TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3259 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Li Causi John Gai Antonio) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Rizzo Adriana Giovanna) CP_1
(Avv. Giancarlo Greco) Controparte_2
resistenti
◊
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 19/09/2025, disposta ex art. 127-ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
annulla l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9019627550/000, notificata in data
23 febbraio 2023, limitatamente agli AVA: n. 596 2014 0002004805/000, n. 596
2014 0008763372/000, rispetto ai quali dichiara cessata la materia del contendere,
e agli AVA n. 596 2018 0008429716/000 e n. 596 2019 0004234280/000, di cui dichiara prescritto il credito;
Compensa per la metà le spese di lite tra le parti condannando i resistenti in solido a pagare al ricorrente la restante parte che liquida in euro 1.863,50 oltre spese generali, IVA, se dovuta, e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/03/2023 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l proponendo CP_1 Controparte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9019627550/000,
notificata in data 23 febbraio 2023, dell'importo complessivo di € 166.060,38
limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
CP_ 1) n. 596 2014 0002004805/000, notificato il 12/01/2018, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, per l'anno 2013, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 2.660,35;
CP_
2) n. 596 2014 0008763372/000, notificato il 20/02/2015, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, per l'anno 2013, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 1.321,11;
CP_ 3) n. 596 2018 0008429716/000, notificato il 17/01/2019, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di € 11.831,58;
CP_ 4) n. 596 2019 0004234280/000, notificato il 31/07/2019, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, per l'anno 2013, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 10.741,91;
relativi a contributi previdenziali I.N.P.S. IVS fissi per gli anni 2012 e 2013 e relative somme aggiuntive, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, la decadenza dal potere sanzionatorio ex art. 50 D.P.R. n. 602/73 nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di controparte anche successivamente alla notifica degli avvisi di addebito presupposti
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione (stante la regolare notifica degli atti sottesi all'impugnata intimazione) ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali attività od omissioni poste in essere dall'Agente per la Riscossione, chiedendone nel merito il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo in Controparte_2
via preliminare l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di 20
giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. (depositato il 21° giorno) e chiedendone nel merito il rigetto.
Nel corso del giudizio, in ottemperanza all'ordine di esibizione del 30 gennaio
2024 e del 9 luglio 2024 in relazione agli atti successivi alla notifica degli AVA
opposti, rappresentava che per gli avvisi di addebito nn.: 1) CP_3
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 59620140002004805000; e 2) 59620140008763372000 è intervenuta la cessazione della materia del contendere per estinzione integrale degli stessi giusto il disposto di cui all'art 1, comma 222, della Legge 197/2022; per gli avvisi di addebito 3)
59620180008429716000; 4) 59620190004234280000 invece chiedeva il rigetto del ricorso stante il corretto operato dell'agente per la riscossione.
Successivamente, con note conclusive depositate in data 19/09/2025, parte ricorrente chiedeva con riferimento agli AVA nn. “1 e 2 del ricorso introduttivo,
per come ammesso dall' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del CP_3
contendere per “estinzione integrale degli stessi giusto il disposto di cui all'art 1,
comma 222, della Legge 197/2022”. In riferimento agli AVA indicati ai nn. 3 e 4
del ricorso introduttivo insisteva “per la declaratoria della decadenza e della prescrizione avanzata in ricorso”.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
Ciò posto, va innanzitutto rilevata la cessata materia del contendere in relazione alle somme portate avvisi di addebito n. 596 2014 0002004805/000 e n. 596 2014
0008763372/000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata. Tale
pronunzia si impone ogni qualvolta al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Ciò è avvenuto nel caso di specie;
infatti, ai sensi dell'art. 1,
comma 222, della L. n. 197/2022 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30
aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge,
fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000
al 31/12/2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'art.3 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'art. 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge28 giugno2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal 184 al 198, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico
dell'ente creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l'agente della
riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote
annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie
scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i
necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti
dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate
anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, dall'esame degli estratti di ruolo concernenti i detti titoli, allegati dal
Concessionario nella propria memoria difensiva (cfr. all. note , risulta che CP_3
gli importi di ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati all'Ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'indicato comma (tra il 01/01/2000 e il
31/12/2015), non superano la soglia di € 1.000,00.
Essendo automaticamente annullati i carichi previdenziali dagli avvisi di addebito n. 596 2014 0002004805/000 e n. 596 2014 0008763372/00,, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione del contendere in relazione ai menzionati
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro titoli e le spese di lite compensate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere
si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito …” (cfr., ex multis, C.
Cass. 22650/08).
***
Con la presente opposizione, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo la omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Va, innanzitutto, osservato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell - da far valere Controparte_4
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Configurano, altresì, una opposizione agli atti esecutivi: il vizio di violazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, rappresentando un'ipotesi di decadenza di carattere procedimentale (Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 5963/2018; Cass. n. 27726/2019) e il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria.
Orbene, i vizi lamentati risultano tardivamente proposti, perché l'opposizione è stata proposta in data 20/01/2023, dunque oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(avvenuta in data 12/12/2022).
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Inoltre, il ricorrente, eccependo, quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva, la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente impositore. Deve, infatti, rilevarsi come alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che,
nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di
riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di
fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione,
anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al
solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio”.
Con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva,
invero, che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (c.f.r. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte,
con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022 ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Infondata è altresì la eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'
Agente della Riscossione, per i motivi che seguono.
È noto che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, “contro l'iscrizione a
ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine di
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è
consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Laddove, dunque il contribuente faccia valere, come nella specie, i vizi intervenuti successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile,
anche una volta spirato il termine decadenziale di cui sopra.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito ritualmente notificati (ex multis Cass. civ.., Sez. V, Ord. del
19/06/2024, n. 16893).
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale – costituito, appunto, dal ruolo esattoriale –, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile
ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dall' art. 3 della L.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 335/1995.
Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere di parte opposta dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti impugnati, va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale quinquennale) anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1°
luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020
a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni. Infatti, occorre tenere distinta la sospensione dei procedimenti esecutivi (per 541 giorni), sicuramente presente nella legislazione COVID, dalla sospensione del termine di prescrizione dettata dalla legislazione emergenziale che,
come ritenuto anche dalla locale Corte d'Appello (Sentenza n. 319 del 2 maggio 2024)
è al massimo di 311 giorni.
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della c.d. nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei crediti ivi portati.
Ebbene, sulla base della documentazione versata in atti, emerge che l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica sia degli atti impugnati, sia di ulteriori atti interruttivi della prescrizione non sia stato assolto
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 59620180008429716000 e n.
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 59620190004234280000, dalla documentazione prodotta dall'Istituto si ricava esclusivamente un messaggio rilasciato dal sistema informatico in formato “.xml” che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del
CP_ contenuto della missiva (cfr. all. memoria di cost. . Infatti, come già osservato da questo Tribunale in diversa composizione in precedenti sentenze che si richiamano ex art. 118 c.p.c., dalla semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, "ne vi è di alcun riferimento numerico relativo all'atto impugnato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato
“.eml” o “.msg.” .
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito non possano ritenersi validamente notificati e il credito in essi portato risalente agli anni 2012 e 2013
appare irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
Considerata la parziale cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento ex lege di una parte degli AVA opposti, appare equo compensare tra le parti in causa per la metà le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 27/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3259 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Li Causi John Gai Antonio) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Rizzo Adriana Giovanna) CP_1
(Avv. Giancarlo Greco) Controparte_2
resistenti
◊
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 19/09/2025, disposta ex art. 127-ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
annulla l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9019627550/000, notificata in data
23 febbraio 2023, limitatamente agli AVA: n. 596 2014 0002004805/000, n. 596
2014 0008763372/000, rispetto ai quali dichiara cessata la materia del contendere,
e agli AVA n. 596 2018 0008429716/000 e n. 596 2019 0004234280/000, di cui dichiara prescritto il credito;
Compensa per la metà le spese di lite tra le parti condannando i resistenti in solido a pagare al ricorrente la restante parte che liquida in euro 1.863,50 oltre spese generali, IVA, se dovuta, e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/03/2023 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l proponendo CP_1 Controparte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9019627550/000,
notificata in data 23 febbraio 2023, dell'importo complessivo di € 166.060,38
limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
CP_ 1) n. 596 2014 0002004805/000, notificato il 12/01/2018, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, per l'anno 2013, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 2.660,35;
CP_
2) n. 596 2014 0008763372/000, notificato il 20/02/2015, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, per l'anno 2013, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 1.321,11;
CP_ 3) n. 596 2018 0008429716/000, notificato il 17/01/2019, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di € 11.831,58;
CP_ 4) n. 596 2019 0004234280/000, notificato il 31/07/2019, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, per l'anno 2013, oltre somme aggiuntive e accessori per l'importo di € 10.741,91;
relativi a contributi previdenziali I.N.P.S. IVS fissi per gli anni 2012 e 2013 e relative somme aggiuntive, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, la decadenza dal potere sanzionatorio ex art. 50 D.P.R. n. 602/73 nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di controparte anche successivamente alla notifica degli avvisi di addebito presupposti
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione (stante la regolare notifica degli atti sottesi all'impugnata intimazione) ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali attività od omissioni poste in essere dall'Agente per la Riscossione, chiedendone nel merito il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo in Controparte_2
via preliminare l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di 20
giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. (depositato il 21° giorno) e chiedendone nel merito il rigetto.
Nel corso del giudizio, in ottemperanza all'ordine di esibizione del 30 gennaio
2024 e del 9 luglio 2024 in relazione agli atti successivi alla notifica degli AVA
opposti, rappresentava che per gli avvisi di addebito nn.: 1) CP_3
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 59620140002004805000; e 2) 59620140008763372000 è intervenuta la cessazione della materia del contendere per estinzione integrale degli stessi giusto il disposto di cui all'art 1, comma 222, della Legge 197/2022; per gli avvisi di addebito 3)
59620180008429716000; 4) 59620190004234280000 invece chiedeva il rigetto del ricorso stante il corretto operato dell'agente per la riscossione.
Successivamente, con note conclusive depositate in data 19/09/2025, parte ricorrente chiedeva con riferimento agli AVA nn. “1 e 2 del ricorso introduttivo,
per come ammesso dall' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del CP_3
contendere per “estinzione integrale degli stessi giusto il disposto di cui all'art 1,
comma 222, della Legge 197/2022”. In riferimento agli AVA indicati ai nn. 3 e 4
del ricorso introduttivo insisteva “per la declaratoria della decadenza e della prescrizione avanzata in ricorso”.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
Ciò posto, va innanzitutto rilevata la cessata materia del contendere in relazione alle somme portate avvisi di addebito n. 596 2014 0002004805/000 e n. 596 2014
0008763372/000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata. Tale
pronunzia si impone ogni qualvolta al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Ciò è avvenuto nel caso di specie;
infatti, ai sensi dell'art. 1,
comma 222, della L. n. 197/2022 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30
aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge,
fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000
al 31/12/2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'art.3 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'art. 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge28 giugno2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal 184 al 198, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico
dell'ente creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l'agente della
riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote
annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie
scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i
necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti
dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate
anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, dall'esame degli estratti di ruolo concernenti i detti titoli, allegati dal
Concessionario nella propria memoria difensiva (cfr. all. note , risulta che CP_3
gli importi di ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati all'Ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'indicato comma (tra il 01/01/2000 e il
31/12/2015), non superano la soglia di € 1.000,00.
Essendo automaticamente annullati i carichi previdenziali dagli avvisi di addebito n. 596 2014 0002004805/000 e n. 596 2014 0008763372/00,, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione del contendere in relazione ai menzionati
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro titoli e le spese di lite compensate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere
si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito …” (cfr., ex multis, C.
Cass. 22650/08).
***
Con la presente opposizione, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo la omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Va, innanzitutto, osservato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell - da far valere Controparte_4
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Configurano, altresì, una opposizione agli atti esecutivi: il vizio di violazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, rappresentando un'ipotesi di decadenza di carattere procedimentale (Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 5963/2018; Cass. n. 27726/2019) e il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria.
Orbene, i vizi lamentati risultano tardivamente proposti, perché l'opposizione è stata proposta in data 20/01/2023, dunque oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(avvenuta in data 12/12/2022).
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Inoltre, il ricorrente, eccependo, quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva, la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente impositore. Deve, infatti, rilevarsi come alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che,
nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di
riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di
fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione,
anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al
solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio”.
Con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva,
invero, che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (c.f.r. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte,
con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022 ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Infondata è altresì la eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'
Agente della Riscossione, per i motivi che seguono.
È noto che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, “contro l'iscrizione a
ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine di
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è
consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Laddove, dunque il contribuente faccia valere, come nella specie, i vizi intervenuti successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile,
anche una volta spirato il termine decadenziale di cui sopra.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito ritualmente notificati (ex multis Cass. civ.., Sez. V, Ord. del
19/06/2024, n. 16893).
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale – costituito, appunto, dal ruolo esattoriale –, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile
ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dall' art. 3 della L.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 335/1995.
Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere di parte opposta dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti impugnati, va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale quinquennale) anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1°
luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020
a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni. Infatti, occorre tenere distinta la sospensione dei procedimenti esecutivi (per 541 giorni), sicuramente presente nella legislazione COVID, dalla sospensione del termine di prescrizione dettata dalla legislazione emergenziale che,
come ritenuto anche dalla locale Corte d'Appello (Sentenza n. 319 del 2 maggio 2024)
è al massimo di 311 giorni.
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della c.d. nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei crediti ivi portati.
Ebbene, sulla base della documentazione versata in atti, emerge che l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica sia degli atti impugnati, sia di ulteriori atti interruttivi della prescrizione non sia stato assolto
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 59620180008429716000 e n.
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 59620190004234280000, dalla documentazione prodotta dall'Istituto si ricava esclusivamente un messaggio rilasciato dal sistema informatico in formato “.xml” che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del
CP_ contenuto della missiva (cfr. all. memoria di cost. . Infatti, come già osservato da questo Tribunale in diversa composizione in precedenti sentenze che si richiamano ex art. 118 c.p.c., dalla semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, "ne vi è di alcun riferimento numerico relativo all'atto impugnato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato
“.eml” o “.msg.” .
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito non possano ritenersi validamente notificati e il credito in essi portato risalente agli anni 2012 e 2013
appare irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
Considerata la parziale cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento ex lege di una parte degli AVA opposti, appare equo compensare tra le parti in causa per la metà le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 27/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro