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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 503 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via Scaramuzzino n. 23, presso lo studio dell'avv. Sergio Tomaino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTORE
E già in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Po n.
25, presso lo studio dell'avv. Federica Cario, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Bitelli e dall'avv. Barbara Bitelli, in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTA
NONCHÈ in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, via CP_3
Panella n. 1, presso lo studio dell'avv. Brunella Candreva, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo
Imperiali e Rosario Imperiali, in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTA
OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 7.1.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
(già e la chiedendo Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che Controparte_4
in persona del l.r.p.t., non hanno provveduto, nei termini fissati dalla legge,
[...] CP_3 a cancellare il nominativo dell'attore dal sistema di informazioni creditizie Eurisc;
conseguentemente e per l'effetto voglia condannare l' in persona del l.r.p.t., e la Controparte_4
in persona del l.r.p.t., eventualmente anche in solido, al pagamento, in favore dell'attore, CP_3
della somma che sarà determinata e ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali;
voglia altresì condannare le convenute al pagamento delle competenze di giudizio”.
A sostegno della propria domanda, esponeva che , in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t., gli accordava, il 18.3.2003, un prestito finalizzato rimborsabile in 48 rate mensili ma, a causa del mancato pagamento di alcune rate, effettuava la segnalazione del suo nominativo presso il Sistema di Informazioni creditizie Eurisc;
in data 8.8.2013, in seguito di esplicita richiesta, apprendeva da la persistenza del suo nominativo nell'elenco dei cattivi Pt_1 CP_3
pagatori, nonostante fosse decorso il termine per la cancellazione automatica e, pertanto, diffidava ad eliminare il proprio nominativo dal Sistema di Informazioni Creditizie Eurisc. Esponeva, CP_3
poi, di aver subito una serie di eventi lesivi e pregiudizievoli a causa della permanenza del suo nominativo, con particolare riferimento al rifiuto di numerose richieste di finanziamento. Riteneva, quindi, di essere stato gravemente danneggiato dalla mancata cancellazione dell'elenco dei cattivi pagatori, con conseguente lesione della sua sfera giuridica attraverso la permanenza della segnalazione ed un notevole danno all'immagine, di cui chiedeva il risarcimento.
Si costituiva (già , la quale Controparte_4 Controparte_4 preliminarmente eccepiva il difetto di competenza territoriale dell'adito Tribunale, invocando l'applicazione dell'art. 152 D. Lgs., 196/2003, che stabiliva la competenza funzionale esclusiva del foro del titolare del trattamento dei dati personali, ovvero, nel caso di specie, del Tribunale di
Bologna. Nel merito, contestava il contenuto dell'atto di citazione, rivendicando la legittimità del proprio operato, evidenziando, in particolare, di aver accertato la morosità del cliente e di conseguentemente aggiornato la banca dati Rilevava, poi, che l'attore non contestava CP_3
l'illegittimità della segnalazione, ma il ritardo della cancellazione, che assumeva sarebbe dovuto avvenire a dicembre 2010; la convenuta invece, rilevava che nel caso di specie Controparte_4
– in cui il finanziamento non era mai stato rimborsato - la segnalazione avrebbe dovuto essere cancellata 36 mesi dopo l'ultimo aggiornamento, avvenuto nel dicembre 2010, data in cui la finanziaria ha segnalato a l'avvenuta cessione del credito. Di conseguenza, la cancellazione CP_3
doveva avvenire nel dicembre 2013, cosa regolarmente avvenuta. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, anche in considerazione della mancata prova del danno, che non poteva essere considerato in re ipsa ma doveva piuttosto essere oggetto di prova rigorosa.
Si costituiva altresì la la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del CP_3
Tribunale di Lamezia Terme in favore di quello di Bologna, ai sensi dell'art. 152 d. lgs. 196/2003; sempre in via preliminare, sollevava un'eccezione di rito per mancata attivazione del rito del lavoro.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda, rivendicando la legittimità del proprio operato, evidenziando che la fosse una società privata di gestione di informazioni;
evidenziava, CP_3 poi, che alla data di richiesta di informazioni effettuata dall'attore (8.8.2013), il termine di 36 mesi non fosse ancora decorso, in quanto sarebbe scaduto successivamente, cioè in data 22.12.2013. In ordine alla richiesta di risarcimento danni, infine, ne rilevava l'infondatezza poiché non poteva configurarsi alcun automatismo nella sussistenza e nella liquidazione del danno, dovendo fornirne l'attore una prova rigorosa.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, avendo il giudice istruttore diversamente impersonato rigettato le richieste istruttorie di parte attrice.
All'udienza del 7.1.2025, la causa, sulle conclusioni indicate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da entrambe le convenute, tenuto conto che l'art. 152 del codice della privacy è stato abrogato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018 di adeguamento al Regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali.
Considerato che
la suddetta norma ha natura processuale, la modifica sopra evidenziata è efficace rispetto ai giudizi in corso (cfr. Cass. 2662/2018) e poichè l'eccezione di incompetenza territoriale era limitata al riferimento ad una norma ormai abrogata deve ritenersi stabilizzata la competenza del tribunale adìto.
D'altra parte, se anche si volesse ritenere che per le cause aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali è competente il tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento, è pur vero che, se la lesione della privacy e l'illegittimo trattamento vengono denunciati nell'ambito di un rapporto di consumo, deve ritenersi applicabile la disposizione del Codice del consumo che attribuisce la competenza al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (art.33 lett. u) D. Lgs.
206/2005).
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Invero, la domanda proposta dall'attore nei confronti delle società convenute riguarda l'accertamento della illegittima condotta delle convenute, di mancata cancellazione entro i termini di legge dall'elenco dei “cattivi pagatori”, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni, in assenza di presupposti e senza preavviso alcuno.
Orbene, in tema di responsabilità extracontrattuale il soggetto che si assume danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito, consistente nella condotta dolosa o colposa del danneggiante, la verificazione di un danno ingiusto, ossia di una lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, nonché il nesso causale tra il fatto illecito e il danno.
Orbene, in base a tale principio generale, con particolare riferimento all'iscrizione di nominativi nella banca dati gestita dalla i soggetti che propongono azione risarcitoria devono provare il carattere CP_3
ingiusto della segnalazione (o della mancata tempestiva cancellazione), il nesso di causalità tra tale fatto illecito e i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati, nonché l'effettiva sussistenza degli stessi.
Ebbene, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Più specificamente, non ha provato alcuna correlazione causale tra Parte_1
l'iscrizione del suo nominativo alla ed i rifiuti di concessione di finanziamenti. Di conseguenza, CP_3 non può ritenersi provato l'evento dannoso con riferimento al mancato accesso al credito.
L'attore ha poi chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche sotto tale profilo non ha dimostrato adeguatamente di aver patito alcun danno di natura non patrimoniale in conseguenza della segnalazione alla da parte della Secondo l'ormai CP_3 Controparte_4 granitico orientamento della giurisprudenza, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è risarcibile nei casi previsti dalla legge e nel caso di danno conseguente a lesione di valori della persona, costituzionalmente garantiti (ex multis, Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2009, n. 10120). Così, in particolare, è stato chiarito che l'illegittima segnalazione alla costituisce un illecito CP_3 trattamento dei dati personali risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003. Viene dunque in rilievo il diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della CEDU. Dalla lesione di tale diritto, secondo la giurisprudenza, discenderebbe in astratto un danno alla reputazione (in tal senso, Trib. Napoli, sez. II, 12 aprile 2019, n. 3951).
Sebbene anche il danno non patrimoniale non possa ritenersi sussistente in re ipsa, la prova da parte dell'interessato è agevolata, in ragione di una maggior valorizzazione di indici presuntivi (tra le altre,
Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2019, n. 207; Corte d'Appello Torino, sez. I, 18 giugno 2020, n. 649;
Trib. Frosinone, 12 ottobre 2017, n. 1201).
Tuttavia, nel caso di specie, dall'insieme delle allegazioni e della documentazione prodotta in giudizio non si traggono elementi idonei a provare, nemmeno in via presuntiva, che l'attore abbia realmente subito un danno per non aver avuto accesso al credito o alla sua immagine. Egli, invero, ha invocato formule generiche in ordine all'immagine e alla reputazione, senza tuttavia allegare come, in concreto, la segnalazione gli sia stata pregiudizievole e, inoltre, quali effettivi pregiudizi abbia subito in seguito alla predetta segnalazione. Al riguardo, invero, va rilevato che l'allegazione dell'attrice risulta del tutto generica e priva di supporto sul piano probatorio e postula un'inammissibile intrinseca idoneità della segnalazione ad arrecare il danno reputazionale. Deve, quindi, ribadirsi che l'attore non ha dimostrato la correlazione causale tra l'iscrizione del nominativo alla ed i rifiuti della CP_3
concessione del finanziamento: in particolare, ha prodotto le comunicazione di rifiuto del finanziamento da parte di GU, OS ed altre società; nelle predette comunicazioni, tuttavia, emerge soltanto il diniego del finanziamento, le cui ragioni sono espresse in via generica, nè l'attore ha prodotto la comunicazione dettagliata cui si fa riferimento nel citato documento. Pertanto, dalla lettura della sola comunicazione prodotta non emerge che le società finanziarie interpellate dall'attore abbiano respinto la richiesta a causa della segnalazione alla CRIF effettuata dalla società convenuta.
A ciò deve aggiungersi che appare condivisibile anche l'ulteriore rilievo svolto dalla difesa delle società convenute, per cui la segnalazione era in ogni caso legittima, così come era legittima la mancata cancellazione nell'agosto 2013; invero, il termine di 36 mesi per la cancellazione sarebbe scaduto nel successivo mese di dicembre 2013, data in cui il nominativo dell'attore è stato effettivamente cancellato.
Di conseguenza, la domanda attorea deve essere rigettata.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa, valori minimi), dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate (riduzione per assenza di particolari questioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge la domanda dell'attore nei confronti della e dell' CP_3 Controparte_4
2) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite alle convenute, liquidate in euro 2.666,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 13 giugno 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 503 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via Scaramuzzino n. 23, presso lo studio dell'avv. Sergio Tomaino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTORE
E già in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Po n.
25, presso lo studio dell'avv. Federica Cario, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Bitelli e dall'avv. Barbara Bitelli, in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTA
NONCHÈ in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, via CP_3
Panella n. 1, presso lo studio dell'avv. Brunella Candreva, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo
Imperiali e Rosario Imperiali, in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTA
OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 7.1.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
(già e la chiedendo Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che Controparte_4
in persona del l.r.p.t., non hanno provveduto, nei termini fissati dalla legge,
[...] CP_3 a cancellare il nominativo dell'attore dal sistema di informazioni creditizie Eurisc;
conseguentemente e per l'effetto voglia condannare l' in persona del l.r.p.t., e la Controparte_4
in persona del l.r.p.t., eventualmente anche in solido, al pagamento, in favore dell'attore, CP_3
della somma che sarà determinata e ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali;
voglia altresì condannare le convenute al pagamento delle competenze di giudizio”.
A sostegno della propria domanda, esponeva che , in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t., gli accordava, il 18.3.2003, un prestito finalizzato rimborsabile in 48 rate mensili ma, a causa del mancato pagamento di alcune rate, effettuava la segnalazione del suo nominativo presso il Sistema di Informazioni creditizie Eurisc;
in data 8.8.2013, in seguito di esplicita richiesta, apprendeva da la persistenza del suo nominativo nell'elenco dei cattivi Pt_1 CP_3
pagatori, nonostante fosse decorso il termine per la cancellazione automatica e, pertanto, diffidava ad eliminare il proprio nominativo dal Sistema di Informazioni Creditizie Eurisc. Esponeva, CP_3
poi, di aver subito una serie di eventi lesivi e pregiudizievoli a causa della permanenza del suo nominativo, con particolare riferimento al rifiuto di numerose richieste di finanziamento. Riteneva, quindi, di essere stato gravemente danneggiato dalla mancata cancellazione dell'elenco dei cattivi pagatori, con conseguente lesione della sua sfera giuridica attraverso la permanenza della segnalazione ed un notevole danno all'immagine, di cui chiedeva il risarcimento.
Si costituiva (già , la quale Controparte_4 Controparte_4 preliminarmente eccepiva il difetto di competenza territoriale dell'adito Tribunale, invocando l'applicazione dell'art. 152 D. Lgs., 196/2003, che stabiliva la competenza funzionale esclusiva del foro del titolare del trattamento dei dati personali, ovvero, nel caso di specie, del Tribunale di
Bologna. Nel merito, contestava il contenuto dell'atto di citazione, rivendicando la legittimità del proprio operato, evidenziando, in particolare, di aver accertato la morosità del cliente e di conseguentemente aggiornato la banca dati Rilevava, poi, che l'attore non contestava CP_3
l'illegittimità della segnalazione, ma il ritardo della cancellazione, che assumeva sarebbe dovuto avvenire a dicembre 2010; la convenuta invece, rilevava che nel caso di specie Controparte_4
– in cui il finanziamento non era mai stato rimborsato - la segnalazione avrebbe dovuto essere cancellata 36 mesi dopo l'ultimo aggiornamento, avvenuto nel dicembre 2010, data in cui la finanziaria ha segnalato a l'avvenuta cessione del credito. Di conseguenza, la cancellazione CP_3
doveva avvenire nel dicembre 2013, cosa regolarmente avvenuta. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, anche in considerazione della mancata prova del danno, che non poteva essere considerato in re ipsa ma doveva piuttosto essere oggetto di prova rigorosa.
Si costituiva altresì la la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del CP_3
Tribunale di Lamezia Terme in favore di quello di Bologna, ai sensi dell'art. 152 d. lgs. 196/2003; sempre in via preliminare, sollevava un'eccezione di rito per mancata attivazione del rito del lavoro.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda, rivendicando la legittimità del proprio operato, evidenziando che la fosse una società privata di gestione di informazioni;
evidenziava, CP_3 poi, che alla data di richiesta di informazioni effettuata dall'attore (8.8.2013), il termine di 36 mesi non fosse ancora decorso, in quanto sarebbe scaduto successivamente, cioè in data 22.12.2013. In ordine alla richiesta di risarcimento danni, infine, ne rilevava l'infondatezza poiché non poteva configurarsi alcun automatismo nella sussistenza e nella liquidazione del danno, dovendo fornirne l'attore una prova rigorosa.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, avendo il giudice istruttore diversamente impersonato rigettato le richieste istruttorie di parte attrice.
All'udienza del 7.1.2025, la causa, sulle conclusioni indicate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da entrambe le convenute, tenuto conto che l'art. 152 del codice della privacy è stato abrogato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018 di adeguamento al Regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali.
Considerato che
la suddetta norma ha natura processuale, la modifica sopra evidenziata è efficace rispetto ai giudizi in corso (cfr. Cass. 2662/2018) e poichè l'eccezione di incompetenza territoriale era limitata al riferimento ad una norma ormai abrogata deve ritenersi stabilizzata la competenza del tribunale adìto.
D'altra parte, se anche si volesse ritenere che per le cause aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali è competente il tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento, è pur vero che, se la lesione della privacy e l'illegittimo trattamento vengono denunciati nell'ambito di un rapporto di consumo, deve ritenersi applicabile la disposizione del Codice del consumo che attribuisce la competenza al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (art.33 lett. u) D. Lgs.
206/2005).
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Invero, la domanda proposta dall'attore nei confronti delle società convenute riguarda l'accertamento della illegittima condotta delle convenute, di mancata cancellazione entro i termini di legge dall'elenco dei “cattivi pagatori”, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni, in assenza di presupposti e senza preavviso alcuno.
Orbene, in tema di responsabilità extracontrattuale il soggetto che si assume danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito, consistente nella condotta dolosa o colposa del danneggiante, la verificazione di un danno ingiusto, ossia di una lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, nonché il nesso causale tra il fatto illecito e il danno.
Orbene, in base a tale principio generale, con particolare riferimento all'iscrizione di nominativi nella banca dati gestita dalla i soggetti che propongono azione risarcitoria devono provare il carattere CP_3
ingiusto della segnalazione (o della mancata tempestiva cancellazione), il nesso di causalità tra tale fatto illecito e i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati, nonché l'effettiva sussistenza degli stessi.
Ebbene, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Più specificamente, non ha provato alcuna correlazione causale tra Parte_1
l'iscrizione del suo nominativo alla ed i rifiuti di concessione di finanziamenti. Di conseguenza, CP_3 non può ritenersi provato l'evento dannoso con riferimento al mancato accesso al credito.
L'attore ha poi chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche sotto tale profilo non ha dimostrato adeguatamente di aver patito alcun danno di natura non patrimoniale in conseguenza della segnalazione alla da parte della Secondo l'ormai CP_3 Controparte_4 granitico orientamento della giurisprudenza, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è risarcibile nei casi previsti dalla legge e nel caso di danno conseguente a lesione di valori della persona, costituzionalmente garantiti (ex multis, Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2009, n. 10120). Così, in particolare, è stato chiarito che l'illegittima segnalazione alla costituisce un illecito CP_3 trattamento dei dati personali risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003. Viene dunque in rilievo il diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della CEDU. Dalla lesione di tale diritto, secondo la giurisprudenza, discenderebbe in astratto un danno alla reputazione (in tal senso, Trib. Napoli, sez. II, 12 aprile 2019, n. 3951).
Sebbene anche il danno non patrimoniale non possa ritenersi sussistente in re ipsa, la prova da parte dell'interessato è agevolata, in ragione di una maggior valorizzazione di indici presuntivi (tra le altre,
Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2019, n. 207; Corte d'Appello Torino, sez. I, 18 giugno 2020, n. 649;
Trib. Frosinone, 12 ottobre 2017, n. 1201).
Tuttavia, nel caso di specie, dall'insieme delle allegazioni e della documentazione prodotta in giudizio non si traggono elementi idonei a provare, nemmeno in via presuntiva, che l'attore abbia realmente subito un danno per non aver avuto accesso al credito o alla sua immagine. Egli, invero, ha invocato formule generiche in ordine all'immagine e alla reputazione, senza tuttavia allegare come, in concreto, la segnalazione gli sia stata pregiudizievole e, inoltre, quali effettivi pregiudizi abbia subito in seguito alla predetta segnalazione. Al riguardo, invero, va rilevato che l'allegazione dell'attrice risulta del tutto generica e priva di supporto sul piano probatorio e postula un'inammissibile intrinseca idoneità della segnalazione ad arrecare il danno reputazionale. Deve, quindi, ribadirsi che l'attore non ha dimostrato la correlazione causale tra l'iscrizione del nominativo alla ed i rifiuti della CP_3
concessione del finanziamento: in particolare, ha prodotto le comunicazione di rifiuto del finanziamento da parte di GU, OS ed altre società; nelle predette comunicazioni, tuttavia, emerge soltanto il diniego del finanziamento, le cui ragioni sono espresse in via generica, nè l'attore ha prodotto la comunicazione dettagliata cui si fa riferimento nel citato documento. Pertanto, dalla lettura della sola comunicazione prodotta non emerge che le società finanziarie interpellate dall'attore abbiano respinto la richiesta a causa della segnalazione alla CRIF effettuata dalla società convenuta.
A ciò deve aggiungersi che appare condivisibile anche l'ulteriore rilievo svolto dalla difesa delle società convenute, per cui la segnalazione era in ogni caso legittima, così come era legittima la mancata cancellazione nell'agosto 2013; invero, il termine di 36 mesi per la cancellazione sarebbe scaduto nel successivo mese di dicembre 2013, data in cui il nominativo dell'attore è stato effettivamente cancellato.
Di conseguenza, la domanda attorea deve essere rigettata.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa, valori minimi), dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate (riduzione per assenza di particolari questioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge la domanda dell'attore nei confronti della e dell' CP_3 Controparte_4
2) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite alle convenute, liquidate in euro 2.666,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 13 giugno 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco