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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2024, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 2.12.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2880/21 del Ruolo Previdenza, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Carotenuto, presso il cui studio, sito Parte_1
in Boscotrecase (NA) alla via Promiscua angolo via Pastrengo n. 99, è elettivamente domiciliata
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to dall'avv. CP_1
CP_ Alessandra Maria Ingala elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede sita in Napoli alla
A. De Gasperi, 55.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 2.9.2019 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, esponeva Parte_1
- di aver richiesto ed ottenuto decreto di omologa di riconoscimento del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di cui alla L. 118/71, a decorrere dal 29.05.2016, data di presentazione domanda amministrativa
- che provvedeva a notificare all' il decreto omologato e il modello AP 70 CP_1
- che l' resistente, nonostante il decorso dei termini ex lege previsti, non erogava i ratei CP_2
di assegno mensile di assistenza dovuti, comunicando che la prestazione non le spettava per il superamento del limite reddituale previsto dalla normativa vigente - che contrariamente a quanto affermato dall' , il suo reddito era inferiore ai limiti CP_2
normativi per poter ottenere il beneficio richiesto.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“dichiarare il diritto … … all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili ex. L.
118/71 a decorrere dal 29.05.2016 (data accertata dal CTU nel procedimento R.G. 2618-2017 e CP_ confermata dal Giudice nel decreto di omologa); per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla immediata corresponsione in favore della ricorrente dell'importo di
€ 11.827,30 a titolo di arretrati dell'assegno mensile di assistenza per il periodo dal 01.06.13 al
31.08.2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta”.
Con sentenza n. 778/2021 il GL rigettava il ricorso evidenziando che “dalle difese dell' emerge CP_1
che la ricorrente percepisce una retribuzione di 500,00 euro al mese per il lavoro di badante, come dichiarato nell'ordinanza presidenziale in sede di separazione, oltre a possedere redditi da immobili.
Ne deriva il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge per il riconoscimento della prestazione in questione”.
Con ricorso depositato in data 11.10.2021 censurava la sentenza di prime cure Parte_1
CP_ eccependo che l' non aveva prodotto alcun elemento volto a dimostrare la sussistenza di redditi tali da inficiare il riconoscimento della prestazione assistenziale, laddove lei aveva prodotto un certificato dei redditi rilasciato dall'Agenzia delle Entrate attestante l'insussistenza di redditi sin dal
2015.
Si costituiva l' chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è fondato.
Appare opportuno precisare che l' non ha erogato la prestazione richiesta dalla - che CP_1 Pt_1
aveva ottenuto decreto di omologa di riconoscimento del requisito sanitario - ritenendo l'istante priva del requisito reddituale, previsto per il riconoscimento dell'assegno ex L. 118/70.
Tale diniego è fondato dall' sul fatto che nell'ordinanza di separazione del 21.03.2018 (RG. CP_1
7414/2017 – Tribunale di Torre Annunziata) tra ed il marito, , si dà Parte_1 CP_3 atto che la ricorrente svolge l'attività lavorativa di badante percependo euro 500,00 mensili.
Dalla lettura dei provvedimenti giudiziari relativi la separazione della tuttavia, si legge Pt_1 testualmente: “Avuto riguardo alla condizione lavorativa e reddituale del resistente (Rea) come dianzi rappresentata, alla assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente ( , Pt_1 allo svolgimento da parte della sig.ra dell'attività di assistenza ad anziani (che il resistente Pt_1 assume stabilmente espletata presso una sig.ra con reddito di € 500,00 mensili e la ricorrente afferma essere ormai estremamente ridotta a causa delle precarie condizioni di salute)”. La circostanza dello stabile svolgimento da parte della dell'attività di assistenza agli anziani emerge dalle Pt_1
dichiarazioni del coniuge in sede di separazione e, in particolare, in sede di determinazione dei provvedimenti di natura economica conseguenti alla separazione. La come riportato nella Pt_1
medesima ordinanza, smentisce evidenziando che a causa delle sue condizioni di salute tale attività, in precedenza evidentemente prestata, era “estremamente ridotta”.
Nella sentenza di separazione RG. 7414/2017 emessa in data 15.02.2021, si legge “…. la ricorrente
è soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa del 67%, condizione che le impedisce di svolgere l'attività lavorativa di badante svolta in passato,”.
Non è possibile ricavare dalle dichiarazioni, non confermate, dell'ex coniuge della alcun Pt_1 elemento certo per la determinazione del reddito percepito dall'appellante, in quanto non è dato sapere se tale attività, nel periodo interessato dalla domanda di riconoscimento dell'assegno, era svolta con continuità e quale corrispettivo la riceveva dalla stessa. Pt_1
In conclusione, l'unico dato certo per valutare il possesso del requisito reddituale della è Pt_1 quello offerto dal certificato dell'Agenzia delle Entrate, dal quale risulta che la era priva di Pt_1
redditi fin dal 2015.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto di all'assegno di invalidità ex legge 118/71 a Parte_1 decorrere dal 1.6.2016 , data della domanda amministrativa;
per l'effetto, l' va condannato al CP_1
pagamento dei ratei del predetto beneficio dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (del 29.5.2016), ossia dal 1.6.2016 al 31.8.2019, per un totale di euro 11.827,30 oltre interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, riconosce il diritto di Parte_1 all'assegno di invalidità ex legge 118/71 a decorrere dal 1.6.2016 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento dei ratei dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (del 29.5.2016), pari, per il periodo dal 1.6.2016 al 31.8.2019, ad euro 11.827,30 oltre interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in euro CP_1
2.697,00 per il primo grado ed in euro2.906,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Domenico Carotenuto, dichiaratosi anticipatario
Napoli 2.12.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 2.12.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2880/21 del Ruolo Previdenza, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Carotenuto, presso il cui studio, sito Parte_1
in Boscotrecase (NA) alla via Promiscua angolo via Pastrengo n. 99, è elettivamente domiciliata
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to dall'avv. CP_1
CP_ Alessandra Maria Ingala elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede sita in Napoli alla
A. De Gasperi, 55.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 2.9.2019 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, esponeva Parte_1
- di aver richiesto ed ottenuto decreto di omologa di riconoscimento del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di cui alla L. 118/71, a decorrere dal 29.05.2016, data di presentazione domanda amministrativa
- che provvedeva a notificare all' il decreto omologato e il modello AP 70 CP_1
- che l' resistente, nonostante il decorso dei termini ex lege previsti, non erogava i ratei CP_2
di assegno mensile di assistenza dovuti, comunicando che la prestazione non le spettava per il superamento del limite reddituale previsto dalla normativa vigente - che contrariamente a quanto affermato dall' , il suo reddito era inferiore ai limiti CP_2
normativi per poter ottenere il beneficio richiesto.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“dichiarare il diritto … … all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili ex. L.
118/71 a decorrere dal 29.05.2016 (data accertata dal CTU nel procedimento R.G. 2618-2017 e CP_ confermata dal Giudice nel decreto di omologa); per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla immediata corresponsione in favore della ricorrente dell'importo di
€ 11.827,30 a titolo di arretrati dell'assegno mensile di assistenza per il periodo dal 01.06.13 al
31.08.2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta”.
Con sentenza n. 778/2021 il GL rigettava il ricorso evidenziando che “dalle difese dell' emerge CP_1
che la ricorrente percepisce una retribuzione di 500,00 euro al mese per il lavoro di badante, come dichiarato nell'ordinanza presidenziale in sede di separazione, oltre a possedere redditi da immobili.
Ne deriva il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge per il riconoscimento della prestazione in questione”.
Con ricorso depositato in data 11.10.2021 censurava la sentenza di prime cure Parte_1
CP_ eccependo che l' non aveva prodotto alcun elemento volto a dimostrare la sussistenza di redditi tali da inficiare il riconoscimento della prestazione assistenziale, laddove lei aveva prodotto un certificato dei redditi rilasciato dall'Agenzia delle Entrate attestante l'insussistenza di redditi sin dal
2015.
Si costituiva l' chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è fondato.
Appare opportuno precisare che l' non ha erogato la prestazione richiesta dalla - che CP_1 Pt_1
aveva ottenuto decreto di omologa di riconoscimento del requisito sanitario - ritenendo l'istante priva del requisito reddituale, previsto per il riconoscimento dell'assegno ex L. 118/70.
Tale diniego è fondato dall' sul fatto che nell'ordinanza di separazione del 21.03.2018 (RG. CP_1
7414/2017 – Tribunale di Torre Annunziata) tra ed il marito, , si dà Parte_1 CP_3 atto che la ricorrente svolge l'attività lavorativa di badante percependo euro 500,00 mensili.
Dalla lettura dei provvedimenti giudiziari relativi la separazione della tuttavia, si legge Pt_1 testualmente: “Avuto riguardo alla condizione lavorativa e reddituale del resistente (Rea) come dianzi rappresentata, alla assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente ( , Pt_1 allo svolgimento da parte della sig.ra dell'attività di assistenza ad anziani (che il resistente Pt_1 assume stabilmente espletata presso una sig.ra con reddito di € 500,00 mensili e la ricorrente afferma essere ormai estremamente ridotta a causa delle precarie condizioni di salute)”. La circostanza dello stabile svolgimento da parte della dell'attività di assistenza agli anziani emerge dalle Pt_1
dichiarazioni del coniuge in sede di separazione e, in particolare, in sede di determinazione dei provvedimenti di natura economica conseguenti alla separazione. La come riportato nella Pt_1
medesima ordinanza, smentisce evidenziando che a causa delle sue condizioni di salute tale attività, in precedenza evidentemente prestata, era “estremamente ridotta”.
Nella sentenza di separazione RG. 7414/2017 emessa in data 15.02.2021, si legge “…. la ricorrente
è soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa del 67%, condizione che le impedisce di svolgere l'attività lavorativa di badante svolta in passato,”.
Non è possibile ricavare dalle dichiarazioni, non confermate, dell'ex coniuge della alcun Pt_1 elemento certo per la determinazione del reddito percepito dall'appellante, in quanto non è dato sapere se tale attività, nel periodo interessato dalla domanda di riconoscimento dell'assegno, era svolta con continuità e quale corrispettivo la riceveva dalla stessa. Pt_1
In conclusione, l'unico dato certo per valutare il possesso del requisito reddituale della è Pt_1 quello offerto dal certificato dell'Agenzia delle Entrate, dal quale risulta che la era priva di Pt_1
redditi fin dal 2015.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto di all'assegno di invalidità ex legge 118/71 a Parte_1 decorrere dal 1.6.2016 , data della domanda amministrativa;
per l'effetto, l' va condannato al CP_1
pagamento dei ratei del predetto beneficio dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (del 29.5.2016), ossia dal 1.6.2016 al 31.8.2019, per un totale di euro 11.827,30 oltre interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, riconosce il diritto di Parte_1 all'assegno di invalidità ex legge 118/71 a decorrere dal 1.6.2016 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento dei ratei dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (del 29.5.2016), pari, per il periodo dal 1.6.2016 al 31.8.2019, ad euro 11.827,30 oltre interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in euro CP_1
2.697,00 per il primo grado ed in euro2.906,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Domenico Carotenuto, dichiaratosi anticipatario
Napoli 2.12.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa