Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04749/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01693/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2026, proposto da IL NG Kenfack, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Barelli, Gabriele Scorza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Yaoundé – Camerun – in data 01.12.2025 prot. 1198, notificato alla ricorrente in data 09.12.2025, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO CHE:
- il ricorrente ha impugnato, con ricorso ritualmente notificato, il provvedimento di diniego del visto d’ingresso in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia;
- si è costituita la difesa erariale eccependo, poi, nella propria memoria difensiva, l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, in quanto rilasciata all’estero e priva delle formalità prescritte dalle disposizioni in materia e comunque chiedendo il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. art. 73 c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, nonché ai sensi dell’art. 60 c.p.a., per la possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata;
RILEVATO preliminarmente che la procura in atti:
- risulta essere stata rilasciata in data antecedente all’adozione del provvedimento impugnato e, pertanto, pro futuro, in relazione ad una lite solo “ eventuale ” ed instauranda, essendo espressamente riferita alla “ eventuale fase giudiziale di diniego ” ed alla proposizione di un ricorso “ volto all’annullamento dell’ eventuale predetto diniego ”;
- reca la certificazione dell’autenticità della firma del ricorrente che l’ha sottoscritta a cura del difensore mandatario, pur non essendo stata sottoscritta in Italia e pertanto, presumibilmente, dinanzi al legale che l’ha autenticata (essendo indicato, quale luogo di sottoscrizione della stessa da parte del ricorrente, “ Yaoundé” , in Camerun);
CONSIDERATO, quanto al primo profilo, che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a., al fine dell'introduzione di un'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, occorre necessariamente una procura ad litem di tipo speciale, pena l’inammissibilità del ricorso. Per poter essere qualificata “speciale”, la procura deve recare l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti, dell’autorità adita e di ogni altro elemento idoneo a individuare la controversia;
CONSIDERATO, quanto al secondo profilo, che:
- ai sensi dell'art. 12 della L. 31 maggio 1995, n. 218, “ Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana ” e, dunque, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana;
- la procura speciale alle liti, requisito di ammissibilità del ricorso dinanzi al Giudice amministrativo ai sensi del già richiamato art. 40 comma 1, lett. g), secondo quanto prescritto dall’art. 83 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, deve essere conferita “ con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ”;
- l’art. 2703 c.c., che disciplina in generale l’istituto dell’autenticazione, avverte come questa consista « nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che la sottoscrive »;
CONSIDERATO ancora che:
- il potere di certificazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal cliente in calce o a margine della procura ad litem da parte dell’avvocato è limitato all’interno del territorio italiano. Difatti l’art. 2703 c.c., come visto, individua, quali elementi indispensabili affinchè possa essere validamente esercitato dall’avvocato, in qualità di pubblico ufficiale, il potere di certificazione dell’autenticità della firma, la contestuale presenza del soggetto che sottoscrive e del pubblico ufficiale, nonché l’accertamento dell’identità personale quanto alla persona che sottoscrive;
-in assenza di tali elementi costitutivi non è possibile procedere all’autenticazione: pertanto qualora il mandante si trovi all’estero e intenda usufruire della difesa tecnica e dunque farsi rappresentare da un avvocato – abilitato al patrocinio in Italia – la procura speciale deve essere rilasciata dinanzi all’autorità consolare, in deroga alla previsione di carattere generale, in base alla quale l’avvocato raccoglie direttamente il mandato del cliente e ne certifica l’autografia della sottoscrizione;
-la ridetta deroga trova giustificazione nella cd.territorialità del potere pubblico attribuito al difensore italiano di certificare l’autografia della sottoscrizione del mandato e dunque la volontà della parte di conferirgli i poteri di rappresentanza processuale, nonché tutti quelli spettanti ex art. 84 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 20.10.2017, n. 24938);
- come in effetti concluso dal Giudice di legittimità “ È invalida la procura speciale rilasciata all’estero su foglio separato dall’atto di costituzione in giudizio, trasmesso via posta elettronica non certificata, recante sottoscrizione apposta all’estero, della quale l’avvocato mandatario abbia in Italia dichiarato l’autenticità, per violazione dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., che impone la trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui la procura si riferisce, per mancato rispetto dell’art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, in quanto la procura non è stata autenticata all’estero, nonché, infine, per insussistenza in capo all’avvocato italiano, cui appare rilasciata, del potere di autenticazione della sottoscrizione – riprodotta in Italia – che non si estende fuori del territorio nazionale” (così, Cass., sent. n. 25434/2014);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso, per le argomentazioni di cui innanzi, non sia munito di valida procura speciale e che ciò comporti, insieme alla invalidità della procura, la carenza di un elemento fattuale giuridicamente qualificabile come “ sottoscrizione ” del ricorso, di cui, dunque, l’atto deve ritenersi de jure sprovvisto;
RICORDATO, infatti, che il c.p.a. reca, all’art. 40, comma 1, lett. g), una specifica definizione della parola “ sottoscrizione ” del ricorso, in quanto con essa si intende soltanto, alternativamente, la sottoscrizione apposta dalla parte che abbia la qualità necessaria per difendersi in proprio ovvero la sottoscrizione da parte del legale già munito di procura speciale conferita nei modi di legge;
RITENUTO, di conseguenza, che il presente giudizio non possa ritenersi validamente instaurato e debba, dunque, essere dichiarato, anche ex officio (cfr. art. 35, comma 1, c.p.a.), inammissibile, perché il difetto di sottoscrizione dell’atto introduttivo impedisce di collegare giuridicamente l’atto ad un ricorrente, ciò che osta ad una pronuncia sul merito e determina la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a);
RITENUTO, inoltre, che non sia possibile sanare i vizi sopra rilevati, né in applicazione di quanto previsto dall’art. 182 c.p.c. per il rito processuale civile, né, tantomeno, in virtù di rimessione in termini;
RICORDATO, invero, con riguardo al primo profilo, che con sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il principio per il quale “ la previsione di cui all'art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo ”, posto che le sue disposizioni “ non sono compatibili con il codice del processo amministrativo, anche per ragioni testuali e logico-sistematiche ”;
RICORDATO, in particolare, che sul punto l’Adunanza Plenaria ha chiarito che “ l’art. 40 comma 1, lett. g) ha definito il contenuto giuridico della parola “sottoscrizione” del ricorso e l’art. 44, comma 1, lett. a) ha stabilito che è nullo il ricorso privo di sottoscrizione ” e che “ La carenza della sottoscrizione va, dunque, intesa non in senso materiale, ma in senso giuridico, ossia come mancanza o della sottoscrizione del ricorrente capace di stare in giudizio personalmente o della sottoscrizione “del difensore, con indicazione … della procura speciale”, mentre nel processo civile la procura “non deve né preesistere alla redazione dell’atto, né alla conseguente notificazione, bastando (per restare nella fisiologia del sistema) che sia rilasciata prima della costituzione in giudizio, ossia del deposito - nella cancelleria del giudice adito - dell’originale dell’atto di citazione, con la contestuale iscrizione a ruolo ”.
RICORDATO, inoltre, che ancora secondo la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “ l’art. 182, secondo comma, del c.p.c. è […] ontologicamente incompatibile con il c.p.a., la cui regola generale è quella per cui la procura – proprio come nel giudizio di cassazione – deve sempre precedere la redazione e la notificazione del ricorso ” e “ In una prospettiva logico-sistematica […] siffatta conclusione risulta in armonia con la natura stessa delle giurisdizioni civile ed amministrativa. 15.1. Invero, il processo amministrativo di legittimità (archetipo del processo amministrativo, su cui è costruita tutta la relativa disciplina), nelle sue varie forme, ivi inclusa quella speciale di cui all’art. 117 del c.p.a., si basa, fra l’altro, su termini decadenziali, il cui superamento è rilevabile d’ufficio e determina la chiusura del giudizio con una pronuncia di rito (arg. ex art. 35 del c.p.a.). 15.2. Consentire la sanatoria di una procura inizialmente nulla (o tout court inesistente) potrebbe comportare, potenzialmente, l’aggiramento di tali termini, con danno (oltre che all’Amministrazione intimata ed all’eventuale controinteressato) alla stabilità delle situazioni giuridiche di diritto pubblico, valore primario che è sempre stato tenuto presente dal legislatore per i giudizi amministrativi. 15.3. Si avrebbe, quindi, un capovolgimento per via esegetica della logica istituzionale sottesa alla disciplina legislativa sul processo amministrativo .”;
RICORDATO, inoltre, con riguardo alla eventualità di una rimessione in termini, che – in ragione della data di pubblicazione della decisione della Adunanza Plenaria (02.10.2025) sopra richiamata – nessun errore scusabile è prospettabile per i ricorsi proposti dopo tale data (come quello in esame, notificato, appunto, in epoca successiva), dato che nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto in deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione; è dunque istituto di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto (che nella specie, dopo la pronuncia del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, non possono configurarsi), dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. II, 10.12.2024, n. 9950, sez. V, 12.06.2024, n. 5262);
RITENUTO, pertanto, per effetto di quanto innanzi detto, che l’ulteriore procura alle liti, versata in atti il 6 marzo 2026, non possa sanare il vizio originario di allegazione di valida procura speciale dal quale è affetto il ricorso;
RITENUTO, in conclusione, per tutto quanto detto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 40, comma 1, lettera g) e 44, comma 1, lettera a), c.p.a., essendo stato sottoscritto da un difensore che non è munito di valida procura alle liti;
RITENUTO, infine, che la peculiarità delle questioni e la prossimità nel tempo della decisione assunta dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato consentano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM NZ, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | RM NZ |
IL SEGRETARIO