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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/08/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 228 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Francesco Panza;
ricorrente
E
, (CF ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gelsomino;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con provvedimento del 29.9.2024 l'intestato Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e, con separata Parte_1 Controparte_1 ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria in ordine alle questioni accessorie connesse al divorzio.
All'udienza del 28.5.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente e il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************ Con riguardo ai provvedimenti consequenziali al divorzio, il Tribunale ritiene di confermare quanto concordato dalle parti e riportato nell'accordo depositato telematicamente il 23.5.2025, con il quale le stesse hanno previsto l'affido condiviso dei minori ed il collocamento paritario alternato, con disciplina dei tempi di visita e di pernotto presso entrambi i genitori (compresi i periodi estivi e festivi) nei termini di cui al citato accordo, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto riguardo al preminente interesse dei minori.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento dei figli, il Tribunale reputa equo quanto disposto dalle parti, secondo cui il sig. si impegna a versare un assegno mensile Controparte_1
di € 500,00 per il mantenimento dei minori (da adeguarsi annualmente secondo indici Istat), nonché entrambi i genitori si impegnano al mantenimento diretto dei figli durante i rispettivi periodi di permanenza (con facoltà di dividere al 50% le spese da sostenere per l'abbigliamento, previa concertazione), con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti nei termini di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Andrea Palma Dott. Antonio Giovanni Provazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 228 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Francesco Panza;
ricorrente
E
, (CF ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gelsomino;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con provvedimento del 29.9.2024 l'intestato Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e, con separata Parte_1 Controparte_1 ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria in ordine alle questioni accessorie connesse al divorzio.
All'udienza del 28.5.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente e il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************ Con riguardo ai provvedimenti consequenziali al divorzio, il Tribunale ritiene di confermare quanto concordato dalle parti e riportato nell'accordo depositato telematicamente il 23.5.2025, con il quale le stesse hanno previsto l'affido condiviso dei minori ed il collocamento paritario alternato, con disciplina dei tempi di visita e di pernotto presso entrambi i genitori (compresi i periodi estivi e festivi) nei termini di cui al citato accordo, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto riguardo al preminente interesse dei minori.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento dei figli, il Tribunale reputa equo quanto disposto dalle parti, secondo cui il sig. si impegna a versare un assegno mensile Controparte_1
di € 500,00 per il mantenimento dei minori (da adeguarsi annualmente secondo indici Istat), nonché entrambi i genitori si impegnano al mantenimento diretto dei figli durante i rispettivi periodi di permanenza (con facoltà di dividere al 50% le spese da sostenere per l'abbigliamento, previa concertazione), con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti nei termini di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Andrea Palma Dott. Antonio Giovanni Provazza