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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI composta dai magistrati:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore dott. Tiziana Podda Consigliere onorario dott. Santino Pizzi Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 401 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promosso da:
(C.F.: ), residente in [...] nella Parte_1 C.F._1
via Napoli n. 12, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso in appello, dall'avv. Fabio Costa, presso il cui studio in Oristano, alla via San
Francesco d'Assisi n. 18, è altresì elettivamente domiciliato appellante nei confronti di
Avv. Federica ATZENI (C.F. ), in qualità di tutore C.F._2
provvisorio del minore nato a Cagliari il [...], in [...] CP_1
di nomina con decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari del 24 ottobre 2022, rappresentata e difesa da sé medesima
e
RA TO, contumace appellati con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: “Si chiede che la Corte d'Appello in intestazione Voglia riformare la sentenza revocando la dichiarazione di adottabilità del minore.
In subordine, si chiede che in ogni caso vengano mantenuti i rapporti tra il minore e il padre biologico”.
Nell'interesse del tutore del minore: “Rigettare tutte le domande formulate dal sig.
[...]
nel proprio ricorso perché infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, Pt_1
confermare integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni di
Cagliari, in data 25 ottobre 2024”.
Nell'interesse del Procuratore Generale: (come da parere depositato il 20.02.2025)
“Rigettare l'appello depositato nell'interesse del SI , e per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza in data 25 ottobre 2024 del Tribunale per i Minorenni di
Cagliari che ha dichiarato decaduto l'appellante dalla responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , dichiarato adottabile”. All'udienza del 21.03.2024: CP_1
“si riporta alle conclusioni depositate (…); si rimette, infine, alla Corte affinché valuti la soluzione più adeguata per il minore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 7 dicembre 2024 ed iscritto a ruolo il successivo 9 dicembre, ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza del 25 ottobre 2024, notificatagli l'8 novembre 2024, con cui il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, a definizione della procedura di adottabilità iscritta al n. R.G.
60000031/2022, aperta con decreto del 24 ottobre 2022 su ricorso del Pubblico
Ministero, aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minore , nato a CP_1
Oristano il 27 agosto 2014, e decaduti entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale con interruzione dei relativi rapporti, disponendo l'affidamento eterofamiliare del bambino e confermando, nelle more, il suo affidamento al servizio sociale del Comune di Terralba ed il suo collocamento in comunità, già disposti in occasione della pregressa procedura iscritta al n. 51/2021 VG.
1.1. Il Tribunale aveva ritenuto sussistere i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità sulla scorta dei dati desumibili dalle informazioni acquisite dai Servizi
Sociali, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano e dalla Comunità presso cui era stato inserito il minore, nonché, soprattutto, dalle conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa , nominato nell'ambito della Persona_1 procedura di volontaria giurisdizione promossa ai sensi dell'art. 330 c.c., e dai
2 chiarimenti resi, ad integrazione della relazione depositata, alla luce dei nuovi elementi emersi nelle more del giudizio sulla condizione paterna.
Premesso che non risultava la presenza di parenti del minore disponibili e idonei ad accoglierlo e ad occuparsene al fianco o in sostituzione delle figure genitoriali, i giudici di prime cure avevano ravvisato lo stato di abbandono irreversibile, morale e materiale, di nella condizione di assoluta inidoneità della madre e del padre ad assicurare CP_1 al figlio un'adeguata crescita, poiché risultati gravemente problematici e deficitari sul piano delle competenze genitoriali, tanto da non essere recuperabili in futuro e, comunque, in tempi compatibili con le esigenze di crescita del bambino, che, istituzionalizzato sin dall'età di sei anni, necessitava di una situazione di certezza e non poteva essere esposto ad esperimenti, il cui esito si prevedeva fallimentare.
In particolare, si legge, a pagina 7 della sentenza, che “La madre del minore, infatti, dopo un brevissimo periodo trascorso in struttura con il figlio, nel mese di agosto 2021, si è allontanata dalla comunità senza farvi più ritorno. Durante questo lungo periodo, la stessa non ha partecipato ai percorsi prescritti, abbandonando il sostegno offerto dal e recidendo tutti i contatti con il servizio sociale. Anche le telefonate con il CP_2
sono state sempre discontinue a causa del mancato rispetto da parte della donna degli appuntamenti;
di fatto, non sono emersi elementi che possano far superare le conclusioni offerte dalla CTU sulla totale incapacità genitoriale della madre e sull'impossibilità della stessa di recuperare, in tempi ragionevoli e compatibili con le esigenze del minore, le proprie difficoltà, stante l'assenza di consapevolezza delle proprie problematiche e della necessità di aiuto nonché il costante consumo di sostanze stupefacenti.
Rispetto al padre, invece, nonostante il dichiarato interesse nei confronti del proprio figlio e della volontà, meramente teorica, di sottoporsi a percorsi di recupero, egli è risultato incapace di elaborare un progetto di vita credibile e l'eventuale recupero delle capacità genitoriali richiederebbe tempi consistenti, come tali non compatibili con le esigenze di crescita del figlio. Così come riportato dalla CTU, per garantire un ambiente sereno e stabile al bambino, il padre dovrebbe affrontare un percorso di psicoterapia di almeno tre/quattro anni, e il cui esito sarebbe, peraltro, incerto, stante
l'assenza totale di consapevolezza dell'uomo relativa al proprio stato”.
Ad avviso del Tribunale, dunque, erano emersi tratti così negativi della personalità di entrambi i genitori da impedire una prognosi favorevole circa la loro correzione od il loro contenimento, non sussistendo le condizioni di sicurezza, protezione e cura
3 necessarie per il rientro di nella sua famiglia, stante anche l'accertata assenza di CP_1
figure parentali.
Infine, per le gravi mancanze ed il conseguente grave pregiudizio arrecato al figlio, era stata dichiarata la decadenza di e RA OC dalla responsabilità Parte_1
genitoriale, nonché disposta la totale rescissione dei rapporti familiari, anche sul piano affettivo, “poiché risultati rari e poveri, addirittura progressivamente inesistenti quelli con la madre”, sicché l'assenza di una significativa relazione affettiva tra e i CP_1 genitori e le gravi carenze genitoriali avrebbero reso “certamente disfunzionale la loro relazione anche in prospettiva futura”.
1.2. Con il primo motivo d'appello, ha contestato le condizioni per la Parte_1 dichiarazione di adottabilità e, in particolare, l'omesso rigoroso accertamento di uno stato di abbandono del minore di natura non transitoria, che richiede l'inidoneità del genitore ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le carenze siano tali produrre danni irreversibili e che non siano in alcun modo emendabili con adeguate misure di sostegno.
Nel caso specifico, ad avviso del non era stato dato adeguato conto della Pt_1 potenziale inutilità degli interventi a supporto delle sue capacità genitoriali per l'elevata probabilità di un esito negativo degli stessi, atteso che i giudici, alla luce delle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., lo avevano ritenuto inidoneo all'accudimento del figlio per via delle caratteristiche di personalità rilevate (“forte impulsività, privo di capacità riflessive, reattivo e privo di controllo”), limitandosi a sottolineare che la durata del percorso da seguire, quantificata in anni, non sarebbe stata compatibile con le esigenze del minore, senza che i servizi sociali incaricati si fossero attivati concretamente proponendo interventi finalizzati a rimuovere le difficoltà ed insufficienze riscontrate. Inoltre, il quadro descritto nella sentenza impugnata era incompatibile con il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, nonché riabilitativo, posto in essere con risultati proficui, poiché egli si era affrancato dall'uso di sostanze
CP_ stupefacenti (come certificato, nel 2023, dal di Oristano) ed aveva reperito un'attività lavorativa stabile, oltre che un'idonea situazione abitativa insieme alla compagna convivente, così manifestando consapevolezza delle proprie responsabilità genitoriali e realizzando quanto necessario per poter riaccogliere il minore presso di sé
e per curarne nel modo migliore lo sviluppo psico-fisico.
4 1.3. Con la seconda censura, ribadite le considerazioni critiche già esposte circa lo svolgimento di un giudizio sulle capacità genitoriali rivolto prevalentemente al passato e non proiettato al futuro, il ha censurato la decisione laddove aveva altresì Pt_1 disposto l'interruzione dei rapporti con il figlio, rilevando che il Tribunale per i
Minorenni aveva trascurato di valutare la necessità per il minore di non recidere il legame con il padre, tenuto conto dei progressi compiuti da quest'ultimo su vari fronti e della relazione affettiva mantenuta mediante la costante partecipazione alle chiamate negli orari e nei giorni concordati.
2. Si è costituito in giudizio il tutore provvisorio del minore, il quale, pur riconoscendo l'interessamento manifestato dal nei confronti del figlio, ha espresso piena Pt_1
condivisione in ordine al provvedimento adottato in prime cure, chiedendo il rigetto dell'impugnazione al pari del Procuratore Generale, che ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
3. All'udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata tenuta in decisione nella contumacia di RA OC, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.
*****
4. L'appello è infondato nel suo primo motivo.
4.1. In linea generale, occorre premettere che, poiché l'art. 1 della legge n. 184 del 1983 attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella propria famiglia d'origine, considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico,
“lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di carattere transitorio” e che “il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (così, Cass. n. 9501 del 2023, che richiama Cass. n. 14436 del
2017).
5 È dunque giustificata la dichiarazione di adottabilità del minore anche nelle ipotesi in cui, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà, permanga la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita sana ed equilibrata dei minori. In tale prospettiva, non può prescindersi dalla valutazione delle presumibili tempistiche, dovendosi accertare la possibilità di recuperare o meno le capacità genitoriali in un arco temporale ragionevole, tenuto conto della rapida crescita dei minori.
4.2. Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, dovendosi ritenere integrato lo stato di abbandono del minore, così come evidenziato sia dal Tribunale per i Minorenni, con richiamo alle osservazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio, che dal tutore.
Deve infatti considerarsi che , che oggi ha dieci anni, ha vissuto in comunità per CP_1 quasi quattro anni, a partire dall'aprile 2021 (di cui solo un primo brevissimo periodo con la madre, che ha abbandonato la struttura nel successivo mese di agosto) e che le criticità e l'inadeguatezza dei genitori, legate a importanti problematiche personali, non sono suscettibili di trovare modalità risolutive in tempi ragionevoli e compatibili con le esigenze del minore, cui non può essere verosimilmente assicurato uno sviluppo fisico, psichico e affettivo equilibrato e sereno all'interno del nucleo familiare d'origine.
Tralasciando la posizione della madre, che fin da subito si è mostrata totalmente inaffidabile e ha reciso tutti i rapporti con i Servizi, tanto che nelle valutazioni offerte dal consulente tecnico d'ufficio è emersa l'assoluta incapacità genitoriale della stessa, alle medesime conclusioni, seppur su presupposti lievemente differenti, deve giungersi anche con riferimento al padre, Questi, nonostante la manifestazione di Parte_1
un interesse nei confronti del proprio figlio e la dichiarata volontà di sottoporsi a dei percorsi di recupero – peraltro avviati concretamente solo nel mese di febbraio del corrente anno, in concomitanza con la costituzione nel presente giudizio (si veda la nota della psicologa dello Spazio Famiglia Plus di Ghilarza-Bosa, attestante la sua presa in carico per supporto psicologico in data 19.02.2025, depositata nel fascicolo dell'appellante) – è risultato incapace, alla luce degli elementi acquisiti nel corso della lunga istruttoria compiuta, di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio, al quale non è in grado di offrire la presenza di una figura genitoriale stabile, né tantomeno di fornire un importante supporto di natura psicologica per lo sviluppo e la formazione
6 della sua personalità. Secondo quanto messo in evidenza nell'elaborato peritale richiamato nella sentenza impugnata, integrato dai chiarimenti resi all'udienza del 6 novembre 2023 davanti al Tribunale per i Minorenni, il denota, infatti, un Pt_1
“quadro di personalità complesso, caratterizzato da una forte impulsività che lo ha condotto a tentativi suicidiari ed a difficoltà emotivo-relazionali”, tanto da renderlo
“disadattato rispetto ai contesti di appartenenza, con una tendenza a proiettare all'esterno le proprie frustrazioni”. Egli presenta, inoltre, “una immaturità emotiva importante che gli impedisce di fornire carattere di stabilità ai progetti di vita che intraprende”, nonché “dei tratti di dipendenza affettiva ed una reale incapacità di porsi come punto di riferimento affettivo stabile nelle relazioni dallo stesso investito”; “non dispone di capacità riflessive, è impulsivo, reattivo e privo di controllo, e le denunce a suo carico confermano il suo modo di essere discontrollato” (v. pagg. 27 e 28 della relazione depositata nel mese di ottobre 2022 ed il verbale d'udienza del 06.11.2023 in fasc. primo grado). Il quadro psicologico descritto, contraddistinto da “impulsività, ossessività, tratti paranoidei e forte instabilità emotiva”, associato alla tendenza di negazione della realtà, non può dunque ritenersi idoneo a garantire un contesto di sviluppo sano per il bambino, bisognoso di accoglienza e stabilità, ed impedisce pertanto al padre di assolvere adeguatamente al ruolo genitoriale.
Per tentare di ovviare a tali rilevanti criticità, secondo quanto precisato dallo stesso consulente, il dovrebbe affrontare un lungo percorso di psicoterapia, Pt_1 dell'ordine di almeno tre/quattro anni, la cui tempistica, come condivisibilmente argomentato nella decisione impugnata, è del tutto incompatibile con la crescita del figlio minore, provato da una istituzionalizzazione protrattasi già per quattro anni ed i cui bisogni non possono tollerare di essere ulteriormente subordinati rispetto a quelli genitoriali. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dunque, il Tribunale per i Minorenni ha operato un vaglio fondato su dati concreti in ordine alla prevedibile durata e alla intensità del percorso necessario per il recupero delle capacità genitoriali e, a prescindere dal suo effettivo avvio – che, peraltro, avrebbe imposto la risoluzione di problematiche preliminari, con un radicale cambiamento delle abitudini di vita, parzialmente concretizzatosi solo a partire dal 2023 -, ne ha comunque valutato l'esito presumibilmente negativo, secondo un giudizio prognostico, stante l'entità delle problematiche riscontrate e l'assenza di una reale consapevolezza del genitore in merito alle proprie difficoltà ed a quelle del figlio.
7 A tal proposito, è fondamentale sottolineare che l'irrecuperabilità, o la non recuperabilità in tempi congrui, delle competenze genitoriali da parte del padre deve essere altresì rapportata alle condizioni di , il quale, soprattutto negli ultimi anni, CP_1
ha sviluppato diverse problematiche che richiedono particolare cura e attenzione, nonché un forte equilibrio da parte dei genitori chiamati a fornirgli supporto e sostegno psicologico. Dalla valutazione neuropsichiatrica del minore è infatti emersa una condizione caratterizzata da “sintomi di umore depresso, anedonia, comportamenti dirompenti e talora crisi di aggressività eterodiretta, pianto e sentimenti di autosvalutazione”, che ha condotto alla diagnosi di “disturbo dell'adattamento con sintomi dell'emotività della condotta” consequenziale al suo vissuto (cfr. relazione del
03.11.2023 a firma del dott. inserita nel fascicolo di primo grado) e Persona_2
che si è via via aggravata sfociando in comportamenti violenti, come segnalato a più riprese da parte della struttura comunitaria, tanto da determinare, secondo quanto rappresentato dal tutore nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'esigenza di intervenire in tempi brevi e di rivolgersi ad un medico privato per l'avvio di un percorso psicologico in favore del minore.
Se questa è la situazione di riferimento, a nulla valgono le doglianze mosse dall'appellante in ordine al fatto che il Tribunale per i Minorenni non abbia adeguatamente considerato gli elementi di novità, in senso positivo, che hanno riguardato l'organizzazione della propria vita - vale a dire l'astensione dall'uso di sostanze stupefacenti, l'avere allacciato una stabile relazione affettiva con l'attuale convivente e l'aver reperito un'attività lavorativa a tempo indeterminato oltre ad un'adeguata sistemazione abitativa -, trattandosi di circostanze che, come già affermato Per dalla dott.ssa e sottolineato dai giudici di primo grado, non sono idonee ad incidere sulle complesse problematiche riscontrate sul piano della personalità, sulle tempistiche occorrenti per eventuali interventi di recupero e sul particolare bisogno di stabilità ed equilibrio di cui necessita il figlio minore (le problematiche rilevate, tra l'altro, hanno costituito la causa e non l'effetto dell'abuso di sostanze stupefacenti, ciò che smentisce ulteriormente le censure prospettate nel ricorso in appello).
Alla luce di quanto esposto, è evidente lo stato di abbandono in cui versa il bambino in conseguenza delle condotte pregiudizievoli dei genitori, avuto riguardo alla impossibilità di recupero da parte degli stessi e, nello specifico, da parte del padre, delle competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di e con la necessità CP_1
8 di assicurargli assistenza e stabilità, sì da garantirgli un equilibrato sviluppo psico- fisico, tenuto altresì conto del forte disagio personale che questi sta attraversando.
Il perseguimento del superiore interesse del minore, che costituisce il criterio guida della decisione, non può dunque ravvisarsi nella sua crescita con il padre biologico (e la compagna convivente), dovendo necessariamente concludersi per la conferma della statuizione assunta in relazione allo stato di adottabilità e alla decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale.
5. L'appello è, invece, suscettibile di accoglimento quanto al secondo profilo.
5.1. L'impugnazione impone preliminarmente di affrontare la questione della compatibilità dell'istituto dell'adozione cosiddetta legittimante con il mantenimento del legame affettivo e relazionale con la famiglia d'origine, pacificamente ammesso nella diversa ipotesi dell'adozione cosiddetta mite.
Ora, come ribadito più volte dalla Suprema Corte, “l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d), della L. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti. L'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'"extrema ratio", cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica” (cfr. Cass. n. 20322 del 2022 e Cass. n. 26791 del 2023).
Sebbene la distinzione operata tra le due fattispecie porti ad escludere apparentemente la suddetta compatibilità, la giurisprudenza di legittimità più recente, sulla scia dei principi stabiliti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.183 del 2023, è giunta ad affermare espressamente che la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame affettivo con la famiglia di origine non necessariamente comporta l'esclusione dello stato di adottabilità. In presenza dei presupposti richiesti dalla legge, deve, infatti, ugualmente adottarsi la statuizione ai sensi dell'art. 18 L. n. 184 del 1983, fermo restando che, in applicazione del successivo art. 19, il giudice, chiamato ad adottare tutti i provvedimenti nell'interesse del minore, in questo caso può, e anzi deve,
9 prevedere tempi e modi che consentano a quest'ultimo di mantenere il rapporto affettivo con i familiari biologici, ove rispondente al suo preminente interesse.
A tale conclusione si è giunti mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3, della legge in commento, nella parte in cui è stabilito che <Con
l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali>>. Con la sopra citata pronuncia, dopo aver ricostruito l'istituto dell'adozione e la sua ratio, la Corte Costituzionale, nel chiarire l'infondatezza delle questioni sollevate, “ha fornito un'interpretazione adeguatrice dell'articolo 27, comma 3, l. n. 184/1983, rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse del minore, affermando che la perdita dei legami di sangue non implica necessariamente quella dei legami sociali e di fatto. Particolare rilievo assume la pronuncia nella parte in cui ha valutato la legittimità costituzionale della norma censurata in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità personale. Dopo aver esaminato il quadro normativo e interpretativo che, a livello nazionale e sovranazionale, connota gli istituti coinvolti, il Giudice delle leggi ha operato un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 27, comma 3, l.
n. 184 del 1983, che non esclude la possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prevista dalla norma in esame, attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali.
Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia
d'origine realizzi l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socioaffettive con alcuni componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove, pertanto, sussistano radici affettive profonde con familiari che, tuttavia, non possono condurre all'esclusione dello stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una
10 recisione di ogni rapporto con la famiglia di origine, mediante la preservazione di una linea di continuità con il mondo degli affetti che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità. La combinazione di indici astratti
e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all'art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell'interesse del minore.” (così Cass. n. 10278 del 2024, alla cui analitica motivazione si rinvia per quanto non espressamente riportato, ed i cui principi sono stati successivamente ripresi da Cass. n.12223 del 2024). È stato infine osservato, per quanto qui rileva, che, benché il disposto dell'art. 27, comma 3, L. n. 184 del 1983 attenga alla fase successiva della pronuncia di adozione, l'esigenza di mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, se conforme all'interesse del minore, non può non essere assecondata già al momento della statuizione di adottabilità (oltre che della successiva fase prodromica alla pronuncia di adozione legittimante, relativa all'affidamento preadottivo), mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19 delle medesima legge, da modularsi nel caso concreto, proprio in considerazione del successivo esito della procedura di adozione piena, conseguente all'evoluzione interpretativa dell'istituto offerta dalla menzionata sentenza della Corte Costituzionale.
5.2. Venendo ad applicare i principi esposti alla vicenda scrutinata, deve ritenersi rispondente all'interesse del minore il mantenimento dei rapporti con il padre biologico, odierno appellante.
Se, per un verso, i contatti tra e la madre RA OC sono progressivamente CP_1
diminuiti divenendo disfunzionali e via via inesistenti - posto che quest'ultima si è allontanata dalla struttura sin dal mese di agosto 2021 e, durante il lungo periodo CP_ monitorato, non ha partecipato ai percorsi, abbandonando il sostegno offerto dal e recidendo tutti i contatti con il servizio sociale, proseguendo nel costante consumo di sostanze stupefacenti e partecipando in maniera discontinua alle telefonate con il figlio, spesso destabilizzandolo e portando gli operatori anche alla interruzione delle conversazioni -, analoga considerazione non può estendersi al rapporto con il padre, con il quale sono stati sempre mantenuti regolari contatti settimanali, per quanto esclusivamente telefonici, secondo i giorni e gli orari stabiliti in accordo con gli operatori sociali.
11 Deve infatti ritenersi, diversamente da quanto affermato dai primi giudici, che, a fronte dei progressi compiuti da e del concreto interessamento manifestato dallo Parte_1
stesso nei confronti del figlio, come riferito nelle relazioni di aggiornamento dei Servizi
Sociali, il mantenimento di una relazione connotata da aspetti positivi – accompagnata, tuttavia, dalla prosecuzione di determinati interventi, in particolare di supporto psicologico per il genitore ed il minore – sia rispondente all'interesse di e possa CP_1 rappresentare un fattore protettivo per la sua crescita, favorendo, anche nell'ottica dell'accettazione dell'affidamento eterofamiliare, il perseguimento di un clima di serenità ed equilibrio, già fortemente compromessi in questi anni. La brusca e definitiva interruzione dei contatti con il genitore biologico in un bambino di oramai dieci anni - il quale, tra l'altro, percepisce il futuro con angoscia, presenta sintomi di umore depresso e nutre un forte senso di abbandono, che ha determinato rilevanti problematiche comportamentali -, rischia, infatti, di cagionare allo stesso un pregiudizio non ravvisabile, sulla base delle risultanze in atti, nella limitata presenza del genitore biologico, costantemente supervisionata. Il mantenimento dei rapporti è quindi importante affinché non strutturi definitivamente un vissuto abbandonico CP_1 da parte di entrambi i genitori, subendo l'ulteriore trauma di una recisione di ogni rapporto con la famiglia di origine, e conservi una linea di continuità, quantomeno parziale, con il mondo che appartiene alla sua memoria e che costituisce un tassello della sua identità.
Con riguardo alle modalità attraverso le quali deve trovare attuazione il mantenimento dei rapporti di con il padre biologico, la Corte ritiene di assicurare continuità CP_1 alle prescrizioni in atto dall'anno 2021, che hanno disciplinato il mantenimento dei contatti tra padre e figlio esclusivamente mediante chiamate telefoniche a frequenza settimanale. Preso atto dell'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore del minore a cura di un professionista privato, la Corte incarica pertanto il Servizio sociale del luogo di residenza del in collaborazione con lo Spazio Famiglia del Plus Pt_1
di Ghilarza-Bosa, di proseguire i percorsi già attivati in favore di quest'ultimo, curandone anche la prosecuzione dei rapporti con il figlio.
6. L'accoglimento parziale dell'appello ed il coinvolgimento degli interessi fondamentali del minore, che tutte le parti intendono perseguire, giustificano la compensazione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
12 La Corte d'Appello - Sezione Minorenni definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che, per il resto, conferma:
- dispone il mantenimento dei rapporti tra il minore ed il padre biologico CP_1 [...]
secondo le modalità ed i tempi già in atto e di cui alla parte motiva della Pt_1
presente sentenza;
- incarica il Servizio sociale del Comune di Abbasanta di proseguire, in collaborazione con lo Spazio Famiglia Plus Ghilarza-Bosa, competenti per territorio, i percorsi di sostegno già attivati in favore di e di curarne la prosecuzione dei rapporti Parte_1
con il minore;
CP_1
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore dott. Valentina Santa Cruz
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