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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. AR IN – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 19 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2134/2022 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pallini Parte_1
RICORRENTI
c o n t r o in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
RE NI
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno per perdita di chance
Conclusioni per la ricorrente: accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto n.
9187/2022 del 22/9/22 di revoca dell'incarico di posizione organizzativa di
Responsabile della Polizia Locale approvato dal MU di il 22/09/2022, n. CP_1
1 9187; per l'effetto condannare il al risarcimento del danno da Controparte_1
perdita di chance in favore della sig.ra per una somma pari ad € 49.171,72 a Parte_1
titolo di indennità di posizione e di risultato decorrenti dal giorno della nomina sino alla naturale scadenza dell'incarico, o, in via subordinata nella minore somma di €
31.254,92, oltre che il pagamento di €5.000 a titolo di contributi datoriali da versare al
Fondo “ ”. Con vittoria di spese diritti ad onorari oltre Iva e cpa. CP_2
Conclusioni per il convenuto: rigetto delle domande formulate dai ricorrenti in quanto infondate e comunque carenti di prova o comunque non corrette nel quantum della pretesa. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
La ricorrente, funzionaria cat. D ha prestato attività lavorativa per il convenuto comune, dal 9.5.22 fino al 28.4.23 (data di trasferimento al MU di Piacenza) - proveniente dal MU di Calcinato ove aveva ricoperto la posizione organizzativa di Comandante della Polizia Municipale - essendo stata designata con decreto del 6/05/2022 a ricoprire la posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Polizia Locale del MU di
, incarico che prevedeva come data di scadenza il termine del mandato del CP_1
Sindaco in carica, ossia sino all'8/7/2024.
La posizione organizzativa ricoperta dalla ricorrente era stata istituita in data 29.4.22 tramite modifica dell'assetto organizzativo del comune.
La ricorrente ha svolto il proprio incarico senza mai aver ricevuto alcun richiamo.
Dal 22/6/2022 al 28.10.22 la ricorrente a causa di gravi problemi di salute si era assentata per malattia per vari periodi, di volta in volta prolungati, subendo due interventi chirurgici.
In data 22 settembre 2022 il MU di revocava l'incarico di posizione CP_1
organizzativa alla ricorrente, con decorrenza immediata, “per conseguire un risparmio
2 di spesa e per garantire la continuità del servizio”, assegnando la P.O. di responsabile del Servizio di Polizia Locale al Sindaco.
Successivamente, in data 21/10/2022, la Giunta Comunale approvava la modifica delle aree organizzative riconducendo l'Area di Polizia Locale alla nuova Area denominata
Area Tecnica – Ecologia – Lavori Pubblici - Ambiente e Polizia Locale conferendo la relativa Posizione Organizzativa al Vice Sindaco.
In data 26/7/2022 il Segretario Comunale approvava la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato della sig.ra con incarico sino Parte_1
all'8/7/2014, assegnando alla ricorrente una indennità di posizione pari ad € 4.037,44, a decorrere dal 9/5/2022 fino al 31/12/22 (ossia pari a € 10.000/annui), in considerazione della valutazione della performance che assegnava alla ricorrente un punteggio pari a n.
69, somma ridotta del 37,82% ai sensi dell'art. 37 co. 7 CCNL 2018 e art. 23 c. 2 D.lgs.
75/2017, che pone quale limite di spesa per il pagamento delle indennità di posizione l'importo determinato per l'anno 2016 pari ad € 33.579,26.
Il ha corrisposto alla sig.ra la somma complessiva di € 833,19 a CP_1 Parte_1
titolo di indennità di posizione per aver ricoperto la responsabilità nei mesi di maggio e giugno (liquidata con la busta paga del mese di luglio 2022), di € 478,31 per l'indennità di posizione relativa al mese di luglio e le somme di € 465,44 per il mese di agosto 2022
e di € 301,34 per il mese di settembre 2022.
In data 26/9/2022 la ricorrente, tramite il proprio legale, inviava una diffida al
[...]
al fine di impugnare l'illegittima revoca della posizione organizzativa, oltre CP_1
che a richiedere il pagamento delle indennità di posizione e di risultato per aver ricoperto l'incarico.
Allegazioni di parte ricorrente.
Parte ricorrente ha allegato che né il Sindaco, né il Vice Sindaco nel corso della loro carriera avevano mai ricoperto la responsabilità del Servizio di Polizia Locale, nè avevano mai svolto attività rientranti nelle competenze della polizia locale ed invero, a
3 seguito della revoca della posizione organizzativa alla ricorrente, durante la sua assenza per malattia, alcun atto è stato assunto da parte del Servizio di Polizia Locale né dal
Sindaco né, successivamente, dal Vice Sindaco, attuale responsabile.
Ha rilevato l'illegittimità del provvedimento con cui il ha disposto Controparte_1
la revoca della posizione organizzativa poiché disposto in assenza di qualsivoglia motivazione prevista dalla normativa.
Ed invero, come disposto dall'art 109 c. 2 d.lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, come il , gli incarichi di Controparte_1
responsabilità possono essere assegnati a funzionari di cat. D, con conseguente applicazione della disciplina contrattualistica riguardante l'assegnazione e la revoca delle posizioni organizzative. E la revoca può essere disposta solo in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro”.
Ha rilevato parte ricorrente che l'14 co. 3 del CCNL Comparto funzioni locali del
25.5.2018 prevede che gli incarichi possano altresì essere revocati prima della naturale scadenza, solo qualora: i) siano intervenuti mutamenti organizzativi o ii) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Tale disposizione è stata richiamata dal resistente, con atto allegato alla delibera della Giunta del 28 CP_1
gennaio 2022, laddove ha individuato i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O. prevedendo la possibilità di revocare gli incarichi “prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi
o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale con il procedimento previsto nel comma 4, articolo 14 del CCNL” .
4 Il provvedimento di revoca del settembre 2022 non reca una motivazione riconducibile a quelle tipizzate dalla normativa.
La delibera n. 131/22 che ha nuovamente modificato l'assetto delle aree organizzative del veniva approvata dalla giunta in data posteriore alla revoca, cioè solo in CP_1
data 28.10.22, pertanto la revoca appare ingiustificata.
Parte ricorrente ha evidenziato che la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 28.1.22 aveva stabilito il quantum delle indennità spettanti ai sensi dell'art. 15 CCNL del personale del comporto delle funzioni locali del 21.5.2018 ed alla ricorrente veniva confermato dai vertici del comune che per ricoprire l'incarico assegnatole, le sarebbero state attribuite le seguenti indennità: sino al 31/12/2022 di € 9.000 per indennità di posizione e pari al 25% di detta somma a titolo di indennità di risultato (ossia € 2.250) e,
a decorrere dal 1/1/2023 una indennità di posizione di € 16.000/annui e a titolo di indennità di risultato una somma pari al 25% dell'indennità di posizione (ossia di €
4.000/annui).
Inoltre, come deliberato dal nel mese di aprile 2022, l' avrebbe corrisposto CP_1 Pt_2
la somma di € 5.000 a titolo di contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare “ ”, a beneficio del personale di Polizia Locale. CP_2
Parte ricorrente ha così quantificato la pretesa risarcitoria:
a) € 41.000 a titolo di indennità di risarcimento del danno cagionatole conseguente alla perdita del diritto a godere della retribuzione di posizione (ossia € 9.000 per il
2022 + € 16.000 per l'anno 2023 + € 16.000 per l'anno 2024),
b) € 10.250 a titolo di indennità di risultato (ossia € 2.250 per l'anno 2022 + € 4.000 per l'anno 2023 + € 4.000 per l'anno 2024), per un totale di € 51.250 e sottratta la somma di € 2.078,28 liquidata con i cedolino dei mese di luglio, agosto e settembre;
c) € 5.000 a titolo di contribuzione datoriale al fondo ”. CP_2
5 d) in via gradata, risarcimento per la perdita della minor somma riconosciuta dall'Ente, pari ad € 10.000/annui a titolo di indennità di posizione (come indicato nella delibera del 26.7.22, secondo il seguente calcolo: € 26.666,56 (pari ad €
833,33 x 32 mesi, da maggio 2022 luglio 2024), e pari ad € 6.666,64 per l'indennità di risultato (ossia pari al 25% dell'indennità di posizione), per un totale di € 33.333,2, e sottratto quanto già corrisposto pari ad € 2.078,28, per una somma complessiva di € 31.254,92, oltre che al versamento di € 5.000 a titolo di contribuzione datoriale al fondo “ ”. CP_2
Argomentazioni di parte resistente.
Parte resistente ha evidenziato le seguenti assenze della ricorrente dal lavoro:
a) dal 3 al 7 giugno 2022;
b) un giorno di congedo ordinario per il 30 giugno 2022
c) assenze per malattia a partire dal 23 giugno 2022 sino al 10 luglio 2022
d) l 12 agosto per malattia ininterrottamente sino al 3 ottobre 2022, poi dal 6.10.22 al
28.10.22.
e) dal 4 al 18 novembre;
f) - il 25 novembre;
g) - dal 29 novembre al 9 dicembre 2022; -
h) il 16 e il 23 dicembre 2022; -
i) dal 27 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023
j) Dal 3 al 23 gennaio (doc. 11)
k) e per ferie dal 27 gennaio al 7 febbraio 2023.
Tali perduranti assenze secondo la prospettazione di parte resistente hanno determinato la sussistenza delle ragioni legate al contenimento della spesa e alla continuità del servizio di cui al decreto di revoca del 22.9.22.
Sul quantum dell'indennità di posizione ha precisato che a valle della delibera della
Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2022 e della graduazione delle posizioni
6 organizzative operata dal Nucleo di valutazione in data 12 luglio 2022, veniva adottata la determina del Segretario comunale del 26 luglio 2022 con cui, previa applicazione dell'abbattimento imposto dall'art. 23, comma 2, d. lgs. n. 75/2017, veniva determinato l'importo dell'indennità di posizione spettante alla ricorrente, che le veniva liquidata nei cedolini paga di luglio (con arretrati decorrenti da maggio), agosto e settembre 2022
Quanto alla retribuzione di risultato per l'anno 2022, essa poteva essere liquidata se non a seguito della prescritta valutazione annuale delle performances, allo stato non ancora effettuata.
In data 21 ottobre 2022 il con delibera n. 131 modificava il proprio assetto CP_1
organizzativo, sopprimendo l'Area Polizia Locale e riconducendo il relativo servizio all'interno dell'Area Tecnica, ecologia, lavori pubblici e ambiente.
In ogni caso, ha allegato parte resistente le conseguenze derivanti dalla eventuale illegittimità della revoca dell'incarico di posizione organizzativa attribuito alla ricorrente, non potrebbero essere riverberate fino al riconoscimento degli emolumenti richiesti “sino alla naturale scadenza”, poiché in data 21 ottobre 2022 l'Area Polizia
Locale è stata soppressa con conseguente rottura del nesso causale – necessario perché possa affermarsi la responsabilità risarcitoria del tra la denegata illegittimità CP_3
della revoca e le conseguenze patrimoniali eventualmente subite dalla ricorrente.
Con la delibera n. 131 del 21 ottobre 2022, infatti, il MU sdoppiava l Parte_3
in due rami, creando, da un lato, l'Area e, Parte_4
dall'altro, l'Area tecnica – edilizia e urbanistica – sportello unico. Contestualmente, ha soppresso l'Area Polizia Locale, facendo confluire il relativo servizio nell'Area tecnica
– ecologia lavori pubblici e ambiente.
Il nuovo assetto organizzativo, pertanto, avrebbe in ogni caso impedito alla ricorrente di ricoprire la P.O. dal 21.10.22, e di percepire le relative indennità, dell'Area polizia locale, essendo stata quest'ultima soppressa.
7 Parte resistente ha dunque quantificato l'eventuale danno patito dalla ricorrente in misura pari all'importo dell'indennità che la ricorrente avrebbe percepito in relazione alla frazione temporale compresa tra la revoca del 22 settembre 2022 e la soppressione dell'area del 21 ottobre 2022.
In corso di giudizio parte resistente ha depositato nulla osta datato 28.4.23 al trasferimento della ricorrente al comune di Piacenza.
Ancora sulla quantificazione dell'indennità di posizione parte resistente ha osservato che l'art. 15 del CCNL prevede al comma 2 che: “L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa”.
Tale norma contrattuale va letta – anche in forza dell'espresso rinvio contenuto nello stesso art. 15, comma 7 – in combinato disposto con l'art. 67, comma 7, del CCNL, nonché alla luce di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. In particolare, l'appena citato art. 23, comma 2, stabilisce che al fine di “assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”. Ebbene, il limite complessivo di spesa del Fondo per la retribuzione di posizione, nel caso del CP_1
, è quindi segnato da quello erogato nel 2016, pari complessivamente a €
[...]
8 41.947,08=, di cui € 33.579,26= per retribuzione di posizione e € 8.394,82= per retribuzione di risultato.
Da ciò deriva che le indennità che la ricorrente avrebbe potuto percepire in relazione alla
P.O. non avrebbero superato, complessivamente, nella migliore delle ipotesi, una somma compresa tra 9.000 e 10.000 euro annui lordi circa, comprensivi anche della retribuzione di risultato.
Parte resistente ha allegato, quanto alla domanda di versamento al Fondo “ ” CP_2
di euro 5000 a titolo di contributi datoriali, preliminarmente la carenza di legittimazione di parte ricorrente trattandosi di un credito del Fondo.
Nel merito ha osservato che la delibera n. 38 del 12 aprile 2022 che prevedeva un impegno della giunta comunale “ a provvedere a destinare in sede di variazione al bilancio di previsione 2022/2024 in corso di approvazione, una somma pari a €
5.000,00 per contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare;
CP_2
a beneficio di personale della polizia locale, a mente di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 208, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, e l'art. 56-quater del nuovo Ccnl Comparto Funzioni Locali 2016- 2018
21 maggio 2018” si fondava sulla previsione formulata in sede di bilancio di previsione di una entrata al capitolo relativo alle sanzioni derivanti dal codice della strada di euro
15.000 annui, per converso, il alla data del 31 dicembre 2022 aveva incassato CP_1
su tale capitolo del bilancio la minor somma di 12.000 euro.
Motivi della decisione
La domanda di parte ricorrente va solo parzialmente accolta.
Il thema decidendum della presente controversia verte essenzialmente su due profili: il primo, e preliminare, profilo riguarda la verifica della legittimità del decreto del 22.9.22 di revoca della posizione organizzativa di Responsabile della Polizia Locale;
il secondo profilo attiene alle eventuali conseguenze risarcitorie derivanti dall'illegittimità della
9 revoca e la quantificazione dell'importo da risarcire avuto riguardo sia alle determinazione del quantum delle indennità (di posizione e di risultato) annualmente previste, sia in relazione al tempo in cui si è protratta la lesione “risarcibile” della sfera giuridica della ricorrente.
Incombeva sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro che per contro ha l'onere di provare la propria diligenza nell'adempimento ed il rispetto della normativa che permea l'agire della P.A.
Parte ricorrente ha assolto a tale onere.
Non è oggetto di contestazione che la ricorrente si sia assentata dal lavoro nei periodi sopra indicati, ciò che rileva, tuttavia, è che non sono emersi in concreto elementi per ritenere che tali assenze abbiano determinato ritardi nei servizi affidati al coordinamento della ricorrente. Nessuna allegazione in tale senso vi è nella memoria di costituzione, ove vengono descritte solo genericamente le criticità del periodo estivo, contesto in cui è maturata la decisione dell'Ente comunale di revocare l'incarico, senza descrivere specifici episodi di disservizi derivanti dalle assenze della ricorrente.
Per converso attraverso la produzione documentale autorizzata dal giudice all'esito dell'udienza del 30.3.23 parte ricorrente ha provato il considerevole miglioramento dell'andamento della gestione delle sanzioni al codice della strada con aumento delle contravvenzioni elevate avvenuto durante il periodo di tempo in cui la ricorrente rivestiva la posizione organizzativa.
In ogni caso parte resistente stessa ha sottoposto a valutazione positiva l'andamento del settore sotto la gestione della ricorrente con determina del segretario comunale del
26.7.22, autorizzando il pagamento, ritenuto parziale dalla ricorrente, delle indennità di posizione spettanti alla ricorrente dal 9.5.22 al 31.12.22.
Quanto alla disciplina normativa riguardante la assegnazione e la revoca di incarichi di posizione organizzativa nei comuni privi di qualifica dirigenziale, si rileva che ai sensi
10 dell'art 109 c. 2 d.lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, gli incarichi di responsabilità possono essere assegnati a funzionari di cat.
D, con conseguente applicazione della disciplina contrattualistica riguardante l'assegnazione e la revoca delle posizioni organizzative. E la revoca può essere disposta solo in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro”.
Sotto il profilo oggettivo, senza cioè ragioni legate a scarso rendimento del lavoratore,
l'14 co. 3 del CCNL Comparto funzioni locali del 25.5.2018 prevede che gli incarichi possano altresì essere revocati prima della naturale scadenza, solo qualora: i) siano intervenuti mutamenti organizzativi o ii) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
Come rilevato dalla ricorrente tale ultima disposizione è stata richiamata dal CP_1
resistente, con atto allegato alla delibera della Giunta del 28 gennaio 2022, laddove ha individuato i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O. prevedendo la possibilità di revocare gli incarichi “prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale con il procedimento previsto nel comma 4, articolo 14 del CCNL” .
Il provvedimento di revoca del settembre 2022 disposto in assenza di un mutamento organizzativo e senza che le performance della ricorrente siano state valutate appare illegittimo per violazione delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva sopra indicate.
Nel caso di specie, dunque dalla illegittimità della revoca discende l'accertamento di un inadempimento datoriale.
11 Si può dunque affermare la sussistenza di un inadempimento datoriale da cui è risultato un danno per il lavoratore consistente nella perdita di chance di conseguire le indennità di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva.
Occorre a questo punto, nel determinare il quantum del danno risarcibile per perdita di chance - che appare determinabile in via equitativa ponendo a parametro quanto astrattamente spettante alla ricorrente a titolo di indennità di risultato e di posizione - procedere ad una valutazione circa l'entità del danno “effettivamente” patito dalla ricorrente, in relazione al tempo in cui si è protratta la lesione “risarcibile” della sfera giuridica della ricorrente.
Sul punto può trovare accoglimento l'argomentazione di parte resistente circa il fatto che le conseguenze derivanti dalla illegittimità della revoca dell'incarico di posizione organizzativa attribuito alla ricorrente, non potrebbero essere riconosciute “sino alla naturale scadenza”, poiché in data 21 ottobre 2022 l'Area Polizia Locale è stata soppressa con conseguente rottura del nesso causale – necessario perché possa affermarsi la responsabilità risarcitoria del tra la accertata illegittimità della CP_3
revoca e le conseguenze patrimoniali eventualmente subite dalla ricorrente.
Ed invero, osserva questo Giudice che con delibera n. 131/22 il ha soppresso l'Area
Polizia Locale, facendo confluire il relativo servizio nell'Area tecnica – ecologia lavori pubblici e ambiente.
Il mutamento dell'assetto organizzativo, costituente valida ragione di revoca di posizione organizzativa sulla base della normativa e delle previsioni del CCNL di settore disposto con la delibera n. 131/22, atto non impugnato presso il riflette una scelta CP_4
discrezionale della P.A. resistente ed è insindacabile da questo Giudice rilevando nella presente controversia non alla stregua di atto da disapplicare, bensì come evento fattuale
(soppressione dell'area polizia locale) rilevante ai fini della determinazione di un elemento della domanda attinente alla quantificazione e alla permanenza del danno.
12 L'arco temporale del danno risarcibile riguarda i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022.
L'avvenuta soppressione dell'area Polizia Locale con delibera n.131/22 del 21.10.22, costituisce mutamento dell'assetto organizzativo dell'Ente e avrebbe costituito una valida ragione di revoca della posizione organizzativa di cui era titolare la ricorrente.
Nel procedere alla quantificazione del danno occorre, sulla base della normativa di settore e sulla base dei documenti allegati dalle parti, stabilire quale sia il corretto importo annuo delle indennità di posizione e di risultato maturate dalla ricorrente.
L'art. 15 del CCNL prevede al comma 2 che: “L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa”.
Tale norma contrattuale va letta – anche in forza dell'espresso rinvio contenuto nello stesso art. 15, comma 7 – in combinato disposto con l'art. 67, comma 7, del CCNL, nonché alla luce di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.
In particolare, l'appena citato art. 23, comma 2, stabilisce che al fine di “assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.
Parte resistente con allegazione non contrastata da parte ricorrente ha evidenziato che il limite complessivo di spesa del Fondo per la retribuzione di posizione, nel caso del
13 Co MU , erogato nel 2016, era pari complessivamente a € 41.947,08=, di CP_1
cui € 33.579,26= per retribuzione di posizione e € 8.394,82= per retribuzione di risultato.
Da ciò deriva che l'indennità di posizione per l'anno 2022 va corrisposta nella misura di
10.000,00 euro annui, tenuto conto anche dei conteggi effettuati da parte ricorrente, che il Giudice fa propri, con una indennità di posizione mensile pari ad euro 833,33. L' indennità di risultato risulta pari ad euro 2.250 per l'anno 2022.
Tenuto conto di quanto allegato e provato e del fatto che la ricorrente ha ricevuto pagamenti parziali pari ad euro 2.078,20 appare corretto ed equo liquidare in favore della ricorrente la somma di euro 4.999,98 ponendo quale parametro l'indennità di posizione maturata e da maturare dal maggio 2022 fino all'ottobre 2022 (833,33 x 6 =
4.999,98) e la somma di euro 2.225 a titolo di perdita di chance connessa alla indennità di risultato per l'anno 2022. Alla somma complessiva di euro 7.249,98 vanno detratti euro 2.078,20 già corrisposti a titolo di indennità di posizione.
Parte resistente va dunque condanna a risarcire il danno per perdita di chance quantificato nella somma di euro 5.171,78, interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Resta da analizzare la domanda relativa al versamento della somma di euro 5000 a titolo di contribuzione datoriale dovuta al fondo , Domanda che risulta slegata CP_2
dalle questioni relative alla revoca posizione organizzativa oggetto della precedente domanda risarcitoria.
Tale domanda trae origine da quanto stabilito assunto dal comune resistente nei confronti del personale di polizia municipale con delibera n. 38 del 12 aprile 2022 con cui la giunta comunale si impegnava “ a provvedere a destinare in sede di variazione al bilancio di previsione 2022/2024 in corso di approvazione, una somma pari a €
5.000,00 per contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare;
CP_2
a beneficio di personale della polizia locale, a mente di quanto previsto dal quarto
14 comma dell'art. 208, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, e l'art. 56-quater del nuovo Ccnl Comparto Funzioni Locali 2016- 2018
21 maggio 2018”.
Deve ritenersi non contestata la sussistenza dell'obbligo da parte del al CP_1
versamento al fondo complementare la somma di euro 5.000,00. CP_2
Altrettanto pacifico deve ritenersi l'omesso versamento della somma medesima.
Ciò premesso, può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni.
Ritiene questo Giudice che la legittimazione attiva in ordine all'azione di accertamento del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro non spetta al prestatore di lavoro, bensì esclusivamente al fondo, in quanto a seguito del deposito delle somme da parte del datore di lavoro, il fondo stesso diviene titolare delle somme conferendole nel proprio patrimonio con l'obbligo di restituire al prestatore di lavoro nel momento in cui viene a cessare il rapporto di lavoro il tantunque eius generis-.
Va premesso che la materia della legittimazione attiva del lavoratore non è stata espressamente regolamentata nel decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
Ai lavoratori, in quanto titolari del diritto alla prestazione finale da parte del fondo sussisterebbe al più una legittimazione ex articolo 2900 c.c. in caso in cui il fondo da riconoscersi obbligato in via diretta alla erogazione della prestazione rimanga inerte nell'esercitare il diritto alla riscossione delle quote non versate nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso in esame non risulta allegato da parte ricorrente alcuna inerzia del fondo
, tale da legittimare l'intervento in via surrogatoria del lavoratore nei diritti CP_2
del Fondo medesimo. Ne consegue la carenza di legittimazione dell'odierna ricorrente ad intraprendere l'azione per cui è causa in relazione alla domanda di condanna di versamento al Fondo della somma di euro 5.000,00 a titolo di contributi CP_2
datoriali.
15 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per la metà stante il parziale accoglimento del ricorso, la restante metà segue la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
AR IN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna parte convenuta in persona del Sindaco pro tempore a risarcire alla ricorrente il risarcimento del danno da perdita da chance conseguente all'adozione del decreto n.
9187/2022 del 22/9/22 di revoca dell'incarico di posizione organizzativa di
Responsabile della Polizia Locale;
per l'effetto condannare il al Controparte_1
risarcimento del danno da perdita di chance in favore della ricorrente che quantifica in complessivi euro 5.171,78 per le casuali di cui in motivazione con gli interessi legali sulla somma in capitale dalla data del 12.1.21 e via via rivalutata sino al saldo;
carenza di legittimazione attiva in ordine alla domanda di versamento della somma di euro 5.000,00 a titoli di contributi datoriali al Fondo Perseo-sirio
- compensa per metà le spese di lite, condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente la restante metà spese di lite che liquida in complessivi euro 2.818,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Brescia, 22.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
AR IN
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. AR IN – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 19 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2134/2022 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pallini Parte_1
RICORRENTI
c o n t r o in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
RE NI
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno per perdita di chance
Conclusioni per la ricorrente: accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto n.
9187/2022 del 22/9/22 di revoca dell'incarico di posizione organizzativa di
Responsabile della Polizia Locale approvato dal MU di il 22/09/2022, n. CP_1
1 9187; per l'effetto condannare il al risarcimento del danno da Controparte_1
perdita di chance in favore della sig.ra per una somma pari ad € 49.171,72 a Parte_1
titolo di indennità di posizione e di risultato decorrenti dal giorno della nomina sino alla naturale scadenza dell'incarico, o, in via subordinata nella minore somma di €
31.254,92, oltre che il pagamento di €5.000 a titolo di contributi datoriali da versare al
Fondo “ ”. Con vittoria di spese diritti ad onorari oltre Iva e cpa. CP_2
Conclusioni per il convenuto: rigetto delle domande formulate dai ricorrenti in quanto infondate e comunque carenti di prova o comunque non corrette nel quantum della pretesa. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
La ricorrente, funzionaria cat. D ha prestato attività lavorativa per il convenuto comune, dal 9.5.22 fino al 28.4.23 (data di trasferimento al MU di Piacenza) - proveniente dal MU di Calcinato ove aveva ricoperto la posizione organizzativa di Comandante della Polizia Municipale - essendo stata designata con decreto del 6/05/2022 a ricoprire la posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Polizia Locale del MU di
, incarico che prevedeva come data di scadenza il termine del mandato del CP_1
Sindaco in carica, ossia sino all'8/7/2024.
La posizione organizzativa ricoperta dalla ricorrente era stata istituita in data 29.4.22 tramite modifica dell'assetto organizzativo del comune.
La ricorrente ha svolto il proprio incarico senza mai aver ricevuto alcun richiamo.
Dal 22/6/2022 al 28.10.22 la ricorrente a causa di gravi problemi di salute si era assentata per malattia per vari periodi, di volta in volta prolungati, subendo due interventi chirurgici.
In data 22 settembre 2022 il MU di revocava l'incarico di posizione CP_1
organizzativa alla ricorrente, con decorrenza immediata, “per conseguire un risparmio
2 di spesa e per garantire la continuità del servizio”, assegnando la P.O. di responsabile del Servizio di Polizia Locale al Sindaco.
Successivamente, in data 21/10/2022, la Giunta Comunale approvava la modifica delle aree organizzative riconducendo l'Area di Polizia Locale alla nuova Area denominata
Area Tecnica – Ecologia – Lavori Pubblici - Ambiente e Polizia Locale conferendo la relativa Posizione Organizzativa al Vice Sindaco.
In data 26/7/2022 il Segretario Comunale approvava la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato della sig.ra con incarico sino Parte_1
all'8/7/2014, assegnando alla ricorrente una indennità di posizione pari ad € 4.037,44, a decorrere dal 9/5/2022 fino al 31/12/22 (ossia pari a € 10.000/annui), in considerazione della valutazione della performance che assegnava alla ricorrente un punteggio pari a n.
69, somma ridotta del 37,82% ai sensi dell'art. 37 co. 7 CCNL 2018 e art. 23 c. 2 D.lgs.
75/2017, che pone quale limite di spesa per il pagamento delle indennità di posizione l'importo determinato per l'anno 2016 pari ad € 33.579,26.
Il ha corrisposto alla sig.ra la somma complessiva di € 833,19 a CP_1 Parte_1
titolo di indennità di posizione per aver ricoperto la responsabilità nei mesi di maggio e giugno (liquidata con la busta paga del mese di luglio 2022), di € 478,31 per l'indennità di posizione relativa al mese di luglio e le somme di € 465,44 per il mese di agosto 2022
e di € 301,34 per il mese di settembre 2022.
In data 26/9/2022 la ricorrente, tramite il proprio legale, inviava una diffida al
[...]
al fine di impugnare l'illegittima revoca della posizione organizzativa, oltre CP_1
che a richiedere il pagamento delle indennità di posizione e di risultato per aver ricoperto l'incarico.
Allegazioni di parte ricorrente.
Parte ricorrente ha allegato che né il Sindaco, né il Vice Sindaco nel corso della loro carriera avevano mai ricoperto la responsabilità del Servizio di Polizia Locale, nè avevano mai svolto attività rientranti nelle competenze della polizia locale ed invero, a
3 seguito della revoca della posizione organizzativa alla ricorrente, durante la sua assenza per malattia, alcun atto è stato assunto da parte del Servizio di Polizia Locale né dal
Sindaco né, successivamente, dal Vice Sindaco, attuale responsabile.
Ha rilevato l'illegittimità del provvedimento con cui il ha disposto Controparte_1
la revoca della posizione organizzativa poiché disposto in assenza di qualsivoglia motivazione prevista dalla normativa.
Ed invero, come disposto dall'art 109 c. 2 d.lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, come il , gli incarichi di Controparte_1
responsabilità possono essere assegnati a funzionari di cat. D, con conseguente applicazione della disciplina contrattualistica riguardante l'assegnazione e la revoca delle posizioni organizzative. E la revoca può essere disposta solo in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro”.
Ha rilevato parte ricorrente che l'14 co. 3 del CCNL Comparto funzioni locali del
25.5.2018 prevede che gli incarichi possano altresì essere revocati prima della naturale scadenza, solo qualora: i) siano intervenuti mutamenti organizzativi o ii) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Tale disposizione è stata richiamata dal resistente, con atto allegato alla delibera della Giunta del 28 CP_1
gennaio 2022, laddove ha individuato i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O. prevedendo la possibilità di revocare gli incarichi “prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi
o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale con il procedimento previsto nel comma 4, articolo 14 del CCNL” .
4 Il provvedimento di revoca del settembre 2022 non reca una motivazione riconducibile a quelle tipizzate dalla normativa.
La delibera n. 131/22 che ha nuovamente modificato l'assetto delle aree organizzative del veniva approvata dalla giunta in data posteriore alla revoca, cioè solo in CP_1
data 28.10.22, pertanto la revoca appare ingiustificata.
Parte ricorrente ha evidenziato che la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 28.1.22 aveva stabilito il quantum delle indennità spettanti ai sensi dell'art. 15 CCNL del personale del comporto delle funzioni locali del 21.5.2018 ed alla ricorrente veniva confermato dai vertici del comune che per ricoprire l'incarico assegnatole, le sarebbero state attribuite le seguenti indennità: sino al 31/12/2022 di € 9.000 per indennità di posizione e pari al 25% di detta somma a titolo di indennità di risultato (ossia € 2.250) e,
a decorrere dal 1/1/2023 una indennità di posizione di € 16.000/annui e a titolo di indennità di risultato una somma pari al 25% dell'indennità di posizione (ossia di €
4.000/annui).
Inoltre, come deliberato dal nel mese di aprile 2022, l' avrebbe corrisposto CP_1 Pt_2
la somma di € 5.000 a titolo di contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare “ ”, a beneficio del personale di Polizia Locale. CP_2
Parte ricorrente ha così quantificato la pretesa risarcitoria:
a) € 41.000 a titolo di indennità di risarcimento del danno cagionatole conseguente alla perdita del diritto a godere della retribuzione di posizione (ossia € 9.000 per il
2022 + € 16.000 per l'anno 2023 + € 16.000 per l'anno 2024),
b) € 10.250 a titolo di indennità di risultato (ossia € 2.250 per l'anno 2022 + € 4.000 per l'anno 2023 + € 4.000 per l'anno 2024), per un totale di € 51.250 e sottratta la somma di € 2.078,28 liquidata con i cedolino dei mese di luglio, agosto e settembre;
c) € 5.000 a titolo di contribuzione datoriale al fondo ”. CP_2
5 d) in via gradata, risarcimento per la perdita della minor somma riconosciuta dall'Ente, pari ad € 10.000/annui a titolo di indennità di posizione (come indicato nella delibera del 26.7.22, secondo il seguente calcolo: € 26.666,56 (pari ad €
833,33 x 32 mesi, da maggio 2022 luglio 2024), e pari ad € 6.666,64 per l'indennità di risultato (ossia pari al 25% dell'indennità di posizione), per un totale di € 33.333,2, e sottratto quanto già corrisposto pari ad € 2.078,28, per una somma complessiva di € 31.254,92, oltre che al versamento di € 5.000 a titolo di contribuzione datoriale al fondo “ ”. CP_2
Argomentazioni di parte resistente.
Parte resistente ha evidenziato le seguenti assenze della ricorrente dal lavoro:
a) dal 3 al 7 giugno 2022;
b) un giorno di congedo ordinario per il 30 giugno 2022
c) assenze per malattia a partire dal 23 giugno 2022 sino al 10 luglio 2022
d) l 12 agosto per malattia ininterrottamente sino al 3 ottobre 2022, poi dal 6.10.22 al
28.10.22.
e) dal 4 al 18 novembre;
f) - il 25 novembre;
g) - dal 29 novembre al 9 dicembre 2022; -
h) il 16 e il 23 dicembre 2022; -
i) dal 27 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023
j) Dal 3 al 23 gennaio (doc. 11)
k) e per ferie dal 27 gennaio al 7 febbraio 2023.
Tali perduranti assenze secondo la prospettazione di parte resistente hanno determinato la sussistenza delle ragioni legate al contenimento della spesa e alla continuità del servizio di cui al decreto di revoca del 22.9.22.
Sul quantum dell'indennità di posizione ha precisato che a valle della delibera della
Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2022 e della graduazione delle posizioni
6 organizzative operata dal Nucleo di valutazione in data 12 luglio 2022, veniva adottata la determina del Segretario comunale del 26 luglio 2022 con cui, previa applicazione dell'abbattimento imposto dall'art. 23, comma 2, d. lgs. n. 75/2017, veniva determinato l'importo dell'indennità di posizione spettante alla ricorrente, che le veniva liquidata nei cedolini paga di luglio (con arretrati decorrenti da maggio), agosto e settembre 2022
Quanto alla retribuzione di risultato per l'anno 2022, essa poteva essere liquidata se non a seguito della prescritta valutazione annuale delle performances, allo stato non ancora effettuata.
In data 21 ottobre 2022 il con delibera n. 131 modificava il proprio assetto CP_1
organizzativo, sopprimendo l'Area Polizia Locale e riconducendo il relativo servizio all'interno dell'Area Tecnica, ecologia, lavori pubblici e ambiente.
In ogni caso, ha allegato parte resistente le conseguenze derivanti dalla eventuale illegittimità della revoca dell'incarico di posizione organizzativa attribuito alla ricorrente, non potrebbero essere riverberate fino al riconoscimento degli emolumenti richiesti “sino alla naturale scadenza”, poiché in data 21 ottobre 2022 l'Area Polizia
Locale è stata soppressa con conseguente rottura del nesso causale – necessario perché possa affermarsi la responsabilità risarcitoria del tra la denegata illegittimità CP_3
della revoca e le conseguenze patrimoniali eventualmente subite dalla ricorrente.
Con la delibera n. 131 del 21 ottobre 2022, infatti, il MU sdoppiava l Parte_3
in due rami, creando, da un lato, l'Area e, Parte_4
dall'altro, l'Area tecnica – edilizia e urbanistica – sportello unico. Contestualmente, ha soppresso l'Area Polizia Locale, facendo confluire il relativo servizio nell'Area tecnica
– ecologia lavori pubblici e ambiente.
Il nuovo assetto organizzativo, pertanto, avrebbe in ogni caso impedito alla ricorrente di ricoprire la P.O. dal 21.10.22, e di percepire le relative indennità, dell'Area polizia locale, essendo stata quest'ultima soppressa.
7 Parte resistente ha dunque quantificato l'eventuale danno patito dalla ricorrente in misura pari all'importo dell'indennità che la ricorrente avrebbe percepito in relazione alla frazione temporale compresa tra la revoca del 22 settembre 2022 e la soppressione dell'area del 21 ottobre 2022.
In corso di giudizio parte resistente ha depositato nulla osta datato 28.4.23 al trasferimento della ricorrente al comune di Piacenza.
Ancora sulla quantificazione dell'indennità di posizione parte resistente ha osservato che l'art. 15 del CCNL prevede al comma 2 che: “L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa”.
Tale norma contrattuale va letta – anche in forza dell'espresso rinvio contenuto nello stesso art. 15, comma 7 – in combinato disposto con l'art. 67, comma 7, del CCNL, nonché alla luce di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. In particolare, l'appena citato art. 23, comma 2, stabilisce che al fine di “assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”. Ebbene, il limite complessivo di spesa del Fondo per la retribuzione di posizione, nel caso del CP_1
, è quindi segnato da quello erogato nel 2016, pari complessivamente a €
[...]
8 41.947,08=, di cui € 33.579,26= per retribuzione di posizione e € 8.394,82= per retribuzione di risultato.
Da ciò deriva che le indennità che la ricorrente avrebbe potuto percepire in relazione alla
P.O. non avrebbero superato, complessivamente, nella migliore delle ipotesi, una somma compresa tra 9.000 e 10.000 euro annui lordi circa, comprensivi anche della retribuzione di risultato.
Parte resistente ha allegato, quanto alla domanda di versamento al Fondo “ ” CP_2
di euro 5000 a titolo di contributi datoriali, preliminarmente la carenza di legittimazione di parte ricorrente trattandosi di un credito del Fondo.
Nel merito ha osservato che la delibera n. 38 del 12 aprile 2022 che prevedeva un impegno della giunta comunale “ a provvedere a destinare in sede di variazione al bilancio di previsione 2022/2024 in corso di approvazione, una somma pari a €
5.000,00 per contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare;
CP_2
a beneficio di personale della polizia locale, a mente di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 208, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, e l'art. 56-quater del nuovo Ccnl Comparto Funzioni Locali 2016- 2018
21 maggio 2018” si fondava sulla previsione formulata in sede di bilancio di previsione di una entrata al capitolo relativo alle sanzioni derivanti dal codice della strada di euro
15.000 annui, per converso, il alla data del 31 dicembre 2022 aveva incassato CP_1
su tale capitolo del bilancio la minor somma di 12.000 euro.
Motivi della decisione
La domanda di parte ricorrente va solo parzialmente accolta.
Il thema decidendum della presente controversia verte essenzialmente su due profili: il primo, e preliminare, profilo riguarda la verifica della legittimità del decreto del 22.9.22 di revoca della posizione organizzativa di Responsabile della Polizia Locale;
il secondo profilo attiene alle eventuali conseguenze risarcitorie derivanti dall'illegittimità della
9 revoca e la quantificazione dell'importo da risarcire avuto riguardo sia alle determinazione del quantum delle indennità (di posizione e di risultato) annualmente previste, sia in relazione al tempo in cui si è protratta la lesione “risarcibile” della sfera giuridica della ricorrente.
Incombeva sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro che per contro ha l'onere di provare la propria diligenza nell'adempimento ed il rispetto della normativa che permea l'agire della P.A.
Parte ricorrente ha assolto a tale onere.
Non è oggetto di contestazione che la ricorrente si sia assentata dal lavoro nei periodi sopra indicati, ciò che rileva, tuttavia, è che non sono emersi in concreto elementi per ritenere che tali assenze abbiano determinato ritardi nei servizi affidati al coordinamento della ricorrente. Nessuna allegazione in tale senso vi è nella memoria di costituzione, ove vengono descritte solo genericamente le criticità del periodo estivo, contesto in cui è maturata la decisione dell'Ente comunale di revocare l'incarico, senza descrivere specifici episodi di disservizi derivanti dalle assenze della ricorrente.
Per converso attraverso la produzione documentale autorizzata dal giudice all'esito dell'udienza del 30.3.23 parte ricorrente ha provato il considerevole miglioramento dell'andamento della gestione delle sanzioni al codice della strada con aumento delle contravvenzioni elevate avvenuto durante il periodo di tempo in cui la ricorrente rivestiva la posizione organizzativa.
In ogni caso parte resistente stessa ha sottoposto a valutazione positiva l'andamento del settore sotto la gestione della ricorrente con determina del segretario comunale del
26.7.22, autorizzando il pagamento, ritenuto parziale dalla ricorrente, delle indennità di posizione spettanti alla ricorrente dal 9.5.22 al 31.12.22.
Quanto alla disciplina normativa riguardante la assegnazione e la revoca di incarichi di posizione organizzativa nei comuni privi di qualifica dirigenziale, si rileva che ai sensi
10 dell'art 109 c. 2 d.lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, gli incarichi di responsabilità possono essere assegnati a funzionari di cat.
D, con conseguente applicazione della disciplina contrattualistica riguardante l'assegnazione e la revoca delle posizioni organizzative. E la revoca può essere disposta solo in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro”.
Sotto il profilo oggettivo, senza cioè ragioni legate a scarso rendimento del lavoratore,
l'14 co. 3 del CCNL Comparto funzioni locali del 25.5.2018 prevede che gli incarichi possano altresì essere revocati prima della naturale scadenza, solo qualora: i) siano intervenuti mutamenti organizzativi o ii) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
Come rilevato dalla ricorrente tale ultima disposizione è stata richiamata dal CP_1
resistente, con atto allegato alla delibera della Giunta del 28 gennaio 2022, laddove ha individuato i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O. prevedendo la possibilità di revocare gli incarichi “prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale con il procedimento previsto nel comma 4, articolo 14 del CCNL” .
Il provvedimento di revoca del settembre 2022 disposto in assenza di un mutamento organizzativo e senza che le performance della ricorrente siano state valutate appare illegittimo per violazione delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva sopra indicate.
Nel caso di specie, dunque dalla illegittimità della revoca discende l'accertamento di un inadempimento datoriale.
11 Si può dunque affermare la sussistenza di un inadempimento datoriale da cui è risultato un danno per il lavoratore consistente nella perdita di chance di conseguire le indennità di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva.
Occorre a questo punto, nel determinare il quantum del danno risarcibile per perdita di chance - che appare determinabile in via equitativa ponendo a parametro quanto astrattamente spettante alla ricorrente a titolo di indennità di risultato e di posizione - procedere ad una valutazione circa l'entità del danno “effettivamente” patito dalla ricorrente, in relazione al tempo in cui si è protratta la lesione “risarcibile” della sfera giuridica della ricorrente.
Sul punto può trovare accoglimento l'argomentazione di parte resistente circa il fatto che le conseguenze derivanti dalla illegittimità della revoca dell'incarico di posizione organizzativa attribuito alla ricorrente, non potrebbero essere riconosciute “sino alla naturale scadenza”, poiché in data 21 ottobre 2022 l'Area Polizia Locale è stata soppressa con conseguente rottura del nesso causale – necessario perché possa affermarsi la responsabilità risarcitoria del tra la accertata illegittimità della CP_3
revoca e le conseguenze patrimoniali eventualmente subite dalla ricorrente.
Ed invero, osserva questo Giudice che con delibera n. 131/22 il ha soppresso l'Area
Polizia Locale, facendo confluire il relativo servizio nell'Area tecnica – ecologia lavori pubblici e ambiente.
Il mutamento dell'assetto organizzativo, costituente valida ragione di revoca di posizione organizzativa sulla base della normativa e delle previsioni del CCNL di settore disposto con la delibera n. 131/22, atto non impugnato presso il riflette una scelta CP_4
discrezionale della P.A. resistente ed è insindacabile da questo Giudice rilevando nella presente controversia non alla stregua di atto da disapplicare, bensì come evento fattuale
(soppressione dell'area polizia locale) rilevante ai fini della determinazione di un elemento della domanda attinente alla quantificazione e alla permanenza del danno.
12 L'arco temporale del danno risarcibile riguarda i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022.
L'avvenuta soppressione dell'area Polizia Locale con delibera n.131/22 del 21.10.22, costituisce mutamento dell'assetto organizzativo dell'Ente e avrebbe costituito una valida ragione di revoca della posizione organizzativa di cui era titolare la ricorrente.
Nel procedere alla quantificazione del danno occorre, sulla base della normativa di settore e sulla base dei documenti allegati dalle parti, stabilire quale sia il corretto importo annuo delle indennità di posizione e di risultato maturate dalla ricorrente.
L'art. 15 del CCNL prevede al comma 2 che: “L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa”.
Tale norma contrattuale va letta – anche in forza dell'espresso rinvio contenuto nello stesso art. 15, comma 7 – in combinato disposto con l'art. 67, comma 7, del CCNL, nonché alla luce di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.
In particolare, l'appena citato art. 23, comma 2, stabilisce che al fine di “assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.
Parte resistente con allegazione non contrastata da parte ricorrente ha evidenziato che il limite complessivo di spesa del Fondo per la retribuzione di posizione, nel caso del
13 Co MU , erogato nel 2016, era pari complessivamente a € 41.947,08=, di CP_1
cui € 33.579,26= per retribuzione di posizione e € 8.394,82= per retribuzione di risultato.
Da ciò deriva che l'indennità di posizione per l'anno 2022 va corrisposta nella misura di
10.000,00 euro annui, tenuto conto anche dei conteggi effettuati da parte ricorrente, che il Giudice fa propri, con una indennità di posizione mensile pari ad euro 833,33. L' indennità di risultato risulta pari ad euro 2.250 per l'anno 2022.
Tenuto conto di quanto allegato e provato e del fatto che la ricorrente ha ricevuto pagamenti parziali pari ad euro 2.078,20 appare corretto ed equo liquidare in favore della ricorrente la somma di euro 4.999,98 ponendo quale parametro l'indennità di posizione maturata e da maturare dal maggio 2022 fino all'ottobre 2022 (833,33 x 6 =
4.999,98) e la somma di euro 2.225 a titolo di perdita di chance connessa alla indennità di risultato per l'anno 2022. Alla somma complessiva di euro 7.249,98 vanno detratti euro 2.078,20 già corrisposti a titolo di indennità di posizione.
Parte resistente va dunque condanna a risarcire il danno per perdita di chance quantificato nella somma di euro 5.171,78, interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Resta da analizzare la domanda relativa al versamento della somma di euro 5000 a titolo di contribuzione datoriale dovuta al fondo , Domanda che risulta slegata CP_2
dalle questioni relative alla revoca posizione organizzativa oggetto della precedente domanda risarcitoria.
Tale domanda trae origine da quanto stabilito assunto dal comune resistente nei confronti del personale di polizia municipale con delibera n. 38 del 12 aprile 2022 con cui la giunta comunale si impegnava “ a provvedere a destinare in sede di variazione al bilancio di previsione 2022/2024 in corso di approvazione, una somma pari a €
5.000,00 per contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare;
CP_2
a beneficio di personale della polizia locale, a mente di quanto previsto dal quarto
14 comma dell'art. 208, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, e l'art. 56-quater del nuovo Ccnl Comparto Funzioni Locali 2016- 2018
21 maggio 2018”.
Deve ritenersi non contestata la sussistenza dell'obbligo da parte del al CP_1
versamento al fondo complementare la somma di euro 5.000,00. CP_2
Altrettanto pacifico deve ritenersi l'omesso versamento della somma medesima.
Ciò premesso, può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni.
Ritiene questo Giudice che la legittimazione attiva in ordine all'azione di accertamento del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro non spetta al prestatore di lavoro, bensì esclusivamente al fondo, in quanto a seguito del deposito delle somme da parte del datore di lavoro, il fondo stesso diviene titolare delle somme conferendole nel proprio patrimonio con l'obbligo di restituire al prestatore di lavoro nel momento in cui viene a cessare il rapporto di lavoro il tantunque eius generis-.
Va premesso che la materia della legittimazione attiva del lavoratore non è stata espressamente regolamentata nel decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
Ai lavoratori, in quanto titolari del diritto alla prestazione finale da parte del fondo sussisterebbe al più una legittimazione ex articolo 2900 c.c. in caso in cui il fondo da riconoscersi obbligato in via diretta alla erogazione della prestazione rimanga inerte nell'esercitare il diritto alla riscossione delle quote non versate nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso in esame non risulta allegato da parte ricorrente alcuna inerzia del fondo
, tale da legittimare l'intervento in via surrogatoria del lavoratore nei diritti CP_2
del Fondo medesimo. Ne consegue la carenza di legittimazione dell'odierna ricorrente ad intraprendere l'azione per cui è causa in relazione alla domanda di condanna di versamento al Fondo della somma di euro 5.000,00 a titolo di contributi CP_2
datoriali.
15 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per la metà stante il parziale accoglimento del ricorso, la restante metà segue la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
AR IN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna parte convenuta in persona del Sindaco pro tempore a risarcire alla ricorrente il risarcimento del danno da perdita da chance conseguente all'adozione del decreto n.
9187/2022 del 22/9/22 di revoca dell'incarico di posizione organizzativa di
Responsabile della Polizia Locale;
per l'effetto condannare il al Controparte_1
risarcimento del danno da perdita di chance in favore della ricorrente che quantifica in complessivi euro 5.171,78 per le casuali di cui in motivazione con gli interessi legali sulla somma in capitale dalla data del 12.1.21 e via via rivalutata sino al saldo;
carenza di legittimazione attiva in ordine alla domanda di versamento della somma di euro 5.000,00 a titoli di contributi datoriali al Fondo Perseo-sirio
- compensa per metà le spese di lite, condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente la restante metà spese di lite che liquida in complessivi euro 2.818,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Brescia, 22.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
AR IN
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