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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 105 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Moroni Parte_1
- appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Paolo Paoletti
- appellata -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 3 Controparte_2
- appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 299 pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 22.06.2021
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata in data 20.06.2021 il Tribunale di Fermo ha dichiarato intercluso il fondo ivi indicato, di proprietà della ed ha Controparte_1 costituito in suo favore servitù coattiva di passaggio carrabile sui contigui terreni ivi meglio descritti, rispettivamente di proprietà della e di Parte_1 ed il primo giudice ha altresì condannato la Per_1 Persona_2 [...]
a pagare in favore della l'indennizzo dovuto, nonché a CP_1 Parte_1 rifondere le spese processuali anticipate da Controparte_2 compensando invece le spese nei confronti delle altre parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la censurando il solo Parte_1 capo relativo alla regolazione delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace la società
[...]
Controparte_2
Non essendo stata prodotta alcuna documentazione idonea a comprovare che l'appello fosse stato notificato anche nei confronti degli appellati ed Per_1 [...]
questa Corte ha assegnato termine perché l'appellante provvedesse in Per_2 tal senso.
Entro il termine assegnato, peraltro, la ha documentato soltanto Parte_1 che le notifiche avviate nei confronti di entrambi gli appellati hanno avuto esito negativo, tenuto conto che ha trasferito la propria residenza e Persona_2 risulta addirittura deceduto. Persona_3
pagina 2 di 3 Con successiva ordinanza in data 19.06.2024, quindi, è stato assegnato nuovo termine affinché l'appellante notificasse effettivamente l'appello nei confronti di e degli eredi di Persona_2 Persona_3
Neppure entro il nuovo termine la ha documentato di aver Parte_1 provveduto a tale incombente, rinunciando anche a depositare le successive note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La presente causa è stata pertanto trattenuta in decisione in data 12.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti degli appellati pretermessi nel termine originariamente assegnato in data 20.03.2024, né nel termine ulteriore concesso in considerazione della necessità di individuare la nuova residenza di e gli eredi di Persona_2 Persona_3
S'impone quindi declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 307 comma 4 c.p.c..
Le spese anticipate dalle parti restano da ultimo regolate ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto dalla per la riforma della sentenza n.299/2021 del Tribunale Parte_1 di Fermo,
DICHIARA l'estinzione del presente giudizio.
Così deciso ad Ancona nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 105 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Moroni Parte_1
- appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Paolo Paoletti
- appellata -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 3 Controparte_2
- appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 299 pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 22.06.2021
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata in data 20.06.2021 il Tribunale di Fermo ha dichiarato intercluso il fondo ivi indicato, di proprietà della ed ha Controparte_1 costituito in suo favore servitù coattiva di passaggio carrabile sui contigui terreni ivi meglio descritti, rispettivamente di proprietà della e di Parte_1 ed il primo giudice ha altresì condannato la Per_1 Persona_2 [...]
a pagare in favore della l'indennizzo dovuto, nonché a CP_1 Parte_1 rifondere le spese processuali anticipate da Controparte_2 compensando invece le spese nei confronti delle altre parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la censurando il solo Parte_1 capo relativo alla regolazione delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
e la conferma della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace la società
[...]
Controparte_2
Non essendo stata prodotta alcuna documentazione idonea a comprovare che l'appello fosse stato notificato anche nei confronti degli appellati ed Per_1 [...]
questa Corte ha assegnato termine perché l'appellante provvedesse in Per_2 tal senso.
Entro il termine assegnato, peraltro, la ha documentato soltanto Parte_1 che le notifiche avviate nei confronti di entrambi gli appellati hanno avuto esito negativo, tenuto conto che ha trasferito la propria residenza e Persona_2 risulta addirittura deceduto. Persona_3
pagina 2 di 3 Con successiva ordinanza in data 19.06.2024, quindi, è stato assegnato nuovo termine affinché l'appellante notificasse effettivamente l'appello nei confronti di e degli eredi di Persona_2 Persona_3
Neppure entro il nuovo termine la ha documentato di aver Parte_1 provveduto a tale incombente, rinunciando anche a depositare le successive note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La presente causa è stata pertanto trattenuta in decisione in data 12.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti degli appellati pretermessi nel termine originariamente assegnato in data 20.03.2024, né nel termine ulteriore concesso in considerazione della necessità di individuare la nuova residenza di e gli eredi di Persona_2 Persona_3
S'impone quindi declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 307 comma 4 c.p.c..
Le spese anticipate dalle parti restano da ultimo regolate ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto dalla per la riforma della sentenza n.299/2021 del Tribunale Parte_1 di Fermo,
DICHIARA l'estinzione del presente giudizio.
Così deciso ad Ancona nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 3 di 3