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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1858/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1858/2022 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Emilio Spadola e Massimo Giannotti Parte_1
-appellante-
contro con il patrocinio degli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro COroparte_1
-appellata ed appellante incidentale-
-
in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 17/10/2022 e depositata in pari data, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18/06/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello avverso l'ordinanza n. Rep. 3090/2022
(R.G. n. 2021/6747), emessa ex art. 702- ter, sesto comma, c.p.c., dal Tribunale di Modena, in persona del Giudice Dott. Roberto Masoni, in data 17 ottobre 2022, e comunicata via pec in pari data, disattese e respinte tutte le domande e le eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito formulate da controparte, così giudicare: in accoglimento di tutti i motivi proposti in atti dall'appellante, qui da intendersi integralmente richiamati o per ogni altro ulteriore motivo, in riforma integrale della appellata ordinanza del Tribunale di Modena, pronunciate le declaratorie del caso:
- Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale e/o da contatto sociale del e conseguentemente condannarla al risarcimento della somma di COroparte_1
€. 30.166,60, o a quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione pagina 1 di 11 monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli investimenti (versamento) sino alla pubblicazione della sentenza, con applicazione degli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno, come da giurisprudenza costante, oltre ancora gli interessi sulla somma così risultante dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- Respingere l'appello incidentale proposto ex adverso, poiché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre accessori, IVA, CPA come per legge), relative al presente giudizio di appello e al giudizio di primo grado, con conseguente ripetizione delle spese processuali, di registrazione della ordinanza impugnata e di Consulenza Tecnica di Ufficio di primo grado;
nonché delle spese del Consulente Tecnico di parte e di mediazione.”
Per l'appellata ed appellante incidentale COroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c., per i motivi esposti in atti, o in subordine ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione a tutte le CP_1 domande risarcitorie avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione risarcitoria della
SI.ra per carenza dei presupposti di legge;
Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello avversario perché infondato, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla SI.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere, ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della stessa nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di parte appellante;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in CP_2 favore di parte appellante, ridurre l'importo da corrispondere a quest'ultima secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
- nella denegata ipotesi in cui si ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte appellante, gli CP_2 interessi legali dovranno decorrere dalla domanda al saldo, senza alcun riconoscimento di rivalutazione monetaria;
IN VIA INCIDENTALE:
- in riforma dell'Ordinanza, in accoglimento dei motivi di appello proposti in via incidentale dalla
Banca, come esposti in narrativa, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie avversarie per responsabilità extracontrattuale e precontrattuale, per intervenuto decorso del relativo termine prescrizionale;
IN VIA ISTRUTTORIA pagina 2 di 11 - dichiarare inammissibili le richieste istruttorie avversarie per le motivazioni indicate in atti;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., , premettendo di essere cliente di da Parte_1 COroparte_1 oltre 10 anni rispetto all'epoca dei fatti di causa, richiedeva al Tribunale di Modena, in relazione all'investimento della somma di Euro 30.166,60 nell'acquisto di quattro diamanti, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale e/o da contatto sociale dell'istituto resistente e conseguentemente la sua condanna al risarcimento della somma di €.30.166,60 ovvero quella diversa da accertarsi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole date di acquisto delle pietre al saldo.
La ricorrente produceva le proposte di acquisto compilate dall'operatore della Banca e le relative conferme, i contratti di custodia delle pietre, le SIT sugli aggiornamenti degli investimenti, la brochure consegnatale dal personale della Banca, evidenziando peraltro di non aver mai avuto alcun contatto con personale della ID, in quanto tutto il rapporto era stato gestito da personale del CP_1
Allegava quindi la ricorrente di avere appreso nel 2018 dalla stampa e dalla televisione che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva sanzionato ID e il per l'attività di CP_1 vendita dei diamanti e che, contrariamente a quanto rappresentato nel corso degli anni dai consulenti di fiducia del il valore dei preziosi acquistati era notevolmente inferiore rispetto al prezzo CP_1 corrisposto per l' acquisto e che non era agevole la rivendita degli stessi, senza possibilità pertanto di realizzare l'utile più volte promessole;
inoltre, alcun risultato aveva avuto la trattativa con la resistente per ottenere il ristoro dei danni, avendo il offerto solo il 60% della somma investita. CP_1
Si costituiva in giudizio la società e contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla COroparte_1 ricorrente;
eccepiva la prescrizione della domanda risarcitoria, la carenza di legittimazione passiva, assumendo di avere svolto attività di mera segnalazione, restando formalmente e sostanzialmente estranea all'offerta commerciale ID e alle informazioni che quest'ultima forniva nel materiale illustrativo;
sosteneva quindi di essersi astenuta dallo svolgimento di un'attività di promozione o sollecitazione dell'adesione all'offerta e l'assenza di prova di comportamenti scorretti o esorbitati dalla mera segnalazione della Banca oltre che nonché l'inconcludenza dei richiami al Provvedimento
AGCM e comunque a pratiche commerciali scorrette.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 17/10/2022, pronunciando nella causa n. R.G. 6747/2021, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, rilevata l'assenza di responsabilità in capo al , rigettava la domanda formulata da , che condannava al pagamento CP_1 Parte_1 delle spese di giudizio.
Il Tribunale riteneva che la resistente si era limitata ad espletare attività di intermediazione nell'acquisto dei preziosi, che la cliente aveva acquistato direttamente dalla società ID, per cui il rapporto si era instaurato esclusivamente tra la e quest'ultima società e che comunque la Pt_1 ricorrente era da ritenersi “cliente esperta” per cui non poteva ignorare di aver acquistato i diamanti non dal bensì da ID, con cui la stessa aveva concluso i due contratti di acquisto dei diamanti, CP_1 non essendo altresì credibile che la poteva ignorare che solo a seguito della diffusione delle Pt_1 notizie anche televisive sulla scarsa trasparenza della gestione di diamanti di investimento da parte di
ID la stessa avesse acquisito contezza della reale situazione. pagina 3 di 11 Nessun pregio infine veniva riconosciuto dal Tribunale in relazione alla fattispecie in esame al provvedimento di AGCOM.
***
L'ordinanza del Tribunale di Modena, che ha deciso nei termini sopra indicati, è stata impugnata da la quale ha richiesto la riforma della gravata ordinanza reiterando le domande Parte_1 formulate in primo grado.
Si è costituita in appello la società che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità COroparte_1 dell'appello; nel merito, ne ha richiesto il rigetto ed in via subordinata, la limitazione del risarcimento ex art. 1227, secondo comma c.c.; ha quindi formulato appello incidentale in ordine al rigetto della eccezione di prescrizione.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18/06/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e note di replica.
***
La Corte esamina preliminarmente l'unico motivo dell'appello incidentale, con cui la società CP_1
lamenta l'erroneità della gravata ordinanza laddove ha rigettato la sua eccezione di prescrizione
[...] del diritto vantato da . Parte_1
Sostiene l'appellante incidentale che nel caso di specie il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui la società ha posto in essere la condotta contra ius, da individuarsi CP_1 nell'“insieme di condotte scorrette ed ingannevoli che la avrebbe posto in essere all'atto della CP_2 stipula dei contratti di compravendita per cui è causa e cioè nel momento in cui la “avrebbe CP_2 prospettato alla SI.ra l'acquisto delle pietre come una scelta sicura, fornendo altresì Pt_1 rassicurazioni in relazione al valore reale dei diamanti”, per cui il danno sarebbe stato percepibile dalla quindi si sarebbe verificato al momento dell'acquisto dei diamanti e non al momento indicato Pt_1 dal primo giudice e cioè nel momento della scoperta da parte della medesima che l'investimento propostole non le avrebbe portato i vantaggi economici promessi.
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, tenendo conto che la prescrizione decorre secondo la disposizione dell'art. 2935 cc “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ciò coincidente nel momento in cui la era venuta a conoscenza solo al momento del fallimento della società ID Pt_1 che i diamanti acquistati non avevano le quotazioni di mercato indicato nei report a lei consegnati
(gennaio 2019) e che comunque solo nel 2018 era venuta a conoscenza da notiziari televisivi del provvedimento sanzionatorio comminato da AGCOM alla società ID, risulta evidente che il dies a quo del termine prescrizionale va individuato al più tardi nel novembre 2018 per cui l'azione intrapresa dalla risulta tempestiva, con conseguente conferma della infondatezza della eccezione di Pt_1 prescrizione sollevata anche in questo grado da . CP_1
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Passando all'esame dell'appello principale, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa da parte del primo giudice, che non si è pronunciato “su parte delle specifiche domande proposte dalla ricorrente quali responsabilità da contatto sociale, sulla violazione degli obblighi informativi in capo alla Banca, sulla contestata responsabilità precontrattuale e da fatto illecito. pagina 4 di 11 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante sostiene l'erroneità della gravata ordinanza laddove il primo giudice ha accertato il ruolo di mero segnalatore del e ha quindi ha CP_1 escluso alcuna responsabilità in capo all'appellata società nella fase delle trattative che hanno condotto all'acquisto dei diamanti, oltre che la sussistenza di pratiche commerciali scorrette da parte della medesima.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata ordinanza laddove il primo giudice non ha accertato che “la responsabilità in capo alla Banca sorgerebbe in ragione della violazione dell'affidamento che la SI.ra avrebbe riposto nella diligenza della stessa, derivante Pt_1 dalla sua posizione professionale” così omettendo di valutare anche tale titolo di responsabilità.
***
La domanda risarcitoria di si fonda sull'assunto in punto di fatto che erano a lei stati Parte_1 forniti dall'appellato informazioni ingannevoli o comunque fuorvianti e parziali sulle CP_1 caratteristiche dell'investimento consistente nell'acquisto di diamanti dalla società Intermarket Diamond Business s.p.a., sul prezzo dei diamanti, su alcune rilevanti caratteristiche dell'operazione di acquisto e, più in generale, sulla sua convenienza economica.
La vicenda della vendita da parte di ID dei cosiddetti diamanti da investimento ad un considerevole numero di clienti del era stata esaminata in maniera approfondita sia dall'AGCM nella CP_1 decisione del 30/10/2017 (decisione AGCM PS 10677/2'17) con la quale le società ID e CP_1 erano state sanzionate per violazione della disciplina in tema di tutela per le pratiche commerciali scorrette e sia dal TAR Lazio che aveva respinto i ricorsi avverso quella pronuncia. (Sentenza n.
10967/2018 per quanto riguarda la posizione di e n. 10968/2018 per quanto riguarda la CP_1 posizione di IDM;
decisione poi confermata, quanto alla sussistenza delle pratiche commerciali scorrette di dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2081/2021) CP_1
A ben vedere, la ha riproposto nella presente sede civile e con specifico riguardo Pt_1 all'operazione di acquisto di diamanti in oggetto, le medesime censure che sono state scrutinate e ritenute fondate sia dall'AGCM e sia dal giudice amministrativo quali profili incidenti anche sulla validità di essa, integranti una responsabilità risarcitoria del . CP_1
Le informazioni ingannevoli ed omissive all'appellante fornite dall'appellata società avrebbero riguardato:
a)il prezzo di vendita dei diamanti, autonomamente fissato da ID e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato e pubblicato su giornali economici;
b)l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti;
c)la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita era rappresentato dalla stessa ID.
L'appellata ha respinto ogni addebito assumendo di essersi limitata a svolgere, così come CP_1 per tutti gli altri clienti coinvolti nella vicenda, una funzione di segnalazione a ID dell'interesse manifestato dalla per l'acquisto di diamanti, sulla base del materiale informativo predisposto Pt_1 dalla stessa ID e quindi a porre il primo in contatto con quest'ultima per ogni questione inerente l'eventuale definizione dell'operazione, senza assumere alcuna responsabilità in merito alle caratteristiche della stessa;
ritiene cioè il di essere rimasto estraneo al rapporto contrattuale CP_1
e commerciale instauratosi tra e ID così come alle informazioni fornite da Parte_1 quest'ultima al riguardo. pagina 5 di 11 Ciò sosteneva richiamando il contenuto dell'accordo di collaborazione stipulato con ID del 6/09/2011 CO CO (doc. 4 fascicolo ) e del modulo di acquisto diamanti predisposto da ID (doc. 5 fascicolo ).
***
Le doglianze sono fondate per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, la Corte premette che, con provvedimento del 20.9.2017 (confermato dalla sentenza n.
10967/2018 del TAR Lazio, a sua volta confermata dalla sentenza n. 2081/2021 del Consiglio di Stato, che si è limitato a ridurre l'importo della sanzione applicata alla banca), AGCM ha inflitto a CP_1
la sanzione pecuniaria di € 3.350.000 per “la pratica commerciale descritta nel punto II, lettera
[...]
A), del presente provvedimento1 posta in essere dalle società Parte_2
e che costituisce, per le ragioni e
[...] COroparte_3 COroparte_4 COroparte_1 nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 comma
1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo” vietandone l'ulteriore continuazione in quanto detta pratica, “concernente le modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su ” è “contraria CP_5 alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato da ID come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista ID che vanta una leadership europea.”. CO In particolare, AGCM ha rilevato che la pratica commerciale in questione era imputabile anche a
(oltre che a ID), in quanto “gli Istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la responsabilità nell'attività di vendita dei diamanti di ID, con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inferisce sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela”. CO Nello specifico AGCM ha accertato che ID aveva stipulato accordi commerciali con finalizzati alla vendita dei diamanti, che avevano interessato l'operatività di tutta la rete agenziale della banca e che prevedevano una provvigione per l'istituto di credito parametrato al volume di vendita (dal 5 al
15%); che i funzionari bancari, ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti, proponevano alla clientela, qualora ricorressero determinati requisiti patrimoniali e un'inclinazione a investire, l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa;
che detti funzionari, vincolati dall'accordo di collaborazione con ID, utilizzavano il materiale divulgativo predisposto da ID per illustrare l'investimento e che in tale materiale l'acquisto di diamanti veniva proposto, per diversificare il patrimonio del cliente, come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui era agevole controllare l'andamento in ragione della periodica pubblicazione delle quotazioni ID su quotidiani economico-finanziari; che essi curavano la compilazione e l'invio a ID del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e
ID, nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale, qualora il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di ID. pagina 6 di 11 Alla luce di tali elementi, AGCM ha ritenuto che la banca aveva di fatto permesso e agevolato la realizzazione della pratica scorretta attraverso la messa a disposizione delle sedi e alla luce delle modalità con le quali si realizzava l'offerta dei prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto, contribuendo a condizionare le scelte del cliente che, come rilevato anche da era portato ad affidarsi all'attività di consulenza svolta dal personale degli CP_6 istituti di credito, portatore di specifiche qualifiche e competenze in ordine agli investimenti tradizionali.
Ora, secondo la giurisprudenza della S.C., “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l.
n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva” (Cass., n. 13846/2019), e ancora: “Nel giudizio promosso dall'assicurato per il risarcimento del danno patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza, tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante per la Concorrenza ha una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere, senza violazione del principio "praesumptum de praesumpto non admittitur", che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, nel quale è ricompreso, come essenziale componente, il danno subito dal singolo assicurato.” (Cass.n. 11904/2014), e più di recente: “In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione” (Cass., n. 23655/2021). In particolare, con quest'ultima decisione, la S.C. ha osservato che gli stessi principi enunciati con riferimento agli illeciti antitrust valgono anche in materia di clausole vessatorie o abusive e dei relativi accertamenti e valutazioni da parte dell'Autorità Garante, tenuto conto delle ragioni ispiratrici che prendono le mosse dalla funzione stessa assolta nel sistema dalla pubblica tutela erogata attraverso gli strumenti di public enforcement; ne discende che alla valutazione di non chiarezza e comprensibilità della clausole del testo contrattuale emessa dal Garante debba essere attribuito un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relativo alle stesse clausole.
Si tratta di una presunzione legale, pur suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge ma desunta dal sistema e in particolare dalla funzione stessa nel nostro ordinamento assegnata agli strumenti di public enforcement, analoga nella sua matrice a quella ravvisata dalla più recente giurisprudenza in tema di nesso causale fra inadempimento informativo dell'intermediario finanziario e pregiudizio subito dall'investitore. E dunque “La citata presunzione genera un dovere di motivazione pagina 7 di 11 rafforzata e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma
4, del Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso tessuto contrattuale colpito dal provvedimento amministrativo”. Per le medesime ragioni, deve ritenersi che i principi in questione siano applicabili anche all'ipotesi di accertamento da parte dell'AGCOM di pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori quali quelle oggetto del presente giudizio.
Deve allora concludersi che, nel caso di specie, il primo giudice abbia errato nel non tenere in alcun conto il provvedimento dell'AGCM; con esso, invero, l'Autorità ha descritto le modalità delle condotte denunciate, rilevando che esse hanno agevolato l'attuazione della condotta di ID, come confermato anche dal fatto che tra quest'ultima e la banca vi fosse un accordo di collaborazione. Orbene, poiché la condotta allegata dall'appellante coincide con quella che AGCM ha accertato essere stata tenuta in generale nei confronti dei clienti acquirenti di diamanti da ID, sarebbe stato onere di provare di avere tenuto nel caso di specie un diverso comportamento;
detta dimostrazione CP_1 non è stata però fornita, essendosi la banca limitata a dedurre di avere svolto mera attività di segnalazione e richiamando al riguardo il contenuto dell'accordo con ID, nonché del materiale illustrativo e informativo messo a disposizione dei clienti, che escludevano ogni responsabilità della banca in ordine ai contratti aventi ad oggetto l'acquisto di diamanti da ID.
Appare però evidente – e anche sotto questo profilo non può condividersi quanto affermato dal primo giudice – che l'autore dell'illecito non possa essere esonerato da responsabilità per il fatto di aver preventivamente informato il potenziale danneggiato che non sarebbe stato responsabile di eventuali danni, e che non possono avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi acquirenti le clausole di esonero della responsabilità contenute nell'accordo tra la banca e ID, efficaci unicamente nei confronti de contraenti.
Le condotte contestate devono considerarsi dunque adeguatamente provate, con conseguente accoglimento delle formulate doglianze.
Per quanto concerne poi la responsabilità della banca derivante dalle suddette condotte, vale la pena richiamare la sentenza n. 2081/2021 del Consiglio di Stato, che al punto 5.1 ha affermato, con argomentazioni che si condividono pienamente, che: “5.1 …..Deve, invero, escludersi che il ruolo della
Banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni contrattuali che regolavano i rapporti con ID e né rileva che l'appellante non abbia mai COroparte_3 partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al riguardo, è sufficiente CP_7 richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla nella dinamica contrattuale CP_2 complessiva in cui il consumatore era coinvolto:
a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra ID e , la banca era tenuta a mettere a CP_1 disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da ID, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla ID le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; pagina 8 di 11 b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con ID, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza);
c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d.
“referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; […] E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza”.
Quanto alla natura di tale responsabilità, deve ritenersi che essa vada ascritta alla fattispecie della responsabilità da contatto sociale qualificato;
in proposito la S.C. ha affermato che “La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico” (Cass., n. 29711/2020); nel caso di specie CO CO
, in veste di professionista, ha disatteso l'obbligo di fornire alla (da anni cliente di Pt_1
e che pertanto aveva fatto affidamento sulla correttezza e completezza delle informazioni ricevute, nonché sulla generale affidabilità complessiva dell'intermediaria), informazioni complete, corrette e trasparenti, tenuto conto della asimmetria informativa esistente.
In particolare, richiamando ancora C.d.S. n. 2081/2021, “..deve ricordarsi che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, 19 settembre 2017, n. 4878) grava sul professionista un obbligo di chiarezza e completezza dei messaggi promozionali al fine di evitare qualsivoglia forma di aggancio scorretta e ingannevole, ciò in quanto l'opera di completezza e chiarezza informativa previste dalla normativa a tutela dei consumatori richiede che ogni messaggio rappresenti i caratteri essenziali di quanto mira a reclamizzare e sanziona la loro omissione, a fronte della enfatizzazione di taluni elementi, qualora ciò rendo non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini dell'offerta o del prodotto, così inducendo il consumatore, attraverso il falso convincimento del reale contenuto degli stessi, in errore, condizionandolo nell'assunzione di comportamento economico che altrimenti non avrebbe avuto”.
***
pagina 9 di 11 In relazione alla questione relativa all'accertamento del danno cagionato dalla condotta illecita – che deve ritenersi pari alla differenza tra il prezzo di mercato dei diamanti alla stregua dei listini internazionali e il prezzo di vendita, dovendo considerarsi irrilevante l'eventuale successivo aumento o diminuzione del suddetto valore in dipendenza dell'andamento del mercato - si osserva che nel procedimento davanti all'AGCM è stato accertato, principalmente alla stregua dello studio effettuato dalla del febbraio 2017, basato sul confronto gli andamenti dei principali benchmark di CP_6 riferimento, ossia il listino Rapaport per le quotazioni all'ingrosso e l'IDEX-DRB per il mercato al dettaglio, che, anche aggiungendo al riferimento IDEX-DRB (che già comprende un significativo margine medio al dettaglio riferito a negozi di alta gamma) il valore dell'IVA e delle commissioni pagate alle banche, la differenza tra il prezzo di riferimento così ottenuto e quello effettivamente praticato da ID dal 2009 risulta in media superiore del 30% e addirittura crescente tra il 2012 e il
2016; l'esistenza di tale differenza emerge anche dagli studi dei consulenti ID. Ha in proposito sottolineato l'AGCM che, sebbene debba essere riconosciuta la libertà del professionista di determinare il prezzo del bene o dei servizi venduti, non risponde a logiche di correttezza il fatto che tale prezzo venga prospettato falsamente come quotazione di mercato del diamante e quindi come espressione del valore in sé della pietra, laddove in realtà il prezzo includa margini ben superiori a quelli che si potevano ragionevolmente attendere sulla base del benchmark
IDEX-DRB; invero, dell'ampia differenza esistente tra valore della pietra e prezzo di vendita praticato da ID e presentato come quotazione del diamante il consumatore non è stato in alcun modo avvertito.
Ora, tenendo conto che il danno nel caso di specie non può essere quantificato nel suo preciso ammontare, lo stesso va determinato equitativamente alla stregua del parametro costituito dall'accertamento di AGCM;
pertanto, considerato che il prezzo pagato dagli acquirenti dei diamanti venduti da ID era, mediamente, superiore di circa il 30% al corrispondente prezzo del mercato al dettaglio (risultante dal listino IDEX – DRB), maggiorato di IVA, e tenuto conto che l'appellante ha acquistato diamanti per complessivi € 30.166,60 (rispettivamente € 15.012,12 in data 4/10/2010 ed € 15.154,50 in data 17/11/2011), appare equo determinare il danno, a tali date, in € 9.050,00 (differenza tra il prezzo pagato e quello di mercato).
Non appare inoltre ravvisabile il concorso colposo ex art. 1227, primo comma c.c. dell'acquirente nella produzione del danno, non potendo considerarsi a carico di quest'ultimo l'onere di verificare, avvalendosi di informazioni provenienti da altre fonti, la correttezza commerciale della proposta ricevuta da una società, definitasi leader nel mercato della vendita al dettaglio dei diamanti, per di più avallata dal comportamento dalla banca della quale l'acquirente era cliente da anni, tenuto conto della condotta decettiva dell'istituto di credito e della totale insussistenza di qualsiasi violazione di norme di prudenza da parte dell'acquirente. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisone impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, l'appellata va condannata a pagare all'appellante, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 9.050,00 maggiorato di rivalutazione ed interessi all'attualità, e così la somma complessiva, equitativamente determinata, di € 13.155,85 (€ 6.693,57 ed € 6.462,28) ai valori attuali, oltre interessi legali successivi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, nonché a rimborsare all'appellato, soccombente, le spese di lite di entrambi i gradi. La Corte pone a definitivo carico dell'appellante le spese liquidate dal Tribunale a favore del CTU dr.
, pari ad € 1.500,00 oltre accessori di legge, con eventuale onere di rimborso Persona_1 all'appellante di quanto eventualmente anticipato a tale titolo. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di ed in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Parte_1 COroparte_1
Modena del 17/10/2022 così decide:
-Condanna al pagamento in favore di della somma di € 13.155,85, COroparte_1 Parte_1 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
-Condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio grado COroparte_1 Parte_1 di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in € 3.966,00 per compensi, € 382,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
-Pone definitivamente a carico di le spese di CTU pari al € 1.500,00 oltre accessori legge, CP_1 con eventuale onere di rimborso all'appellante di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Bologna il 07.03.2025
Il
Presidente
dott.
Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario- Estensore dott.Giovan Battista Esposito
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1858/2022 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Emilio Spadola e Massimo Giannotti Parte_1
-appellante-
contro con il patrocinio degli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro COroparte_1
-appellata ed appellante incidentale-
-
in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 17/10/2022 e depositata in pari data, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18/06/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello avverso l'ordinanza n. Rep. 3090/2022
(R.G. n. 2021/6747), emessa ex art. 702- ter, sesto comma, c.p.c., dal Tribunale di Modena, in persona del Giudice Dott. Roberto Masoni, in data 17 ottobre 2022, e comunicata via pec in pari data, disattese e respinte tutte le domande e le eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito formulate da controparte, così giudicare: in accoglimento di tutti i motivi proposti in atti dall'appellante, qui da intendersi integralmente richiamati o per ogni altro ulteriore motivo, in riforma integrale della appellata ordinanza del Tribunale di Modena, pronunciate le declaratorie del caso:
- Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale e/o da contatto sociale del e conseguentemente condannarla al risarcimento della somma di COroparte_1
€. 30.166,60, o a quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione pagina 1 di 11 monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dei singoli investimenti (versamento) sino alla pubblicazione della sentenza, con applicazione degli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno, come da giurisprudenza costante, oltre ancora gli interessi sulla somma così risultante dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- Respingere l'appello incidentale proposto ex adverso, poiché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre accessori, IVA, CPA come per legge), relative al presente giudizio di appello e al giudizio di primo grado, con conseguente ripetizione delle spese processuali, di registrazione della ordinanza impugnata e di Consulenza Tecnica di Ufficio di primo grado;
nonché delle spese del Consulente Tecnico di parte e di mediazione.”
Per l'appellata ed appellante incidentale COroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c., per i motivi esposti in atti, o in subordine ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione a tutte le CP_1 domande risarcitorie avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione risarcitoria della
SI.ra per carenza dei presupposti di legge;
Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello avversario perché infondato, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla SI.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere, ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della stessa nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di parte appellante;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in CP_2 favore di parte appellante, ridurre l'importo da corrispondere a quest'ultima secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
- nella denegata ipotesi in cui si ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte appellante, gli CP_2 interessi legali dovranno decorrere dalla domanda al saldo, senza alcun riconoscimento di rivalutazione monetaria;
IN VIA INCIDENTALE:
- in riforma dell'Ordinanza, in accoglimento dei motivi di appello proposti in via incidentale dalla
Banca, come esposti in narrativa, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie avversarie per responsabilità extracontrattuale e precontrattuale, per intervenuto decorso del relativo termine prescrizionale;
IN VIA ISTRUTTORIA pagina 2 di 11 - dichiarare inammissibili le richieste istruttorie avversarie per le motivazioni indicate in atti;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., , premettendo di essere cliente di da Parte_1 COroparte_1 oltre 10 anni rispetto all'epoca dei fatti di causa, richiedeva al Tribunale di Modena, in relazione all'investimento della somma di Euro 30.166,60 nell'acquisto di quattro diamanti, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale e/o da contatto sociale dell'istituto resistente e conseguentemente la sua condanna al risarcimento della somma di €.30.166,60 ovvero quella diversa da accertarsi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole date di acquisto delle pietre al saldo.
La ricorrente produceva le proposte di acquisto compilate dall'operatore della Banca e le relative conferme, i contratti di custodia delle pietre, le SIT sugli aggiornamenti degli investimenti, la brochure consegnatale dal personale della Banca, evidenziando peraltro di non aver mai avuto alcun contatto con personale della ID, in quanto tutto il rapporto era stato gestito da personale del CP_1
Allegava quindi la ricorrente di avere appreso nel 2018 dalla stampa e dalla televisione che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva sanzionato ID e il per l'attività di CP_1 vendita dei diamanti e che, contrariamente a quanto rappresentato nel corso degli anni dai consulenti di fiducia del il valore dei preziosi acquistati era notevolmente inferiore rispetto al prezzo CP_1 corrisposto per l' acquisto e che non era agevole la rivendita degli stessi, senza possibilità pertanto di realizzare l'utile più volte promessole;
inoltre, alcun risultato aveva avuto la trattativa con la resistente per ottenere il ristoro dei danni, avendo il offerto solo il 60% della somma investita. CP_1
Si costituiva in giudizio la società e contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla COroparte_1 ricorrente;
eccepiva la prescrizione della domanda risarcitoria, la carenza di legittimazione passiva, assumendo di avere svolto attività di mera segnalazione, restando formalmente e sostanzialmente estranea all'offerta commerciale ID e alle informazioni che quest'ultima forniva nel materiale illustrativo;
sosteneva quindi di essersi astenuta dallo svolgimento di un'attività di promozione o sollecitazione dell'adesione all'offerta e l'assenza di prova di comportamenti scorretti o esorbitati dalla mera segnalazione della Banca oltre che nonché l'inconcludenza dei richiami al Provvedimento
AGCM e comunque a pratiche commerciali scorrette.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 17/10/2022, pronunciando nella causa n. R.G. 6747/2021, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, rilevata l'assenza di responsabilità in capo al , rigettava la domanda formulata da , che condannava al pagamento CP_1 Parte_1 delle spese di giudizio.
Il Tribunale riteneva che la resistente si era limitata ad espletare attività di intermediazione nell'acquisto dei preziosi, che la cliente aveva acquistato direttamente dalla società ID, per cui il rapporto si era instaurato esclusivamente tra la e quest'ultima società e che comunque la Pt_1 ricorrente era da ritenersi “cliente esperta” per cui non poteva ignorare di aver acquistato i diamanti non dal bensì da ID, con cui la stessa aveva concluso i due contratti di acquisto dei diamanti, CP_1 non essendo altresì credibile che la poteva ignorare che solo a seguito della diffusione delle Pt_1 notizie anche televisive sulla scarsa trasparenza della gestione di diamanti di investimento da parte di
ID la stessa avesse acquisito contezza della reale situazione. pagina 3 di 11 Nessun pregio infine veniva riconosciuto dal Tribunale in relazione alla fattispecie in esame al provvedimento di AGCOM.
***
L'ordinanza del Tribunale di Modena, che ha deciso nei termini sopra indicati, è stata impugnata da la quale ha richiesto la riforma della gravata ordinanza reiterando le domande Parte_1 formulate in primo grado.
Si è costituita in appello la società che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità COroparte_1 dell'appello; nel merito, ne ha richiesto il rigetto ed in via subordinata, la limitazione del risarcimento ex art. 1227, secondo comma c.c.; ha quindi formulato appello incidentale in ordine al rigetto della eccezione di prescrizione.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18/06/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e note di replica.
***
La Corte esamina preliminarmente l'unico motivo dell'appello incidentale, con cui la società CP_1
lamenta l'erroneità della gravata ordinanza laddove ha rigettato la sua eccezione di prescrizione
[...] del diritto vantato da . Parte_1
Sostiene l'appellante incidentale che nel caso di specie il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui la società ha posto in essere la condotta contra ius, da individuarsi CP_1 nell'“insieme di condotte scorrette ed ingannevoli che la avrebbe posto in essere all'atto della CP_2 stipula dei contratti di compravendita per cui è causa e cioè nel momento in cui la “avrebbe CP_2 prospettato alla SI.ra l'acquisto delle pietre come una scelta sicura, fornendo altresì Pt_1 rassicurazioni in relazione al valore reale dei diamanti”, per cui il danno sarebbe stato percepibile dalla quindi si sarebbe verificato al momento dell'acquisto dei diamanti e non al momento indicato Pt_1 dal primo giudice e cioè nel momento della scoperta da parte della medesima che l'investimento propostole non le avrebbe portato i vantaggi economici promessi.
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, tenendo conto che la prescrizione decorre secondo la disposizione dell'art. 2935 cc “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ciò coincidente nel momento in cui la era venuta a conoscenza solo al momento del fallimento della società ID Pt_1 che i diamanti acquistati non avevano le quotazioni di mercato indicato nei report a lei consegnati
(gennaio 2019) e che comunque solo nel 2018 era venuta a conoscenza da notiziari televisivi del provvedimento sanzionatorio comminato da AGCOM alla società ID, risulta evidente che il dies a quo del termine prescrizionale va individuato al più tardi nel novembre 2018 per cui l'azione intrapresa dalla risulta tempestiva, con conseguente conferma della infondatezza della eccezione di Pt_1 prescrizione sollevata anche in questo grado da . CP_1
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Passando all'esame dell'appello principale, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa da parte del primo giudice, che non si è pronunciato “su parte delle specifiche domande proposte dalla ricorrente quali responsabilità da contatto sociale, sulla violazione degli obblighi informativi in capo alla Banca, sulla contestata responsabilità precontrattuale e da fatto illecito. pagina 4 di 11 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante sostiene l'erroneità della gravata ordinanza laddove il primo giudice ha accertato il ruolo di mero segnalatore del e ha quindi ha CP_1 escluso alcuna responsabilità in capo all'appellata società nella fase delle trattative che hanno condotto all'acquisto dei diamanti, oltre che la sussistenza di pratiche commerciali scorrette da parte della medesima.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata ordinanza laddove il primo giudice non ha accertato che “la responsabilità in capo alla Banca sorgerebbe in ragione della violazione dell'affidamento che la SI.ra avrebbe riposto nella diligenza della stessa, derivante Pt_1 dalla sua posizione professionale” così omettendo di valutare anche tale titolo di responsabilità.
***
La domanda risarcitoria di si fonda sull'assunto in punto di fatto che erano a lei stati Parte_1 forniti dall'appellato informazioni ingannevoli o comunque fuorvianti e parziali sulle CP_1 caratteristiche dell'investimento consistente nell'acquisto di diamanti dalla società Intermarket Diamond Business s.p.a., sul prezzo dei diamanti, su alcune rilevanti caratteristiche dell'operazione di acquisto e, più in generale, sulla sua convenienza economica.
La vicenda della vendita da parte di ID dei cosiddetti diamanti da investimento ad un considerevole numero di clienti del era stata esaminata in maniera approfondita sia dall'AGCM nella CP_1 decisione del 30/10/2017 (decisione AGCM PS 10677/2'17) con la quale le società ID e CP_1 erano state sanzionate per violazione della disciplina in tema di tutela per le pratiche commerciali scorrette e sia dal TAR Lazio che aveva respinto i ricorsi avverso quella pronuncia. (Sentenza n.
10967/2018 per quanto riguarda la posizione di e n. 10968/2018 per quanto riguarda la CP_1 posizione di IDM;
decisione poi confermata, quanto alla sussistenza delle pratiche commerciali scorrette di dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2081/2021) CP_1
A ben vedere, la ha riproposto nella presente sede civile e con specifico riguardo Pt_1 all'operazione di acquisto di diamanti in oggetto, le medesime censure che sono state scrutinate e ritenute fondate sia dall'AGCM e sia dal giudice amministrativo quali profili incidenti anche sulla validità di essa, integranti una responsabilità risarcitoria del . CP_1
Le informazioni ingannevoli ed omissive all'appellante fornite dall'appellata società avrebbero riguardato:
a)il prezzo di vendita dei diamanti, autonomamente fissato da ID e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato e pubblicato su giornali economici;
b)l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti;
c)la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita era rappresentato dalla stessa ID.
L'appellata ha respinto ogni addebito assumendo di essersi limitata a svolgere, così come CP_1 per tutti gli altri clienti coinvolti nella vicenda, una funzione di segnalazione a ID dell'interesse manifestato dalla per l'acquisto di diamanti, sulla base del materiale informativo predisposto Pt_1 dalla stessa ID e quindi a porre il primo in contatto con quest'ultima per ogni questione inerente l'eventuale definizione dell'operazione, senza assumere alcuna responsabilità in merito alle caratteristiche della stessa;
ritiene cioè il di essere rimasto estraneo al rapporto contrattuale CP_1
e commerciale instauratosi tra e ID così come alle informazioni fornite da Parte_1 quest'ultima al riguardo. pagina 5 di 11 Ciò sosteneva richiamando il contenuto dell'accordo di collaborazione stipulato con ID del 6/09/2011 CO CO (doc. 4 fascicolo ) e del modulo di acquisto diamanti predisposto da ID (doc. 5 fascicolo ).
***
Le doglianze sono fondate per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, la Corte premette che, con provvedimento del 20.9.2017 (confermato dalla sentenza n.
10967/2018 del TAR Lazio, a sua volta confermata dalla sentenza n. 2081/2021 del Consiglio di Stato, che si è limitato a ridurre l'importo della sanzione applicata alla banca), AGCM ha inflitto a CP_1
la sanzione pecuniaria di € 3.350.000 per “la pratica commerciale descritta nel punto II, lettera
[...]
A), del presente provvedimento1 posta in essere dalle società Parte_2
e che costituisce, per le ragioni e
[...] COroparte_3 COroparte_4 COroparte_1 nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 comma
1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo” vietandone l'ulteriore continuazione in quanto detta pratica, “concernente le modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su ” è “contraria CP_5 alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato da ID come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista ID che vanta una leadership europea.”. CO In particolare, AGCM ha rilevato che la pratica commerciale in questione era imputabile anche a
(oltre che a ID), in quanto “gli Istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la responsabilità nell'attività di vendita dei diamanti di ID, con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inferisce sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela”. CO Nello specifico AGCM ha accertato che ID aveva stipulato accordi commerciali con finalizzati alla vendita dei diamanti, che avevano interessato l'operatività di tutta la rete agenziale della banca e che prevedevano una provvigione per l'istituto di credito parametrato al volume di vendita (dal 5 al
15%); che i funzionari bancari, ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti, proponevano alla clientela, qualora ricorressero determinati requisiti patrimoniali e un'inclinazione a investire, l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa;
che detti funzionari, vincolati dall'accordo di collaborazione con ID, utilizzavano il materiale divulgativo predisposto da ID per illustrare l'investimento e che in tale materiale l'acquisto di diamanti veniva proposto, per diversificare il patrimonio del cliente, come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui era agevole controllare l'andamento in ragione della periodica pubblicazione delle quotazioni ID su quotidiani economico-finanziari; che essi curavano la compilazione e l'invio a ID del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e
ID, nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale, qualora il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di ID. pagina 6 di 11 Alla luce di tali elementi, AGCM ha ritenuto che la banca aveva di fatto permesso e agevolato la realizzazione della pratica scorretta attraverso la messa a disposizione delle sedi e alla luce delle modalità con le quali si realizzava l'offerta dei prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto, contribuendo a condizionare le scelte del cliente che, come rilevato anche da era portato ad affidarsi all'attività di consulenza svolta dal personale degli CP_6 istituti di credito, portatore di specifiche qualifiche e competenze in ordine agli investimenti tradizionali.
Ora, secondo la giurisprudenza della S.C., “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l.
n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva” (Cass., n. 13846/2019), e ancora: “Nel giudizio promosso dall'assicurato per il risarcimento del danno patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza, tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante per la Concorrenza ha una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere, senza violazione del principio "praesumptum de praesumpto non admittitur", che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, nel quale è ricompreso, come essenziale componente, il danno subito dal singolo assicurato.” (Cass.n. 11904/2014), e più di recente: “In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione” (Cass., n. 23655/2021). In particolare, con quest'ultima decisione, la S.C. ha osservato che gli stessi principi enunciati con riferimento agli illeciti antitrust valgono anche in materia di clausole vessatorie o abusive e dei relativi accertamenti e valutazioni da parte dell'Autorità Garante, tenuto conto delle ragioni ispiratrici che prendono le mosse dalla funzione stessa assolta nel sistema dalla pubblica tutela erogata attraverso gli strumenti di public enforcement; ne discende che alla valutazione di non chiarezza e comprensibilità della clausole del testo contrattuale emessa dal Garante debba essere attribuito un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relativo alle stesse clausole.
Si tratta di una presunzione legale, pur suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge ma desunta dal sistema e in particolare dalla funzione stessa nel nostro ordinamento assegnata agli strumenti di public enforcement, analoga nella sua matrice a quella ravvisata dalla più recente giurisprudenza in tema di nesso causale fra inadempimento informativo dell'intermediario finanziario e pregiudizio subito dall'investitore. E dunque “La citata presunzione genera un dovere di motivazione pagina 7 di 11 rafforzata e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma
4, del Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso tessuto contrattuale colpito dal provvedimento amministrativo”. Per le medesime ragioni, deve ritenersi che i principi in questione siano applicabili anche all'ipotesi di accertamento da parte dell'AGCOM di pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori quali quelle oggetto del presente giudizio.
Deve allora concludersi che, nel caso di specie, il primo giudice abbia errato nel non tenere in alcun conto il provvedimento dell'AGCM; con esso, invero, l'Autorità ha descritto le modalità delle condotte denunciate, rilevando che esse hanno agevolato l'attuazione della condotta di ID, come confermato anche dal fatto che tra quest'ultima e la banca vi fosse un accordo di collaborazione. Orbene, poiché la condotta allegata dall'appellante coincide con quella che AGCM ha accertato essere stata tenuta in generale nei confronti dei clienti acquirenti di diamanti da ID, sarebbe stato onere di provare di avere tenuto nel caso di specie un diverso comportamento;
detta dimostrazione CP_1 non è stata però fornita, essendosi la banca limitata a dedurre di avere svolto mera attività di segnalazione e richiamando al riguardo il contenuto dell'accordo con ID, nonché del materiale illustrativo e informativo messo a disposizione dei clienti, che escludevano ogni responsabilità della banca in ordine ai contratti aventi ad oggetto l'acquisto di diamanti da ID.
Appare però evidente – e anche sotto questo profilo non può condividersi quanto affermato dal primo giudice – che l'autore dell'illecito non possa essere esonerato da responsabilità per il fatto di aver preventivamente informato il potenziale danneggiato che non sarebbe stato responsabile di eventuali danni, e che non possono avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi acquirenti le clausole di esonero della responsabilità contenute nell'accordo tra la banca e ID, efficaci unicamente nei confronti de contraenti.
Le condotte contestate devono considerarsi dunque adeguatamente provate, con conseguente accoglimento delle formulate doglianze.
Per quanto concerne poi la responsabilità della banca derivante dalle suddette condotte, vale la pena richiamare la sentenza n. 2081/2021 del Consiglio di Stato, che al punto 5.1 ha affermato, con argomentazioni che si condividono pienamente, che: “5.1 …..Deve, invero, escludersi che il ruolo della
Banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni contrattuali che regolavano i rapporti con ID e né rileva che l'appellante non abbia mai COroparte_3 partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al riguardo, è sufficiente CP_7 richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla nella dinamica contrattuale CP_2 complessiva in cui il consumatore era coinvolto:
a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra ID e , la banca era tenuta a mettere a CP_1 disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da ID, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla ID le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; pagina 8 di 11 b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con ID, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza);
c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d.
“referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; […] E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza”.
Quanto alla natura di tale responsabilità, deve ritenersi che essa vada ascritta alla fattispecie della responsabilità da contatto sociale qualificato;
in proposito la S.C. ha affermato che “La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico” (Cass., n. 29711/2020); nel caso di specie CO CO
, in veste di professionista, ha disatteso l'obbligo di fornire alla (da anni cliente di Pt_1
e che pertanto aveva fatto affidamento sulla correttezza e completezza delle informazioni ricevute, nonché sulla generale affidabilità complessiva dell'intermediaria), informazioni complete, corrette e trasparenti, tenuto conto della asimmetria informativa esistente.
In particolare, richiamando ancora C.d.S. n. 2081/2021, “..deve ricordarsi che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, 19 settembre 2017, n. 4878) grava sul professionista un obbligo di chiarezza e completezza dei messaggi promozionali al fine di evitare qualsivoglia forma di aggancio scorretta e ingannevole, ciò in quanto l'opera di completezza e chiarezza informativa previste dalla normativa a tutela dei consumatori richiede che ogni messaggio rappresenti i caratteri essenziali di quanto mira a reclamizzare e sanziona la loro omissione, a fronte della enfatizzazione di taluni elementi, qualora ciò rendo non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini dell'offerta o del prodotto, così inducendo il consumatore, attraverso il falso convincimento del reale contenuto degli stessi, in errore, condizionandolo nell'assunzione di comportamento economico che altrimenti non avrebbe avuto”.
***
pagina 9 di 11 In relazione alla questione relativa all'accertamento del danno cagionato dalla condotta illecita – che deve ritenersi pari alla differenza tra il prezzo di mercato dei diamanti alla stregua dei listini internazionali e il prezzo di vendita, dovendo considerarsi irrilevante l'eventuale successivo aumento o diminuzione del suddetto valore in dipendenza dell'andamento del mercato - si osserva che nel procedimento davanti all'AGCM è stato accertato, principalmente alla stregua dello studio effettuato dalla del febbraio 2017, basato sul confronto gli andamenti dei principali benchmark di CP_6 riferimento, ossia il listino Rapaport per le quotazioni all'ingrosso e l'IDEX-DRB per il mercato al dettaglio, che, anche aggiungendo al riferimento IDEX-DRB (che già comprende un significativo margine medio al dettaglio riferito a negozi di alta gamma) il valore dell'IVA e delle commissioni pagate alle banche, la differenza tra il prezzo di riferimento così ottenuto e quello effettivamente praticato da ID dal 2009 risulta in media superiore del 30% e addirittura crescente tra il 2012 e il
2016; l'esistenza di tale differenza emerge anche dagli studi dei consulenti ID. Ha in proposito sottolineato l'AGCM che, sebbene debba essere riconosciuta la libertà del professionista di determinare il prezzo del bene o dei servizi venduti, non risponde a logiche di correttezza il fatto che tale prezzo venga prospettato falsamente come quotazione di mercato del diamante e quindi come espressione del valore in sé della pietra, laddove in realtà il prezzo includa margini ben superiori a quelli che si potevano ragionevolmente attendere sulla base del benchmark
IDEX-DRB; invero, dell'ampia differenza esistente tra valore della pietra e prezzo di vendita praticato da ID e presentato come quotazione del diamante il consumatore non è stato in alcun modo avvertito.
Ora, tenendo conto che il danno nel caso di specie non può essere quantificato nel suo preciso ammontare, lo stesso va determinato equitativamente alla stregua del parametro costituito dall'accertamento di AGCM;
pertanto, considerato che il prezzo pagato dagli acquirenti dei diamanti venduti da ID era, mediamente, superiore di circa il 30% al corrispondente prezzo del mercato al dettaglio (risultante dal listino IDEX – DRB), maggiorato di IVA, e tenuto conto che l'appellante ha acquistato diamanti per complessivi € 30.166,60 (rispettivamente € 15.012,12 in data 4/10/2010 ed € 15.154,50 in data 17/11/2011), appare equo determinare il danno, a tali date, in € 9.050,00 (differenza tra il prezzo pagato e quello di mercato).
Non appare inoltre ravvisabile il concorso colposo ex art. 1227, primo comma c.c. dell'acquirente nella produzione del danno, non potendo considerarsi a carico di quest'ultimo l'onere di verificare, avvalendosi di informazioni provenienti da altre fonti, la correttezza commerciale della proposta ricevuta da una società, definitasi leader nel mercato della vendita al dettaglio dei diamanti, per di più avallata dal comportamento dalla banca della quale l'acquirente era cliente da anni, tenuto conto della condotta decettiva dell'istituto di credito e della totale insussistenza di qualsiasi violazione di norme di prudenza da parte dell'acquirente. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisone impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, l'appellata va condannata a pagare all'appellante, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 9.050,00 maggiorato di rivalutazione ed interessi all'attualità, e così la somma complessiva, equitativamente determinata, di € 13.155,85 (€ 6.693,57 ed € 6.462,28) ai valori attuali, oltre interessi legali successivi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, nonché a rimborsare all'appellato, soccombente, le spese di lite di entrambi i gradi. La Corte pone a definitivo carico dell'appellante le spese liquidate dal Tribunale a favore del CTU dr.
, pari ad € 1.500,00 oltre accessori di legge, con eventuale onere di rimborso Persona_1 all'appellante di quanto eventualmente anticipato a tale titolo. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di ed in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Parte_1 COroparte_1
Modena del 17/10/2022 così decide:
-Condanna al pagamento in favore di della somma di € 13.155,85, COroparte_1 Parte_1 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
-Condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio grado COroparte_1 Parte_1 di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in € 3.966,00 per compensi, € 382,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
-Pone definitivamente a carico di le spese di CTU pari al € 1.500,00 oltre accessori legge, CP_1 con eventuale onere di rimborso all'appellante di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Bologna il 07.03.2025
Il
Presidente
dott.
Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario- Estensore dott.Giovan Battista Esposito
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