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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/12/2024, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2323/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Antonio Maria Millesoli, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nato a [...] il [...], (CF Parte_2
), rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._2
giudizio dall'avv. Rosanna Catalano, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti, personalmente comparse, non volendosi riconciliare, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.05.2024, i coniugi , premesso di Parte_3
essersi separati consensualmente, giusta decreto di omologa n. 999/2020, emesso dal
Tribunale di Catania il 30.3.2020, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a
Catania in data 9.7.2009, alle condizioni di cui al ricorso e confermate all'udienza del
4.12.2024, precisando che dalla loro unione non erano nati figli
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del loro divorzio, chiedendo al Tribunale di non adottare alcuna statuizione di ordine economico, avendo le parti già regolato tra loro ogni questione economica.
Tanto premesso, poiché tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
2 Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Catania il 9.7.2009 tra e Parte_1 Parte_2
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania
al n. 378, parte 2, serie A, dell'anno 2009.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13.12.2024.
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
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