Art. 3.
Il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti e' punito secondo la legge italiana, anche nei seguenti casi:
1) quando l'aereo e' immatricolato in Italia;
2) quando l'aereo, ovunque immatricolato, atterra sul territorio italiano avendo ancora a bordo l'autore del delitto;
3) quando l'aereo, anche se non immatricolato in Italia, e' stato dato in locazione o noleggio ad enti pubblici o privati, italiani o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio dello Stato;
4) a richiesta del Ministro per la grazia e giustizia quando l'autore del delitto si trova comunque sul territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradizione.
Il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti e' punito secondo la legge italiana, anche nei seguenti casi:
1) quando l'aereo e' immatricolato in Italia;
2) quando l'aereo, ovunque immatricolato, atterra sul territorio italiano avendo ancora a bordo l'autore del delitto;
3) quando l'aereo, anche se non immatricolato in Italia, e' stato dato in locazione o noleggio ad enti pubblici o privati, italiani o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio dello Stato;
4) a richiesta del Ministro per la grazia e giustizia quando l'autore del delitto si trova comunque sul territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradizione.