Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 29/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2024, proposto da
NN RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Campanati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Marche, Istituto Comprensivo Falconara Centro Falconara Marittima, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli art. 22 e ss. L. 241/1990 in data 08.08.024 a mezzo PEC dalla ricorrente all’Istituto Comprensivo Falconara Centro, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della Ricorrente;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Marche e dell’Istituto Comprensivo Falconara Centro - Falconara Marittima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza inviata data 8 agosto 2024 la ricorrente chiedeva all’ Istituto Comprensivo Falconara Centro di Falconara Marittima, l’accesso alla seguente documentazione:
-tutti i provvedimenti di assegnazione alle classi dell’odierna ricorrente per gli anni scolastici 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019;
-i provvedimenti di assegnazione relativi ai docenti che hanno insegnato presso la scuola primaria Dante Alighieri per l'anno scolastico 2018/2019;
-i verbali del Consiglio di istituto inerenti l’assegnazione dei docenti per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Con ricorso ex art. 116 cpa in epigrafe la ricorrente impugna il silenzio diniego relativo all’istanza, essendo spirato il termine di 30 giorni di cui all’articolo 25 comma 4 l. 241/1990, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a esibire i documenti richiesti.
L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso deve essere accolto.
1.1 Parte ricorrente motiva l’istanza con la necessità di tutelare a termine di legge i propri diritti a fronte della marginalizzazione professionale sofferta, che si configurerebbe quale inadempimento contrattuale del datore di lavoro. L’istanza è quindi sufficientemente motivata. Come è noto l’art. 22, l. n. 241 del 1990 definisce interessati all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso medesimo. L'interesse che giustifica l'accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva (Tar Lazio Roma 9 maggio 2024 n. 9156).
1.2 Inoltre, i documenti cui si richiede l’accesso, in assenza di una risposta o di controdeduzioni della PA, appaiono bene individuati e riferiti a un arco temporale limitato.
1.4 Non essendo immediatamente identificabili controinteressati, anche alla luce della già citata assenza di difese della PA (nonostante le concessione di un rinvio per chiarimenti sul punto alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024), il ricorso deve essere accolto, con la conseguente condanna dell’amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti nell’istanza trasmessa all’Istituto resistente l’8 agosto 2024. L’Amministrazione potrà tutelare le eventuali esigenze di riservatezza di terzi tramite il motivato oscuramento delle parti rilevanti.
1.5 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l’Amministrazione intimata all'ostensione di tutti gli atti richiesti, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 800 (ottocento/00) oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO