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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/09/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.V.G. n. 977/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel.
dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Costanza Comunale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 977/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'
[...] C.F._2
Avv. Giuseppina Vitiello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso congiuntamente affinché l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Prato voglia disciplinare l'affidamento della figlia sulla Persona_1 base degli accordi di seguito riportati: “1. La SI.ra cederà Parte_1 con separato atto notarile da stipularsi entro il 31.12.2025 la sua parte di proprietà della casa familiare, sita a Carmignano (PO), in via Fontemorana n.
74, al SI. il quale estinguerà a propria cura e spese il mutuo Parte_2 condiviso delle parti, contestualmente al trasferimento immobiliare, mediante retratto di altro mutuo esclusivamente a lui intestato.
2. La casa familiare viene assegnata al SI. e la SI.ra Parte_2 Parte_1
, unitamente alla figlia , si trasferirà entro il 31 agosto 2025
[...] Per_1 presso altro immobile in affitto sito in Montale;
fino alla data del trasferimento, la SI.ra continuerà a corrispondere la propria quota parte di mutuo Pt_1 ed a provvedere al pagamento delle utenze;
dopo il rilascio dell'immobile il SI. provvederà a pagare integralmente il mutuo, sino alla sua Parte_2 estinzione da effettuarsi contestualmente alla stipula del rogito notarile di cui sopra, e provvederà, entro 15 giorni, ad effettuare la volturazione a proprio nome delle utenze.
3. La figlia minore, , verrà affidata ad entrambi i genitori in Persona_1 regime di affidamento condiviso, con abitazione prevalente presso la madre.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita, salvo diversi Parte_2 accordi di volta in volta presi tra i genitori, secondo le seguenti modalità: a settimane alterne, dal mercoledì sera dalle ore 19.00 circa fino al lunedì mattina, accompagnandola a scuola;
con la madre passerà poi dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì sera della settimana successiva;
ad anni alterni passerà con un genitore la Vigilia di Natale - dalla sera del 23 dicembre alle ore 10.00 del 25 dicembre - e con l'altro Natale e Santo EF - dalle ore
10.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 27 dicembre;
Natale 2025 lo passerà con la madre;
passerà i giorni dell'ultimo dell'anno e del capodanno un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro; l'ultimo dell'anno 2025 e capodanno
2026 lo passerà con il padre, dalla mattina del 31 dicembre fino alla mattina del 2 gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, passerà con il padre dalla sera della Vigilia alla mattina successiva a Pasquetta;
la Pasqua 2026 la passerà con il padre;
per le ferie estive la minore passerà 2 settimane con pagina 2 di 5 ciascun genitore, alternando di anno in anno dal 01 al 16 agosto e dal 16 al 31 agosto;
per le ferie estive del 2025 i genitori si sono accordati affinché la minore stia con il padre dal 17 al 31 agosto.
5. Il padre, genitore non convivente, contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat, e si accollerà interamente le spese del corso mensile di musica frequentato dalla figlia, nonché provvederà al pagamento, nella misura del 50% della mensa scolastica e provvederà altresì al pagamento delle spese straordinarie, secondo il Protocollo CNF, nella misura del 50%.
6. L'autovettura GF613KL intestata alla SI.ra , rimarrà in uso al SI. Pt_1
il quale continuerà a pagare il finanziamento e tutte le spese Parte_2 inerenti alla stessa (bollo ed assicurazione); l'autovettura sarà venduta entro il
7 agosto 2025 o comunque entro tale data a lui volturata, a spese del SI.
[...]
Pt_2
7. Il conto corrente cointestato accesso presso verrà estinto alla CP_1 data di sottoscrizione del presente accordo, mentre quello accesso presso
CH AN e sul quale transita la rata di mutuo, sarà chiuso al momento del rogito notarile di compravendita.
8. La SI.ra concorrerà al pagamento delle spese notarili per la Pt_1 cessione della propria quota dell'abitazione coniugale nella misura di €
1700,00.
9. Le parti dichiarano che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali come sopra convenuto è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
10. le spese legali del presente atto saranno a carico della SI.ra Pt_1
che integralmente se le assume.”
[...]
Il Pubblico Ministero:> del 29.07.2025.
Ragioni in fatto e in diritto della domanda e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
pagina 3 di 5 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e, su richiesta del Giudice, hanno fornito chiarimenti in ordine all'ammontare del canone di locazione dell'immobile presso cui si trasferirà la SI.ra e gli assegni familiari, Pt_1 che sono integralmente percepiti dalla SI.ra . Pt_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il [...], al suo Per_1 collocamento e mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere, pertanto, omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa le condizioni relative all'accordo raggiunto dalle parti, sopra trascritte, relative alla figlia minore;
2) prende, altresì, atto delle condizioni economiche tra le parti;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di conSIlio del 24.09.2025 su relazione della dott.ssa Lucia Schiaretti.
pagina 4 di 5 Il Presidente rel.
dott.ssa Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel.
dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Costanza Comunale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 977/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'
[...] C.F._2
Avv. Giuseppina Vitiello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso congiuntamente affinché l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Prato voglia disciplinare l'affidamento della figlia sulla Persona_1 base degli accordi di seguito riportati: “1. La SI.ra cederà Parte_1 con separato atto notarile da stipularsi entro il 31.12.2025 la sua parte di proprietà della casa familiare, sita a Carmignano (PO), in via Fontemorana n.
74, al SI. il quale estinguerà a propria cura e spese il mutuo Parte_2 condiviso delle parti, contestualmente al trasferimento immobiliare, mediante retratto di altro mutuo esclusivamente a lui intestato.
2. La casa familiare viene assegnata al SI. e la SI.ra Parte_2 Parte_1
, unitamente alla figlia , si trasferirà entro il 31 agosto 2025
[...] Per_1 presso altro immobile in affitto sito in Montale;
fino alla data del trasferimento, la SI.ra continuerà a corrispondere la propria quota parte di mutuo Pt_1 ed a provvedere al pagamento delle utenze;
dopo il rilascio dell'immobile il SI. provvederà a pagare integralmente il mutuo, sino alla sua Parte_2 estinzione da effettuarsi contestualmente alla stipula del rogito notarile di cui sopra, e provvederà, entro 15 giorni, ad effettuare la volturazione a proprio nome delle utenze.
3. La figlia minore, , verrà affidata ad entrambi i genitori in Persona_1 regime di affidamento condiviso, con abitazione prevalente presso la madre.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita, salvo diversi Parte_2 accordi di volta in volta presi tra i genitori, secondo le seguenti modalità: a settimane alterne, dal mercoledì sera dalle ore 19.00 circa fino al lunedì mattina, accompagnandola a scuola;
con la madre passerà poi dal lunedì all'uscita di scuola fino al mercoledì sera della settimana successiva;
ad anni alterni passerà con un genitore la Vigilia di Natale - dalla sera del 23 dicembre alle ore 10.00 del 25 dicembre - e con l'altro Natale e Santo EF - dalle ore
10.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 27 dicembre;
Natale 2025 lo passerà con la madre;
passerà i giorni dell'ultimo dell'anno e del capodanno un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro; l'ultimo dell'anno 2025 e capodanno
2026 lo passerà con il padre, dalla mattina del 31 dicembre fino alla mattina del 2 gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, passerà con il padre dalla sera della Vigilia alla mattina successiva a Pasquetta;
la Pasqua 2026 la passerà con il padre;
per le ferie estive la minore passerà 2 settimane con pagina 2 di 5 ciascun genitore, alternando di anno in anno dal 01 al 16 agosto e dal 16 al 31 agosto;
per le ferie estive del 2025 i genitori si sono accordati affinché la minore stia con il padre dal 17 al 31 agosto.
5. Il padre, genitore non convivente, contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat, e si accollerà interamente le spese del corso mensile di musica frequentato dalla figlia, nonché provvederà al pagamento, nella misura del 50% della mensa scolastica e provvederà altresì al pagamento delle spese straordinarie, secondo il Protocollo CNF, nella misura del 50%.
6. L'autovettura GF613KL intestata alla SI.ra , rimarrà in uso al SI. Pt_1
il quale continuerà a pagare il finanziamento e tutte le spese Parte_2 inerenti alla stessa (bollo ed assicurazione); l'autovettura sarà venduta entro il
7 agosto 2025 o comunque entro tale data a lui volturata, a spese del SI.
[...]
Pt_2
7. Il conto corrente cointestato accesso presso verrà estinto alla CP_1 data di sottoscrizione del presente accordo, mentre quello accesso presso
CH AN e sul quale transita la rata di mutuo, sarà chiuso al momento del rogito notarile di compravendita.
8. La SI.ra concorrerà al pagamento delle spese notarili per la Pt_1 cessione della propria quota dell'abitazione coniugale nella misura di €
1700,00.
9. Le parti dichiarano che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali come sopra convenuto è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
10. le spese legali del presente atto saranno a carico della SI.ra Pt_1
che integralmente se le assume.”
[...]
Il Pubblico Ministero:
Ragioni in fatto e in diritto della domanda e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
pagina 3 di 5 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e, su richiesta del Giudice, hanno fornito chiarimenti in ordine all'ammontare del canone di locazione dell'immobile presso cui si trasferirà la SI.ra e gli assegni familiari, Pt_1 che sono integralmente percepiti dalla SI.ra . Pt_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] il [...], al suo Per_1 collocamento e mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere, pertanto, omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa le condizioni relative all'accordo raggiunto dalle parti, sopra trascritte, relative alla figlia minore;
2) prende, altresì, atto delle condizioni economiche tra le parti;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di conSIlio del 24.09.2025 su relazione della dott.ssa Lucia Schiaretti.
pagina 4 di 5 Il Presidente rel.
dott.ssa Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
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