Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 00871/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2024, proposto da -ALFA-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Terzano, Alberto Vella e Désirée Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21;
Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente del Piemonte, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-BETA-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Adriana Presti e Simone Lucattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza adottata dalla Provincia di -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Ordinanza di bonifica e ripristino ambientale ai sensi della Parte Quarta Titolo V del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Aree esterne al polo chimico di -OMISSIS- ”, prot. gen. n. -OMISSIS-, nonché della relativa relazione istruttoria allegata;
- della relazione di contributo tecnico scientifico resa da ARPA Piemonte n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-di validazione del documento “ Risultati del Piano di Caratterizzazione delle aree esterne al sito industriale - Stabilimento di -OMISSIS- - -OMISSIS- ”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto, tra cui l’avviso di avvio del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione prot. n. -OMISSIS-emanato dalla Provincia di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS-, della Regione Piemonte, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di -BETA-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 24.06.2024, -ALFA- (di seguito, breviter , anche solo “-ALFA-”) ha impugnato, per quanto di proprio interesse, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-cui la Provincia di -OMISSIS- ha emesso l’ordinanza di bonifica e ripristino ambientale ex art. 244 del D. Lgs. 152/2006 delle aree esterne allo stabilimento chimico di -OMISSIS-, individuandola come responsabile esclusiva dell’inquinamento dei terreni e come corresponsabile in solido con -BETA- (di seguito, breviter , anche solo “-BETA-”) dell’inquinamento delle acque sotterranee, con conseguente ripartizione delle rispettive quote di responsabilità ai soli fini della suddivisione interna dei costi di bonifica.
Espone la ricorrente, in estrema sintesi, di essere stata il gestore del predetto stabilimento chimico industriale (attivo sin dai primi anni del secolo scorso) sino al 1981 quando, nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, la gestione è passata alla sua controllata -OMISSIS-, poi ad altra società del gruppo -OMISSIS-) che nel 1991 è stata incorporata in -OMISSIS-, la quale ha continuato a svolgere direttamente la gestione del sito sino 2002, quando -ALFA- ne ha ceduto la totalità delle azioni a -BETA-, che l’ha successivamente incorporata, subentrando da quel momento nella gestione del sito. Prima della cessione societaria a -BETA-,-OMISSIS- aveva tuttavia già comunicato nel 2001 agli enti competenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 22/1997, l’avvenuto riscontro nei sottosuoli di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti di legge, presentando un piano di caratterizzazione ed impegnandosi espressamente ad attivarsi per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree coinvolte. Tale obbligo si sarebbe trasmesso in capo a -BETA-, la quale tuttavia si sarebbe attivata con ritardo, presentando solo nel 2010 il piano di messa in sicurezza e bonifica delle aree interne allo stabilimento (poi approvato dal Comune di -OMISSIS- nel -OMISSIS-). Nel frattempo, però, -BETA- avrebbe proseguito l’attività senza approntare le necessarie misure di messa in sicurezza del sito. Tali misure (consistenti, in particolare, in una barriera idraulica) sarebbero state realizzate solo tardivamente (a partire dal 2007) e sarebbero risultate comunque inadeguate, con conseguente aggravio della contaminazione non solo delle aree interne ma anche di quelle esterne. -ALFA-, in un’ottica collaborativa, avrebbe tuttavia partecipato all’istruttoria avviata nel 2020 per la caratterizzazione delle aree esterne nonché al successivo procedimento avviato nel 2024 dalla Provincia per l’individuazione del responsabile dell’inquinamento, conclusosi con l’ordinanza del -OMISSIS- impugnata in questa sede.
2. La ricorrente è insorta avverso il predetto provvedimento nella parte in cui le ha attribuito la responsabilità esclusiva per la contaminazione dei suoli e sottosuoli esterni al sito industriale, nonché la responsabilità concorrente con -BETA- relativamente alla contaminazione delle acque sotterranee esterne, formulando sette motivi di ricorso, così rubricati e sintetizzabili:
“ I. Violazione del principio di legalità. Violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione del principio di irretroattività. Violazione dell’art. 7 CEDU. Violazione dell’art. 1, protocollo 1 CEDU. Violazione dell’art. 117, co. 1, Costituzione. Violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 191, TFUE (“Chi inquina paga”). Violazione dell’art. 3-ter, D.lgs. 152/2006. Violazione dell’art. 41, Cost.; Falsa applicazione degli artt. 239 ss, e, in particolare, degli artt. 242 e 244, D.lgs. n. 152/2006 ”: sarebbe illegittimo imporre oneri di ripristino e bonifica a carico dei titolari di impianti industriali interessati da contaminazioni ambientali storiche verificatasi, come nel caso di specie, prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 22/1997, che, per la prima volta, avrebbe introdotto obblighi in tal senso nel nostro ordinamento; l’applicazione retroattiva di tale normativa, che conseguirebbe dalla pronuncia n. 10 del 2019 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si porrebbe in contrasto sia con il principio eurounitario del “chi inquina paga”, sia con i principi costituzionali di irretroattività, di certezza del diritto, del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica privata; da qui, la richiesta di proporre una questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e/o di sollevare la questione di costituzionalità delle norme interne dinanzi alla Corte Costituzionale;
“ II. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 242, c. 1, d.lgs. 152/2006. Violazione del principio di certezza del diritto e legittimo affidamento ”: quand’anche la predetta normativa nazionale fosse ritenuta legittima sotto il profilo eurounitario e costituzionale, nondimeno l’obbligo di attivare la bonifica sarebbe previsto dall’art. 242, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 solo per le contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione, condizione, questa, non verificata nell’istruttoria della Provincia e che sarebbe comunque insussistente nel caso di specie;
“ III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2325 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.c.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria ”: sarebbe illegittima l’attribuzione di una responsabilità alla capogruppo -ALFA- per la condotta attiva e/o omissiva posta in essere dalla controllata-OMISSIS-, essendo errato il richiamo alla concezione sostanzialistica di impresa (inapplicabile in materia ambientale e di cui comunque non ricorrerebbero, nel caso in esame, i presupposti) e essendo statati violati i principi civilistici in materia societaria (ivi incluso quello per il quale, a seguito dell’incorporazione di una società nell’altra, si trasmettano a quest’ultima anche gli obblighi della prima, tra cui quello di bonifica, cosicché, nel caso di specie, tali obblighi avrebbero dovuto ritenersi trasferiti in capo all’incorporante -BETA-);
“ IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, d.m. 471/1999; eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo ”: con la comunicazione del -OMISSIS- e la relativa trasmissione del piano di caratterizzazione,-OMISSIS- avrebbe volontariamente assunto l’impegno di eseguire il complessivo intervento di bonifica, che si sarebbe poi trasferita all’incorporante -BETA-, così rendendo superflua l’individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione;
“ V. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 242 e 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere per irragionevolezza ”: la Provincia non avrebbe potuto ordinare di procedere direttamente alla bonifica delle aree esterne, ma avrebbe dovuto seguire la scansione procedimentale prevista dalla legge secondo cui, a seguito del piano di caratterizzazione, dovrebbe essere effettuata l’analisi del rischio e solo successivamente, a seconda dei risultati di quest’ultima, presentato l’eventuale progetto di bonifica;
“ VI. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione ”: non sarebbe stato tenuto in adeguata considerazione il ruolo rivestito da -BETA- nella contaminazione dell’area interna allo stabilimento (per aver proseguito ed ampliato la produzione con impianti e reti sempre più obsolete, senza porre in esecuzione le doverose misure di sicurezza, come risulterebbe peraltro anche dai plurimi incidenti verificatisi), nonché nell’inquinamento dell’area esterna (stante la mancata tempestiva previsione di un sistema di sbarramento idraulico e considerata l’erroneità progettuale ed il sottodimensionamento di quello poi realizzato), che sarebbe idoneo a recidere il nesso di causalità tra la condotta della ricorrente e l’attuale situazione di contaminazione ambientale;
“ VII. Eccesso di potere per irragionevolezza sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto d’istruttoria sotto altro profilo; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per disparità di trattamento ” sarebbe comunque errata ed illegittima la ripartizione tra -ALFA- e -BETA- della responsabilità per l’inquinamento delle acque sotterranee esterne, in quanto non terrebbe conto della minore capacità inquinante della produzione della prima metà del secolo scorso, individuerebbe i cicli industriali (con conseguente associazione agli stessi delle sostanze inquinanti rilevate) in modo sommario e scorretto e, infine, premierebbe esclusivamente -BETA- per aver posto in essere la barriera idraulica (sebbene la stessa si sia rilevata inefficace e di sottodimensionata).
3. Si sono costituite in giudizio la Provincia di -OMISSIS-, la Regione Piemonte, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e -BETA-, rilevando l’infondatezza dell’impugnativa avversaria e chiedendone il rigetto.
4. Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 19.02.2025 in trattazione congiunta con i ricorsi proposti da -BETA- avverso la stessa ordinanza provinciale qui impugnata (RG. -OMISSIS-), nonché avverso la precedente determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di -OMISSIS- aveva approvato, solo in parte e con prescrizioni, la proposta di aggiornamento del piano di monitoraggio delle acque sotterranee e della barriera idraulica, dubitando appunto dell’efficacia di quest’ultima (R.G. -OMISSIS-).
5. Le parti hanno successivamente depositato memorie e documenti ex art. 73, comma 1, c.p.a., ciascuna insistendo sulle rispettive posizioni e conclusioni. -BETA- ha anche richiesto che il presente ricorso sia riunito agli altri da essa proposti avverso la medesima ordinanza provinciale qui impugnata (R.G. -OMISSIS-) nonché avverso la precedente determinazione comunale del -OMISSIS- relativa al piano di monitoraggio (R.G. -OMISSIS-).
6. All’udienza del 19.02.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Preliminarmente, il Collegio ritiene di non accogliere l'istanza di riunione del presente ricorso a quelli aventi R.G. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, trattandosi di una scelta facoltativa e discrezionale di mera opportunità che, nel caso di specie, non porterebbe ad una maggiore economicità e speditezza dei relativi giudizi, suggerendo pertanto il mantenimento della loro separazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16/04/2024, n. 3463; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 14/04/2025, n. 1328).
8. Può procedersi pertanto all’esame delle singole censure proposte dalla ricorrente avverso il provvedimento impugnato.
9. Il primo motivo ripropone, in espressa critica rispetto alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2019, la tesi dell’inapplicabilità dell'obbligo di bonifica a fenomeni di inquinamento avvenuti prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 22/1997 (che, per la prima volta, avrebbe introdotto nel nostro ordinamento obblighi di carattere rimediale a carico dei titolari degli stabilimenti industriali interessati da fenomeni di contaminazione). Ad avviso della ricorrente, l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria andrebbe riconsiderato alla luce del principio di irretroattività sancito dall’art. 7, par. 1 CEDU, del principio “ nulla poena sine lege ”, della tutela della proprietà come declinata dall’art. 1 del Prot. 1 CEDU e della libertà di iniziativa economica privata riconosciuta dall’art. 41 Cost., della tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, della valenza preventiva del principio chi inquina paga e della natura non retroattiva delle disposizioni sul danno ambientale. Da qui, la richiesta di sollevare una questione pregiudiziale interpretativa dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e/o una questione di costituzionalità degli artt. 242 e 244 del D. Lgs. 152/2006 dinanzi alla Corte Costituzionale.
La tesi della ricorrente non persuade; il Collegio condivide, al contrario, l’orientamento espresso dalla richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10/2019 e consolidatosi nella giurisprudenza successiva. Quest’ultima, in più occasioni, ha avuto modo di rigettare censure analoghe a quelle qui riproposte, sottolineando anche l’infondatezza dei dubbi di legittimità comunitaria e/o costituzionale della disciplina nazionale (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. IV, 31/12/2024, n. 10516; Cons. Stato, Sez. IV, 01/04/2020, n. 2195; T.A.R. Toscana, Sez. II, 05/12/2024, n. 1412; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 01/10/2024, n. 2531; T.A.R. Veneto, Sez. II, 15/07/2024, n. 1879).
A tale riguardo, possono mutuarsi e farsi proprie le considerazioni di recente espresse, con efficace sintesi, da Cons. Stato, Sez. IV, -OMISSIS- su un ricorso proposto, anche in quel caso, dall’odierna ricorrente (che qui di seguito si trascrivono, evidenziando, peraltro, che i punti c) e g) dell’elencazione che segue non sono omessi, ma non sono presenti, per mero errore materiale, nella sentenza richiamata):
“ a) le norme in materia di obblighi di bonifica non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l’epoca di verificazione della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente. E’ da ritenersi manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, in ragione della natura non sanzionatoria, ma riparatoria che l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (nella cit. sentenza n. 10 del 2019) ha attribuito ai doveri di bonifica;
b) su un piano più generale risulta ragionevole porre l’obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (sub specie, in particolare, dell’omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l’immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti);
d) il rilascio nell’ambiente di sostanze inquinanti nell’esercizio di attività industriali configurava già all’epoca un illecito: il consapevole svolgimento di un’attività per sua natura pericolosa, quale la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico (art. 2050 c.c.), rende, infatti, il relativo autore responsabile della lesione, compromissione, degradazione o, comunque, messa in pericolo del bene ambiente che ne sia conseguita, salva la prova liberatoria di aver, già all’epoca, posto in essere ogni esigibile accorgimento idoneo a prevenire in radice tale contaminazione;
e) l’ambiente è oggetto di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art. 32), in virtù di norme non meramente programmatiche, ma precettive, che, pertanto, impongono l’ascrizione all’area dell’illecito giuridico di ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto più se posta in essere nello svolgimento di attività già per loro natura intrinsecamente pericolose e nell’ambito di un’iniziativa imprenditoriale, che, in quanto costituzionalmente conformata dal canone del rispetto della “utilità sociale” (art. 41), è inter alia vincolata alla salvaguardia della salubrità dell’ambiente;
f) il danno all’ambiente (inteso quale diminuzione della relativa integrità, anche mediante l’immissione, il rilascio o l’abbandono di sostanze non bio-degradabili) era ab imis ed ab origine ingiusto, tenuto conto del carattere “aperto” della responsabilità civile che non sanziona fattispecie tassative di illecito;
h) in senso contrario non rilevano: i) il fatto che le direttive europee in materia di obblighi di bonifica disciplinino solo fatti commessi dopo la rispettiva entrata in vigore, in quanto il diritto dell’Unione non esclude la possibilità per i legislatori nazionali di introdurre regimi di maggior tutela dell’ambiente, correlando obblighi di bonifica anche a contaminazioni storiche; ii) i principi di irretroattività del reato e della pena, posto che gli obblighi di bonifica previsti dal Titolo IV del Codice dell’ambiente non hanno finalità sanzionatoria di una condotta pregressa, bensì natura riparatoria e ripristinatoria in relazione ad una situazione di (ancora) attuale inquinamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668); iv) né il generale principio di tutela dell’affidamento, che, invero, è da riferirsi all’affidamento incolpevole, chiaramente non predicabile con riferimento al soggetto che, a suo tempo, abbia consapevolmente posto in essere, nell’esercizio di attività giuridicamente qualificabili come pericolose, condotte che a prescindere da specifiche disposizioni di settore all’epoca in vigore avevano un’oggettiva, intrinseca ed evidente capacità, quanto meno potenziale, di determinare, aggravare o, comunque, agevolare la contaminazione dell’ambiente;
i) la Corte di Giustizia (sentenza 4 marzo 2015, causa C-534/13, par. 40) ha sottolineato che dal momento che l’art. 191, par. 2, TFUE - che contiene il principio “chi inquina paga” - è rivolto all’azione dell’Unione, detta disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa dell’Unione adottata in base all’art. 192 TFUE che disciplini specificamente una determinata ipotesi ”.
La medesima pronuncia evidenzia, altresì, le ragioni per le quali la disciplina nazionale non può ritenersi contraria al diritto eurounitario o alle norme costituzionali invocate dalla ricorrente:
“ a) la natura meramente ripristinatoria e non punitiva-sanzionatoria della bonifica esclude l’applicabilità dell’art. 7 CEDU, mentre la tutela della proprietà di cui all’art 1 prot. 1 CEDU non esime dall’obbligo di riparazione del danno ambientale cagionato nello svolgimento dell’attività economica, secondo l’ordinario criterio di imputazione previsto dagli artt. 2043 e 2050 c.c.;
b) il principio “chi inquina paga” impone di addossare a chi esercita un’attività economica inquinante le esternalità negative della medesima, trasformando il danno ambientale cagionato in un costo per l’impresa (non immediatamente traslabile sul prezzo finale) e incentivandone, per tale via, il contenimento o l’eliminazione. La ratio del principio verrebbe, all’evidenza, frustrata se l’esternalità negativa rimanesse a carico della collettività in contrasto con l’art. 191 TFUE e con la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata dall’appellante (CGUE, C-129/16, 13 luglio 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft);
c) i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto - da valutarsi alla luce del criterio dell’operatore prudente e accorto (Corte giustizia UE sez. X sentenza 11/07/2019, n. 180, Agrenergy Srl e Fusignano Due, C180/18, C286/18; sez V 15 aprile -OMISSIS- Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche-Anie e Athesia Energy Srl C798/18 e C799/18) - non possono esimere l’operatore professionale che svolge un’attività ad alto rischio di contaminazione, quale la trivellazione per la ricerca di idrocarburi [ma lo stesso vale per la produzione su scala industriale di prodotti chimici, n.d.r.], di porre rimedio alla contaminazione ambientale cagionata dall’omessa adozione delle necessarie cautele.
29. Di qui l’infondatezza dei dubbi di compatibilità comunitaria della disciplina in questione poiché il principio chi inquina paga, come costantemente interpretato dalla Corte di giustizia, non osta all’applicazione dell’obbligo di bonifica anche alle c.d. contaminazioni storiche, né un tale divieto si rinviene nella direttiva 2004/35/CE.
30. La disciplina comunitaria è, quindi, sufficientemente chiara nel supportare un’interpretazione esattamente opposta a quella sostenuta dall’appellante (cfr. Corte di Giustizia, Grande sezione, 6 ottobre -OMISSIS-, Catania multiservizi s.p.a. in causa 561/2019, punti 33 e 57) .
31. Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale, si osserva che è proprio l’interpretazione propugnata dall’appellante a porsi in contrasto con i parametri di costituzionalità invocati poiché: a) esclude irragionevolmente dall’obbligo di ripristino alcuni danni ambientali; b) ammette l’esercizio dell’attività di impresa in contrasto con l’ambiente e l’utilità sociale; c) rende irreversibile il pregiudizio all’ambiente in ragione del mero lasso temporale intercorso tra attività dannosa ed emersione del danno ”.
Deve, quindi, essere respinta la censura in esame e, con essa, la richiesta di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e/o di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 242 del D. Lgs. 152/2006 rispetto alle contaminazioni storiche.
10. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che l’obbligo di attivare le procedure di bonifica sussisterebbe, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, solo per le contaminazioni storiche che possano comportare un rischio di aggravamento della situazione, condizione, questa, non verificata nell’istruttoria della Provincia e che sarebbe comunque insussistente nel caso di specie.
La doglianza è infondata.
L’art. 242, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce quanto segue: “ Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione ”.
Tale norma dunque, nell’operare uno specifico riferimento alle " contaminazioni storiche ", ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi ( rectius , conclusasi) in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di aggravamento della situazione sia ancora attuale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14/06/2022, n. 4826; Cons. Stato, Sez. VI, 18/11/-OMISSIS-, n. 7709), nel senso che la contaminazione non abbia ancora esaurito la propria portata di pericolosità ambientale (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 24/04/2025, n. 1439; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 18/07/2023 n. 1879).
Ebbene, a prescindere dal fatto che la contaminazione di cui si discute non sembra nemmeno potersi ritenere “storica” in senso stretto (essendo cominciata, ma non anche conclusa, prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 22/1997, secondo gli accertamenti svolti e richiamati nella relazione istruttoria allegata al provvedimento impugnato), resta il fatto che i risultati (validati da ARPA Piemonte nel -OMISSIS-: cfr. docc. 14-16 Provincia) delle indagini eseguite da -BETA- sulle aree esterne allo stabilimento industriale nel periodo compreso tra il gennaio 2022 ed il luglio 2023 (sulla base di quanto previsto piano di caratterizzazione del -OMISSIS-) hanno rilevato, come riportato a pag. 6 del provvedimento impugnato, la presenza diffusa di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee e nel suolo, anche con superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Ciò integra senz’altro il pericolo di un aggravamento della situazione esistente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 02/02/2023, n. 1147; Cons. Stato, Sez. IV, 01/04/2020, n. 2195) tale da legittimare l’avvio del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione (quand’anche qualificata come storica) ai sensi del combinato disposto degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.
11. Il terzo motivo di ricorso contesta, invece, l’ordinanza provinciale nella parte in cui ha ritenuto -ALFA- responsabile delle condotte della sua controllata-OMISSIS- nel periodo (1981-2002) in cui quest’ultima ha gestito il sito industriale, direttamente o indirettamente (attraverso la controllata -OMISSIS-, poi incorporata nel 1991). A suo avviso, sarebbe erroneo il riferimento alla concezione sostanzialistica dell’impresa rispetto alla tematica delle bonifiche ambientali ed anzi la responsabilità di-OMISSIS- andrebbe imputata a -BETA-, che ne avrebbe acquistato la totalità delle azioni nel 2002 e che l’avrebbe poi incorporata, assumendone i relativi obblighi (anche di natura ambientale).
La doglianza non può essere accolta.
In senso contrario alla tesi propugnata dalla ricorrente ha già avuto modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS- (confermativa della sentenza di primo grado del TAR Abruzzo, Pescara, n. -OMISSIS-), resa all’esito del giudizio introdotto sempre da -ALFA- avverso l’ordinanza ex art. 244 del D. Lgs. 152/2006, con cui la Provincia -OMISSIS- l’aveva individuata come responsabile della contaminazione del sito industriale di -OMISSIS-, anch’esso gestito da-OMISSIS- sino al 2002 e passato in gestione a -BETA- (al pari di quello di -OMISSIS- oggetto del presente ricorso) a seguito della medesima operazione di cessione societaria seguita dall’incorporazione della società acquisita.
In quella sede, con un percorso argomentativo che il Collegio condivide e che peraltro ha trovato ampia adesione anche nella giurisprudenza successiva (cfr., ex pluris , T.A.R. Veneto, Sez. II, 27/12/2024, n. 3066; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 14/06/2023, n. 522), si è ritenuta pienamente applicabile anche alla materia delle bonifiche ambientali la concezione sostanziale d’impresa elaborata dalla giurisprudenza comunitaria in materia di concorrenza, secondo cui è possibile applicare il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, per cui, per gli illeciti commessi dalle società operative, la responsabilità si estende anche alle società madri che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza e, quindi, da escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse. Ciò per la necessità di allocare gli oneri ambientali in capo ai soggetti investiti di un effettivo potere decisionale che, nel corso degli anni, abbiano tratto un utile dalle attività inquinanti (vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali), evitando che un’applicazione formalistica della distinta soggettività giuridica delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo possa costituire lo strumento per far gravare le responsabilità su società operative prive di solidità finanziaria, con una sostanziale elusione del principio “chi inquina paga” e il conseguente riversamento dei costi di bonifica sulla intera collettività nel caso in cui il responsabile materiale della contaminazione non sia individuato o non sia solvibile.
Ebbene, nel caso di specie, nel 1981 -OMISSIS- (ora -ALFA-) è divenuta una holding, con istituzione di sei società operative tra cui-OMISSIS- (partecipata al 100%), operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti chimici, che ha assunto quindi la gestione degli stabilimenti produttivi siti in -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e appunto -OMISSIS- -OMISSIS-.
Se già la partecipazione totalitaria di-OMISSIS- costituisce un elemento presuntivo dell’influenza dominante della capogruppo -OMISSIS- sulla stessa (cfr. Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza 15 ottobre 1983, AEG-Telefunken; Corte di giustizia, sentenza 29 settembre -OMISSIS-, Arkema-Commissione Europea), decisiva conferma di tale influenza dominante si rinviene nella scelta della capogruppo di mantenere presso di sé la direzione della politica ambientale, considerata quale settore strategico, come dimostrato dal documento denominato “ Il Gruppo -OMISSIS-. Dati aggiornati al 31.12.80 ” (ove si afferma che “ alla capogruppo (-OMISSIS- s.p.a.) sono stati affidati quattro compiti di fondo ” tra cui “ assicurare il coordinamento delle decisioni strategiche di Gruppo ” e “ assicurare le politiche di rilevanza generale nei confronti del contesto sociale (ambiente, sicurezza e immagine) sia in Italia che all’estero ”: cfr. doc. 58 -BETA-) e dalla relazione del consiglio di amministrazione della capogruppo del 14.11.1980 (dove si evidenzia che -OMISSIS- ha continuato ad assicurare, a livello centrale, gli indirizzi e il coordinamento di politiche di rilevanza generale nei confronti del contesto sociale, come le “ politiche dell’ambiente, della sicurezza e dell’immagine ”: cfr. doc. 59 -BETA-). Ulteriore conferma dell’influenza dominante della capogruppo su-OMISSIS- si rinviene, peraltro, nel fatto che la transazione del danno ambientale per l’inquinamento del sito di -OMISSIS- -OMISSIS- è stata stipulata con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare direttamente da -OMISSIS- (cfr., a tale riguardo, Cons. Stato, Sez. IV, 24.01.2020, n. 567).
Ne consegue che -ALFA- (già -OMISSIS-) è stata correttamente individuata dalla Provincia di -OMISSIS- come responsabile (sostanziale) della contaminazione con riferimento al periodo di gestione (formale) del sito industriale di -OMISSIS- da parte di-OMISSIS- (1981-2002), con conseguente irrilevanza della successiva cessione della predetta società operativa a -BETA-, permanendo a carico del responsabile sostanziale dell’inquinamento gli obblighi di ripristino ambientale.
Per tale ragione, quindi, non è invocabile da -ALFA- nemmeno il principio di diritto formulato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2019 secondo cui la bonifica del sito può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia subentrata alla società responsabile per effetto di fusione della stessa per incorporazione. Non essendo-OMISSIS- responsabile sostanziale della contaminazione, nessun obbligo di ripristino era infatti sorto a suo carico, cosicché lo stesso non poteva essere trasferito all’incorporante -BETA-.
Peraltro, deve evidenziarsi che, nel provvedimento provinciale impugnato, l’attribuzione di responsabilità ad -ALFA- non è limitata al periodo di gestione-OMISSIS- (1981-2002), ma riguarda anche il precedente periodo sino al 1981, quando la gestione del sito era effettuata direttamente dall’odierna ricorrente e rispetto alla quale non può pertanto dubitarsi di un suo contributo causale alla contaminazione già allora in atto (basti pensare alla rilevante dispersione di cromo esavalente rinvenuto anche nelle aree esterne al sito industriale, il cui impiego nel ciclo produttivo è pacificamente cessato nel 1980: cfr. pagg. 114 e 161 della relazione istruttoria allegata al provvedimento impugnato, che riporta, a tale riguardo, anche stralci della sentenza della Corte di Assise di -OMISSIS- n. -OMISSIS-: rispettivamente docc. 4 e 5 Provincia). Il che, già di per sé, sarebbe sufficiente a legittimare l’emissione a carico della ricorrente dell’ordinanza ex art. 244 del D. Lgs. 152/2006 qui impugnata, a prescindere dalla riferibilità o meno alla stessa della contaminazione proseguita nel periodo di gestione-OMISSIS-.
12. Il quarto motivo di ricorso attiene alla pretesa non necessarietà, nel caso di specie, dell’individuazione del responsabile della contaminazione, posto che-OMISSIS- (con la comunicazione del -OMISSIS- e la relativa trasmissione del piano di caratterizzazione agli enti competenti: cfr., rispettivamente, doc. 5 -ALFA- e doc. 3 -BETA-) avrebbe volontariamente assunto l’obbligo di eseguire il complessivo intervento di bonifica, trasferitosi pertanto all’incorporante -BETA-.
La doglianza non può essere condivisa.
Innanzitutto, si è già detto come la cessione delle azioni di-OMISSIS- a -BETA- e l’incorporazione della prima nella seconda non hanno comportato il trasferimento a quest’ultima degli oneri di bonifica della preesistente contaminazione, che sono rimasti imputabili alla capogruppo -ALFA-, quale responsabile sostanziale dell’inquinamento. Cosicché la tesi della ricorrente finirebbe per andare a suo pregiudizio, nel senso che l’impegno assunto da-OMISSIS- nel marzo 2001 sarebbe sostanzialmente riferibile ad -ALFA- e rimasto in capo alla stessa, obbligandola a procedere alle procedure di bonifica a prescindere dalla sua individuazione come responsabile (o corresponsabile) dell’inquinamento.
Ad ogni modo, poi, l'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte del proprietario dell'area (o di altro soggetto interessato) non esclude il potere/dovere dell'amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244, comma 2, D. Lgs. n. 152 del 2006, né elide il dovere di quest'ultimo di porre rimedio all'inquinamento stesso (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. IV, 15/09/2020, n. 5445; Cons. Stato, Sez. IV, 01/04/2020 n. 2195; T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 24/04/2025, n. 1439; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18/11/2024, n. 1177). D’altra parte, in ipotesi di sopravvenuta incapacità o impossibilità per il soggetto che abbia volontariamente avviato le procedure di bonifica di portarle a compimento, la mancata individuazione del responsabile dell’inquinamento finirebbe per determinare un arresto delle stesse con frustrazione sia del principio chi inquina paga, sia dell'interesse pubblico alla rimozione dell'inquinamento (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 18/07/2023 n. 1879).
13. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente sostiene, invece, che la Provincia le abbia illegittimamente ingiunto di procedere all’immediata esecuzione della bonifica senza la previa effettuazione dell’analisi del rischio prevista dalla scansione procedimentale di cui all’art. 242 del D. lgs. 152/2006, necessaria a verificare il superamento dei valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) e, dunque, la necessità di procedere ad un’effettiva bonifica.
La doglianza non coglie nel segno.
L’ordinanza provinciale fa, infatti, sempre riferimento ad una “ potenziale ” contaminazione (cfr. pagg. 4, 14, 15 e 16), quale tecnicamente deve considerarsi una situazione in cui sia stata rilevato, per alcune sostanze, il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC), che è il presupposto dell’attivazione del potere/dovere della Provincia di individuare il responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 244, comma 1, del D. Lgs. 152/2006. Il comma 2 della predetta disposizione dispone poi che, dopo aver svolto le opportune indagini, la Provincia “diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo ”.
Ebbene, il provvedimento impugnato ha ordinato ad -ALFA- (in via esclusiva per i terreni ed in solido con -BETA- per le acque sotterranee) di “ eseguire, per quanto di competenza e secondo le modalità e tempistiche di cui alla Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quanto necessario alla bonifica ed al ripristino ambientale delle aree esterne al polo chimico di -OMISSIS- ”. Pertanto, il richiamo alla necessità di seguire le modalità e tempistiche previste dal pertinente titolo del D. Lgs. 152/2006 rende evidente come, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Provincia non abbia inteso imporre l’immediata bonifica delle aree esterne senza l’effettuazione della previa analisi del rischio prevista dalla legge.
14. Con il sesto motivo la ricorrente contesta alla Provincia di non aver tenuto in debita considerazione il ruolo rivestito da -BETA- nella contaminazione dell’area interna ed esterna del sito industriale, attraverso tutta una serie di condotte attive e/o omissive (prosecuzione e/o ampliamento della produzione con impianti sempre più obsoleti; plurimi incidenti verificatisi; mancata adozione di idonee misure di sicurezza e contenimento; errata progettazione di una barriera idraulica sottodimensionata ed inefficace) che, a suo avviso, avrebbero reciso il nesso di causalità tra la propria gestione del sito e l’attuale situazione di contaminazione rilevata nei terreni e nelle acque sotterranee dell’area esterna allo stabilimento.
Tale censura non può trovare accoglimento.
Deve innanzitutto premettersi che, nelle materie in cui è chiamata a risolvere questioni tecnico-scientifiche di particolare complessità (come nel caso dell’individuazione delle cause e delle relative responsabilità rispetto a fenomeni di inquinamento ambientale), l’autorità amministrativa dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi o manifestamente illogici e contraddittori (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12/07/2022, nn. 5863 e 5864; Cons. Stato, Sez. IV, 06/06/2022 nn. 4585 e 4588; Cons. Stato, Sez. II, 07/09/2020 n. 5379; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 12/02/2025, n. 95; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 17/01/2025, n. 65). L’accertamento del nesso di causalità fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio di matrice civilistica del c.d. “più probabile che non”, il quale richiede semplicemente che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità sia più probabile della sua negazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22/10/2019 n. 10; Cons. Stato, Sez. IV, 12/07/2022, nn. 5863 e 5864; TAR Lazio Latina, Sez. I, 07/11/2024 n. 708). La nozione di causa dell’inquinamento, in applicazione del principio "chi inquina paga" (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), va peraltro intesa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/03/2025, n. 1969 Cons. Stato, Sez. IV, 21/02/2023, n. 1776). L’accertamento di un tale contributo causale può essere compiuto dall’amministrazione anche avvalendosi di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 04/09/2024, n. 7420; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 17/01/2025, n. 65; T.A.R. Brescia, Sez. I, 14/06/2023, n.522), quali, ad esempio, la vicinanza dell'impianto dell’operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/03/2025, n. 1969; Cons. Stato, Sez. VII, 04/09/2024, n. 7420; Corte giust. UE, 4 marzo 2015, in causa C-534/13).
Inoltre, deve considerarsi che la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico costituisce un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., che rende il relativo autore responsabile della lesione, compromissione, degradazione o, comunque, messa in pericolo del bene ambiente che ne sia conseguita, salva la prova liberatoria di aver, già all'epoca, posto in essere ogni esigibile accorgimento idoneo a prevenire in radice tale contaminazione cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. IV-OMISSIS-; Cons. Stato, Sez. IV, 14/06/2022, n. 4826; Cons. Stato, Sez. IV, 01/04/2020, n. 2195; T.A.R. Veneto, Sez. II, 06/02/2025, n. 193; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 02/08/2022, n.776). La giurisprudenza civile ha, peraltro, evidenziato come tale prova liberatoria vada dimostrata con estremo rigore, tanto da far assumere alla presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2050 c.c. una connotazione sostanzialmente oggettiva (cfr. Cass. n. 8457/2004 e Cass. 28626/2019). Infatti, al fine di esimersi da responsabilità, per l’esercente l’attività pericolosa non è sufficiente dimostrare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza, dovendo invece provare positivamente di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno (tra le altre: Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 19422/2016), stante l'esigenza di assicurare il rispetto di standard oggettivi rigorosi e adeguati al rischio intrinseco dell'attività, in un'ottica di prevenzione e tutela della sicurezza collettiva. Egli risponde, dunque, in ragione dell'oggettiva mancanza delle misure protettive idonee, non essendogli sufficiente, per ottenere l'esonero, la prova di essere personalmente incolpevole; cosicché, quand’anche abbia adottato una qualche misura atta ad evitare il danno, ma non tutte quelle misure astrattamente disponibili a tal fine, l'unica prova liberatoria di cui potrà avvalersi è quella che gli consenta di escludere il nesso causale tra la propria condotta e il danno subito dal danneggiato, quindi, in sostanza, che riesca a provare il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/03/2025, n. 8224).
Tale ricostruzione in termini sostanzialmente oggettivi della presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2050 c.c. a carico dell’esercente una generica attività pericolosa trova peraltro una specifica declinazione proprio nella materia dell’inquinamento ambientale, posto che dal combinato disposto delle norme di cui agli articoli 242, 244, 298 bis , comma 1, lett. a), e 311, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n. 152/ 2006 si ricava che l'operatore che abbia causato un danno ambientale nello svolgimento delle attività pericolose di cui all'allegato 5 alla parte sesta del predetto decreto (tra le quali si considera compresa anche la gestione di uno stabilimento chimico industriale: cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 06/02/2025, n. 190; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 18/10/2022, n. 963) può essere onerato degli obblighi di ripristino e bonifica sulla base del semplice nesso di causalità tra la sua attività e l’inquinamento riscontrato, senza che l’amministrazione sia tenuta a dimostrare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, essendo a carico dell’operatore stesso fornire la rigorosa prova liberatoria in ordine alla sussistenza di una delle cause di esonero della responsabilità espressamente previste dall’art. 308, commi 4 e 5, del D. Lgs. 152/2006, vale a dire, in sostanza, che l’inquinamento sia stato provocato da un terzo nonostante l’esistenza di misure astrattamente idonee, oppure sia stato causato dall’esecuzione di un ordine obbligatorio impartito dall’autorità, o ancora sia stato autorizzato in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare vigente, o che non sia riconducibile alla sua attività secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del suo svolgimento (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 05/03/2025, n. 1882; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 17/01/2025, n. 65; T.A.R. Toscana, Sez. II, 13/03/2023, n. 270).
Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che l’individuazione della ricorrente quale responsabile della contaminazione dei terreni e corresponsabile dell’inquinamento della falda nelle aree esterne allo stabilimento industriale non risulti manifestamente illogica, arbitraria o contraddittoria, poggiando piuttosto su un solido corredo istruttorio ampiamente richiamato sia nell’ordinanza impugnata sia nella relazione istruttoria ad essa allegata.
La sussistenza di una grave situazione di compromissione ambientale causata, sin dai primi decenni del secolo scorso, dallo svolgimento dell’attività produttiva svolta all’interno dello stabilimento industriale di -OMISSIS- è stata, infatti, confermata sia dal conclusivo esito dei procedimenti penali (cfr. sentenze della Corte di Assiste di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, della Corte di Assise di Appello di Torino n. -OMISSIS- e della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-, prodotte dalla Provincia, rispettivamente, quali docc. 5, 7 e 8), sia dalla consulenza tecnica al PM svolta nel nuovo procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS- (doc. 6 Provincia), sia dal lodo arbitrale del -OMISSIS- relativo alla responsabilità contrattuale di -ALFA- nei confronti di -BETA- per la pregressa situazione di contaminazione ambientale da essa conosciuta e non completamente dichiarata al momento della cessione delle azioni di-OMISSIS- (doc. 10 Provincia).
I risultati del piano di caratterizzazione delle aree esterne allo stabilimento industriale (approvato nel -OMISSIS- ed eseguito tra il 2022 ed il 2023, poi validato da ARPA nel -OMISSIS-: cfr. docc. 13-16 Provincia) attestano che, sia nei terreni sia nelle acque sotterranee, sono state rilevate sostanze riconducibili all’attività svolta da -ALFA- e dalle società ad essa riconducibili nel lungo periodo di gestione del sito industriale.
Mentre, però, nei terreni sono state rinvenute sostanze inquinanti tutte esclusivamente riconducibili all’attività di -ALFA- perché impiegate/prodotte sino al 1982 (quali metalli, metalli pesanti tra cui il cromo esavalente, fitofarmaci ed altre ancora) [cfr. tabelle a pagg. 85-89 della relazione istruttoria allegata al provvedimento impugnato: doc. 4 Provincia], nelle acque sotterranee sono state trovate alcune sostanze contaminanti riferibili tanto all’attività di -ALFA- quanto a quella successiva di -BETA- (ad esempio, cloroformio e tetracloruro di carbonio), altre solo alla produzione di -ALFA- (cromo esavalente), altre ancora alla sola produzione di -BETA- (cC604) [cfr. tabelle a pagg. 100-106 della relazione istruttoria allegata al provvedimento impugnato: doc. 4 Provincia].
Quanto alle modalità di diffusione delle predette sostanze provenienti dallo stabilimento produttivo, la Provincia ha ritenuto che quelle presenti nei terreni esterni siano riconducibili alla realizzazione ed all’utilizzo in tempi passati di canali di scarico soggetti a perdite lungo il loro percorso (pag. 8 del provvedimento impugnato), mentre quelle presenti nelle acque sotterranee siano imputabili sia alla lisciviazione delle stesse dai terreni contaminati sovrastanti, sia alla propagazione verso l’esterno delle acque inquinanti della falda posta al di sotto dello stabilimento (cfr. pag. 16 del provvedimento impugnato e pag. 109 della relazione istruttoria ad esso allegata: docc. 3 e 4 Provincia).
In considerazione di ciò, con valutazione tecnico-discrezionale che non appare illogica ed arbitraria, la Provincia ha considerato necessario distinguere, in punto di responsabilità, tra la situazione dei terreni (imputabile solo ad -ALFA-) e quella delle acque sotterranee (imputabile anche a -BETA-).
Rispetto ai canali di scarico cui fa riferimento la Provincia, la ricorrente eccepisce tuttavia che né il “-OMISSIS-” (destinato allo scarico delle acque refrigeranti) né la “-OMISSIS-” (citata dal prof.-OMISSIS-nel 1946) sono stati fisicamente individuati nel corso delle indagini eseguite durante la caratterizzazione delle aree esterne. Ciò non toglie, però, che il tracciato di questi canali risulta da documentazione storica e che gli esami effettuati in corrispondenza dei tracciati risultanti da tale documentazione hanno evidenziato una significativa presenza di contaminanti “storici” per il -OMISSIS- e di cromo esavalente per la -OMISSIS-. Inoltre, gli scavi effettuati hanno permesso di ritrovare il terzo canale considerato fonte primaria di contaminazione storica, vale a dire il “Collettore 1” (una vecchia condotta fognaria in muratura), in corrispondenza del quale sono state nuovamente riscontrate rilevanti concentrazioni di sostanze inquinanti (cfr. (cfr. pagg. 18-34 della relazione ARPA del -OMISSIS-: doc. 13 Provincia). Ad ogni modo, poi, una volta stabilito che le sostanze rinvenute nei terreni esterni sono di sicura riconducibilità alla sola produzione storica di -ALFA- e che non risultano nell’area in questione altre attività che possono aver causato una tale contaminazione (cfr., a tale riguardi, punto 7.1. a pag. 67 della relazione istruttoria: doc. 4 Provincia), è legittimo presumerne l’imputabilità ad -ALFA- a prescindere da una precisa ricostruzione delle modalità con cui tale sostanze siano arrivate ai punti risultati inquinati (operazione, peraltro, complicata dalla risalenza nel tempo della contaminazione e dal conseguente sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi).
Anche rispetto alle acque sotterranee esterne, il rinvenimento di contaminanti “storici” (quali, ad esempio, il cromo esavalente) rende ragionevolmente riferibile la contaminazione anche a -ALFA-, non solo quale conseguenza della lisciviazione delle sostanze inquinanti presenti nei terreni sovrastanti, ma anche quale effetto della propagazione verso l’esterno delle acque contaminate della falda interna; fenomeno, quest’ultimo, la cui esistenza è pacificamente riconosciuta da tutte le parti in causa e che, quantomeno sino al 2007 (momento della prima realizzazione della barriera idraulica “embrionale” da parte di -BETA-), non è stato in alcun modo arrestato né contenuto da nessuno dei gestori succedutisi nel tempo, dunque (per quanto di interesse nel presente ricorso) nemmeno da -ALFA-, che anzi non ha in alcun modo dimostrato di aver posto in essere una qualche misura idonea ad evitare la contaminazione e che pertanto quale, esercente un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., non può che essere chiamata a risponderne.
Non può, peraltro, nemmeno ritenersi che la Provincia non abbia preso in considerazione il contributo causale offerto da -BETA- all’aggravamento della contaminazione: tale contributo è ampiamente ricostruito nel provvedimento impugnato e nella relazione istruttoria ad esso allegata (docc. 1 e 2 -ALFA-) ed ha indotto l’amministrazione provinciale a porre anche a carico di -BETA- gli oneri di bonifica delle acque sotterranee (con decisione che, difatti, quest’ultima impugna con autonomo ricorso R.G. -OMISSIS-).
Né tantomeno può condividersi l’assunto della ricorrente secondo cui il contributo causale di -BETA- avrebbe reciso il nesso di causalità tra la propria condotta e l’attuale stato della contaminazione, rimanendo -ALFA- pienamente responsabile dell’originario stato di contaminazione che costituisce una concausa della situazione attuale assieme alla condotta attiva ed omissiva contestata dalla Provincia anche a -BETA-.
15. Il settimo ed ultimo motivo di ricorso attiene alla ripartizione interna della responsabilità tra -ALFA- e -BETA- con riferimento all’inquinamento delle acque sotterranee esterne, che la ricorrente contesta sotto tre profili: a) la mancata considerazione della minore capacità inquinante della produzione della prima metà del secolo scorso; b) la sommarietà ed erroneità dell’associazione delle sostanze inquinanti ai cicli produttivi degli impianti; c) l’irragionevole effetto premiante attribuito a -BETA- per la realizzazione di una barriera idraulica sottodimensionata ed inefficace.
A tale riguardo, deve premettersi che la ripartizione delle quote di responsabilità tra i soggetti ritenuti solidalmente responsabili per un inquinamento ambientale non costituisce un elemento necessario del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 244 del D. lgs. 152/2006 ed esprime soltanto valutazioni della amministrazione provinciale, che tuttavia non si riverberano sui rapporti interni dei coobbligati e non determinano alcun vincolo rispetto all’azione di rivalsa esperibile innanzi al giudice ordinario (o, come nel caso in esame, in sede arbitrale), il che porta financo a dubitare della sussistenza di un concreto interesse della parte ad impugnarne il contenuto in parte qua (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27/09/2024, n. 2500).
Ad ogni modo, la doglianza è anche infondata.
Quanto alle sub-censure sopra indicate sub a) e b), le stesse sono formulate in modo generico, non essendo state offerte evidenze documentali e tecnico-scientifiche sull’asserita minore capacità inquinante dei processi produttivi dei primi cinquant’anni del secolo scorso, né sull’effettivo momento di avvio dell’impiego del cromo (diverso rispetto a quanto indicato dalla Provincia), né sul fatto che alcuni cicli produttivi indicati dall’amministrazione come potenzialmente inquinanti in realtà non lo siano. Peraltro, con specifico riferimento ai composti A112 e A113, se è vero che gli stessi sono effettivamente riconducibili a produzioni più recenti, nondimeno tali produzioni partono comunque da fine anni ottanta / inizio anni novanta del secolo scorso (cfr. tabelle a pagg. 62-63 della relazione istruttoria: doc. 4 Provincia), quindi sono riferibili anche al periodo di gestione-OMISSIS- e, conseguentemente, alla capogruppo -ALFA-.
Quanto, invece, alla sub-censura sub c), la stessa non merita condivisione, essendo del tutto equo e ragionevole aver preso in considerazione le misure di contenimento e messa in sicurezza realizzate da -BETA- a partire dal 2007, premiando l’attivazione di quest’ultima (nonostante la sua ritenuta tardività e non completa efficacia) rispetto all’inerzia mantenuta da tutte le società riconducibili al gruppo -ALFA- durante il lungo periodo di loro gestione del sito industriale, in cui si è stata realizzata una gravissima contaminazione senza aver mai approntato alcuna misura di messa in sicurezza e/o di ripristino ambientale.
16. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
17. La complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.