CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2024, n. 12318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12318 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19106/2019) proposto da: AV AR IS, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. Antonino Santangelo ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Eschilo n. 37, presso lo studio dell’avv. Giovanni Biagini;
- ricorrente -
contro COMUNE DI ISPICA, in persona del Sindaco pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 62/2019, pubblicata l’8 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il P.G., in persona del Sost. Proc. gen. Tommaso Basile, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Giovanni Biagini, per la ricorrente. R.G.N. 19106/2019 U.P. 14/03/2024 Sanzioni amministrative per violazioni al cds Civile Sent. Sez. 2 Num. 12318 Anno 2024 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 07/05/2024 2 di 5 RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Modica il 31 giugno 2010, VA RI proponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Ispica del n. 92/2010, con la quale era stata respinta la sua opposizione avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi riguardi per la violazione di cui all’art. 142, comma 8, c.d.s. accertata in data 5 ottobre 2009 dalla Polizia municipale del Comune di Ispica nel territorio di quel Comune mediante rilevazione a mezzo autovelox mod. 104/C2 (matr. 42543). Il Tribunale di Ragusa (al quale, nelle more, era stato accorpato quello di Modica), con sentenza n. 62/1019, respingeva l’appello, confermando la pronuncia impugnata, ritenendo che l’accertamento era stato legittimamente effettuato con il citato apparecchio autovelox di cui era stata riscontrata – con esito positivo - l’intervenuta sottoposizione alle prescritte verifiche periodiche e tarature come da attestazione del 14 marzo 2007, tale da renderlo, perciò, metrologicamente affidabile. 2. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (illustrato da memoria in prossimità della pubblica udienza), affidato ad un unico motivo, la VA AR RI. L’intimato Comune di Ispica non ha svolto attività difensiva in questa sede. CONSIDERATO N DIRITTO 1. Con il formulato motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 45, comma 6, c.d.s., come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2005 e dall’art. 2 3 di 5 del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A sostegno del motivo, la ricorrente ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata con la quale è stata ritenuta la legittimità del verbale di accertamento elevato a suo carico in relazione alla violazione prevista dall’art. 142, comma 8, c.d.s., commessa in data 5 ottobre 2009, con apparecchio autovelox sottoposto (come da documentazione depositata in atti dal Comune di Ispica da cui dipendevano gli agenti accertatori) alle necessarie verifiche e tarature in data 14 marzo 2007, per come evincibile dall’attestazione di società accreditata preposta a tali operazioni. La ricorrente ha osservato, al riguardo, che, poiché l’apparecchio autovelox utilizzato al momento dell’accertamento della violazione non risultava essere stato sottoposto a preventiva taratura annuale (risalendo quella precedente ad oltre due anni addietro, per quanto documentalmente riscontrato), come poi necessariamente implicato dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 e previsto, in via attuativa dall’art. 2 del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’accertamento si sarebbe dovuto considerare illegittimo, con il conseguente annullamento del relativo verbale di contestazione. Il motivo è fondato. Osserva il collegio che: - come è risaputo, con la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, c.d.s., nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
- con la citata previsione attuativa dell’art. 2 del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è 4 di 5 stata emanata la disposizione (avente natura prescrittiva), secondo la quale “Tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non già previsto, devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: «Il presente dispositivo/sistema, per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale», da intendersi applicabile anche retroattivamente (proprio perché estende la prescrizione anche ai decreti di approvazione ove tale previsione non era contemplata), oltre a doversi considerare anche l’efficacia retroattiva propria delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Quindi, nel caso di specie, l’accertamento si sarebbe dovuto considerare illegittimo (v., da ultimo, Cass. n. 30126/2023), con il conseguente annullamento del relativo verbale di contestazione, dal momento che l’apparecchio “autovelox” era stato sottoposto a verifica di funzionalità e taratura oltre due anni prima rispetto alla data di accertamento della violazione (peraltro, già precedentemente a quest’ultima data, l'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 prevedeva la necessità di sottoporre gli autovelox del modello di quello utilizzato nel caso di specie alle verifiche periodiche di taratura con intervallo non superiore ad un anno). Per effetto dell’accoglimento del ricorso la causa – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – può essere decisa nel merito, con l’annullamento del verbale di accertamento impugnato dall’odierna ricorrente. Dovendosi provvedere a regolare le spese dell’intero giudizio, si ritiene che sussistano giuste ragioni – in relazione alla novità e controvertibilità della questione esaminata al momento dell’introduzione del giudizio – per disporne la compensazione in 5 di 5 relazione a quelle del primo grado, nel mentre seguono la soccombenza (e vanno, quindi, poste a carico del Comune intimato), sia le spese del giudizio di appello (la cui sentenza è stata emessa nel 2019, allorquando la questione stessa era da intendersi – per quanto in precedenza evidenziato - già chiarita) che quelle del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente, avv. Antonino Santangelo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale di accertamento impugnato dalla ricorrente VA AR RI. Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado. Condanna il Comune di Ispica al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 630,00, oltre accessori di legge, e del giudizio di cassazione, che si quantificano in euro 700,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, avv. Antonino Santangelo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro COMUNE DI ISPICA, in persona del Sindaco pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 62/2019, pubblicata l’8 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il P.G., in persona del Sost. Proc. gen. Tommaso Basile, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Giovanni Biagini, per la ricorrente. R.G.N. 19106/2019 U.P. 14/03/2024 Sanzioni amministrative per violazioni al cds Civile Sent. Sez. 2 Num. 12318 Anno 2024 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 07/05/2024 2 di 5 RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Modica il 31 giugno 2010, VA RI proponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Ispica del n. 92/2010, con la quale era stata respinta la sua opposizione avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi riguardi per la violazione di cui all’art. 142, comma 8, c.d.s. accertata in data 5 ottobre 2009 dalla Polizia municipale del Comune di Ispica nel territorio di quel Comune mediante rilevazione a mezzo autovelox mod. 104/C2 (matr. 42543). Il Tribunale di Ragusa (al quale, nelle more, era stato accorpato quello di Modica), con sentenza n. 62/1019, respingeva l’appello, confermando la pronuncia impugnata, ritenendo che l’accertamento era stato legittimamente effettuato con il citato apparecchio autovelox di cui era stata riscontrata – con esito positivo - l’intervenuta sottoposizione alle prescritte verifiche periodiche e tarature come da attestazione del 14 marzo 2007, tale da renderlo, perciò, metrologicamente affidabile. 2. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (illustrato da memoria in prossimità della pubblica udienza), affidato ad un unico motivo, la VA AR RI. L’intimato Comune di Ispica non ha svolto attività difensiva in questa sede. CONSIDERATO N DIRITTO 1. Con il formulato motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 45, comma 6, c.d.s., come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2005 e dall’art. 2 3 di 5 del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A sostegno del motivo, la ricorrente ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata con la quale è stata ritenuta la legittimità del verbale di accertamento elevato a suo carico in relazione alla violazione prevista dall’art. 142, comma 8, c.d.s., commessa in data 5 ottobre 2009, con apparecchio autovelox sottoposto (come da documentazione depositata in atti dal Comune di Ispica da cui dipendevano gli agenti accertatori) alle necessarie verifiche e tarature in data 14 marzo 2007, per come evincibile dall’attestazione di società accreditata preposta a tali operazioni. La ricorrente ha osservato, al riguardo, che, poiché l’apparecchio autovelox utilizzato al momento dell’accertamento della violazione non risultava essere stato sottoposto a preventiva taratura annuale (risalendo quella precedente ad oltre due anni addietro, per quanto documentalmente riscontrato), come poi necessariamente implicato dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 e previsto, in via attuativa dall’art. 2 del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’accertamento si sarebbe dovuto considerare illegittimo, con il conseguente annullamento del relativo verbale di contestazione. Il motivo è fondato. Osserva il collegio che: - come è risaputo, con la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, c.d.s., nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
- con la citata previsione attuativa dell’art. 2 del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è 4 di 5 stata emanata la disposizione (avente natura prescrittiva), secondo la quale “Tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non già previsto, devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: «Il presente dispositivo/sistema, per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale», da intendersi applicabile anche retroattivamente (proprio perché estende la prescrizione anche ai decreti di approvazione ove tale previsione non era contemplata), oltre a doversi considerare anche l’efficacia retroattiva propria delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Quindi, nel caso di specie, l’accertamento si sarebbe dovuto considerare illegittimo (v., da ultimo, Cass. n. 30126/2023), con il conseguente annullamento del relativo verbale di contestazione, dal momento che l’apparecchio “autovelox” era stato sottoposto a verifica di funzionalità e taratura oltre due anni prima rispetto alla data di accertamento della violazione (peraltro, già precedentemente a quest’ultima data, l'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 prevedeva la necessità di sottoporre gli autovelox del modello di quello utilizzato nel caso di specie alle verifiche periodiche di taratura con intervallo non superiore ad un anno). Per effetto dell’accoglimento del ricorso la causa – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – può essere decisa nel merito, con l’annullamento del verbale di accertamento impugnato dall’odierna ricorrente. Dovendosi provvedere a regolare le spese dell’intero giudizio, si ritiene che sussistano giuste ragioni – in relazione alla novità e controvertibilità della questione esaminata al momento dell’introduzione del giudizio – per disporne la compensazione in 5 di 5 relazione a quelle del primo grado, nel mentre seguono la soccombenza (e vanno, quindi, poste a carico del Comune intimato), sia le spese del giudizio di appello (la cui sentenza è stata emessa nel 2019, allorquando la questione stessa era da intendersi – per quanto in precedenza evidenziato - già chiarita) che quelle del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente, avv. Antonino Santangelo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale di accertamento impugnato dalla ricorrente VA AR RI. Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado. Condanna il Comune di Ispica al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 630,00, oltre accessori di legge, e del giudizio di cassazione, che si quantificano in euro 700,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, avv. Antonino Santangelo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda