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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 1421/2024
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 10:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Relatrice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti GAMBA CARLO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti RICCI MARCO;
presente
***
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto. La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO Dott.ssa Melita Assunta Furnari
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. e 275 bis c.p.c.
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1421/2024 e vertente TRA Avv. Parte_1
(Avv. Carlo Gamba) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Marco Ricci) PARTE APPELLATA FATTO E DIRITTO Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2024, nel procedimento n. 22566/2022, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha respinto la domanda proposta dall'Avv. , che aveva agito nei confronti di Parte_1
per ottenere la condanna al pagamento, di € 1.000,00 (cfr. ricorso Controparte_1
e appello), a titolo di compensi dovuti per l'attività professionale svolta nell'interesse della resistente e consistita in una opposizione a precetto e nel successivo pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Velletri, giudizio definito con accordo transattivo;
ha posto a carico del ricorrente le spese di lite.
L'Avv. ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_1 domandato che, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione, l'appellata fosse condannata a pagare la somma di € 1.000,00, oltre interessi e spese di lite di entrambi i gradi, con distrazione. Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza, con spese di lite. La Corte ha rinviato la causa per discussione orale alla presente udienza. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnato provvedimento e agli scritti difensivi delle parti.
Con l'ordinanza gravata, il Tribunale di Roma ha, innanzitutto, dato atto che a seguito di rimessione della causa al Presidente di Sezione quest'ultimo aveva designato il giudice relatore richiamando gli artt. 28 legge 794/1942, 702 bis c.p.c. e 14 d. lgs. 150/2011 e disponendo il mutamento del rito.; inoltre che era stata disposta la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta per il risarcimento del danno conseguente alla responsabilità professionale dell'Avv. . Parte_1
Quanto poi all'accertamento del diritto alla corresponsione delle spese e dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta in favore di , ha Controparte_1 respinto il ricorso proposto ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva perché decorso il periodo prescrizionale di tre anni. Con il presente gravame l'Avv. ha censurato il provvedimento, Parte_1 assumendo che il Collegio di primo grado aveva ritenuto erroneamente applicabile la norma sulla prescrizione presuntiva poiché nella specie la prestazione era stata contestata, tanto da essere proposta la domanda riconvenzionale, e, altresì, negata l'esistenza della stessa . L'appello è inammissibile in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 d.lgs. n.150/2011 a norma del quale “ Le controversie previste dall' articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 , e l'opposizione proposta a norma dell' articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.”. Sotto il profilo processuale, il presente giudizio si inquadra nell'ambito dell'art 14 del citato decreto ed è stato trattato nel pieno rispetto del perimetro applicativo di detta previsione.
Dalla conversione del rito sono derivate importanti conseguenze in ordine al regime dell'impugnazione, atteso che “l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello” (Cass. 186/2020). L'appello deve essere dichiarato, quindi, inammissibile. Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori tabellari dello scaglione di riferimento nella misura minima (attesa la natura della controversia e le questioni esaminate) tolta la fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 247,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale. Roma, così deciso all'udienza del 12 giugno2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino
R.G. 1421/2024
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 10:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Relatrice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti GAMBA CARLO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti RICCI MARCO;
presente
***
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto. La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO Dott.ssa Melita Assunta Furnari
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. e 275 bis c.p.c.
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1421/2024 e vertente TRA Avv. Parte_1
(Avv. Carlo Gamba) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Marco Ricci) PARTE APPELLATA FATTO E DIRITTO Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2024, nel procedimento n. 22566/2022, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha respinto la domanda proposta dall'Avv. , che aveva agito nei confronti di Parte_1
per ottenere la condanna al pagamento, di € 1.000,00 (cfr. ricorso Controparte_1
e appello), a titolo di compensi dovuti per l'attività professionale svolta nell'interesse della resistente e consistita in una opposizione a precetto e nel successivo pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Velletri, giudizio definito con accordo transattivo;
ha posto a carico del ricorrente le spese di lite.
L'Avv. ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_1 domandato che, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione, l'appellata fosse condannata a pagare la somma di € 1.000,00, oltre interessi e spese di lite di entrambi i gradi, con distrazione. Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza, con spese di lite. La Corte ha rinviato la causa per discussione orale alla presente udienza. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnato provvedimento e agli scritti difensivi delle parti.
Con l'ordinanza gravata, il Tribunale di Roma ha, innanzitutto, dato atto che a seguito di rimessione della causa al Presidente di Sezione quest'ultimo aveva designato il giudice relatore richiamando gli artt. 28 legge 794/1942, 702 bis c.p.c. e 14 d. lgs. 150/2011 e disponendo il mutamento del rito.; inoltre che era stata disposta la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta per il risarcimento del danno conseguente alla responsabilità professionale dell'Avv. . Parte_1
Quanto poi all'accertamento del diritto alla corresponsione delle spese e dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta in favore di , ha Controparte_1 respinto il ricorso proposto ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva perché decorso il periodo prescrizionale di tre anni. Con il presente gravame l'Avv. ha censurato il provvedimento, Parte_1 assumendo che il Collegio di primo grado aveva ritenuto erroneamente applicabile la norma sulla prescrizione presuntiva poiché nella specie la prestazione era stata contestata, tanto da essere proposta la domanda riconvenzionale, e, altresì, negata l'esistenza della stessa . L'appello è inammissibile in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 d.lgs. n.150/2011 a norma del quale “ Le controversie previste dall' articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 , e l'opposizione proposta a norma dell' articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.”. Sotto il profilo processuale, il presente giudizio si inquadra nell'ambito dell'art 14 del citato decreto ed è stato trattato nel pieno rispetto del perimetro applicativo di detta previsione.
Dalla conversione del rito sono derivate importanti conseguenze in ordine al regime dell'impugnazione, atteso che “l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello” (Cass. 186/2020). L'appello deve essere dichiarato, quindi, inammissibile. Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori tabellari dello scaglione di riferimento nella misura minima (attesa la natura della controversia e le questioni esaminate) tolta la fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 247,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale. Roma, così deciso all'udienza del 12 giugno2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino