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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 438/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2868/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005672977 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005672977 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005672977 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005672977 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005672977 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: Associazione_1 giusta delega insiste negli scritti presentati dal resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso intimazione di pagamento n. 29120229005672977, asseritamente comunicata a mezzo messo il 09/05/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Riscossione, ha intimato il pagamento complessivo di
€ 9.922,74 a titolo di ICI anno 2010, Contributo unificato anno 2017 e Tributi erariali derivati da diversi avvisi di accertamento anni diversi.
Deduceva articolati motivi con cui insisteva la illegittimità dell'atto impugnato cosi come descritti nel ricorso introduttivo.
L'agenzia delle entrate riscossione deduceva preliminarmente la inammissibilità del ricorso perchè tardivo e nel merito insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato
Parte ricorrente con memoria integrativa controdeduceva su quanto dedotto da parte resistente.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente pur prendendo atto dei tentativi di notifica dell'atto oggetto di contestazione con la memoria integrativa rilevava che tali notifiche erano affette dalla violazione ex art. 140 cpc e pertanto li riteneva nulle.
Invero l'atto di intimazione impugnato risulta correttamente notificato ex art. 140 cpc all'indirizzo dalla stessa ricorrente dichiarato nel ricorso introduttivo (in Canicattì, Indirizzo_1).
Come si evince dalla documentazione che in comunicazione risultano effettuati n. 2 tentativi di notifica non andati a buon fine, di talchè il messo notificatore, al terzo tentativo, disponeva la notifica in casa comunale in data 5.12.2023 dandone notizia alla contribuente a mezzo raccomanda a/R, lasciandone avviso il
13.1.2024 mai ritirato dalla contribuente come da timbro di compiuta giacenza dell'8 febbraio 2024 e il ricorso, essendo stato presentato in data 8.7.2024, risulta tardivo in violazione dell'art 21 D.Lgs. 546/1992 che testualmente recita: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
La Corte, alla luce della documentazione depositata, precludendo l'esame di merito dei motivi indicati in ricorso, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite come in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 500,00 oltre spese generali in favore dell'agente della riscossione. antistatario.
Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
OR NO AN
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2868/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005672977 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005672977 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005672977 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005672977 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005672977 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: Associazione_1 giusta delega insiste negli scritti presentati dal resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso intimazione di pagamento n. 29120229005672977, asseritamente comunicata a mezzo messo il 09/05/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Riscossione, ha intimato il pagamento complessivo di
€ 9.922,74 a titolo di ICI anno 2010, Contributo unificato anno 2017 e Tributi erariali derivati da diversi avvisi di accertamento anni diversi.
Deduceva articolati motivi con cui insisteva la illegittimità dell'atto impugnato cosi come descritti nel ricorso introduttivo.
L'agenzia delle entrate riscossione deduceva preliminarmente la inammissibilità del ricorso perchè tardivo e nel merito insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato
Parte ricorrente con memoria integrativa controdeduceva su quanto dedotto da parte resistente.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente pur prendendo atto dei tentativi di notifica dell'atto oggetto di contestazione con la memoria integrativa rilevava che tali notifiche erano affette dalla violazione ex art. 140 cpc e pertanto li riteneva nulle.
Invero l'atto di intimazione impugnato risulta correttamente notificato ex art. 140 cpc all'indirizzo dalla stessa ricorrente dichiarato nel ricorso introduttivo (in Canicattì, Indirizzo_1).
Come si evince dalla documentazione che in comunicazione risultano effettuati n. 2 tentativi di notifica non andati a buon fine, di talchè il messo notificatore, al terzo tentativo, disponeva la notifica in casa comunale in data 5.12.2023 dandone notizia alla contribuente a mezzo raccomanda a/R, lasciandone avviso il
13.1.2024 mai ritirato dalla contribuente come da timbro di compiuta giacenza dell'8 febbraio 2024 e il ricorso, essendo stato presentato in data 8.7.2024, risulta tardivo in violazione dell'art 21 D.Lgs. 546/1992 che testualmente recita: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
La Corte, alla luce della documentazione depositata, precludendo l'esame di merito dei motivi indicati in ricorso, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite come in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 500,00 oltre spese generali in favore dell'agente della riscossione. antistatario.
Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
OR NO AN
Firmato digitalmente