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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN SA, nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2024 della Corte di appello di Lecce, SE zione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuiatore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocata Nicoletta Selvarolo, nell'interesse della ricorrente, in cui ha menzionato l'informazione provvisoria n. 15 del 2024 della sentenza delle Sezioni unite, sottolineando come l'atto di appello fosse stato proposto prima della modifica dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. p m. e rilevando, in subordine, l'estinzione del reato per prescrizione sin dal 7 luglio 2023 Penale Sent. Sez. 6 Num. 1103 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 12/12/2024 attesa l'illegittima declaratoria di sospensione dei termini di prescrizione dich arata dal Tribunale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di SA AN avverso la sentenza di condanna emessa dal Trit unale di Taranto, all'esito di un giudizio svoltosi in presenza dell'imputata, per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. commesso dal 27 aprile 2014 al 3 novembre 20: 5. La causa dell'inammissibilità è stata indicata nel mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio dell'imputa.a. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso SA AN, tranite il proprio difensore, deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt 581, comma 1-ter e 164 cod. proc. pen. t in quanto detta ultima disposizione non ha posto un limite di durata all'efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio estendendosi la vocatio in ius anche al giudizio in grado di appello atteso l'esplicito richiamo all'art. 601 cod. proc. pen. che rende immanente l'elezione a v‘, enuta contestualmente all'atto di nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputata, presente nel corso del procedimento di primo grado, conclusosi, peraltro, con sentenza di condanna nonostante il reato fosse già prescritto. 3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi d n'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, corr/ertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente modificé to, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e ciò consente di dichiarare l'intervenuta prese izione del reato. 2. Pur essendo corretto il provvedimento oggetto di ricorso, non avendo la ricorrente né allegato all'impugnazione una dichiarazione o elezione di domicilio, nè richiamato una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, nei ter nini di 2 cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella sua previgente formulazione, il ricorso non può ritenersi inammissibile. Infatti, la questione posta dal ricorso e i diversi orientamenti che s sono confrontati sull'interpretazione della citata disposizione processuale, introdo ita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e abrogata dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, in iigore dal 25 agosto 2024, hanno determinato l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che con sentenza del 24 ottobre 2024, di cui non è stata zincora depositata la motivazione, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. icen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024'; - "la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezic ne di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tal 3 da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione" (Informazione provvisoria n. 15 del 2024). 3. Il delitto di calunnia, contestato a SA AN, per come accertato dalla sentenza di primo grado, è stato commesso dal 27 aprile 2014 al 3 novembre 2015 e risulta estinto per prescrizione prima della pronuncia del Tribunale di Ta -anta, emessa il 4 ottobre 2023, attesa la maturazione del termine massimo, pari a i anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., in data 3 agosto 2023 (inclusi i periodi di sospensione della prescrizione). L'ordinanza impugnata avendo accertato l'inammissibilità dell'appello 9er le ragioni procedurali sopra indicate / non ha rilevato la causa estintiva del reat ). Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di questa, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. proprio alla luce degli argomenti adottati dalla senten:'a del Tribunale. La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e della sentenza di primo grado agli effetti penali. 4. Le statuizioni a favore della parte civile devono essere revocate in quanto la prescrizione era antecedente alla sentenza di condanna pronunciata in primo grado. 3 Il Presidente La Consigliera estensora Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la decisior e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel preceiente grado di giudizio, sia stata affermata la responsabilità dell'imputato con sentenza di condanna. L'art. 578 cod. proc. pen. non è applicabile nella specie in quanto conselte di mantenere ferme le disposizioni dei capi della sentenza riguardanti l'azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci si riferisca al giudizio di legittimità), sia stata pronunciata sentenza di condanna. Ciò trova fondariento nella considerazione che il legislatore fa permanere la sentenza di c:ondan la su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato (tra le tante, Sez. 2, n. ;4458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235). In sostanza, la cognizione sulla responsabilità civile resiste all'interv 2nuta causa estintiva solo se vi sia un accertamento positivo in ordine alla responsibilità che sia precedente ad essa e che, nella specie, non vi è stato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché la sentenza emesia dal Tribunale di Taranto in data 4 ottobre 2023, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 12 dicembre 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuiatore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocata Nicoletta Selvarolo, nell'interesse della ricorrente, in cui ha menzionato l'informazione provvisoria n. 15 del 2024 della sentenza delle Sezioni unite, sottolineando come l'atto di appello fosse stato proposto prima della modifica dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. p m. e rilevando, in subordine, l'estinzione del reato per prescrizione sin dal 7 luglio 2023 Penale Sent. Sez. 6 Num. 1103 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 12/12/2024 attesa l'illegittima declaratoria di sospensione dei termini di prescrizione dich arata dal Tribunale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di SA AN avverso la sentenza di condanna emessa dal Trit unale di Taranto, all'esito di un giudizio svoltosi in presenza dell'imputata, per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. commesso dal 27 aprile 2014 al 3 novembre 20: 5. La causa dell'inammissibilità è stata indicata nel mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio dell'imputa.a. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso SA AN, tranite il proprio difensore, deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt 581, comma 1-ter e 164 cod. proc. pen. t in quanto detta ultima disposizione non ha posto un limite di durata all'efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio estendendosi la vocatio in ius anche al giudizio in grado di appello atteso l'esplicito richiamo all'art. 601 cod. proc. pen. che rende immanente l'elezione a v‘, enuta contestualmente all'atto di nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputata, presente nel corso del procedimento di primo grado, conclusosi, peraltro, con sentenza di condanna nonostante il reato fosse già prescritto. 3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi d n'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, corr/ertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente modificé to, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e ciò consente di dichiarare l'intervenuta prese izione del reato. 2. Pur essendo corretto il provvedimento oggetto di ricorso, non avendo la ricorrente né allegato all'impugnazione una dichiarazione o elezione di domicilio, nè richiamato una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, nei ter nini di 2 cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella sua previgente formulazione, il ricorso non può ritenersi inammissibile. Infatti, la questione posta dal ricorso e i diversi orientamenti che s sono confrontati sull'interpretazione della citata disposizione processuale, introdo ita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e abrogata dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, in iigore dal 25 agosto 2024, hanno determinato l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che con sentenza del 24 ottobre 2024, di cui non è stata zincora depositata la motivazione, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. icen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024'; - "la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezic ne di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tal 3 da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione" (Informazione provvisoria n. 15 del 2024). 3. Il delitto di calunnia, contestato a SA AN, per come accertato dalla sentenza di primo grado, è stato commesso dal 27 aprile 2014 al 3 novembre 2015 e risulta estinto per prescrizione prima della pronuncia del Tribunale di Ta -anta, emessa il 4 ottobre 2023, attesa la maturazione del termine massimo, pari a i anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., in data 3 agosto 2023 (inclusi i periodi di sospensione della prescrizione). L'ordinanza impugnata avendo accertato l'inammissibilità dell'appello 9er le ragioni procedurali sopra indicate / non ha rilevato la causa estintiva del reat ). Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di questa, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. proprio alla luce degli argomenti adottati dalla senten:'a del Tribunale. La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e della sentenza di primo grado agli effetti penali. 4. Le statuizioni a favore della parte civile devono essere revocate in quanto la prescrizione era antecedente alla sentenza di condanna pronunciata in primo grado. 3 Il Presidente La Consigliera estensora Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la decisior e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel preceiente grado di giudizio, sia stata affermata la responsabilità dell'imputato con sentenza di condanna. L'art. 578 cod. proc. pen. non è applicabile nella specie in quanto conselte di mantenere ferme le disposizioni dei capi della sentenza riguardanti l'azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci si riferisca al giudizio di legittimità), sia stata pronunciata sentenza di condanna. Ciò trova fondariento nella considerazione che il legislatore fa permanere la sentenza di c:ondan la su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato (tra le tante, Sez. 2, n. ;4458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235). In sostanza, la cognizione sulla responsabilità civile resiste all'interv 2nuta causa estintiva solo se vi sia un accertamento positivo in ordine alla responsibilità che sia precedente ad essa e che, nella specie, non vi è stato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché la sentenza emesia dal Tribunale di Taranto in data 4 ottobre 2023, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 12 dicembre 2024