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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6180 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
TA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16145/2021 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace, promossa da:
(P.iva con sede a Roma, via G. Grezar Parte_1 P.IVA_1
14, subentrata a titolo universale a , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp. e dif. per procura in atti dall'Avv. Francesca Cosentino, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Appellante
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_2
Appellato contumace
E nei confronti di , nato a [...] il [...] ( ), rappr. e dif. per Controparte_3 C.F._1
procura in atti dagli Avv.ti Vincenzo Petralia e Fiammetta Petralia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Appellato
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr. e dif. per Controparte_4 procura in atti dall'Avv. Gaetana Maria Musumeci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Appellato
, in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_5
Appellato contumace
, in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_6
Appellato contumace
già in persona del Presidente pro-tempore, rappr. e dif. per CP_7 CP_8 procura in atti dall'Avv. Salvatore Vittorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Appellato
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_9
Appellato contumace
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 24.11.2025 con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 937/21 emessa dal Giudice di Pace di in data 07.06.2021 nell'ambito del procedimento n. CP_4
3964/2020, limitamene al capo con il quale è stata accolta la domanda riconvenzionale del con conseguente dichiarazione dell'obbligo dell'Agente della Controparte_2 riscossione di corrispondere all'Ente impositore l'importo del credito iscritto a ruolo, nei limiti di euro 1.821,56.
Citava, quindi, il in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_2 [...]
, il in persona del Sindaco pro-tempore, il , CP_3 Controparte_4 Controparte_6
in persona del pro-tempore, il , in persona del Sindaco pro- CP_10 Controparte_5 tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la CP_8 CP_9
, in persona del Prefetto pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni “in via preliminare: sospesa in parte qua l'esecutività della sentenza gravata, dichiararla sempre in parte qua illegittima e/o nulla per i rilevati vizi di forma;
in merito: dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a favore della giurisdizione esclusiva della
Corte dei Conti, con adozione dei conseguenti provvedimenti;
in estremo subordine, in riforma della sentenza, rigettare la domanda riconvenzionale, per assenza di colpa o di colpa grave dell' ”. Controparte_11
Si costituiva il quale, in via preliminare, chiedeva fosse affermato il Controparte_3 giudicato formale formatosi sui punti della sentenza non investiti dall'impugnazione e, in subordine, si associava alle contestazioni dell'appellante sul difetto di giurisdizione ordinaria, in favore di quella contabile, relativamente al punto appellato.
Si costituiva, altresì, (oggi la quale chiedeva di confermare la sentenza CP_8 CP_7
oggetto di impugnazione, almeno per la parte riguardante la e non oggetto di CP_8 gravame, domandando altresì di dichiarare, nei suoi confronti, la cessata materia del contendere;
chiedeva infine di accertare nei confronti della stessa la carenza della legittimazione passiva, in relazione all'attività svolta dalla e, in Controparte_1 subordine, di rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 937/21 emessa dal Giudice di
Pace di . CP_4
Si costituiva, infine, il il quale chiedeva il rigetto dell'appello proposto Controparte_4
e la conferma della sentenza n. 937/21 del Giudice di Pace di Catania. In subordine, domandava di riformare la sentenza di primo grado dichiarando espressamente il difetto di legittimazione passiva del Controparte_4
Il il , il e la Controparte_2 Controparte_6 Controparte_5 CP_9
, seppur regolarmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
[...]
All'udienza di prima comparizione del 27.04.2022, erano presenti l'appellante nonché la e il i quali si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e CP_8 Controparte_4 chiedevano di porre la causa in decisione.
Successivamente acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24.11.2025 davanti al subentrato G.I., le parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli scritti difensivi, e chiedevano di porre la causa in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190; il Giudice poneva la causa in decisione.
********
Va rilevato che l'impugnazione proposta dall' è Parte_2 espressamente circoscritta al capo della sentenza di primo grado con il quale il Giudice di
Pace ha accolto la domanda riconvenzionale del dichiarando Controparte_2
l'obbligo dell'Agente della riscossione di corrispondere all'Ente impositore l'importo del credito iscritto a ruolo e non riscosso, nei limiti di euro 1.821,56.
Ne consegue che sui restanti capi della sentenza, non investiti da gravame, si è formato il giudicato, che rimane estraneo al presente giudizio.
L'appellante ha dedotto, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria, assumendo che la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_2 avente ad oggetto la richiesta di rifusione del credito non riscosso, integri una pretesa risarcitoria per danno erariale, rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
Ciò posto, osserva il Tribunale come sia preliminare rispetto a tale questione, la constatazione che nella parte dispositiva della sentenza non si rinviene il capo oggetto dell'odierna impugnazione;
non vi è, cioè, alcuna condanna dell'agente della Riscossione
a rifondere il dell'importo del credito iscritto a ruolo;
per contro, vi è Controparte_2 un passaggio - peraltro molto sintetico – alla pag 3 della parte motiva, in cui si legge “deve essere dichiarato l'obbligo della società di riscossione di corrispondere al CP_2
l'importo del credito iscritto a ruolo, in accoglimento della domanda formulata
[...] dall'ente impositore”.
Tale sintetico passaggio, peraltro privo della indicazione specifica della somma oggetto di statuizione, e dei motivi della statuizione medesima, non può assumere efficacia di condanna, dal momento che nulla viene riportato in dispositivo.
Il principio della necessaria integrazione tra motivazione e dispositivo richiede infatti che una condanna, sebbene dal tenore ambiguo o incompleto, sia stata almeno riportata in dispositivo, e non si applica in caso di omissione totale della statuizione di condanna.
Sul punto va citata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui <Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte al procuratore distrattario in virtù della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l'affermazione, contenuta in motivazione, secondo la quale non si provvedeva al riguardo in mancanza di prova del relativo pagamento). (Cass. Sez. 3, 08/07/2010, n. 16152, Rv. 613996 - 01)>>.
Nel caso di specie quindi, poiché alcuna condanna si trova nella parte dispositiva, questa non è mai stata resa, è tamquam non esset nel mondo giuridico;
nessuna delle parti ha peraltro chiesto di dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia;
di conseguenza l'appello, avente per oggetto una pronuncia di condanna in effetti mai adottata, si rivela privo di oggetto giuridico e va dunque dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Spese di lite compensate stante l'ambigua formulazione della sentenza di primo grado.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16145/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 937/21 pronunciata dal Giudice di Pace di il 7.06.2021, così statuisce: CP_4
- Dichiara inammissibile l'appello; - Spese compensate.
Così deciso in Catania il 23.12.2025
Il Giudice
TA AR
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
TA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16145/2021 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace, promossa da:
(P.iva con sede a Roma, via G. Grezar Parte_1 P.IVA_1
14, subentrata a titolo universale a , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp. e dif. per procura in atti dall'Avv. Francesca Cosentino, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Appellante
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_2
Appellato contumace
E nei confronti di , nato a [...] il [...] ( ), rappr. e dif. per Controparte_3 C.F._1
procura in atti dagli Avv.ti Vincenzo Petralia e Fiammetta Petralia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Appellato
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr. e dif. per Controparte_4 procura in atti dall'Avv. Gaetana Maria Musumeci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Appellato
, in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_5
Appellato contumace
, in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_6
Appellato contumace
già in persona del Presidente pro-tempore, rappr. e dif. per CP_7 CP_8 procura in atti dall'Avv. Salvatore Vittorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Appellato
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_9
Appellato contumace
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 24.11.2025 con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 937/21 emessa dal Giudice di Pace di in data 07.06.2021 nell'ambito del procedimento n. CP_4
3964/2020, limitamene al capo con il quale è stata accolta la domanda riconvenzionale del con conseguente dichiarazione dell'obbligo dell'Agente della Controparte_2 riscossione di corrispondere all'Ente impositore l'importo del credito iscritto a ruolo, nei limiti di euro 1.821,56.
Citava, quindi, il in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_2 [...]
, il in persona del Sindaco pro-tempore, il , CP_3 Controparte_4 Controparte_6
in persona del pro-tempore, il , in persona del Sindaco pro- CP_10 Controparte_5 tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la CP_8 CP_9
, in persona del Prefetto pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni “in via preliminare: sospesa in parte qua l'esecutività della sentenza gravata, dichiararla sempre in parte qua illegittima e/o nulla per i rilevati vizi di forma;
in merito: dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a favore della giurisdizione esclusiva della
Corte dei Conti, con adozione dei conseguenti provvedimenti;
in estremo subordine, in riforma della sentenza, rigettare la domanda riconvenzionale, per assenza di colpa o di colpa grave dell' ”. Controparte_11
Si costituiva il quale, in via preliminare, chiedeva fosse affermato il Controparte_3 giudicato formale formatosi sui punti della sentenza non investiti dall'impugnazione e, in subordine, si associava alle contestazioni dell'appellante sul difetto di giurisdizione ordinaria, in favore di quella contabile, relativamente al punto appellato.
Si costituiva, altresì, (oggi la quale chiedeva di confermare la sentenza CP_8 CP_7
oggetto di impugnazione, almeno per la parte riguardante la e non oggetto di CP_8 gravame, domandando altresì di dichiarare, nei suoi confronti, la cessata materia del contendere;
chiedeva infine di accertare nei confronti della stessa la carenza della legittimazione passiva, in relazione all'attività svolta dalla e, in Controparte_1 subordine, di rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 937/21 emessa dal Giudice di
Pace di . CP_4
Si costituiva, infine, il il quale chiedeva il rigetto dell'appello proposto Controparte_4
e la conferma della sentenza n. 937/21 del Giudice di Pace di Catania. In subordine, domandava di riformare la sentenza di primo grado dichiarando espressamente il difetto di legittimazione passiva del Controparte_4
Il il , il e la Controparte_2 Controparte_6 Controparte_5 CP_9
, seppur regolarmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
[...]
All'udienza di prima comparizione del 27.04.2022, erano presenti l'appellante nonché la e il i quali si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e CP_8 Controparte_4 chiedevano di porre la causa in decisione.
Successivamente acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24.11.2025 davanti al subentrato G.I., le parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli scritti difensivi, e chiedevano di porre la causa in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190; il Giudice poneva la causa in decisione.
********
Va rilevato che l'impugnazione proposta dall' è Parte_2 espressamente circoscritta al capo della sentenza di primo grado con il quale il Giudice di
Pace ha accolto la domanda riconvenzionale del dichiarando Controparte_2
l'obbligo dell'Agente della riscossione di corrispondere all'Ente impositore l'importo del credito iscritto a ruolo e non riscosso, nei limiti di euro 1.821,56.
Ne consegue che sui restanti capi della sentenza, non investiti da gravame, si è formato il giudicato, che rimane estraneo al presente giudizio.
L'appellante ha dedotto, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria, assumendo che la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_2 avente ad oggetto la richiesta di rifusione del credito non riscosso, integri una pretesa risarcitoria per danno erariale, rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
Ciò posto, osserva il Tribunale come sia preliminare rispetto a tale questione, la constatazione che nella parte dispositiva della sentenza non si rinviene il capo oggetto dell'odierna impugnazione;
non vi è, cioè, alcuna condanna dell'agente della Riscossione
a rifondere il dell'importo del credito iscritto a ruolo;
per contro, vi è Controparte_2 un passaggio - peraltro molto sintetico – alla pag 3 della parte motiva, in cui si legge “deve essere dichiarato l'obbligo della società di riscossione di corrispondere al CP_2
l'importo del credito iscritto a ruolo, in accoglimento della domanda formulata
[...] dall'ente impositore”.
Tale sintetico passaggio, peraltro privo della indicazione specifica della somma oggetto di statuizione, e dei motivi della statuizione medesima, non può assumere efficacia di condanna, dal momento che nulla viene riportato in dispositivo.
Il principio della necessaria integrazione tra motivazione e dispositivo richiede infatti che una condanna, sebbene dal tenore ambiguo o incompleto, sia stata almeno riportata in dispositivo, e non si applica in caso di omissione totale della statuizione di condanna.
Sul punto va citata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui <Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte al procuratore distrattario in virtù della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l'affermazione, contenuta in motivazione, secondo la quale non si provvedeva al riguardo in mancanza di prova del relativo pagamento). (Cass. Sez. 3, 08/07/2010, n. 16152, Rv. 613996 - 01)>>.
Nel caso di specie quindi, poiché alcuna condanna si trova nella parte dispositiva, questa non è mai stata resa, è tamquam non esset nel mondo giuridico;
nessuna delle parti ha peraltro chiesto di dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia;
di conseguenza l'appello, avente per oggetto una pronuncia di condanna in effetti mai adottata, si rivela privo di oggetto giuridico e va dunque dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Spese di lite compensate stante l'ambigua formulazione della sentenza di primo grado.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16145/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 937/21 pronunciata dal Giudice di Pace di il 7.06.2021, così statuisce: CP_4
- Dichiara inammissibile l'appello; - Spese compensate.
Così deciso in Catania il 23.12.2025
Il Giudice
TA AR