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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5833/2022 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. V. Esposito, Parte_1 con cui elett. dom. in Curti (CE) alla via Piave n. 53, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura CP_1 generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere titolare della pensione n. 07210885 Cat. INVCIV con decorrenza dal 01/12/2018, e di non aver mai ricevuto convocazione a visita di revisione prevista, in base al verbale del 26/11/2018, nel novembre 2020;
- di aver rappresentato all' con due distinte mail, di non aver ricevuto alcuna CP_1 convocazione a visita di revisione;
- di aver presentato nuova domanda amministrativa, per evitare un eventuale indebito e subire la cessazione del godimento dell'indennità di accompagnamento, con conferma delle prestazioni già in precedenza riconosciute;
- che, con nota del 06/06/2022, l' comunicava la riliquidazione della pensione CP_1
a far data dal 01/12/2020 e fino 06/2022, con un indebito di € 9.416,22. Eccepita l'omessa comunicazione a visita di revisione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “A) Dichiarare irripetibile il pagamento indebito de quo e/o annullare la pretesa avversa, e, per l'effetto, dichiarare non tenuto il ricorrente a restituire all' la somma di euro 9.416,22 richiesta CP_1 con provvedimento amministrativo datato 06/06/2022; B annare l in persona del suo CP_1 legale rapp.te p.t., alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a favo corrente sig. PT
. Spese vinte, con attribuzione.
[...]
1 Si costituiva tardivamente l' che, con articolata memoria, dedotta la regolare CP_1 comunicazione della convocazione a visita, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Rinviata per discussione con termine per note, la causa giungeva all'udienza del 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va in primo luogo osservato che, ai sensi dell'art. 80, co. 3, D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008, “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_1
l'interessato, a cui sia stata notificata l ione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data CP_1 della sospensione medesima. Ove, i o ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”. Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti dalle parti, non può ritenersi perfezionata la comunicazione della convocazione a visita di revisione da parte dell' CP_1 in quanto effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza (“via Roma n. anziché “via Roma n. 75”, indirizzo che, tra l'altro, risulta sia nelle comunicazioni di liquidazione del giugno 2022, sia nei verbali di visita del 2018 e del 2022, prodotti CP_1 da parte ricorrente, oltre che dal certificato di residen Deve dunque ritenersi che condizione necessaria per l'adozione di un provvedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione è che all'interessato sia stata notificata la convocazione e che lo stesso non si presenti a visita senza giustificato motivo. Tali presupposti non sussistono nel caso in esame, in cui vi è una difformità tra l'indirizzo di residenza e quello presso cui risulta effettuata la comunicazione, che non consente di poter ritenere operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 C.C. La mancata presentazione alla visita di revisione, pertanto, deve ritenersi non addebitabile all'interessato, in quanto notificata per compiuta giacenza presso un indirizzo diverso da quello di residenza. In difetto di una valida ed efficace convocazione a visita, deve ritenersi la carenza delle condizioni richieste dalla legge, sopra indicate, per procedere alla sospensione della prestazione in godimento. In ogni caso, l' non ha neppure dimostrato di aver notificato al ricorrente il CP_2 provvedimento di sospensione della prestazione, che deve precedere la notifica del provvedimento di revoca e differenziarsi da quest'ultimo, in modo tale da lasciar decorrere il termine di 90 giorni entro cui il percettore ha la possibilità di fornire delle giustificazioni,
2 né ha provato di essersi attivato al fine di richiedere giustificazioni in seguito alla sospensione stessa, come previsto dalla normativa sopra richiamata. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto, con condanna dell' alla CP_1 restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibile l'importo pari ad € 9.416,22 richiesto dall' a titolo di indebito con comunicazione datata 06/06/2022, per CP_1 le ragioni di arte motiva, condannando l' alla restituzione in favore di CP_1 parte ricorrente delle somme eventualmente trat a tale titolo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 0 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 12/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5833/2022 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. V. Esposito, Parte_1 con cui elett. dom. in Curti (CE) alla via Piave n. 53, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura CP_1 generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2022, la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere titolare della pensione n. 07210885 Cat. INVCIV con decorrenza dal 01/12/2018, e di non aver mai ricevuto convocazione a visita di revisione prevista, in base al verbale del 26/11/2018, nel novembre 2020;
- di aver rappresentato all' con due distinte mail, di non aver ricevuto alcuna CP_1 convocazione a visita di revisione;
- di aver presentato nuova domanda amministrativa, per evitare un eventuale indebito e subire la cessazione del godimento dell'indennità di accompagnamento, con conferma delle prestazioni già in precedenza riconosciute;
- che, con nota del 06/06/2022, l' comunicava la riliquidazione della pensione CP_1
a far data dal 01/12/2020 e fino 06/2022, con un indebito di € 9.416,22. Eccepita l'omessa comunicazione a visita di revisione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “A) Dichiarare irripetibile il pagamento indebito de quo e/o annullare la pretesa avversa, e, per l'effetto, dichiarare non tenuto il ricorrente a restituire all' la somma di euro 9.416,22 richiesta CP_1 con provvedimento amministrativo datato 06/06/2022; B annare l in persona del suo CP_1 legale rapp.te p.t., alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a favo corrente sig. PT
. Spese vinte, con attribuzione.
[...]
1 Si costituiva tardivamente l' che, con articolata memoria, dedotta la regolare CP_1 comunicazione della convocazione a visita, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Rinviata per discussione con termine per note, la causa giungeva all'udienza del 10/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va in primo luogo osservato che, ai sensi dell'art. 80, co. 3, D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008, “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_1
l'interessato, a cui sia stata notificata l ione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data CP_1 della sospensione medesima. Ove, i o ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”. Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti dalle parti, non può ritenersi perfezionata la comunicazione della convocazione a visita di revisione da parte dell' CP_1 in quanto effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza (“via Roma n. anziché “via Roma n. 75”, indirizzo che, tra l'altro, risulta sia nelle comunicazioni di liquidazione del giugno 2022, sia nei verbali di visita del 2018 e del 2022, prodotti CP_1 da parte ricorrente, oltre che dal certificato di residen Deve dunque ritenersi che condizione necessaria per l'adozione di un provvedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione è che all'interessato sia stata notificata la convocazione e che lo stesso non si presenti a visita senza giustificato motivo. Tali presupposti non sussistono nel caso in esame, in cui vi è una difformità tra l'indirizzo di residenza e quello presso cui risulta effettuata la comunicazione, che non consente di poter ritenere operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 C.C. La mancata presentazione alla visita di revisione, pertanto, deve ritenersi non addebitabile all'interessato, in quanto notificata per compiuta giacenza presso un indirizzo diverso da quello di residenza. In difetto di una valida ed efficace convocazione a visita, deve ritenersi la carenza delle condizioni richieste dalla legge, sopra indicate, per procedere alla sospensione della prestazione in godimento. In ogni caso, l' non ha neppure dimostrato di aver notificato al ricorrente il CP_2 provvedimento di sospensione della prestazione, che deve precedere la notifica del provvedimento di revoca e differenziarsi da quest'ultimo, in modo tale da lasciar decorrere il termine di 90 giorni entro cui il percettore ha la possibilità di fornire delle giustificazioni,
2 né ha provato di essersi attivato al fine di richiedere giustificazioni in seguito alla sospensione stessa, come previsto dalla normativa sopra richiamata. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto, con condanna dell' alla CP_1 restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibile l'importo pari ad € 9.416,22 richiesto dall' a titolo di indebito con comunicazione datata 06/06/2022, per CP_1 le ragioni di arte motiva, condannando l' alla restituzione in favore di CP_1 parte ricorrente delle somme eventualmente trat a tale titolo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 0 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 12/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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