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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/11/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2021 e 470/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nei giudizi riuniti in grado di appello iscritti ai nn. r.g. 430/2021 e 470/2021
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di impugnazione, Parte_1 dall'avv. Antonio Greco e dall'avv. Filomena Balletta, unitamente ai quali elettivamente domicilia in
Cimitile (NA) alla Via Nazionale delle Puglie, n. 46;
- APPELLANTE nel giudizio n.r.g. 430/2021 e APPELLATA nel giudizio n.r.g. 470/2021-
E nella qualità di Impresa Designata dal F.G.V.S, in persona dei Controparte_1 suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Simona Saporito, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Bosco di
Capodimonte 73d;
- APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE ADESIVA –
NONCHE'
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in Controparte_2 giudizio, dall'Avv. Fabio Armano, presso il quale elegge domicilia in Cicciano alla Via Caserta, 152;
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE nel giudizio n.r.g. 430/2021 e APPELLANTE nel giudizio n.r.g. 470/2021 -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1878/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 18.11.2025
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Svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale conducente del veicolo Fiat Parte_1
AN tg. DC 825 SG, convenne in giudizio, innanzi il Giudice di Pace di Nola, Controparte_3
proprietaria del veicolo PE OR tg. DJ 673 NN e la , quale F.G.V.S. per la
[...] Controparte_1
Campania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa delle lesioni personali patite in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Cicciano in data 05.08.2014. A fondamento della domanda, assunse che il veicolo PE, ripartendo da una posizione di sosta sul lato destro di Via Benevento, nei pressi dell'intersezione con Via Libertà, effettuò una manovra di immissione a sinistra in direzione di detta via, senza concedere la dovuta precedenza al veicolo Fiat AN proveniente da tergo lungo Via
Benevento, con direzione Roccarainola, e che, a seguito dell'urto subito, arrestò la propria corsa impattando contro il muro di recinzione di un'abitazione privata.
2. Ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico legale, con sentenza n. 1878/2020 il
Giudice di Pace di Nola – declinata la proponibilità della domanda e ritenute sussistenti la legittimatio ad causam delle parti e la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio – accertata l'impossibilità di addivenire all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e -conseguentemente - di appurare il grado di colpa riferibile ai conducenti dei veicoli coinvolti, affermò la sussistenza di un concorso di colpa al 50 % tra e e condannò l'impresa assicuratrice al pagamento Parte_1 Controparte_2 in favore dell'attrice della somma di euro 1.371, 56 oltre interessi e spese di lite.
3. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la , attrice parzialmente vittoriosa in Parte_1 primo grado (procedimento recante rg. n. 430/2021), censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente un concorso di colpa, ex art. 2054 c.c., di entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente, in particolare, assumendo la violazione degli art. 115 e 166 c.p.c. e, dunque, l'esclusiva responsabilità del veicolo di controparte ovvero, al più, la sussistenza di una corresponsabilità a carico del conducente il veicolo attoreo, ma in percentuale inferiore rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice. Ha così insistito per la riforma della sentenza appellata, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
4. Si è costituita in giudizio la quale, previa istanza di riunione con il Controparte_2 procedimento recante rg 283/2021, ha eccepito l'infondatezza degli avversi motivi di appello e, con proposizione di appello incidentale ha censurato la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure omesso di valutare le dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 27 maggio 2016 Testimone_1 nell'ambito del procedimento rg. 3746/15 introdotto dalla proprietaria del veicolo attoreo,
[...]
e condotto nell'occasione dalla figlia, , avente ad oggetto solo danni a Parte_2 Parte_1
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cose; ha denunciato l'ommessa valutazione di attendibilità dei testi indotti dall'attrice, prospettando una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali acquisite ed assumendo una diversa ricostruzione della dinamica sinistrosa i cui il veicolo Fiat AN compiendo una azzardata manovra di sorpasso (nonostante la presenza della striscia continua ed in prossimità di un incrocio), urtava l veicolo PE OR nel mentre effettuava la manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Libertà. Ha così concluso chiedendo la riforma della sentenza appellata e l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo AN nella causazione del sinistro, vinte le spese di lite con distrazione.
5. Si è costituita altresì la nella spiegata qualità, la quale ha, in via preliminare, rilevato Controparte_1 come avverso la medesima sentenza, oggetto di impugnazione del presente giudizio, è stato introdotto avanti il Tribunale di Nola altro giudizio di appello da contro Controparte_2 Controparte_4
(recante n. R.G. 470/2021) nonché che la stessa
[...] Controparte_5 Controparte_2 ha introdotto altro giudizio di appello, innanzi all'intestato Tribunale avverso la sentenza n. 1879/2020 del
Giudice di Pace di Nola resa nel procedimento civile n. 3746/2015 connesso oggettivamente e soggettivamente al presente (e recante r.g. 283/2021) e che sempre avverso la predetta sentenza n. 1879/2020
è stato proposta altra impugnazione, dalla (giudizio recante n. R.G. 426/2021). Ha così Parte_2 richiesto la riunione dei citati procedimenti di impugnazione ex art. 335 c.p.c.; ha poi, eccepito l'inammissibilità dell'appello principale esperito dalla ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel Parte_1 merito, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello prospettati dall'appellante principale, specie sulla sorta della rappresentazione della dinamica del sinistro evincibile dal verbale redatto dalla Polizia Municipale sopraggiunta in loco. Ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'appello principale, domandato, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della conducente , la condanna alla restituzione di quanto versato in Parte_1 esecuzione all'appellata pronuncia, vinte le spese di lite.
6. Il Giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, con verbale di udienza del 09.09.2021, considerato che causa recante R.G. 430/2021 introdotta mediante l'appello proposto dalla , si Parte_1 connotava per profili di connessione oggettiva e soggettiva con quella recante R.G. 470/2021 (pure chiamata innanzi a sé per la stessa udienza e introdotta con atto impugnazione esperito dalla ) trattandosi CP_2 di appelli avverso la medesima sentenza n. 1878/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola, ha disposto la riunione dei due giudizi da ultimi citati e al contempo respinto l'istanza di riunione con il procedimento R.G.
283/2021 trattandosi di appelli avverso sentenze diverse, così rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 30.03.2023 e, successivamente in prosieguo precisazione delle conclusioni ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. all'udienza del 18.11.2025.
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6. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo con provvedimento del Presidente Casaburi del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo, a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intestato Tribunale ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle citate norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
2. Sempre in via preliminare, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha accolto parzialmente la domanda per avere ritenuto sussistente un concorso di colpa nella eguale misura del 50% in capo ad entrambe le appellanti.
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3. Nel merito, gli appelli principali esperiti tanto da , quanto da Parte_1 CP_2 [...]
sono infondati per le ragioni di seguito esposte. CP_2
2.1. Con il primo motivo di doglianza, gli istanti hanno entrambi censurato l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe operato la ricostruzione del sinistro non tenendo conto di quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate dai rispettivi testi e, con specifico riferimento alla , degli accertamenti effettuati dai militi intervenuti sui luoghi del sinistro. CP_2
Mette conto evidenziare che laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall' art. 116 c.p.c.
Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione "prudente apprezzamento" adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi.
In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.).
Più precisamente, il primo giudice ha esaminato le dichiarazioni rese sia dai testi introdotti da parte attrice
( e ) sia dal teste indotto dalla ( ) e, non Testimone_2 Testimone_3 CP_2 Testimone_4 avendo ravvisato elementi concreti su cui fondare un giudizio di inattendibilità in capo ad alcuno di essi, sul presupposto di una difforme descrizione della dinamica del sinistro, ha evidenziato come non fosse possibile addivenire all'esatta quantificazione del grado di colpa attribuibile a ciascun conducente.
Orbene, ritiene il Tribunale che, all'esito di una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di prime cure, debba essere mantenuta ferma la statuizione del primo Giudice di sussistenza di un concorso di colpa.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, infatti, non ricorrono elementi per ritenere provata l'effettiva dinamica del sinistro e, quindi, superata la presunzione di colpa posta dalla citata norma, neppure secondo una distribuzione del grado di responsabilità diversa rispetto a quella statuita dall'impugnata sentenza.
2.2 Ed invero, muovendo dagli elementi di contraddittorietà evidenziati dalla difesa della , tra le CP_2 dichiarazioni rese, da un lato dal teste e, dall'altro, dal teste (entrambi Testimone_2 Testimone_3 indotti da parte attrice), giova osservare che trattasi di elementi inidonei al fine di ritenere superata la presunzione di pari corresponsabilità, e ciò in quanto afferenti a circostanze che lasciano inalterata l'assenza di prova, sia in ordine all'effettiva cinematica del sinistro, sia rispetto alla diligenza serbata dai conducenti,
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atteso che al fine di poter ritenere superata siffatta presunzione occorre “la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. civ. n. 4130/2017).
Pur volendo, infatti, considerare la sola versione offerta dai testi di parte convenuta – secondo cui il veicolo
PE OR si trovava al centro di via Benevento e si accingeva a svoltare a sinistra su via Libertà con l'indicatore di direzione azionato allorquando è stato impattato dal veicolo AN in fase di sorpasso – non può farsi a meno di rammentare il tenore della disposizione di cui all'art. 154 c.d.s. e la massima prudenza che la norma pone in campo a chi è intento ad eseguire manovre di svolta a sinistra, il quale, oltre a dover certamente azionare l'apposito indicatore, deve sempre e comunque assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e, se del caso, concedere la dovuta precedenza sia ai veicoli che provengono da destra, sia a quelli che provengono da tergo. Nel caso di specie, come di seguito meglio evidenziato, tuttavia, la prova relativa alla condotta diligente richiesta dall'art. 154 c.d.s. non può considerarsi acquisita, non essendovi certezza sufficiente in ordine all'effettiva dinamica del sinistro.
2.3 Del pari, l'affermazione che precede non consente a questo giudice di ritenere applicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale invocato dalla a sostegno dell'assunta responsabilità Parte_1 esclusiva della , né tale orientamento potrebbe giustificare una diversa graduazione della CP_2 percentuale di colpa, più sfavorevole per la conducente del veicolo PE.
2.4 Ciò che ostacola, infatti, nel caso di specie un'affermazione di responsabilità a carico dell'uno o dell'altro conducente, o una distribuzione non egualitaria del grado di colpa nonché l'applicazione della pronuncia invocata dalla (ovvero Cass. Civ. 30070/2022) è la più volte evidenziata incertezza sulla dinamica Parte_1 del sinistro e, in particolare, sulla posizione dell'PE al momento dell'impatto, non essendo stato possibile accertare se al momento dell'impatto il veicolo avesse o meno superato la linea di mezzeria. Trattasi di circostanza non priva di rilevanza e non dipanata dalle dichiarazioni dei testi, le quali, sul punto, risultano estremamente vaghe e riferite soltanto, in modo indistinto, al centro della carreggiata o alla prossimità della linea di mezzeria.
2.5 Tale accertamento assume rilievo proprio alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, secondo cui il conducente che, ad un crocevia, intenda svoltare a sinistra ha sì l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e di assicurarsi, prima di iniziare la manovra, che non sopraggiungano veicoli da tergo - ai quali pure spetta la precedenza anche se impegnati in un sorpasso
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irregolare - ma tale obbligo è circoscritto alla fase che precede l'esecuzione della svolta, non potendo il conducente, durante la manovra, distogliere l'attenzione dal proprio normale campo visivo.
Conseguentemente, soltanto l'accertamento che l'PE avesse quantomeno già oltrepassato la linea di mezzeria avrebbe potuto rendere applicabile tale principio al caso di specie;
accertamento che per quanto appena esposto, è mancato nel caso de quo.
2.6 Né vale a superare l'incerta dinamica dell'evento, il verbale redatto dalla Polizia Municipale sopraggiunto in loco.
È principio consolidato quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 01/04/2019, n.
9037).
Nel caso di specie, la ricostruzione della dinamica del sinistro ivi descritta, oltre a non essere assistita dalla valenza probatoria propria dell'atto pubblico - atteso che gli agenti intervenuti non hanno assistito direttamente all'incidente, ma sono giunti solo successivamente sul luogo teatro del sinistro - non consente di trarre alcun elemento utile a stabilire, nella necessaria valutazione congiunta con le ulteriori risultanze istruttorie, in quale fase si trovasse il veicolo PE al momento dell'impatto; ciò anche alla luce della documentazione fotografica prodotta, dalla quale i danni riportati sulla portiera sinistra di detto veicolo, contrariamente a quanto paventato dalla difesa , non appaiono affatto idonei a rendere CP_2 immediatamente evidente la controversa dinamica.
3. In definitiva, la assoluta lacunosità del quadro probatorio sottoposto a cognizione, non può che condurre a confermare la statuizione del primo giudice in ordine alla pari responsabilità, ex art. 2054 co. 2 c.c., da ripartirsi nella misura del 50% a carico di entrambi i veicoli coinvolti, con conseguente rigetto tanto dell'appello esperito da (recante r.g. 430/2021), quanto dell'appello proposto da Parte_1
(recante r.g. 470/2021) e, nell'ambito di quest'ultimo, dell'appello incidentale Parte_3 adesivo spiegato da Controparte_1
4. Il rigetto degli appelli esperiti, decreta la soccombenza reciproca tra tutte le parti dei richiamati giudizi riuniti, giustificando così l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
5. Inoltre, il rigetto di entrambi gli appelli e la loro proposizione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n.
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228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sanzione a carico degli appellanti in via principale e dell'appellante in via incidentale adesiva pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta gli appelli proposti da e avverso la Parte_1 Controparte_2 sentenza n. 1878/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in via principale e dell'appellante in via incidentale adesiva, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Nola, 25.11.2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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