Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 24/04/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da FA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Todarello e Raffaele Arcadi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Velasca 4 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. fabio.todarello@milano.pecavvocati.it;
contro
Città metropolitana di Milano, in persona del sindaco metropolitano p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura dell’ente e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. marialuisa.ferrari@milano.pecavvocati.it, nadiamarina.gabigliani@milano.pecavvocati.it e giorgiogiulio.grandesso@milano.pecavvocati.it;
nei confronti
Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici sono domiciliati in Milano, via C. Freguglia 1;
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. Vito Zammataro, Andreina Amato e Pierpaolo Piluso, con domicilio eletto presso l’avvocatura generale dell’ente in Roma, via P. da Palestrina 8 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. v.zammataro@postacert.inail.it, a.amato@postacert.inail.it e p.piluso@postacert.inail.it;
Comune di Sesto San Giovanni (MI), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
Regione Lombardia, in persona del presidente della giunta p.t. , non costituita in giudizio;
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
Agenzia della tutela della salute (ATS) della Città metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
Milanosesto s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per
A) l’annullamento:
1) del decreto della Città metropolitana di Milano r.g. 5215/2021, prot. n. 168984, del 2 novembre 2021, trasmesso con nota prot. n. 169436 del 2 novembre 2021, avente ad oggetto la conclusione del procedimento avviato ex artt. 244, comma 2 e 245, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, relativo al sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni, area ex FA e scalo ferroviario, per i fondi denominati Area 13, Area 22, Triangolo e TRAI, tutti di proprietà di Milanosesto s.p.a.;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui in ogni caso: a) le note municipali prot. nn. 119795 e 119812 del 4 dicembre 2019 e relativi allegati; b) la nota di ARPA Lombardia prot. n. arpa_mi/198299 del 16 dicembre 2019 e i relativi allegati; c) la nota di ATS prot. n. 199597 del 20 dicembre 2019 e i relativi allegati; d) la nota regionale prot. n. T1.2020.0002145 del 15 gennaio 2020 e i relativi allegati; e) la nota ministeriale prot. n. 37387 del 22 maggio 2020 di trasmissione del parere ISPRA GEO-PSC 2020/66 dell’8 maggio 2020 e i relativi allegati; f) la nota municipale prot. n. 77834 del 1° ottobre 2020 e i relativi allegati; g) la nota ministeriale prot. n. 186264 del 2 novembre 2020 di trasmissione dei pareri ISPRA prot. nn. GEO-PSC 2020/210 e GEO-PSC 2020/211 del 23 ottobre 2020 e i relativi allegati;
B) il risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città metropolitana di Milano, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di ISPRA e di INAIL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 3 aprile 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – FA s.p.a. è stata un primario operatore dell’industria siderurgica nazionale che ha esercitato dal 1908 al 1991 un’intensa attività di produzione di acciaio nei propri stabilimenti, tra cui quelli ubicati nel Comune di Sesto San Giovanni. In relazione a questi ultimi, Milanosesto s.p.a. (già Sesto Immobiliare s.p.a.), in qualità di soggetto attuatore della variante al programma integrato di intervento (PII) “Aree ex FA e Scalo Ferroviario” estese per circa mq 1.400.000,00, approvata con delibera giuntale n. 80 del 23 marzo 2016, con nota allibrata al prot. n. 72949 del 4 aprile 2016 ha domandato alla Città metropolitana di Milano di provvedere ad individuare il soggetto responsabile della contaminazione riscontrata nei terreni ricompresi all’interno del perimetro del sito di interesse nazionale (SIN) di Sesto San Giovanni, istituito in attuazione del d.l. 20 settembre 1996 n. 486, conv. nella l. 18 novembre 1996 n. 582, giusto d.m. 31 agosto 2001. In particolare, tale richiesta si riferiva alle aree individuate nella planimetria ivi allegata e denominate Unione, Concordia, Vittoria A, Vittoria B, TRANSIDER A, Area 13, Area 22, TRAI, Triangolo, ex Cava ME, ad esclusione dell’ ex scalo ferroviario e dei suoli catastalmente identificati al foglio n. 32, mappali nn. 160 e 162, foglio n. 11, mappale n. 130.
Con decreto r.g. 2365, prot. n. 80238, del 2 aprile 2019, la Città metropolitana di Milano ha definito l’esito dell’istruttoria di competenza, ai sensi degli art. 244, comma 2 e 245, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, stabilendo che la potenziale contaminazione riscontrata sulle citate aree Unione, Concordia, Vittoria A, Vittoria B e Transider A “ è correlabile alle attività produttive svolte dalla società FA s.p.a. ”. Al contempo, ha precisato che per le restanti estensioni di proprietà di Milanosesto s.p.a. – e cioè Area 13, Area 22, TRAI, Triangolo ed ex Cava ME – il responsabile della contaminazione ivi riscontrata non può al momento essere identificato in maniera univoca, fatti salvi gli esiti di indagini suppletive da espletarsi a cura del medesimo ente di area vasta e del Comune di Sesto San Giovanni. Tale provvedimento è stato, quindi, impugnato da FA s.p.a. con il ricorso n.r.g. 1395 del 2019.
Con nota prot. n. 240384 del 17 ottobre 2019, la Città metropolitana di Milano ha riavviato l’istruttoria de qua per le aree rimanenti, in relazione alle quali Milanosesto s.p.a. con nota prot. n. 220234 del 25 settembre 2019 aveva nel frattempo trasmesso una relazione tecnica inerente la ricostruzione storica dei siti e le valutazioni sulla correlazione tra le attività ivi localizzate in passato e la contaminazione rilevata. All’esito del procedimento così svolto in contraddittorio con FA s.p.a. – che ha fatto pervenire la memoria prot. n. 63051 del 16 marzo 2020, integrata con nota prot. n. 141025 del 7 agosto 2020 e con nota prot. n. 199187 del 24 novembre 2020 – nel quale sono stati acquisiti contributi anche da parte del Comune di Sesto San Giovanni, dell’ARPA Lombardia, dell’ATS della stessa città metropolitana, della Regione Lombardia del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare (MATTM), dell’ISPRA e di Milanosesto s.p.a., l’ente pubblico procedente ha adottato il decreto r.g. 5215/2021, prot. n. 168984, del 2 novembre 2021, trasmesso con nota prot. n. 169436 del 2 novembre 2021. In questo provvedimento, l’amministrazione procedente, ha ritenuto che le “ risultanze probatorie in atti […] in particolare tutta la documentazione attestante le caratteristiche delle lavorazioni esercitate da FA sul sito e la relativa produzione di specifiche sostanze per circa 90 anni, permettono di affermare, con un rilevante grado di probabilità, la sussistenza del nesso di causalità rispetto alla tipologia, alle dimensioni, alla collocazione e alle peculiarità della contaminazione riscontrata […]”. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 244, comma 2 e 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ha concluso che “ le potenziali contaminazioni da metalli riscontrate nei materiali di riporto delle aree TRAI, Area 22 parte e Area 13 parte, sono verosimilmente riconducibili all’attività di FA, non in relazione ad attività produttive vere e proprie, bensì alla movimentazione di materiali potenzialmente contaminati (riporti) o all’allocazione di scorie (Area 13) ” e che per l’Area Triangolo “ sulla base delle conoscenze sin qui acquisite, gli interventi di messa in sicurezza già realizzati sono stati risolutivi per le passività ambientali riscontrate, mentre permangono attualmente superamenti per gli eluati relativi alla matrice riporti ”.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 23 dicembre 2021 e depositato il 13 gennaio 2022, FA s.p.a. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, denunciando:
I) violazione degli artt. 3 e 10, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, per non avere la Città metropolitana di Milano valutato l’apporto istruttorio versato dalla ricorrente nel procedimento e per avere disapplicato il canone di attribuzione di responsabilità ambientali del c.d. più probabile che non;
II) violazione degli artt. 244, 245 e 250, d.lgs. n. 152 cit., oltre a eccesso di potere, per aver avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione sebbene l’attuale proprietario dei suoli sia volontariamente intervenuto per bonificarli;
III) violazione degli artt. 191 del TFUE, 3- ter e 239, d.lgs. n. 152 cit., che hanno codificato il c.d. principio “chi inquina paga”, nonché della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, per aver violato il principio generale di irretroattività sotto il profilo della c.d. storicità della contaminazione (cioè nel fatto che risale a epoca antecedente all’introduzione della normativa ambientale citata) e dell’inesistenza di dolo o colpa nella condotta tenuta dalla ricorrente.
Si sono costituiti in giudizio la Città metropolitana di Milano, il MATTM, l’ISPRA e l’INAIL.
Nelle more della celebrazione del processo, con sentenza di questo Tribunale 18 luglio 2023 n. 1879 è stato respinto il ricorso n.r.g. 1385 del 2019, confermandosi la validità del citato decreto del 2 aprile 2019; tale sentenza non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato. Inoltre, la Città metropolitana di Milano ha adottato il decreto prot. n. 78996 del 9 maggio 2024, comunicato in pari data, con cui con riferimento all’area ex Cava ME ha escluso responsabilità di FA s.p.a. affermando che non si ravvisano “ elementi sufficientemente probatori per un’attribuzione di responsabilità a uno o più soggetti identificabili ” e rilevando anche che per lo scarico di scorie in loco i materiali ivi presenti sono stati classificati come rifiuti sì che si esula dal perimetro applicativo degli artt. 244 e 245, comma 2, d.lgs. n. 152 cit.
Con atto di motivi aggiunti notificato e depositato l’8 luglio 2024, quindi, FA s.p.a., ritenendo che il citato decreto del 9 maggio 2024 avvalori le proprie tesi sull’impossibilità di attribuirle le responsabilità di cui è causa, ha interposto atto di motivi aggiunti mediante cui lamentato:
IV) violazione degli artt. 239, 244 e 245, d.lgs. n. 152 cit., oltre a eccesso di potere, violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e parità di trattamento, stante la contiguità fisica e l’identità dei luoghi tra il terreno dell’ ex Cava ME e parte dell’Area 13, per la quale la medesima situazione di inquinamento per mano di terzi è stata comunque imputata alla responsabilità della ricorrente.
In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi mediante i quali le pubbliche amministrazioni costituite diverse dalla Città metropolitana di Milano hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromesse dal giudizio; quest’ultima, invece, nella memoria del 3 marzo 2025 ha argomentato per il rigetto nel merito delle censure svolte. FA s.p.a., infine, con memoria del 3 marzo 2025, ha ribadito la propria posizione, concludendo per l’accoglimento del gravame integrato da motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 3 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso integrato da motivi aggiunti è infondato.
2.1 La causa all’esame verte sulla legittimità del citato decreto della Città metropolitana di Milano del 2 novembre 2021, con il quale FA s.p.a. è stata individuata quale responsabile della contaminazione dei fondi Area 13, Area 22, Triangolo e TRAI, collocati all’interno del SIN di Sesto San Giovanni, area ex FA e Scalo Ferroviario, tutti di proprietà di Milanosesto s.p.a. che, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione urbana dei luoghi, ha assunto l’impegno di provvedere alla loro bonifica. Su istanza di quest’ultima società, l’amministrazione metropolitana ha avviato un primo procedimento di identificazione del responsabile dell’inquinamento, all’esito del quale ha adottato il menzionato decreto del 2 aprile 2019, la cui legittimità è stata definitivamente accertata da questo Tribunale con la prefata sentenza del 18 luglio 2023, passata in giudicato.
In via preliminare, va accolta l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle amministrazioni diverse dalla Città metropolitana di Milano ( i.e. INAIL, MATTM e ISPRA), atteso che il provvedimento impugnato è imputabile solamente al suddetto ente territoriale di area vasta, mentre nessuno degli altri soggetti pubblici evocati in giudizio e costituitisi ha espresso atti di assenso vincolanti o ha adottato ulteriori provvedimenti autonomamente lesivi; del resto, gli atti emessi dalle altre autorità sono soltanto enunciati nell’epigrafe del ricorso, ma nel corpo dello stesso alcuno specifico motivo di gravame viene rivolto nei loro confronti. Ne consegue che, essendo carenti di legittimazione passiva, INAIL, MATTM e ISPRA vanno estromessi dal presente giudizio.
2.2 Avuto riguardo alla res controversa, si premette che nelle materie tecnico-scientifiche, quale è quella in esame, che concerne la tutela dell’ambiente dall’inquinamento, si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori (Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2022 nn. 5863 e 5864; sez. IV, 6 giugno 2022 nn. 4585 e 4588; TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 febbraio 2025 n. 95; sez. I, 7 novembre 2024 n. 708; sez. I, 14 gennaio 2023 n. 27). Inoltre, alla stregua di un’impostazione dalla quale il collegio non intende discostarsi, nella materia de qua l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio di matrice civilistica del c.d. più probabile che non (anche noto come della preponderanza dell’evidenza), ovvero richiede semplicemente che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità sia più probabile della sua negazione (Cons. Stato, ad. plen., 22 ottobre 2019 n. 10; sez. IV, 12 luglio 2022 nn. 5863 e 5864; sez. IV, 6 giugno 2022 nn. 4585 e 4588; sez. IV, 7 gennaio 2021 n. 172; TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 febbraio 2025 n. 95; sez. I, 7 novembre 2024 n. 708; sez. I, 14 gennaio 2023 n. 27); a tal fine, poi, è anche possibile accedere anche alla prova per presunzioni (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2022 n. 2370; TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 febbraio 2025 n. 95; sez. I, 7 novembre 2024 n. 708; sez. I, 14 gennaio 2023 n. 27).
Si osserva, quindi, che il criterio di matrice civilistica del c.d. più probabile che non – che, come detto, governa la ricostruzione, da parte dell’amministrazione, di responsabilità quali quella di cui è causa e la cui attendibilità va saggiata in giudizio da parte del giudice amministrativo – comporta che, in assenza di altri fatti positivi, vada preferita l’ipotesi che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto a quella negativa; in altri termini, va scelta l’ipotesi fattuale che abbia ricevuto una conferma probatoria positiva, ritenendo “vero” l’enunciato che ha ricevuto un grado di maggior conferma relativa dell’esistenza del nesso, sulla base delle prove disponibili, rispetto a quella negativa che tale nesso non sussista (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2022 n. 7355; TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 febbraio 2025 n. 95; sez. I, 7 novembre 2024 n. 708; sez. I, 14 gennaio 2023 n. 27). In tale contesto, il termine “probabilità” non è riferito al concetto di frequenza statistica (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), bensì al grado di conferma logica che la relazione tra fatti ha ricevuto (c.d. probabilità logica o baconiana); la probabilità logica consente, pertanto, di accertare ragionevoli verità relative sulla base degli indizi allegati sì che, permanendo l’incertezza ed in assenza di una conferma positiva dell’esistenza del fatto, esso dovrà essere ritenuto insussistente (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2022 n. 7355; in termini v. anche Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2022 n. 8114; sez. III, 27 settembre 2018 n. 23971; TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 febbraio 2025 n. 95; sez. I, 7 novembre 2024 n. 708; sez. I, 14 gennaio 2023 n. 27).
A conclusione delle presenti considerazioni preliminari, si sottolinea che l’individuazione del responsabile dell’inquinamento può basarsi anche su elementi indiziari quali, a mero titolo esemplificativo, la tipica riconducibilità dell’inquinamento rilevato all’attività industriale condotta sul fondo o la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato, giacché la relativa prova può essere fornita in via diretta o indiretta, potendo cioè, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 cod. civ. (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 29 ottobre 2020 n. 677; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 6 marzo 2020 n. 202; Milano, sez. III, 2 dicembre 2019 n. 2562). Laddove, quindi, l’ente pubblico competente abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l’ascrivibilità dell’inquinamento a un soggetto, spetta a quest’ultimo l’onere di fornire una prova liberatoria, per la quale “ non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell’inquinamento ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 febbraio 2025 n. 95; in termini v. anche Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2024 n. 10516; sez. VII, 4 settembre 2024 n. 7420; sez. IV, 4 dicembre 2017 n. 5668; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879; Brescia, sez. I, 14 giugno 2023 n. 522; Milano, sez. III, 15 ottobre 2021 n. 2236).
2.3 Così ricostruito, in termini generali, il quadro giuridico di riferimento, con il primo ordine di censure, la società ricorrente ha contestato la legittimità del decreto gravato per difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che la Città metropolitana di Milano non avrebbe considerato con la dovuta attenzione il corposo contributo partecipativo offerto dalla ricorrente nel corso del procedimento, al punto di disapplicare il principio del c.d. più probabile che non.
Il motivo è complessivamente infondato e da rigettare secondo quanto di seguito illustrato.
2.3.1 Più in particolare, per quanto concerne il fondo denominato Area 13 (catastalmente identificato al foglio n. 5, mappali nn. 235, 260 e 331, esteso per mq 17.600,00), esso è stato di proprietà di Acciaierie e Ferriere Lombarde FA s.p.a. sino al 28 giugno 1996 e poi di FA s.p.a. sino al 26 novembre 1999. Il bene comprende due distinte zone, una pianeggiante (le particelle nn. 260 e 331) sulla quale sorgevano un edificio adibito a oratorio e palestre ora demolito ed un campo sportivo, ed un rilievo (c.d. collinetta) di circa 10 m formatosi dal deposito incontrollato di scorie. Quest’ultimo ha avuto inizio negli anni ‘40 ed è stato caratterizzato come ammasso di rifiuti, ma è stata comunque accertata una potenziale contaminazione da eluati nelle acque sotterranee (arsenico, cromo VI, nichel, piombo, fluoruri); in ogni caso, non consta essere stata portata a termine una bonifica riguardante gli specifici appezzamenti dell’Area 13 cui si riferisce il provvedimento qui impugnato.
L’amministrazione metropolitana per giustificare la chiamata in responsabilità di FA s.p.a. per il suddetto terreno ha affermato che, alla luce delle caratteristiche delle lavorazioni esercitate dalla società ricorrente sul sito e della produzione di specifiche sostanze per un lungo periodo di tempo, è possibile affermare con un elevato grado di probabilità la sussistenza del nesso di causalità rispetto alla tipologia, alle dimensioni alla collocazione e alle peculiarità della contaminazione riscontrata. Infatti, pur tenendo conto della possibilità che i conferimenti di rifiuti siano stati operati anche da soggetti terzi, la preponderanza dei materiali riscontrati sono riconducibili agli scarti di lavorazione delle produzioni siderurgiche di FA s.p.a.
Tale giudizio non appare manifestamente illogico, irragionevole, sproporzionato e travisato, avuto riguardo al fatto che la contaminazione da arsenico, cromo totale, cromo VI, nichel, piombo e fluoruri riscontrata non appare estranea ai processi industriali di lavorazione dei metalli che si sono svolti in zona per decenni, sia pur non specificamente sull’Area 13, ove consta che esistessero delle palestre e un campo sportivo. Inoltre, che la produzione massiva di scorie fosse una costante dell’attività siderurgica della ricorrente è comprovato dal fatto che essa abbia nel tempo ripetutamente segnalato alle autorità le esigenze di smaltimento delle scorie di lavorazione generate dai forni elettrici dell’acciaieria (cfr. le note del 25 ottobre 1982, del 2 novembre 1983, dell’8 luglio 1986, del 16 febbraio 1987, del 21 gennaio 1988, del 30 gennaio 1990).
Peraltro, ai fini dell’onere della prova liberatoria, in conformità con le coordinate giurisprudenziali riportate sub § 2.2, si rileva che FA s.p.a. non ha dimostrato la reale dinamica degli avvenimenti, cioè che la fonte dell’inquinamento vada cronologicamente situata all’epoca dell’urbanizzazione del fondo e prima del suo acquisto, essendosi limitata a ipotizzare una simile responsabilità che, tuttavia, per quanto non possa essere astrattamente esclusa, appare recessiva rispetto alla concreta probabilità che la contaminazione de qua sia da ascrivere all’attività della ricorrente. Inoltre, quanto al possibile contributo di terzi alla causazione del danno, si osserva che comunque il principio “chi inquina paga” (che consiste nell’addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento prodotto) trova applicazione anche quando non si possa escludere l’apporto causale di ulteriori e differenti fattori, essendo sufficiente che vi sia stata una contribuzione al fenomeno di inquinamento, anche ove non si possa escludere la responsabilità di altre imprese operanti sul luogo (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 4 settembre 2024 n. 7420; sez. IV, 22 luglio 2024 n. 6596; TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 febbraio 2025 n. 95).
2.3.2 Per quanto riguarda, poi, il terreno denominato Area 22 (individuato nel locale catasto al foglio n. 11, mappali nn. 31, 32, 33 e 36 parte, esteso per mq 6.564,00), esso è stato di proprietà della società ricorrente sino al 28 dicembre 1989, che vi aveva realizzato già nel 1930 una centrale termoelettrica alimentata dal gas alfa prodotto dalle acciaierie, poi convertita a gasolio/metano. È stata rilevata in loco la presenza di uno strato di materiale di riporto (terre di scavo, scorie, laterizi, materiali industriali di scarto) dello spessore di circa 2-3 ml, con una potenziale contaminazione da metalli (cadmio, piombo, rame, zinco) e da idrocarburi pesanti legati alla presenza di due serbatoi interrati per lo stoccaggio di gasolio da 3.000 mc, poi riempiti con materiali di risulta, che interessano l’edificio della centrale dismessa e le aree contermini, per le quali non è stata portata a termine alcuna bonifica.
Al riguardo, l’amministrazione ha ritenuto che la potenziale contaminazione de qua sia probabilmente legata all’attività svolta in loco da FA s.p.a., anche in considerazione dell’avvenuta edificazione da parte della stessa della suddetta centrale termoelettrica e per il lungo periodo di utilizzo della stessa.
Anche in questo caso, la ricostruzione operata dalla Città metropolitana di Milano non si appalesa illogica, irragionevole sproporzionata o travisata, dato che la tesi di parte ricorrente per cui i materiali di riporto de quibus sarebbero stati collocati sul terreno in parola, avente all’epoca vocazione agricola, dai precedenti proprietari per consolidare il fondo e renderlo adatti all’edificazione è frutto di presunzioni che, per quanto non astrattamente sfornite di una propria logica, sono comunque prive di adeguato riscontro probatorio, non essendovi al riguardo certezze documentali. Inoltre, una simile ipotesi tende a non essere avvalorata dalla circostanza che, in concreto, le uniche opere edilizie ivi presenti sono state realizzate da FA s.p.a., che può, quindi, ragionevolmente aver dato luogo a movimenti di terra e riporti nel quadro di detta attività costruttiva, iniziata con la centrale termoelettrica, gestita dal 1930 al 1989, e proseguita alcuni decenni dopo con la realizzazione di uffici e residenze per impiegati e operai. Peraltro, se la contaminazione derivasse dai lavori di sistemazione e urbanizzazione dell’area, non si comprenderebbe come mai siano state rilevate tracce di metalli in due punti soltanto dei diciassette in cui sono stati eseguiti sondaggi.
In definitiva, in assenza di una prova liberatoria sulla reale dinamica dei fatti, non può che convenirsi con l’amministrazione procedente in merito alla maggior probabilità per cui la contaminazione sia ascrivibile alle attività poste in essere dalla ricorrente in zona.
2.3.3 L’Area TRAI, invece, catastalmente identificata al foglio n. 24, particelle nn. 1, 42, 43, 46 e 47, per una superficie di circa mq 41.800, è stata di proprietà di FA s.p.a. dal 31 dicembre 1912 al 30 ottobre 2000. È stata utilizzata per raccogliere le acque industriali, inizialmente mediante le condotte realizzate in fase di urbanizzazione e convogliate in una vasca di decantazione di tipo naturale, costituita da una depressione del terreno, prima di essere sversate nel fiume Lambro. La presenza di tale vasca, infatti, è attestata dalla concessione del Genio civile della Provincia di Milano n. 66 del 16 ottobre 1936 rilasciata alla ricorrente. Successivamente, tra il 1965 e il 1970, è stato ivi costruito un depuratore, in parte giacente sul sedime della suddetta vasca e in altra parte realizzato su terreni ad uso agricolo. I collettori di scarico delle suddette acque luride ricevevano anche i reflui di altri stabilimenti industriali esterni alle aree di FA s.p.a. e di insediamenti civili. In loco sono ancora presenti manufatti e strutture riconducibili all’impianto di trattamento delle acque sui quali, all’esito di tre dei ventotto sondaggi eseguiti, è stata rilevata la presenza di metalli (cadmio, cromo totale, arsenico, rame) nei materiali di riporto e di idrocarburi pesanti C>12 nel terreno naturale a una profondità di m 4,00-5,00. Per quanto riguarda l’eluato, sono stati accertati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per arsenico, cromo VI, nichel, piombo e fluoruri. Per tale area non risulta essere stata eseguita alcuna bonifica.
La Città metropolitana di Milano ha concluso che la contaminazione de qua sia probabilmente legata all’attività svolta in loco da FA s.p.a., anche in considerazione dell’avvenuta edificazione da parte della stessa del suddetto impianto di trattamento delle acque e della dimensione delle attività da essa svolte in zona. Anche per quanto qui di interesse, dunque, i riferimenti fatti dalla ricorrente alla presenza di altri soggetti che hanno utilizzato l’impianto de quo per le loro esigenze non vale a escludere il contributo causale di FA s.p.a. alla contaminazione rilevata, tenuto conto delle dimensioni dell’attività produttiva delle acciaierie FA svolta nel sito tra il 1908 e il 1991, oltre che delle richiamate coordinate giurisprudenziali in materia di esistenza di fattori concausali.
2.3.4 Infine, l’Area Triangolo è identificata nel locale catasto al foglio n. 13, particelle nn. 2 e 3, per una superficie di circa 23.600,00 mq, ed è stata di proprietà della parte ricorrente dal 7 giugno 1922 al 26 novembre 1999, risultando ancora destinata ad uso agricolo sino al 1955. A partire dagli anni ’70 del secolo scorso, consta che su parte di tale fondo siano stati costruiti delle tettoie per il deposito di biciclette, un circolo ricreativo (la trattoria), un campo da calcio con annessi spogliatoi. A seguito delle indagini di caratterizzazione è stata rilevata l’esistenza di un terreno di riporto composto prevalentemente da sabbie, ghiaia e ciottoli, talvolta con resti di laterizi, con presenza in un caso anche di scorie di fonderia frammiste a terreno, con contaminazione da diossine, idrocarburi pesanti C>12. Inoltre, è stato registrato il superamento dei valori per gli eluati per arsenico, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo e fluoruri. Per il suolo in parola non consta essere stata effettuata alcuna bonifica.
Nei suoi scritti difensivi, parte ricorrente non ha fornito particolari spiegazioni utili a sovvertire il dato di fatto addotto dall’amministrazione a sostegno della riconducibilità alla mano di FA s.p.a. della specifica contaminazione riscontrata sul terreno de quo . Pertanto, questo collegio non può che confermare quanto sul punto decretato dall’amministrazione metropolitana resistente, essendo altamente probabile che i riporti, le scorie e gli eluati in parola derivino dalle attività svolte per decenni da FA s.p.a. nell’area stessa e in quelle circostanti.
2.3.5 In definitiva, la Città metropolitana di Milano ha fornito plurimi elementi idonei ad attestare come, più probabilmente che non, l’inquinamento riscontrato sulle quattro aree individuate nel provvedimento sia riconducibile all’attività (non strettamente industriale) svolta in zona per quasi novanta anni da FA s.p.a. e a fronte di tale quadro indiziario, i fattori eziologici alternativi addotti dalla ricorrente – tra cui, in particolare, le attività di riporto di materiali ad opera di coloro che lottizzarono le aree all’inizio del secolo scorso e le industrie esercitate nel circondario – sono frutto di deduzioni non supportate da una rigorosa dimostrazione e, quindi, sono insufficienti a smentire la plausibilità dell’accertamento amministrativo contestato.
Come detto, la tesi della riconducibilità della contaminazione ai materiali di riporto riversati sui terreni dagli originari proprietari per consolidare suoli di matrice argillosa e renderli adatte allo sfruttamento edilizio, avvenuta a inizio del XX secolo e dunque prima dell’acquisto delle aree già lottizzate da FA s.p.a., è sostanzialmente priva di riscontro probatorio, non essendovi evidenze documentali che comprovino la collocazione sulle aree ex FA di simili materiali ad opera di terzi, materiali che, peraltro, risultano compatibili con l’intenso utilizzo dei fondi nel contesto delle attività tipicamente svolte dalla ricorrente in zona.
Anche il contributo inquinante di società terze insediatesi in prossimità del complesso produttivo della ricorrente è circostanza comunque non idonea a pervenire a una cesura del nesso causale tra le attività di FA s.p.a. e lo stato di inquinamento rilevato dal provvedimento gravato, atteso che è la stessa ricorrente a configurarlo, nella sua ipotesi, come causa da sola sufficiente a determinarlo che quindi non è di per sé idonea a esonerarla da responsabilità; inoltre, il fattore eziologico in questione è privo di sostegni probatori idonei a smentire i multipli elementi posti alla base del giudizio di responsabilità operato dell’amministrazione.
2.4 Con il secondo mezzo di impugnazione, FA s.p.a. ha lamentato l’insussistenza dell’interesse pubblico e del correlato presupposto normativo per l’adozione del provvedimento, sostenendo che, in violazione degli artt. 244, 245 e 250, d.lgs. n. 152 cit., la Città metropolitana di Milano non avrebbe dovuto né avviare né concludere il procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione delle aree, in quanto Milanosesto s.p.a. si era già fatta carico della bonifica del SIN di Sesto San Giovanni.
Infatti, Milanosesto s.p.a., acquisita la proprietà delle aree c.d. ex FA, si era impegnata a bonificarle nell’ambito di un più ampio piano di riqualificazione urbana proposto al Comune di Sesto San Giovanni, in cui la bonifica di alcuni suoli (come quelli sui quali è localizzata la Città della salute e della ricerca) è stata anche terminata. Secondo la ricorrente, l’individuazione del responsabile della potenziale contaminazione sarebbe atto funzionale all’attivazione di un procedimento di bonifica, come anche evincibile dalla diffida prevista dall’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152 cit., sì che ad essa non potrebbe procedersi laddove taluno abbia volontariamente provveduto o stia provvedendo alla bonifica, essendo già soddisfatto l’interesse pubblico alla rimozione delle passività ambientali. In tale ordine di idee, il provvedimento gravato sarebbe anche affetto da sviamento di potere perché adottato su istanza di Milanosesto s.p.a. al fine di potersi rivalere su FA s.p.a. dei costi di bonifica.
Il motivo è infondato.
Come più volte osservato in giurisprudenza, l’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario dell’area non esclude il potere/dovere dell’amministrazione di individuare il responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152 cit., né elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879; in termini cfr. anche: Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2020 n. 2195; sez. VI, 4 agosto 2021 n. 5742; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 21 ottobre 2022 n. 984; Milano, sez. IV, 2 luglio 2015 n. 1529; sez. IV, 15 aprile 2015 n. 940).
L’identificazione del responsabile ad opera della provincia o della città metropolitana ex art. 244, d.lgs. n. 152 cit., costituisce, infatti, un’attività doverosa posta a presidio del principio chi inquina paga e del primario interesse alla rimozione della fonte dell’inquinamento, con la conseguenza che sino a quando siffatto interesse non trovi piena soddisfazione con la completa rimozione delle passività ambientali permane il dovere dell’amministrazione di identificare il soggetto autore della contaminazione (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879). Sul punto, si osserva che sebbene, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale, colui che assume su di sé volontariamente l’obbligo di bonifica sia per ciò stesso vincolato a portare lo stesso a termine (Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2021 n.5742; sez. IV, 26 luglio 2021 n. 5542; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 24 gennaio 2022 n.156), valorizzando una diversa linea esegetica, l’esigenza di individuare il responsabile, nonostante la pendenza di un procedimento di bonifica, sorge dal fatto che in ipotesi di sopravvenuta indisponibilità del proprietario incolpevole, la procedura di bonifica si arresterebbe, non potendo l’amministrazione esercitare nei suoi confronti poteri coercitivi delle misure di ripristino, che possono essere diretti solo nei confronti del responsabile dell’inquinamento (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879; sez. IV, 15 aprile 2015 n. 940). Al contempo, il dovere dell’ente pubblico di provvedere in proprio alla bonifica dell’area contaminata scatta unicamente quando il responsabile non sia individuabile o non provveda, sempre che non vi abbia provveduto il proprietario del sito né altro soggetto interessato (art. 244, comma 4, d.lgs. n. 152 cit.); pertanto, alla luce del carattere volontario dell’intervento del proprietario incolpevole e della natura residuale della bonifica ad opera della pubblica amministrazione, la mancata identificazione del responsabile determinerebbe la frustrazione sia del principio chi inquina paga, sia dell’interesse pubblico alla rimozione dell’inquinamento (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879).
La questione non muta laddove, come nella fattispecie, il proprietario incolpevole abbia assunto formalmente l’obbligo di bonifica in base a un accordo amministrativo; il riferimento è alla convenzione urbanistica stipulata tra Milanosesto s.p.a. e il Comune di Sesto San Giovanni rep. n. 77879, racc. n. 22725, del 3 agosto 2016, come modificata con atto rep. n. 84871, racc. n. 26249, del 19 maggio 2020. Infatti, l’accordo in questione non è stato concluso con la Città metropolitana di Milano, sì che essa non potrebbe invocarlo per pretendere da Milanosesto s.p.a. il completamento dell’attività di bonifica. Inoltre, come già evidenziato da questo Tribunale in un caso similare, la convenzione che si situa nel quadro di un piano di riconversione urbanistica di un’area non incide sulle misure di tutela ambientale, di carattere emergenziale e definitivo, da adottare per fronteggiare la condizione di inquinamento dell’area stessa, né modifica i compiti e le funzioni che l’ordinamento assegna alle province o alle città metropolitane e ciò sebbene la riconversione urbanistica dell’area e la bonifica dall’inquinamento ambientale presentino aspetti operativi di sovrapposizione (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879; sez. IV, 15 aprile 2015 n. 940).
Oltretutto, nel caso di specie alcuna bonifica delle aree interessate dal provvedimento impugnato è stata completata, permanendo così l’interesse pubblico all’individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.
Quanto al presunto sviamento di potere, poi, la doglianza è inconsistente, perché nel caso di bonifica spontanea del sito inquinato il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito indipendentemente dalla sua identificazione del responsabile da parte della competente autorità amministrativa (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2019 n. 1573; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2020 n. 5445). Pertanto FA s.p.a. sarebbe esposta al rischio di rivalsa da parte di Milanosesto s.p.a. anche se la Città metropolitana di Milano non l’avesse formalmente individuata come responsabile della contaminazione delle aree de quibus .
2.5 Con il terzo ordine di censure, FA s.p.a. lamenta la violazione del principio chi inquina paga e del principio di irretroattività della legge, i quali impedirebbero all’amministrazione metropolitana di imputarle una contaminazione arrestatasi nel 1991 con la fine dell’attività siderurgica e, quindi, prima dell’introduzione degli obblighi di bonifica ad opera del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.
Anche questo motivo è destituito di fondamento.
È ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento per cui gli obblighi di bonifica gravano anche sui responsabili di contaminazioni c.d. storiche, ossia risalenti a un tempo antecedente alle prime legislazioni in materia ambientale, in quanto le misure ripristinatorie introdotte con l’art. 17, d.lgs. n. 22 del 1997, ora disciplinate dagli artt. 239 e ss., d.lgs. n. 152 cit., lungi dall’ampliare la sfera dell’illecito o dall’introdurre nuove sanzioni a fronte di condotte inquinanti, prescrivono semplicemente obblighi di fare con l’unico scopo di ripristinare la situazione di fatto antecedente all’inquinamento ambientale e di rimuoverne gli effetti (Cons. Stato, ad. plen., 22 ottobre 2019 n. 10; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879). Infatti, le norme in materia di obblighi di bonifica “ non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l’epoca di verificazione della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente ” (Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2021 n. 7709; in termini similari v.: Cons. Stato, sez. IV, 1° febbraio 2022 n. 677; sez. IV, 6 aprile 2020 n. 2301).
La conclusione trova conferma nel dato normativo, posto che l’art. 303, comma 1, lett. f) e g), d.lgs. n. 152 cit., esclude, rispetto a fatti risalenti nel tempo, l’applicazione della sola parte VI del codice, dedicata agli obblighi risarcitori del danno ambientale, e non anche la parte IV, riguardante gli obblighi di ripristino e bonifica, questi ultimi prescindendo da un addebito di responsabilità in termini civilistici della condotta inquinante e avendo unicamente finalità ripristinatoria delle matrici ambientali compromesse (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879). Al contempo, l’art. 242, comma 1, d.lgs. n. 152 cit., dopo aver prescritto gli obblighi di attivazione del responsabile dell’inquinamento al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, precisa che la “ medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione ”; pertanto, ai fini dell’applicazione delle misure ripristinatorie de quibus è sufficiente che, alla data di entrata in vigore delle norme che le hanno istituite, sia ancora in essere una contaminazione che non ha esaurito la propria portata di pericolosità ambientale, dovendosi in tal senso intendere il riferimento, di cui all’art. 242, comma 1, d.lgs. n. 152 cit., ai “ rischi di aggravamento della situazione di contaminazione ”, a prescindere dall’epoca in cui detta contaminazione ha avuto luogo (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879).
Né è sostenibile che nel caso di contaminazioni storiche gli obblighi di bonifica gravino unicamente in capo al “soggetto interessato”, cioè a colui che ha interesse a insediare funzioni urbane o produttive nel sito contaminato, posto che l’art. 242, comma 11, d.lgs. n. 152 cit. – per il quale nel caso “ di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l’esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l’entità e l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti ” – “ si limita a prevedere una procedura semplificata per regolare l’intervento sul sito dei soggetti interessati all’intervento, lasciando impregiudicati i doveri di bonifica a carico dei soggetti responsabili della contaminazione ” (Cons. Stato, sez. IV 8 febbraio 2023 n. 1397; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879) . Del resto, se davvero la legge avesse inteso escludere in radice la possibilità di configurare obblighi di bonifica a carico dei responsabili di contaminazioni storiche, si sarebbe introdotta una previsione generale ed espressa in tal senso, come è avvenuto per il diverso caso dell’art. 303, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 152 cit., che ha scartato la possibilità di procedere nei confronti di responsabili di danni ambientali causati da eventi risalenti ad oltre trent’anni prima dall’entrata in vigore del decreto. (Cons. Stato, sez. IV 8 febbraio 2023 n. 1397; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879).
Infine, è anche indifferente la sussistenza, in capo al responsabile, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Infatti, nonostante l’utilizzo, anche nella parte IV de qua , del termine “responsabile” possa ingenerare confusione, il concetto di responsabilità rilevante ai fini della disciplina sulla bonifica va distinto da quello funzionale all’imputazione dell’obbligo risarcitorio del danno ambientale; del resto, l’unico riferimento normativo al dolo o alla colpa è contenuto all’art. 311, d.lgs. n. 152 cit., afferente al risarcimento del danno ambientale e, diversamente, l’identificazione del responsabile ai fini della bonifica ex art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152 cit., presuppone soltanto l’accertamento del nesso causale tra l’attività del soggetto e la contaminazione, senza che possa pretendersi dall’amministrazione la prova che questi conoscesse o dovesse conoscere e prevenire la portata inquinante della propria attività, prova del resto inesigibile rispetto alle contaminazioni storiche, rispetto alle quali la disciplina della parte IV del codice trova applicazione (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879).
In tal senso, il collegio ritiene di dover richiamare anche quella giurisprudenza per la quale, in materia di obblighi di bonifica ambientale, per le attività pericolose, quali quelle dell’industria siderurgica, l’amministrazione non è astretta dalla necessità di accertamento del dolo e/o della colpa, trattandosi di un’ipotesi di responsabilità oggettiva ammessa dall’ordinamento (cfr. TAR Veneto, sez. II, 6 febbraio 2025 nn. 188-190; sez. IV, 11 marzo 2024 nn. 457 e 458; v. anche Corte UE 9 marzo 2010, causa C-378/08; Cons. Stato, ad. plen., ord. 25 settembre 2013 n. 21; Cass. civ., sez. un. 1° febbraio 2023 n. 3077; Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023 n. 11208; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 luglio 2023 n. 1879; TAR Toscana, sez. II, 13 marzo 2023 n. 280). Pertanto, ai fini della legittima adozione di un ordine di bonifica di un sito inquinato, in caso di attività pericolose – per tali intendendosi quelle di cui all’all. n. 5, parte VI, d.lgs. n. 152 cit. – è sufficiente che l’amministrazione accerti in termini oggettivi la responsabilità di un operatore nella contaminazione di un sito, provando l’evento della contaminazione e, secondo il principio del più probabile che non, l’esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell’operatore stesso e l’inquinamento riscontrato, senza essere tenuta a dimostrare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa (TAR Veneto, sez. II, 6 febbraio 2025 nn. 188-190).
2.6 Con il quarto motivo di impugnazione, introdotto mediante atto di motivi aggiunti, FA s.p.a. ha lamentato un’irragionevole disparità di trattamento tra le conclusioni raggiunte dalla Città metropolitana di Milano nell’atto impugnato per una parte dell’Area 13 e quelle diametralmente opposte rassegnate nel citato decreto del 9 maggio 2024, con cui con riferimento all’area ex Cava ME le responsabilità di FA s.p.a. sono state escluse, affermandosi che non si ravvisano “ elementi sufficientemente probatori per un’attribuzione di responsabilità a uno o più soggetti identificabili ”, pur trattandosi del medesimo appezzamento di terreno che solo giuridicamente, ma non anche fisicamente, è frazionato.
Anche il motivo in esame non è condivisibile.
Si premette che, dal punto di vista generale, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare prova rigorosa, dell’identità assoluta delle situazioni considerate (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 6 marzo 2025 n. 774; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 30 dicembre 2024 n. 3702; TAR Veneto, sez. II, 4 luglio 2024 n. 1731; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 9 gennaio 2024 n. 60). La disparità di trattamento, in altri termini, presuppone che vi sia sostanziale identità fra le situazioni che la pubblica amministrazione è chiamata a valutare, per cui questa figura sintomatica di eccesso di potere non è predicabile laddove manchi la prova di tale identità (Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2019 n. 7886; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 6 marzo 2025 n. 774; TAR Veneto, sez. II, 4 luglio 2024 n. 1731; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 9 gennaio 2024 n. 60).
Al riguardo, si sottolinea che i due terreni in discorso, per quanto contigui, non possono essere assimilati perché hanno avuto una storia ambientale e produttiva differente, posto che l’ ex Cava ME è stata oggetto di un’attività estrattiva e di successivo ripristino ambientale e al suo interno è stata enucleata una prima zona caratterizzata dalla presenza di materiali da riporto e una seconda che è contrassegnata dalla presenza di rifiuti, quest’ultima esclusa dal campo di applicazione degli artt. 244 e 245, comma 2, d.lgs. n. 152 cit. Al contrario, l’Area 13 non è mai stata interessata da opere di scavo, essendo parzialmente costituita da un rilevato che si è originato dal deposito incontrollato di scorie a partire dagli anni ’40 del secolo scorso, scorie che sono senza dubbio provenienti da FA s.p.a., come evidenziato dal verbale della conferenza di servizi decisoria svoltasi in sede ministeriale il 16 dicembre 2005, il cui verbale è stato acquisito con nota prot. n. 2697 del 9 gennaio 2006 ed è stato ritualmente versato in atti dall’amministrazione resistente. Come detto, poi, anche per l’Area 13 il provvedimento impugnato ha operato una netta distinzione tra il trattamento dei materiali riconducibili alla categoria dei riporti, che hanno evidenziato una contaminazione e rispetto ai quali soltanto è operativo l’accertamento di responsabilità di cui è causa, e quello dei materiali costituenti la c.d. collinetta, aventi natura di rifiuti e come tali classificati nel corso del procedimento ex d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, che invece esulano dal perimetro applicativo della misura.
Quanto, poi, all’irrilevanza dell’elemento soggettivo del responsabile della contaminazione ai fii della relativa responsabilità per la bonifica, si rinvia integralmente a quanto sul punto esternato nel precedente § 2.5.
2.7 Per tutte le ragioni suesposte, il provvedimento impugnato resistente alle censure mosse da FA s.p.a. e, in conseguenza di ciò, non solo ne va confermata la legittimità, non essendo stata fornita una prova liberatoria sufficiente a mettere in discussione che l’inquinamento de quo è stato provocato più probabilmente che non dalla ricorrente, ma va anche respinta la domanda risarcitoria, non sussistendo il presupposto essenziale di un provvedimento illegittimo fonte di danno.
3. – Stante la rilevante complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, lo rigetta; respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO