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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6580 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22560 2024 RG
FRA
Avv. COLLARETA GIOVANNI Parte_1
BATTISTA
E
Controparte_1
contumace
[...]
FATTO E DIRITTO
Il ricorso viene avanzato per lamentare che i contributi pretesi da azionati con la cartella esattoriale 097 2024 01184470 40 CP_1 dall'ulteriore motivo di opposizione afferente la coeva iscrizione alla gestione separata (sempre per le annualità 2001 e 2002).
Inarcassa, del resto, è rimasta contumace, e pertanto non risulta neppure constatare una possibile smentita alla prospettazione attorea neanche quanto al mancato svolgimento dell'attività di ingegnere (non risultando fatture inerenti tale qualifica professionale di Dottore
Ingegnere nel periodo in contestazione).
Il regime applicabile in tema di prescrizione, di poi, è quello dettato dalla L. n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare la quale, all'art. 3 (commi 9 e 10), ha previsto che tutti i contributi di previdenza assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e, di conseguenza, non possono essere versati, con il decorso di cinque anni mentre il Regolamento , all'art. 11, dal 2012 prevede il CP_1
medesimo termine prescrizionale di cinque anni per i contributi e ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dall'opponente le somme pretese con la cartella di pagamento opposta;
condanna
al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_1
dell'opponente che liquida in complessive 2.800,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, da distrarsi.
Roma lì, 6.6.2025 Il Giudice
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
000 notificata al ricorrente, sono ormai prescritti e quindi non più esigibili.
È stata notificata infatti al ricorrente, in data 6 maggio 2024, la cit. cartella, per la somma complessiva di euro 10.795,61 a titolo di contributo integrativo/soggettivo /maternità e sanzioni anno 2001 (per
€6121,74) e per contributo integrativo /soggettivo /maternità e sanzioni anno 2002 (per €4667,99), ma assorbente risulta il rilievo avanzato in ricorso attesa l'assenza di validi atti interruttivi, pur volendo prescindere