27.11.23 e del 22.6.24 in merito all'affidamento c.d. super-esclusivo alla madre della figlia ancora minorenne.
Si condividono, infatti, le motivazioni poste alla base dei provvedimenti adottati, tenuto conto delle fragilità della figlia (attualmente ricoverata in una comunità, a causa di gravi disturbi depressivi), del rifiuto di vedere il padre (con il quale i Servizi Sociali hanno escluso per ora la possibilità di incontri protetti), della necessità di prendere in modo celere le decisioni anche sanitarie per la minore.
In questo senso, d'altronde, sono le conclusioni del curatore speciale, che ha incontrato la ragazza (riferendo peraltro il suo desiderio di non essere sentita in Tribunale). CP_
4.2. Allo stato non vi sono quindi le condizioni per prevedere tempi di permanenza di con il padre. La scelta sul punto deve invero essere rimessa agli operatori della comunità o comunque dei Servizi Sociali, che potranno comprendere se e quando vi saranno le condizioni, anche cliniche, per un eventuale riavvicinamento.
4.3. Va mantenuto, quindi, in via amministrativa, l'incarico già conferito ai Servizi Sociali, per almeno un altro anno, con possibilità di segnalare alla Procura minorile eventuali situazioni di pregiudizio.
Gli assistenti valuteranno quale tipo di strumento sia più indicato per sostenere il nucleo familiare (incontri con i genitori, educativa domiciliare/centro diurno in caso di dimissioni dalla comunità etc.).
4.4. Venendo agli aspetti economici, risulta che:
(a) il ricorrente abbia lavorato come autotrasportatore fino al 2.8.24 (cfr. “estratto conto previdenziale”), con un guadagno di circa € 1600/1800 (cfr. buste paga e dichiarazioni rese in udienza); in seguito, risulta un'indennità AS per € 2105 lordi ad agosto 2024; le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 10264 nel 2021, € 20094 nel 2022, € 19125 nel 2023; egli paga € 370 di locazione (ve n'è traccia negli estratti conto);
(b) la resistente ha prodotto certificazioni uniche per € 907 nel 2021, € 9167 nel 2022, € 585 nel 2022; ha dichiarato di aver lavorato qualche ora nelle pulizie (con paga € 300, cfr. verbale dell'11.6.24); al momento risulta disoccupata;
negli estratti conto compaiono tuttavia versamenti dell'indennità AS (€ 168 il 13.5.24, € 427 il 10.4.24, € 425 il 12.3.24, € 453 il 13.2.24 etc.); paga € 300 di locazione e spese condominiali (non documentato, ma nemmeno contestato);
(c) l'assegno unico di € 114 circa è percepito per intero dalla madre (cfr. estratto conto;
fino a febbraio 2024 era pari a quasi € 400).
4.4.1. L'assegno di mantenimento per i figli, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., va determinato in base a: i redditi dei genitori (come sopra ricostruiti); il tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio e le loro attuali esigenze (trattasi di un ragazzo appena maggiorenne e di una ragazza di quindici anni con esigenze di assistenza); i tempi di permanenza con i genitori e i relativi compiti di cura assunti (qui interamente dalla madre).
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Il ricorrente ha chiesto di confermare gli € 500 complessivi vigenti, mentre la resistente vorrebbe un aumento ad € 350 per ogni figlio.
Rispetto alla separazione, la crescita dei ragazzi, il venir meno del pur limitato mantenimento diretto, i CP_ problemi di salute di , la diminuzione dell'assegno unico militano per un aumento del contributo;
tuttavia, la disoccupazione di entrambi i genitori e la percezione dell'a.u. da parte della madre spingono nella direzione contraria.
Il Collegio reputa dunque equo dare continuità all'assegno pattuito nel 2021, anche considerando che, a parte un paio di mensilità, esso risulta regolarmente versato. Con la rivalutazione monetaria, tolto il primo anno, l'importo viene quindi aggiornato ad € 570 (€ 285 a figlio), sempre oltre al 50% delle spese straordinarie. La decorrenza dell'aumento può essere fissata dal momento della decisione, essendo il pregresso coperto dai provvedimenti provvisori e salva la facoltà di chiedere gli arretrati Istat.
5. Le domande del ricorrente sull'affidamento e i tempi di permanenza della prole con i genitori non sono state accolte, ma è stata stabilita una misura dell'assegno più vicina a quella da lui indicata. Considerando che il padre, pur non vedendo i figli da tempo, di fatto non ha offerto resistenza ai provvedimenti provvisori adottati, si giustifica la compensazione di metà delle spese di lite, ponendo la restante metà a carico del ricorrente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre considerare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale dal valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare, per l'intero: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (perché sono state solo acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e non sono state redatte memorie finali). Al totale, decurtato a 1/2 (e cioè € 1904) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%, nonché c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
5.1. Tra le parti e il curatore speciale le spese di lite meritano di essere compensate per intero, tenuto conto della delicata situazione dei minori e del lavoro svolto a sostengo del nucleo, senza che la nomina sia stata imposta da uno solo dei genitori. I compensi verranno liquidati con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 28.11.23, che ha pronunciato il divorzio tra le parti – provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza: CP_
− dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre, con residenza anagrafica presso la stessa;
stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per la figlia (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ricorda al padre che, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., «il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione»;
− dispone che la figlia frequenti il padre se, come e quando lo vorrà, con l'eventuale supporto dei Servizi Sociali;
− con decorrenza dalla data della presente sentenza, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 570,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 285,00 ciascuno), da versarsi
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entro il giorno 20 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− incarica i Servizi Sociali di Brescia affinché, per almeno la durata di un anno, in via amministrativa:
1. mantengano i contatti con il nucleo familiare, anche allargato agli ascendenti, a eventuali nuovi compagni e ad altre figure significative per la minore;
2. ascoltino per quanto possibile la minore, monitorando il suo stato psico-fisico;
3. valutino l'interesse della figlia a incontrare il padre;
4. se del caso, organizzino incontri nelle forme ritenute più giuste, anche protette;
5. suggeriscano a genitori e figli eventuali percorsi di sostegno educativo-psicologico;
6. riferiscano alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali gravi pregiudizi;
− compensa per 1/2 le spese del presente giudizio e condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente della restante parte, quantificata in € 1904,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
− compensa per intero le spese tra le parti e il curatore speciale, liquidato con separato decreto.
Brescia, 27/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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