Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00693/2026REG.PROV.COLL.
N. 03169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3169 del 2025, proposto da
IO IF S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A041117342, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia 97;
contro
AST Azienda Sanitaria Territoriale di NC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Tartuferi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Medicair Centro S.r.l., non costituito in giudizio;
- LT Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n.255/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AST Azienda Sanitaria Territoriale di NC e di LT Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il Cons. EB AN e uditi per le parti gli avvocati delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con Determina n. 1855/AST_AN del 20/12/2023, la AST NC, in qualità di soggetto aggregatore avvalso della Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) per effetto della Convenzione di cui alla D.G.R. Marche n. 200 del 20 febbraio 2023, autorizzava l’avvio di una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura in service di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare per le necessità dei pazienti della Regione Marche (AST di Pesaro Urbino, AST di NC, AST di Macerata, AST di Fermo, AST di Ascoli Piceno), per un valore complessivo stimato pari ad euro 157.943.193,28 Iva esclusa, ed una durata di 4 anni.
1.2. La gara era suddivisa in n. 10 lotti, ed il lotto 7 (CIG: A041117342), oggetto del presente giudizio, riguarda la AST NC, per un importo quadriennale a base d’asta, IVA esclusa, pari ad euro 15.615.207,20.
1.3. La procedura di affidamento prevedeva la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del Codice per i lotti dal 1 al 5 relativi alla fornitura in service di ossigenoterapia, con più operatori economici ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. a) del Codice, per i lotti dal 6 al 10.
1.4. La lex specialis prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, con l’attribuzione di 70 punti agli elementi qualitativi e 30 punti all’elemento prezzo.
1.5. A seguito della valutazione e dell’attribuzione dei punteggi tecnici e di quelli economici, veniva stilata la graduatoria in relazione al lotto 7 per cui è causa: RTI LT Italia S.p.A.-Respirare S.r.l. si classificava al primo posto con un punteggio complessivo di 88,66; secondo graduato era Medicair Centro s.r.l., con punteggio di 82,33 punti; infine, l’appellante IO IF s.r.l. si collocava come terza classificata, con punteggio di 82,03 punti.
1.6. Dopo la disamina delle giustificazioni presentate dalla prima classificata LT, la Commissione giudicatrice ed il RUP concludevano per la congruità della sua offerta, con conseguente conferma della graduatoria di cui sopra.
1.7. Con Determina del Dirigente dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica della AST NC n.33 del 29/11/2024, comunicata alla ricorrente in data 02/12/2024, veniva disposta l’aggiudicazione del Lotto 7 della procedura in favore degli operatori economici RTI LT Italia S.p.A. / Respiraire S.r.l. e AI Centro S.r.l.
1.8. IO IF proponeva istanza di accesso agli atti chiedendo l’ostensione della documentazione tecnica ed economica di LT, dei documenti forniti da quest’ultima nella fase di verifica dei requisiti, nonché dei verbali della Commissione. Domandava altresì i giustificativi presentati da LT in sede di verifica di congruità.
1.9. Contestualmente anche LT proponeva istanza di accesso all’offerta avversaria.
1.10. L’AST NC riteneva di fornire ad entrambe riscontro all’accesso, oscurando tuttavia le parti delle offerte tecniche coperte da segreto tecnico-industriale.
1.11. IO IF proponeva ricorso dinanzi al TAR Marche - NC (R.G. n. 610/2024), lamentando la illegittimità dell’aggiudicazione della procedura agli operatori economici RTI LT Italia S.p.A./Respiraire S.r.l. e AI Centro S.r.l.
E poiché l’Amministrazione non aveva fornito in modo integrale la documentazione versata in gara dalle controinteressate, nel ricorso IO IF formulava domanda di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
1.12. In corso di causa l’AST di NC depositava ampia documentazione relativa alla posizione di LT, alle verifiche dei requisiti in capo all’odierna controinteressata, nonché i documenti e i verbali di gara. Non veniva invece ostesa in modalità integrale l’offerta tecnica di LT, avendo l’AST di NC agito in conformità alla richiesta di oscuramento presentata da LT in data 12.12.2024.
1.13. Con sentenza non definitiva n. 255/2025 pubblicata in data 5 aprile 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche si è pronunciato sulla questione riguardante l’accesso agli atti. Nella pronuncia il TAR ha dichiarato in parte improcedibile la domanda ex art. 116 c.p.a. formulata da IO per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte l’ha respinta (“ D’altronde, che l’interesse all’accesso residui solo rispetto alle offerte tecniche integrali e non oscurate delle controinteressate si ricava dalle stesse precisazioni di IO IF contenute negli scritti difensivi e, in particolare, nell’ultima memoria depositata in data 25 febbraio 2025”).
2.1. Con atto notificato il 16 aprile 2025 IO IF ha proposto appello avverso la sentenza del Tar per le Marche articolando un unico motivo di gravame così rubricato:
I) Grave erroneità in fatto e in diritto da parte del Giudice di primo grado in relazione alla domanda ex art. 116 c.p.a. (Violazione dei principi e delle norme in tema di accesso. Violazione dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta)
2.2. Si è costituita in giudizio l’AST di NC, la quale ha depositato atto di costituzione e successiva memoria con la quale ha chiesto respingersi l’appello.
2.3. Si è costituita in giudizio anche LT Italia S.p.a. la quale ha anch’essa depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto respingersi l’appello.
2.4. Medicair Centro S.r.l., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
2.5. All’udienza camerale del 6 novembre 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. Sotto un primo profilo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto quanto segue:
“innanzitutto va evidenziata la correttezza del comportamento della stazione appaltante che, a fronte di analoghe richieste di secretazione dell’offerta tecnica da parte delle concorrenti IO, AI e LT (cfr. documenti n. 34, 35 e 36 depositati da AST in data 21 gennaio 2025), ha agito nei confronti di tutte in maniera uniforme, escludendo dall’accesso le parti dell’offerta per le quali si opponeva l’esistenza di segreti tecnici e/o commerciali, in tal modo garantendo un equo contemperamento tra riservatezza e diritto di difesa ed evitando disparità di trattamento nell’applicazione delle regole sulla riservatezza;
- in secondo luogo, non può non evidenziarsi che il comportamento della ricorrente IO IF è connotato da contraddittorietà, dal momento che essa da un lato rivendica l’oscuramento delle parti della propria documentazione a tutela del proprio know-how aziendale rispetto alle altrui richieste di accesso, dall’altro lato contesta, in questa sede, analoghi oscuramenti delle offerte degli altri pretendendone la visione integrale. Tale modus operandi concretizza un abuso del diritto e del processo - secondo i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza - atteso che IO formula le proprie doglianze ponendosi in contraddizione con precedenti suoi comportamenti e contestando scelte amministrative che essa stessa aveva avvalorato a tutela dei propri interessi”.
Lamenta l’appellante che, nel denegare l’accesso, il Tar avrebbe erroneamente fatto applicazione di una sorta di regola di reciprocità in ordine al riconoscimento dei segreti commerciali rispettivamente opposti da tutte le concorrenti al fine di asseritamente evitare disparità di trattamento; ed avrebbe, altresì, erroneamente ritenuto la richiesta di accesso avanzata da IO IF contraddittoria rispetto alla propria determinazione di opporre anch’essa il segreto commerciale alla propria offerta tecnica, concretizzando in tal modo un’ipotesi di abuso del processo.
Deduce, peraltro, l’appellante che accedendo alla contestata tesi sostenuta in sentenza si perverrebbe all’assurda conclusione che a quei concorrenti i quali abbiano richiesto l’oscuramento dei segreti contenuti nella propria offerta, sarebbe sempre preclusa, ed a priori, la possibilità di visionare le offerte degli altri partecipanti alla procedura.
3.1. La censura è fondata.
In tema di abuso del processo la giurisprudenza di questo Consiglio ha effettivamente e costantemente posto in rilievo come deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo d’impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente e che, in ogni caso, si pone in contraddizione con precedenti comportamenti tenuti dal medesimo soggetto (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7628; Cons. St., sez. V, 27 aprile 2015, n. 2064; Cons. St., sez. V, 27 marzo 2015, n. 1605; Cons. St., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3563; Cons. St., sez. V, 16 aprile 2013, n. 2111).
Tuttavia, nel caso in esame, non si verte in nessuna delle ipotesi sopra delineate, in quanto tutti i concorrenti hanno presentato in gara i rispettivi progetti tecnici (evidentemente originali e diversi tra loro) chiedendo, altresì, l’oscuramento di alcuni dati o parti ritenuti unilateralmente sensibili e che, ovviamente, non sono comuni a tutte le offerte indistintamente, ma sono invece differenziati e peculiari di ciascuna offerta.
Di comune, tra le diverse offerte, c’è soltanto l’apposizione del segreto commerciale, ma diversi sono gli aspetti, i dati, o gli elementi delle rispettive offerte che ciascun concorrente intende tutelare; sicché, denegare apoditticamente e reciprocamente l’accesso non equivale a buon esercizio di imparzialità amministrativa, perché la verifica circa la sussistenza di situazioni da tutelare va compiuta in concreto, su ciascuna offerta o progetto tecnico, sulla base di quanto prevedono le norme del Codice le quali stabiliscono che, al momento dell’istanza di accesso formulata dal concorrente, sia onere della Stazione Appaltante verificare se i segreti sussistono davvero, ed accogliere o meno le istanze di oscuramento.
La superiore considerazione vale ad escludere anche la affermata contraddittorietà del comportamento processuale in tesi tenuto dall’appellante, non potendosi escludere a priori, e senza una valutazione condotta alla stregua del caso concreto, che l’offerta della medesima non sia effettivamente meritevole di oscuramento differentemente da qualcuna o da tutte le altre offerte dei concorrenti antagonisti.
4. Sotto altro profilo, IO IF censura la sentenza n. 255/2025 del TAR Marche nella parte in cui il giudice di prime cure - dopo aver richiamato la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questo Consiglio in materia di accesso – ha infine concluso che:
“- applicando le anzidette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che, a fronte delle motivate giustificazioni a supporto della richiesta di oscuramento presentata da tutte le concorrenti e in mancanza della dimostrazione circa l’indispensabilità della documentazione nei termini innanzi chiariti (ovvero provando che, in assenza di quelle informazioni, non sarebbe stato possibile tutelare adeguatamente i propri interessi) - dal momento che le prospettazioni mosse per sostenere il diritto all’accesso anche a tali informazioni appaiono alquanto generiche -, la stazione appaltante bene ha fatto, in una logica di bilanciamento tra contrapposte esigenze, a limitare l’accesso alle sole parti delle offerte rispetto alle quali non era stata palesata un’esigenza di secretazione e a tenere, si ribadisce, un comportamento uniforme nei confronti di tutte le concorrenti”.
L’appellante sostiene che l’istanza di accesso non è generica in quanto:
- nei confronti di LT ha sollevato un motivo relativo all’incongruità dell’offerta che non può essere corroborato se non si conoscono le effettive prestazioni proposte in sede di offerta tecnica da LT, posto che è in relazione a tali prestazioni che va misurata la congruità dell’offerta;
- nei confronti di Medicair ha sollevato motivi relativi alla erronea attribuzione di punteggi tecnici, per contestare i quali occorre anche qui conoscere l’offerta tecnica di Medicair.
4.1. Orbene l’art. 35, comma 4, lett. a) d.lgs. 36/2023 prevede che l'accesso può essere escluso in relazione alle “informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico” .
Il Codice consente agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria un ampio diritto di accesso, perché ad essi sono resi “reciprocamente disponibili”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli “atti” di cui al comma 1, ma anche le offerte dagli stessi presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto, poiché la prima è conoscibile a tutti).
L'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, infatti, stabilisce che, nella comunicazione dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte per la sussistenza di segreti tecnici o commerciali e che l'eventuale oscuramento deve essere conseguenza di una specifica richiesta dell'operatore economico, corredata da una dichiarazione ‘motivata e comprovata' in ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali.
4.2. Rileva il Collegio che “La dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'art. 98, d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico - industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l'operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta” (Consiglio di Stato sez. V, 23/10/2025, n.8231).
Più in particolare questo Consiglio, con riferimento ai limiti all’ostensione dell’offerta tecnica di gara, ha affermato che “Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how; infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti; pertanto, è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l'operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/ conoscenza/ esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l'allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l'elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all'art. 98, d.lg. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l'art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all'organizzazione del proprio concorrente” ( Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2025, n.6280).
D’altra parte va anche rilevato che la verifica della stretta indispensabilità dell’accesso difensivo è logicamente successiva a quella sulla presenza o meno di un segreto tecnico o commerciale da tutelare, perché è evidente che, in assenza dello stesso, si rispande la regola generale della completa accessibilità degli atti di gara da parte dei partecipanti alla stessa.
4.3. Orbene, il Collegio rileva che le due controinteressate sapevano che, partecipando alla gara, una parte della competizione tecnica si sarebbe svolta sul proprio modello organizzativo, essendo proprio il modello gestionale ad essere oggetto di valutazione e premio in termini di punteggio.
Le ragioni di segretezza tali da non consentire la divulgazione integrale della propria offerta erano state individuate da LT – unica controinteressata costituita - nella dichiarazione del 12.12.2024, ove in particolare, la stessa aveva rappresentato che i documenti sottratti all’accesso “contengono metodologie di servizio ed organizzative, soluzioni tecnologiche, aventi carattere di originalità e come tali da considerarsi importanti segreti tecnici e commerciali, in quanto espressione di un patrimonio aziendale e di know how maturato nel corso di anni e frutto di ingenti investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Una parte significativa di tali segreti tecnici, per loro natura, è difficilmente tutelata attraverso la salvaguardia della proprietà industriale, ad esempio mediante brevetti; ne consegue l’importanza di impedire la visione della documentazione con i dettagli progettuali dei nostri servizi alle ditte potenzialmente concorrenti. Infatti, l’eventuale divulgazione di tali informazioni comporterebbe l’elevato rischio della riproduzione pedissequa da parte di altri concorrenti in analoghe procedure di gara, con grave ed evidente danno per le scriventi” .
4.4. Ritiene il Collegio che dette motivazioni si appalesano generiche e che non posseggono i requisiti come sopra delineati dalla giurisprudenza ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, essendo necessario – come già rilevato - che l'operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza “sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/ conoscenza/ esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento”.
La giurisprudenza prevalente, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, sostiene che: “La dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico - industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l'operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta” (Cons. Stato, n. 1437 del 2021; Corte di Giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21).
Nel valutare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale l'Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il quale, ai fini della tutela, prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico - industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (cfr. Cons. Stato, n. 7650 del 2024).
È stato anche precisato che, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how del singolo concorrente, vale a dire l'insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (cfr. Cons. Stato, n. 8382 del 2023). È necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore economico, e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (Cons. Stato, n. 6280 del 2025; id. n. 5547 del 2025; id. n. 8257 del 2024; id. n. 6253 del 2020).
L'oscuramento dell'offerta tecnica deve inoltre essere ispirato a un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all'accesso solo elementi effettivamente riservati, cioè ex se non divulgabili perché coperti da riservatezza, ossia quelle precise informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio a danno del soggetto che li detiene sia sul piano economico, sia in termini di minore competitività, ovvero favorirebbe indiscriminatamente l'operatore che ne viene a conoscenza garantendogli l'accesso a un patrimonio riservato e non protetto che potrebbe costituire fonte di indebito vantaggio.
4.5. Nel caso di specie LT ha opposto che le parti secretate dell'offerta riguardano la propria struttura organizzativa/funzionale facendo riferimento a “ soluzioni tecnologiche, aventi carattere di originalità e come tali da considerarsi importanti segreti tecnici e commerciali”, con tutta evidenza deducendo elementi riguardanti in modo del tutto generico l’attività imprenditoriale senza, in alcun modo, chiarire quali siano le particolari competenze sviluppate e ad esse sottese, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione.
4.6. Di converso l’appellante ha dedotto:
- di avere proposto una critica sull’incongruità dell’offerta di LT, ed altre sui punteggi attribuiti, ma di non essere in grado di meglio articolare le contestazioni già proposte senza conoscere il dettaglio delle offerte tecniche; deduce ad esempio che mentre i costi del coordinamento indicati da LT appaiono troppo bassi, il paragrafo di pag. 10 dell’offerta tecnica di LT, intitolato “Organizzazione del personale impiegato per l’erogazione del Servizio” risulta oscurato non consentendo alcuna valutazione e non apparendo plausibile che vi siano segreti industriali da tutelare circa l’organizzazione del personale;
- che la Stazione appaltante ha previsto all’art. 3 del Disciplinare che: “4. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso 5. Il Contratto Collettivo applicato è il CCNL Chimico Farmaceutico”. Deduce che nelle giustificazioni LT del 5.11.2014 si legge che in relazione a circa il 50% dei costi della manodopera, la concorrente applica un contratto collettivo diverso da quello individuato dall’Amministrazione nella lex specialis, ovvero il CCNL “Metalmeccanico e installazione impianti – C011” e che sarebbe impossibile per IO – che non è a conoscenza dell’organizzazione del servizio proposta da LT - verificare di quanto esattamente i costi della manodopera siano stati sottostimati.
4.7. Per tutto quanto precede se ne ricava che l’interesse difensivo dell’appellante appare sufficientemente dimostrato, risultando del tutto indimostrata da parte dell’appellata l'esistenza di segreti commerciali da tutelare.
Sicché, nel bilanciamento degli opposti interessi, deve ritenersi prevalente quello dell’appellante all’ostensione della documentazione di gara.
5. Conclusivamente, per i surriferiti motivi, l’appello proposto da IO IF deve essere accolto e la Stazione appaltante dovrà consentire l’accesso dall’appellante alla residua documentazione contenuta nella richiesta di accesso per cui è causa entro 10 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
6. Le spese della presente fase possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone giustificate ragioni in relazione alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata:
- ordina all'Amministrazione di consentire l'accesso alla documentazione indicata in motivazione, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL D'NG, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
EB AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EB AN | OL D'NG |
IL SEGRETARIO